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#1 Lezione di legislazione farmaceutica del 02.10.23

Docente: Nadia Passerini

L'esame è orale costituito da 2 moduli, non si separano. La prima parte riguarda legislazione, la seconda invece serve per verificare se si sono capite le nozioni di laboratorio. Sufficienza in entrambe le parti.

Non c'è l'esame finale di laboratorio.

Legislazione farmaceutica

Fonti del diritto

Con il termine "fonti" del diritto, si intendono due concetti: fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti di produzione sono gli organi preposti all'emanazione del diritto (Parlamento, Governo, popolo chiamato al referendum). Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere il diritto (legge, regolamento). Alcune fonti di produzione ci dicono come le leggi devono essere prodotte, come per esempio l’articolo 70 della costituzione dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente da senato e camera, se la legge passa alla camera e il senato la modifica deve ripassare dalla camera obbligatoriamente.

Fonti primarie

In senso formale la legge vera e propria è quella che viene emanata dal parlamento, in senso sostanziale ci sono altre norme che, pur non essendo leggi hanno forza di legge anche non essendo leggi vere e proprie, esempio il decreto ministeriale 1147 che non è legge ma è un decreto ministeriale avente forza di legge. Le fonti del diritto hanno un ordine gerarchico, quindi si avrà un ordine di importanza. Legge regionale non può cambiare una legge ordinale, quindi una legge può essere modificata da un’altra di gerarchia pari o superiore.

Costituzione: La costituzione è al primo posto, una legge incostituzionale viene cancellata perché va contro la costituzione. Il parlamento, quindi, non può legiferare come vuole perché deve stare attento a non andare contro la costituzione.

Leggi ordinarie: Emanate dal parlamento. Devono passare al senato e camera in ordine non importante, la cosa principale è che per passare non deve essere modificata da una delle due camere. Una volta approvate passano al presidente della repubblica che entro 30 giorni verifica che le nuove leggi siano costituzionali, altrimenti può rimandarle indietro con delle motivazioni. Dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale diviene effettiva.

Decreti legislativi (DLvo): Vengono emanati dal Consiglio dei ministri, il parlamento tramite una legge delega, dà potere legislativo al Consiglio dei ministri per legiferare in determinate aree, usato molto per recepire le direttive comunitarie. La legge delega regolamenta le materie, le limita e dà un confine a quello che va a fare il governo, in senso formale ha lo stesso valore di una legge senza passare dal parlamento, se il parlamento nota che il governo sta legiferando in una materia superando i confini stabiliti dalla legge può impugnarlo per illegittimità incostituzionale.

Decreto-legge (DL): Atti emanati in casi di emergenza, urgenza o necessità. Se non viene convertito entro 60 giorni da quando viene emanato perde efficacia, la sua perdita è retroattiva quindi è come se non fosse mai stato emanato.

Leggi regionali (considerate anche le province autonome): Molte materie in seguito alla nascita delle regioni sono state delegate a queste, come la sanità ad esempio, ci sono alcuni medicinali che hanno il ticket in alcune regioni e altre no. Queste leggi avranno valore solo nella regione o provincia di emanazione.

Fonti secondarie

Regolamenti statali governativi: Approvati con Decreto del presidente della repubblica (DPR) ed emanati dal Governo su deliberazione del Consiglio dei ministri. Il potere regolamentare è limitato: non può contrastare o modificare norme.

Regolamenti ministeriali: Approvati con Decreto ministeriale (DM) emanati dal Ministro competente su delega legislativa.

Regolamenti regionali: Emanati dalla giunta regionale su delega legislativa regionale.

Provvedimenti di amministrazione pubblica dell’economia.

Circolare del ministero: serve per chiarire un aspetto di una legge, non è una fonte del diritto.

Gerarchia delle fonti normative

Spesso una legge non elimina la legge precedente quindi su alcuni argomenti possiamo trovare diverse leggi, quello che si fa per capire come usarle è andare a tenere in considerazione tre criteri.

  • Criterio gerarchico: leggi ordinarie sopra tutte.
  • Criterio temporale: il decreto più recente prevale su quello più vecchio.
  • Criterio di specialità: diverse disposizioni sulla stessa materia, quella speciale prevale su quella generale.

Normativa sopranazionale

Esistono Enti od Istituzioni sopranazionali che emanano direttive, atti o raccomandazioni relativi alle attività farmaceutiche.

Organizzazione mondiale della sanità OMS, non è un’organizzazione politica ma in campo di sanità e salute ha un’influenza forte ma non vincolante. Chi sono le organizzazioni con il potere condizionante sulla politica?

Unione europea

Nasce, in seguito al Trattato di Roma, il 1° gennaio 1958 con il nome di Comunità Economica Europea (CEE). Il Trattato di Maastricht del 1992 trasformò la CEE in Comunità Europea (CE), che il 1° novembre 1993 diventò Unione Europea (UE). Attualmente è formata da 27 Stati Membri (ultimo entrato è la Croazia nel luglio 2013). Le varie leggi in base al momento storico avranno sigle diverse (CEE, CE, UE).

La UE è formata da quattro istituzioni principali: Si ha il Consiglio europeo, Parlamento europeo, Consiglio dell’unione europea e la Commissione europea.

Il consiglio europeo è rappresentato dai capi di stato e governo degli stati facenti parte. Non ha potere di fare leggi ma va a definire gli orientamenti politici dell’Europa.

Il parlamento europeo emana leggi e viene eletto dai cittadini.

Il consiglio dell'unione europea rappresenta i governi dei singoli stati membri, la commissione europea è composta dai commissari che vengono nominati dai governi.

Queste tre istituzioni elaborano insieme le politiche e le leggi che si applicano in tutta l'UE. In linea di principio, la Commissione propone i nuovi atti legislativi, che il Parlamento europeo e il Consiglio devono adottare.

L'unione europea può emanare regolamenti e direttive, sono vincolanti per tutti gli stati membri, le leggi italiane vengono riportate nella gazzetta ufficiale, i regolamenti europei invece sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Atti normativi dell’Unione Europea

I regolamenti dell’unione europea sono vincolanti ed entrano in vigore automaticamente negli stati membri.

Le direttive vengono recepite con un atto legislativo e per poter diventare legge devono essere recepite entro un certo termine.

Raccomandazioni e pareri, non vincolanti.

Consiglio d’Europa

È antecedente alla comunità europea, è l’ente che emana la farmacopea europea, la quale viene periodicamente aggiornata e revisionata.

Organizzazione Mondiale della Sanità

Ha sede a Ginevra, Svizzera quindi in un paese neutrale, si occupa di sanità compilando la farmacopea internazionale, per gli stati che non hanno una farmacopea propria di riferimento, pubblicano GMP-OMS sono norme di buona fabbricazione che devono seguire le industrie e non le farmacie. L’OMS aggiorna anche la lista delle sostanze stupefacenti stabilendo le nuove sostanze da considerare stupefacenti (ogni paese poi vede come usare queste sostanze), si occupa dell’elaborazione di un Certificato Internazionale di Qualità basato sulle Norme di Buona Fabbricazione. Compilazione di un repertorio internazionale delle piante medicinali aggiornato. Compilazione ed aggiornamento della cosiddetta Lista dei Medicamenti Essenziali, i medicinali a cui tutti dovremmo avere accesso.

Classificazione dei medicinali

I medicinali si dividono sia dal punto di vista tecnologico (via di somministrazione, forma fisica, modalità di liberazione dell’attivo) sia dal punto di vista legislativo (uso umano o veterinario, origine ovvero la sede di produzione, classificazione anatomico terapeutico chimica, dispensazione al pubblico, prescrivibilità in SSN).

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: Codice dei medicinali per uso umano

“Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relative ad un codice comunitario 2003/94/CE”: concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva.

a) prodotto medicinale o medicinale.

  1. Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
  2. Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologia, immunologia o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

b) sostanza: ogni materia, indipendentemente dall'origine; tale origine può essere:

  • Umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
  • Animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
  • Vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
  • Chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  • Ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», che restano disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
  • Ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia. Si possono preparare fino ai 3 kg.

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193: Codice dei medicinali per uso veterinario

“Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”.

Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Medicinale veterinario:

  1. Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;
  2. Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica;

b) Sostanza: ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine può essere:

  • Umana, come il sangue ed i suoi derivati;
  • Animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
  • Vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
  • Chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;

Fatte salve le disposizioni relative alla detenzione, alla prescrizione, alla fornitura ed alla somministrazione dei medicinali veterinari, il presente decreto non si applica:

  • Ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un ristretto numero di animali, comunemente noti come formula magistrale;
  • Ai medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della Farmacopea e destinati ad essere forniti direttamente all'utente finale, comunemente noti come formula officinale.

Il codice comunitario viene applicato ai medicinali di origine industriale, i quali devono possedere l’AIC ed essere prodotti in GMP (norme di buona fabbricazione) da aziende con AP (autorizzazione alla produzione).

I medicinali di origine industriale si dividono in:

  • Medicinali (ex specialità medicinali): medicinali protetti da brevetto messi in commercio con un nome fantasia (es. Aspirina) e in confezioni particolari che non possono essere modificate dal farmacista. Necessitano di AP (Autorizzazione alla Produzione) e AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio). Le "specialità medicinali", sono state ridefinite medicinali, con lo scopo di evitare l'attribuzione di caratteristiche particolari al termine "specialità" (D.Lgs 219/2006).
  • Medicinali equivalenti (ex generici): i medicinali non più protetti da brevetto possono essere preparati e commercializzati - dopo aver ottenuto l'AIC - con la denominazione comune della sostanza (es. acido acetilsalicilico) o, in sua assenza, con la denominazione scientifica (es. acido o-idrossibenzoico) seguito dal nome del produttore. L'art. 10 del D.Lgs 219/2006 definisce come medicinale generico "un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento (vale a dire di un medicinale che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio) nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità". Il termine "generico", si è dimostrato infelice in quanto percepito dal pubblico come un medicinale di qualità inferiore. Per questa ragione i prodotti "generici" sono stati ridefiniti "medicinali equivalenti" (L. 149 del 26 luglio 2005).
  • Omeopatico: “ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalla farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze” (D.Lgs 219/2006).
  • Medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali (D.Lgs 219/2006).

I medicinali allestiti in farmacia devono essere preparati dal farmacista secondo le norme di buona preparazione (NBP) contenute nella farmacopea ufficiale oppure seguendo le procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali contenute nel DM 18/11/2003 solo nel caso in cui i preparati siano non sterili. È raro che una farmacia aperta al pubblico possa allestire medicinali sterili, diversamente da quelle ospedaliere.

Le NBP stabiliscono, inoltre, che “il preparatore assicura sotto la sua responsabilità e documenta la qualità e quantità dei prodotti usati, la correttezza delle operazioni eseguite e l’esatta rispondenza alle procedure stabilite, in accordo con i codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani”.

La FOFI (federazione ordini farmacisti italiani) ha emanato una serie di procedure su come bisogna operare per allestire i medicinali. In grassetto sono evidenziati gli argomenti di interesse per questo insegnamento.

Le preparazioni farmaceutiche specifiche sono le monografie dei preparati medicinali presenti nella farmacopea.

Le NBP sono divise in 13 capitoli:

Sono necessari per capire come operare in laboratorio. È necessario documentare ogni singolo passaggio.

L’obiettivo di queste norme è garantire la qualità del medicinale come supporto imprescindibile di efficacia e sicurezza. (In realtà, sono state formulate prima le GMP). Questi tre parametri non dipendono solo dalla professionalità e competenza del farmacista, ma anche dall’accurata organizzazione e costante controllo dedicato ad ogni fase della preparazione; inoltre, un lavoro efficiente, presenta alla base una documentabilità reperibile e fondamentale a salvaguardare la salute del paziente. Bisogna in più, nel caso di preparati magistrali, interagire con il medico prescrittore.

La buona pratica di preparazione dei medicinali in farmacia

La buona pratica di preparazione dei medicinali in farmacia è basata sui seguenti principi generali:

  • Adeguatezza delle risorse strutturali, strumentali, umane, organizzative e gestionali alla tipologia e al carico di lavoro svolto dalla farmacia.
  • Identificazione delle responsabilità, in quanto ogni scheda di preparazione bisogna che sia firmata dal farmacista e da chi controlla.
  • Qualità delle materie prime.
  • Controllo costante e documentato sulle fasi di lavoro.
  • Manutenzione, calibrazione e aggiornamento della strumentazione.
  • Aggiornamento continuo e specifico del personale, in quanto il sistema sanitario è in continua evoluzione.

Il sistema di controllo attraverso il quale viene gestita la qualità è generalmente chiamato Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ) e si basa su tre strumenti:

  • Responsabilità: il titolare/direttore è responsabile. Si parla di titolare se il proprietario è farmacista mentre si parla di direttore se la farmacia è gestita da un gruppo di persone. Ha la responsabilità di definire gli obiettivi e la politica della farmacia, di assicurare le risorse necessarie e assegnare le attività critiche. L’attività di vendita e preparazione non devono ostacolarsi a vicenda (quest’ultima spesso viene condotta a farmacia chiusa soprattutto se c’è poco personale).
  • Pianificazione: ogni farmacia deve pianificare a tutti i livelli prima di allestire un medicinale.
  • Documentazione delle attività: la farmacia deve utilizzare procedure scritte periodicamente aggiornate emanate da FOFI per allestire una specifica forma farmaceutica che viene in seguito adattata alla preparazione specifica.

Il personale deve essere competente e in grado di svolgere in maniera corretta o

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Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nikoleeeee01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione farmaceutica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Passerini Nadia.
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