TIROCINIO TEORICO-PRATICO - TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
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INDICE –
CAPITOLO 3 INFORTUNI SUL LAVORO E GESTIONE DEI
NEAR MISS
1. Introduzione ed Inquadramento dell'Infortunio sul Lavoro
1.1 Definizione legale e medico-legale di infortunio sul lavoro (Art. 2 del D.P.R.
1124/1965)
o Il concetto di causa violenta e la differenza con la causa virulenta (malattia
professionale)
o Il requisito dell'occasione di lavoro
1.2 La tipologia degli infortuni:
o Infortunio in azienda / in cantiere
o Infortunio in itinere (criteri d'indennizzabilità, deviazioni e uso del mezzo privato)
o Infortunio mortale, con inabilità permanente e con inabilità temporanea assoluta
1.3 Quadro normativo di riferimento e obblighi di segnalazione:
o Obblighi del lavoratore (segnalazione immediata)
o Obblighi del Datore di Lavoro (certificato medico, denuncia INAIL entro 48h,
comunicazione a fini statistici SINP)
2. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL)
2.1 Ruolo, funzioni e natura giuridica dell'INAIL
2.2 Le 4 Grandi Gestioni Assicurative INAIL:
1. Gestione Industria (manifattura, edilizia, artigianato, terziario)
2. Gestione Agricoltura (lavoratori agricoli autonomi e subordinati)
3. Gestione Conto Stato (dipendenti delle Amministrazioni Statali e scuole)
4. Gestione Medici Radiologi (e categorie speciali assicurate contro rischi specifici)
2.3 Classificazione dei rischi e Tasso di Premio:
o La struttura delle Tariffe dei Premi (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività)
o Il Tasso Medio di Tariffa e le oscillazioni per andamento infortunistico
(OT20/OT24)
o Gli incentivi per la prevenzione (Modello OT23 / Bando ISI INAIL)
3. Le Fasi dell'Indennizzo e il Calcolo della Prestazione INAIL
3.1 Iter procedurale e fasi dell'indennizzo:
o Fase istruttoria (ricezione certificato, denuncia, accertamento del nesso causale)
o Fase di erogazione e cura (prestazioni sanitarie, riabilitative ed economiche)
o Fase di chiusura/stabilizzazione dei postumi ed eventuale contenzioso
amministrativo/giudiziario
3.2 Tipologie di prestazioni economiche ed erogazioni:
o Indennità per Inabilità Temporanea Assoluta:
Periodo di carenza (primi 3 giorni a carico del Datore di Lavoro)
Dal quarto al nono giorno (60% della retribuzione media giornaliera)
Dal novantunesimo giorno fino a guarigione clinica (75% della retribuzione)
o Indennizzo per Inabilità Permanente (D.Lgs. 38/2000 - Danno Biologico):
Grado di inabilità fino al 5%: nessuna prestazione economica (franchigia)
Grado di inabilità dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (danno biologico)
Grado di inabilità dal 16% al 100%: erogazione di una rendita
vitalizia (danno biologico + danno patrimoniale/attitudinale)
o Prestazioni in caso di infortunio mortale (rendita ai superstiti e assegno una tantum)
4. La Gestione dei Near Miss (Quasi Infortuni) e la Piramide della
Prevenzione
4.1 Definizione e importanza del Near Miss (Mancato Infortunio / Quasi Incidente):
o La differenza tra Infortunio, Incident, Near Miss e Condizione Pericolosa (Hazard)
o La Piramide di Heinrich, Bird e Rasmussen: dalla gestione dei piccoli eventi alla
prevenzione del disastro
4.2 La cultura della segnalazione e la Just Culture:
o Superamento del modello punitivo/colpevolizzante (Blame Culture)
o Implementazione di flussi di segnalazione aziendali e coinvolgimento del RLS e dei
Lavoratori
4.3 Approcci logici all'analisi del rischio e dei mancati incidenti:
o Approccio Top-Down (Dall'alto verso il basso): Dalla definizione degli obiettivi
strategici, politiche di sicurezza e analisi macro alla ricerca del guasto specifico (es.
Fault Tree Analysis)
o Approccio Bottom-Up (Dal basso verso l'alto): Dalla segnalazione operativa sul
campo del singolo evento deviante/near miss alla risalita verso le falle sistemiche
organizzative
5. Metodologie e Modelli di Analisi e Calcolo del Rischio / Near Miss
5.1 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis):
o Metodologia qualitativa/quantitativa per l'identificazione dei modi di guasto e
relativi effetti
o Calcolo dell'Indice di Priorità del Rischio (RPN = F x G x R)
5.2 FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis):
o Estensione della FMEA con introduzione della matrice di criticità e probabilità
cumulativa
5.3 HAZOP (Hazard and Operability Study):
o Analisi sistematica basata su "Parole Guida" (No, More, Less, As well as, Reverse)
applicata a parametri di processo (pressione, temperatura, flusso) per identificare
deviazioni di sicurezza
5.4 Modello di Ishikawa (Diagramma a Lisca di Pesce / 4M - 6M):
o Analisi causale strutturata sui fattori primari: Macchine, Metodi, Materiali,
Manodopera, Mezzo/Ambiente, Misura
5.5 Root Cause Analysis (RCA) e la tecnica dei 5 Perchè (5 Whys)
6. Il Sistema di Flusso Informativo Infor.MO (INAIL / Regioni)
6.1 Origine, scopi e struttura del modello Infor.MO:
o Il sistema nazionale di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro
6.2 Scomposizione della dinamica infortunistica nel modello Infor.MO:
o L'incidente come fattore finale di una catena di determinanti e fattori di rischio
6.3 La modellizzazione grafica di Infor.MO:
o Grafico/Schema a Due Blocchi (Analisi Semplificata / Lineare):
Blocco 1 (Fattore di Rischio / Deviazione) Blocco 2 (Contatto /
Infortunio)
Utilizzo per la classificazione rapida del nesso diretto tra errore/guasto e
lesione
o Grafico/Schema a Tre Blocchi (Analisi Multifattoriale Completa):
Blocco 1 (Determinanti / Fattori Organizzativi e di Contesto) Blocco 2
(Evento Incidentale / Deviazione / Interfaccia Uomo-Macchina) Blocco 3
(Contatto / Lesione lesiva)
Rappresentazione del modello causale complesso: dagli errori latenti
aziendali all'atto unsafe, fino all'impatto lesivo
6.4 L'utilizzo di Infor.MO nell'attività ispettiva e di prevenzione del TPALL e degli
organi di vigilanza (UOPSAL)
CAPITOLO 1: INTRODUZIONE ED INQUADRAMENTO
DELL'INFORTUNIO SUL LAVORO
1.1 Definizione Legale e Medico-Legale di Infortunio sul Lavoro
Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
l'assicurazione copre tutti i casi di infortunio avvenuti:
"per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al
lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal
lavoro per più di tre giorni."
Dalla definizione normativa emergono i tre elementi costitutivi fondanti dell'infortunio
indennizzabile:
1. La Causa Violenta
Rappresenta un fattore esterno all'organismo del lavoratore, di natura concentrata nel tempo (azione
rapida, intensa ed improvvisa), in grado di produrre una lesione anatomica o funzionale.
Carattere temporale: Deve agire in un intervallo di tempo breve e circoscritto
(convenzionalmente entro il turno di lavoro o una frazione minima di esso).
Differenza con la Causa Virulenta/Lenta (Malattia Professionale): Mentre l'infortunio è
determinato da una causa violenta (concentrata), la malattia professionale è provocata da
una causa lenta, dilazionata e prolungata nel tempo (es. esposizione cronica a rumore,
polveri di silice, movimentazione carichi).
2. L'Occasione di Lavoro
Non coincide con il semplice svolgimento del lavoro "durante" l'orario lavorativo (limite
temporale/spaziale), ma esprime un nesso eziologico tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo.
L'infortunio deve essere riconducibile ai rischi specifici legati alle mansioni, alle condizioni
ambientali di lavoro, o ai rischi generici aggravati dalle finalità lavorative.
Rischio Elettivo: Esclude la tutela indennitaria. Si verifica quando il lavoratore pone in
essere, per scelta arbitraria, personale ed imprevedibile, un comportamento del tutto estraneo
alle esigenze lavorative, interrompendo il nesso causale con l'attività di servizio.
3. Il Danno alla Persona (Lesione)
L'evento lesivo deve determinare la morte o una compromissione dello stato di salute psicofisico
con ricadute sulla capacità lavorativa o sulla salute globale (danno biologico), quantificabile in:
Morte;
Inabilità Permanente (assoluta o parziale);
Inabilità Temporanea Assoluta (con astensione dal lavoro superiore a ).
1.2 Tipologie di Infortuni
1. Infortunio in Azienda o in Cantiere
È l'evento che si verifica direttamente all'interno dei luoghi di lavoro prescritti o nelle immediate
pertinenze durante lo svolgimento della prestazione (es. caduta da ponteggio, schiacciamento da
macchinario, ustione chimica).
2. Infortunio In Itinere (Art. 12 D.Lgs. 38/2000)
È l'infortunio occorso al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e
quello di lavoro, o durante il percorso tra due luoghi di lavoro diversi, o tra il luogo di lavoro e
quello di consumazione abituale dei pasti.
┌─────────────────────────────────────────┐
│ PERCORSO ABITAZIONE - LAVORO │
└────────────────────┬────────────────────┘
│
Rispettate le condizioni?
│
┌─────────────────────┴─────────────────────┐
SÌ NO
│ │
▼ ▼
┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│ IN TAVOLA / MEZZO PUBBLICO │ │ DEVIAZIONI NON GIUSTIFICATE │
│ - Percorso normale/diretto │ │ o Ubaldo MEZZO PRIVATO │
│ - Mezzo di trasporto privato │ │ senza necessità assoluta │
│ solo se "necessitato" │ │ (Rischio Elettivo) │
└──────────────┬───────────────┘ └──────────────┬───────────────┘
│ │
▼ ▼
[INDENNIZZABILE DALL'INAIL] [ESCLUSO DA INDENNIZZO]
Criteri di indennizzabilità:
o Il percorso deve essere quello normale, diretto ed ordinario (senza deviazioni o
interruzioni, salvo che non siano determinate da cause di forza maggiore, esigenze
essenziali o adempimento di obblighi inderogabili).
o Uso del mezzo privato: È tutelato solo se l'uso dell'autovettura/motoveicolo privato
risulta "necessitato"(es. inesistenza di mezzi pubblici, orari incompatibili con i
turni, distanza eccessiva a piedi, necessità di trasportare strumenti di lavoro
ingombranti).
o L'infortunio verificatosi sotto l'effetto di alcol, sostanze psicotrope o per guida senza
patente è escluso dalla tutela.
3. Classificazione per Gravità ed Esito
Infortunio Mortale: Provoca il decesso immediato o differito del lavoratore.
Inabilità Temporanea Assoluta (ITA): Conseguenza dell'infortunio che impedisce
completamente e per un periodo determinato al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa
(indennizzata a partire dal giorno).
Inabilità Permanente: Conseguenza che riduce o annulla per sempre la capacità lavorativa
o l'integrità psicofisica (valutata in punti percentuali di Danno Biologico).
1.3 Quadro Normativo e Obblighi di Segnalazione
Gestire un infortunio attiva una precisa catena di adempimenti procedurali, informativi ed
amministrativi che coinvolgono il lavoratore, il medico certificatore, il Datore di Lavoro e gli organi
istituzionali.
[LAVORATORE] ──────(Avviso immediato)──────► [DATORE DI LAVORO]
│ │
▼ ▼
[MEDICO / PRONTO SOCCORSO] (Riceve Certificato con)
│ (Codice Identificativo)
│ (Invio telematico) │
▼ ▼
[INAIL] ◄─────(Denuncia entro 48h)───────────────┤
│ (Flusso automatico)
▼
[SINP]
(Organi di Vigilanza)
1. Obblighi del Lavoratore (Art. 52 D.P.R. 1124/1965)
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al proprio
Datore di Lavoro (anche se di lieve entità o privo inizialmente di giorni di prognosi).
La mancata o ritardata segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennità per i giorni
antecedenti a quello in cui il Datore di Lavoro ne ha avuto notizia.
2. Obblighi del Medico / Struttura Sanitaria
Il medico che presta prima assistenza redige il Certificato Medico di Infortunio e lo
trasmette per via telematica all'INAIL, rilasciandone copia (con il numero identificativo di
certificato) al lavoratore.
3. Obblighi del Datore di Lavoro
Acquisizione del certificato: Recupera i dati del certificato telematico tramite il portale
INAIL fornito dal lavoratore.
Denuncia di Infortunio INAIL (Art. 53 D.P.R. 1124/1965):
o Obbligatoria per infortuni prognosticati con inabilità superiori a 3 giorni (escluso
il giorno dell'evento).
o Tempistica: Da inviare telematicamente entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti
del certificato medico (entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di
morte).
o Se la prognosi iniziale è fino a 3 giorni ma viene successivamente prolungata oltre i
3 giorni con certificato di continuazione, il termine delle 48h decorre dalla ricezione
del nuovo certificato.
Comunicazione a fini Statistici e Informativi (SINP - Art. 18 D.Lgs. 81/2008):
o Il Datore di Lavoro deve comunicare in via telematica all'INAIL (che alimenta la
banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione):
Infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il
giorno dell'evento) a soli fini statistici.
Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
CAPITOLO 2: L'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO (INAIL)
2.1 Ru
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