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Sommario

  • 1. L’infortunio in itinere, disciplina ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000 .................................................. 1
  • 2. Il principio di automaticità delle prestazioni assicurative INAIL e relative eccezioni .............................. 4
  • 3. Elementi integranti l’infortunio sul lavoro. Lesione – causa violenta – occasione di lavoro ................. 5
  • 4. L’indennizzo INAIL del danno da infortunio sul lavoro. Danno biologico e danno patrimoniale - art. 13 d.lg 38/2000 ...................................................................................................................................................... 7
  • 5. Il contenzioso amministrativo (art. 27-28 mat) ...................................................................................... 10
  • 6. Il durc ....................................................................................................................................................... 12
  • 7. La costituzione del rapporto assicurativo INAIL, adempimenti del datore di lavoro............................. 15
  • 8. La tariffa dei premi INAIL: gestioni, inquadramento, classificazione delle lavorazioni (art. 3-12 mat) . 17
  • 9. L’oscillazione del premio INAIL (art. 19 – 24 mat) .................................................................................... 20
  • 10. Calcolo del premio di assicurazione INAIL. Elementi di calcolo e modalità di pagamento (artt. 16-24 mat) 24
  • 11. Le attività dell’INAIL di sostegno alle imprese in materia di prevenzione in particolare gli incentivi alla prevenzione (isi) e l’oscillazione per prevenzione (ot23) ....................................................................... 28
  • 12. L’obbligo assicurativo INAIL. I presupposti soggettivi ed oggettivi .................................................... 31
  • 13. Infortunio sul lavoro e malattia professionale: definizione e distinzione ........................................ 33
  • 14. La malattia professionale - il sistema tabellare ed il sistema misto ................................................. 35
  • 15. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale 36

1. L’infortunio in itinere, disciplina ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000

Art. 12 d.lg 38/2000

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate:

  • Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
  • Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
  • Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono:

  • Dovute a cause di forza maggiore.
  • Ad esigenze essenziali ed improrogabili.
  • All'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".

Finalità lavorativa e percorso normale

È tutelato purché siano accertate le finalità lavorative (quindi che il tragitto sia stato effettuato per andare a lavoro o ritornare a casa), che il tragitto sia se non il più breve quantomeno quello normale, che vi sia compatibilità degli orari con lo svolgimento del lavoro e poi bisogna verificare anche con quale mezzo il lavoratore ha effettuato il tragitto.

Se l’abitazione è vicino al luogo di lavoro, sotto al km, per persone che non abbiano particolari patologie o limitazioni fisiche, bisognerebbe andare a piedi. Poi bisogna vedere se ci sono i mezzi pubblici e quando non sono presenti o sono presenti ma con grandissima difficoltà nel prenderli è ammessa la tutela anche nel caso del mezzo privato. Questa è una eventualità residuale.

In questo caso si valuta l’utilizzo del mezzo privato che sia necessitato. Non si intende come assolutamente necessario, ma intesa come ragionevolmente necessitato. È chiaro che si presta ad ampia interpretazione e anche ad un discreto contenzioso. Ogni caso va valutato singolarmente.

Uso del mezzo privato, bicicletta e monopattino

Solo in questo periodo, proprio per evitare l’uso del mezzo pubblico che di fatto impedisce il mantenimento della distanza necessaria per le misure di prevenzione anti covid in questo momento l’istituto sta di fatto riconoscendo la necessarietà dell’uso del mezzo privato a tutti i lavoratori. Quindi in questo periodo l’uso necessitato è esteso a tutti i mezzi privati.

L’utilizzo della bicicletta è considerato sempre necessitato anche se ci sono i mezzi pubblici ed è tutelato. Questo però purché l’evento accada sempre in orario compatibile con l’inizio o fine del turno di lavoro e sul percorso normale casa lavoro.

L’ultima frontiera recente riguarda l’uso del monopattino. INAIL tutela anche gli eventi in itinere che accadono con il monopattino. Mentre però la bicicletta è considerata sempre necessitata, il monopattino no. Occorre dimostrare che l’uso del monopattino sia necessitato a causa dell’assenza dei mezzi pubblici o del loro difficile orario non compatibile con quello di inizio del turno di lavoro.

Nel caso del monopattino l’utilizzo deve avvenire nel rispetto della normativa e anche con una certa ragionevolezza (su strade urbane o che non siano totalmente inadatte al suo utilizzo).

Percorso casa lavoro e pausa pasto

Il percorso da casa a lavoro e da lavoro a casa non è tutelato solamente nell’andata e dal ritorno al mattino o alla sera ma anche per recarsi a casa per consumare il proprio pasto a condizione che non vi siano mezzi di ristoro approntati dal datore di lavoro quali una mensa interna o dei punti presso dei quali il lavoratore può recarsi a consumare il pasto.

In tal caso l’infortunio potrebbe essere ammesso solamente se il lavoratore dimostrasse di dovere rispettare particolari diete che non possano essere rispettate nei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro.

L’infortunio in itinere non ricade nell’oscillazione del tasso aziendale del datore di lavoro perché il datore non può organizzare il traffico stradale e non può controllare l’evento.

Ogni caso deve essere valutato a sé e vedere se l’inadempienza del lavoratore assume una forma così grave da fare cessare il nesso eziologico oppure no. Quindi per esempio il lavoratore che mette in atto una condotta pericolosa non è detto che sia tutelato.

Tendenzialmente quando c’è colpa il lavoratore è ancora tutelato, quando invece c’è dolo o volontà nel non rispetto della norma questo potrebbe far cessare il nesso eziologico. Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza tendenzialmente non fa venire meno la tutela. Ci deve essere una violazione grave affinché si identifichi un rischio elettivo nell’accadimento.

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro in caso di infortunio in itinere

Denuncia di infortunio

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico.

Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio".

Lavoratore

Comunicazione dell'infortunio.

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • Rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro.
  • Recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino.
  • Rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Cosa succede quando il certificato medico che attesta l’assenza dal lavoro non viene presentato all’ente competente

Quando il certificato medico di infortunio viene inviato all’Inps piuttosto che all’Inail e viceversa, al fine di chiarire la competenza nei casi dubbi, Inail e Inps hanno stipulato una convenzione che consente al lavoratore, a seguito di verifiche effettuate dai due enti, di non perdere la tutela che viene comunque anticipata, in presenza dei necessari presupposti, per i periodi di assenza dal lavoro, dal primo ente a cui il lavoratore si è rivolto per denunciare il proprio caso.

Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio

Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Come comportarsi in caso di ricaduta

Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).

Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo

Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni.

In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.

2. Il principio di automaticità delle prestazioni assicurative INAIL e relative eccezioni

Art. 2116 del codice civile

Le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Principio di automaticità delle prestazioni

Sia nel caso di infortunio che di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL indipendentemente dall’adempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro (c.d. principio di automaticità delle prestazioni ex art. 67 del testo unico.

Tale principio non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi e per gli infortuni in ambito domestico.

Completano la tutela assicurativa anche le prestazioni sanitarie, riabilitative, protesiche e di reinserimento sociale e lavorativo.

Il presupposto per l’instaurazione del rapporto assicurativo è la sussistenza dei requisiti oggettivi (attività rischiose di cui all’articolo 1 del testo unico) e soggettivi (soggetti assicurabili ai sensi dell’articolo 4 del testo unico integrato dal d.l. 38/2000).

Per loro la tutela scatta in maniera automatica ope legis. Un soggetto non incluso non può essere aggiunto e non è possibile escludere dalla tutela il lavoratore incluso, siccome è sul datore di lavoro che ricadono gli oneri economici dell’assicurazione. Un lavoratore in nero è pertanto assicurato all’INAIL in forza della legge.

L’INAIL è anche ente assicuratore delle malattie professionali. Non si può essere assicurati contro gli infortuni e non contro le malattie professionali e viceversa.

Al verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale e a seguito del riconoscimento dell'indennizzabilità da parte dell'Inail, il lavoratore ha diritto a prestazioni di natura sanitaria ed economica, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo, in base al principio dell’”automaticità delle prestazioni”.

Nel caso dei lavoratori autonomi, che hanno la duplice veste di assicurante e di assicurato, il diritto alle prestazioni resta sospeso - per le sole prestazioni economiche - fino al versamento del premio dovuto.

Vige, in capo all’assicurato, l’obbligo di far pervenire al datore di lavoro i certificati medici che riportano l’inizio, la continuazione e la guarigione dell’infortunio.

Eccezioni al principio dell’automaticità delle prestazioni

Al principio dell’automaticità delle prestazioni fanno eccezione:

  • Alcune tipologie di lavoratori autonomi (quali ad esempio gli artigiani titolari di azienda; coltivatori diretti; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) che, in caso di infortunio o malattia professionale non sono in regola con il versamento del premio assicurativo, non riceveranno le prestazioni (economiche) fino all'assolvimento dell’obbligo contributivo. Sono comunque dovute le prestazioni sanitarie e riabilitative. L’accertamento della regolarità contributiva va riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene denunciato l’infortunio o la malattia professionale e si estende anche ai periodi precedenti, nell’ambito dei limiti fissati dalla prescrizione.
  • Le casalinghe (infortuni in ambito domestico) che subiscono un infortunio in ambito domestico ma, al momento dell'evento lesivo non sono iscritte/i all'assicurazione, non hanno diritto alle prestazioni. In questo caso il mancato pagamento del premio esclude la tutela assicurativa da parte dell’Inail né è possibile regolarizzare la posizione pagando per il passato. Possono essere riconosciuti solo gli eventi accaduti dal giorno successivo alla regolarizzazione.

Le prestazioni economiche prevedono l'acquisizione della Certificazione unica dei redditi dell'anno precedente, con la sola eccezione per i rimborsi spese.

È fatta salva per l’Istituto assicuratore la possibilità di applicare al datore di lavoro inadempiente le previste sanzioni e di chiedergli la rivalsa.

Il principio di automaticità garantendo in ogni caso al lavoratore le prestazioni di legge, preclude ogni pretesa risarcitoria da parte di quest’ultimo nei confronti del proprio datore di lavoro sia nel caso di omessa assicurazione che di irregolare adempimento degli obblighi contributivi.

Il principio dell’automatismo opera nei limiti del termine di prescrizione a carico dell’Istituto assicuratore per riscuotere i contributi decorrente dal giorno in cui il datore di lavoro doveva eseguire il pagamento del contributo omesso, attualmente quinquennale.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Asganawey di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e legislazione sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giurisprudenza Prof..

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