Concezione del diritto internazionale
Concezione statocentrica
Sentenza 7 settembre 1927 della Corte Permanente di giustizia: Caso Lotus (Francia vs Turchia). Il Lotus, nave francese, aveva speronato una nave turca in acque internazionali; simile al Caso Enrica Lexie, ovvero: quale dei due Stati ha giurisdizione per processare i colpevoli? In virtù del principio di bandiera (bandiera nazionale affissa) entrambi gli Stati affermavano di avere la giurisdizione sulla propria nave e quindi sulla vicenda. Si rivolsero quindi alla Corte permanente di giustizia internazionale che descrisse il diritto internazionale come il diritto che regola i rapporti tra Stati indipendenti ribadendo il carattere statocentrico del diritto internazionale come un prodotto della libera e comune volontà di Stati indipendenti.
Concezione più ampia
Parere 11 aprile 1949 della Corte di giustizia internazionale sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite: Caso Bernadotte. Bernadotte era un inviato delle Nazioni Unite, caduto vittima di un attentato durante una missione di pace tra Israele e Palestina. Ci si interrogava sul fatto se l'organizzazione delle Nazioni Unite potesse presentare un reclamo internazionale verso Israele poiché normalmente questo potere spetta solo agli Stati. La Corte osservò quindi che l'organizzazione sia dai poteri che le sono conferiti dalla carta delle Nazioni Unite sia per raggiungere i propri scopi iscritti nella carta delle Nazioni Unite, abbia bisogno di attribuirsi un'indispensabile personalità internazionale.
I presupposti della statualità
Il territorio
Sentenza del 3 maggio 1978 del Tribunale amministrativo di Colonia (Germania), caso del “Ducato di Sealand”. Preambolo: lo Stato è un'entità territoriale organizzata in grado di esercitare il potere di governo su una popolazione, tuttavia soggetto di diritto internazionale non è lo Stato comunità (comunità umana presente sul territorio) ma lo Stato organizzazione (insieme di organi che esercitano il potere). Inoltre nel diritto internazionale uno Stato per acquistare la soggettività giuridica internazionale deve avere i requisiti di effettività (esercitare effettivamente il proprio potere) e indipendenza. Ciò si ricollega al Ducato di Sealand proclamato su una piattaforma antiaerea in acque internazionali. Di conseguenza, un cittadino tedesco chiese la perdita della cittadinanza in quanto cittadino di questo Ducato. La Corte respinse la domanda affermando che il Ducato non costituiva uno Stato nel senso del diritto internazionale poiché non possedeva un territorio vero e proprio (il territorio deve essere sorto in maniera naturale per essere considerato terraferma) e mancava di una popolazione. Non è quindi soggetto di diritto internazionale poiché privo di effettività.
La popolazione
Sentenza 6 aprile 1955 della Corte internazionale di giustizia relativa al caso Nottebohm (Liechtenstein vs Guatemala). Nottebohm era un cittadino tedesco che aveva stabilito i propri affari in Guatemala; durante la seconda guerra mondiale, avendo soggiornato nel Liechtenstein, richiese questa cittadinanza per poter usufruire dei diritti che erano stati limitati ai tedeschi. Una volta provato a rientrare in Guatemala gli fu negato l'accesso poiché consideravano la sua richiesta di cittadinanza come fittizia e con secondi fini e per questo il Liechtenstein citò in giudizio il Guatemala per danni verso un proprio cittadino. Intervenne la Corte di giustizia stabilendo di porre un limite alla libertà degli Stati di attribuire a proprio piacimento la cittadinanza non per il fatto in sé ma per i problemi possibili in sede internazionale, soffermandosi sull'importanza di un collegamento reale ed effettivo tra lo Stato e l'individuo a cui viene concessa la cittadinanza.
Sentenza 19 ottobre 2004 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in causa Zhu e Chen c.Secretary of State for the home department. Caso Chen: signora Chen di cittadinanza cinese aveva fatto in modo di far nascere sua figlia in Irlanda con la conseguente possibilità di poter chiedere di soggiornare nel Regno Unito in quanto in qualità di madre fosse di vitale importanza anche la sua presenza. La Corte stabilì che le autorità britanniche non potessero respingere la richiesta e ciò fece sorgere riflessioni sulle problematiche di un’eccessiva ampiezza nella concessione della cittadinanza di alcuni stati. Ma su questo il diritto internazionale ha poco di cui obiettare a meno di casi estremi come il caso Nottembhom in cui uno stato cerca di far valere la cittadinanza concessa come pretesto per fondare reclami internazionali e incidere su poteri sovrani di altri Stati.
La potestà d’imperio
La potestà d’imperio che deve presentare i connotati di indipendenza:
Parere della Corte permanente di Giustizia Internazionale del 5 settembre 193, sul regime doganale tra Austria e Germania. Austria e Germania si accordano per concludere un'unione doganale e altri paesi fanno ricorso affermando che ciò avrebbe posto l'Austria in totale dipendenza politica ed economica dalla Germania. Ricorso respinto, il parere si sofferma sul requisito dell'indipendenza dello Stato affermando come questo debba essere accertato sulla base di elementi di diritto e non già di fatto, negando in particolare che la conclusione da parte di uno stato di un accordo di Unione doganale con un altro avrebbe fatto venir meno l'indipendenza ai fini della soggettività internazionale.
Essa si deve concretizzare nella gestione autonoma delle relazioni esterne dello Stato:
Risoluzione dell’assemblea generale ONU, del 26 ottobre 1976, concernente il Transkey. Gli Stati sedenti nell'assemblea generale votano a favore della risoluzione (atto di carattere non vincolante ma meramente dichiarativo) che affermava l'invalidità della proclamazione dello Stato del Transkey in Sudafrica, dal momento che questo non era realmente indipendente dal governo sudafricano poiché sprovvisto del requisito dell'indipendenza.
Sentenza 25 giugno 1985 della Corte di Cassazione, caso Arafat. Arafat era il capo dell'organizzazione per la liberazione della Palestina e la Cassazione italiana doveva stabilire se godesse o meno dell'immunità giurisdizionale che è dovuta ai capi di Stato esteri. Si affronta quindi la questione se un movimento di liberazione nazionale possa essere equiparato a uno stato a tutti gli effetti, la risposta fu negativa per la mancanza del presupposto della sovranità territoriale propria degli Stati.
Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata il 29 novembre 2021 sullo status della Palestina nelle Nazioni Unite. La risoluzione attribuisce alla Palestina lo status di Stato non membro osservatore nelle Nazioni Unite, stesso status della Santa sede (non uno stato nel senso proprio del termine). La risoluzione prende atto dei passi compiuti dall'autorità nazionale palestinese per la creazione di un vero e proprio stato palestinese indipendente.
Sentenza 28 dicembre 2004 della Corte di Cassazione, caso Djukanovic. Nel decidere se Djukanovic godesse o meno dell'immunità giurisdizionale per i capi di Stato in quanto capo del governo del Montenegro, incidentalmente si è andata a esaminare la questione dell’autonomia del Montenegro. La Cassazione nega immunità in quanto il Montenegro era da considerarsi una mera componente di uno stato federale (Repubblica federale di Jugoslavia).
Sentenza 23 febbraio 1996 (eccezioni preliminari) della Corte Europea dei diritti umani, caso Loizidou vs Turchia rilevante per il profilo dell'indipendenza per quanto riguarda la Repubblica turca di Cipro del nord. La Corte europea ha negato che quest'ultima esercitasse con indipendenza la potestà d'imperio sul territorio in questione, poiché la Repubblica è sotto il controllo turco a rispondere delle eventuali violazioni dei diritti umani è appunto la Turchia.
Sentenza 21 maggio 1971 del Tribunale di Bolzano, Kweton c. Ullmann. Kweton chiese al tribunale di Bolzano lo scioglimento del matrimonio con Ulmann in base al principio che prevede la concessione del divorzio al coniuge italiano quando l'altro straniero lo abbia già ottenuto all'estero. Il tribunale respinse la richiesta poiché non riconosceva l'organo che faceva parte della Repubblica tedesca e quindi nemmeno le sue emanazioni, ma concesse comunque lo scioglimento del matrimonio in base alla legge italiana poiché c'erano i presupposti per l'ottenimento (separazione ininterrotta per oltre 5 anni e impossibilità di ricostruire comunione materiale e spirituale). Questa sentenza affronta quindi gli effetti che possono discendere dall'eventuale mancato riconoscimento di uno stato sui rapporti tra soggetti privati.
I soggetti di diritto internazionale:
Parere consultivo 22 luglio 2010 della Corte internazionale di giustizia, concernente la conformità al diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. L'assemblea generale delle Nazioni Unite richiede parere alla Corte di giustizia che esclude che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo sia in contrasto con le regole di diritto internazionale, facendo riferimento sia alle regole di diritto internazionale generale sia le regole poste dalla risoluzione del 1999 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 19 settembre 2014 sulla situazione Iraq. Dichiarazione (atto formalmente non vincolante) che afferma il sostegno del Consiglio di sicurezza al governo legittimo dell'Iraq invitando la comunità internazionale a sostenere i suoi sforzi; identificando l'ISIS come un'organizzazione terroristica e condannandone le violazioni delle regole di diritto internazionale e gli abusi dei diritti umani invitando la comunità internazionale a rafforzare il proprio supporto all'Iraq nella lotta all'ISIS.
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 23 dicembre 2015, sulla situazione in Libia. La risoluzione del consiglio di sicurezza appoggia l'accordo politico di Skyrat (2015) con il quale si stabilisce la costituzione di un governo libico di unità nazionale con sede a Tripoli, invitando quindi gli Stati membri dell'ONU a sostenere tale governo. Questa risoluzione però non affronta una grande criticità all'interno del paese ovvero la presenza di un governo parallelo per cui il controllo esercitato dal governo di unità nazionale appare in realtà difettare di effettività.
Effettività
Casi in cui essa è stata riconosciuta:
Sentenza arbitrale 4 aprile 1928, arbitro unico Huber, relativa all’isola di Palmas. Caso Isola di Palmas: isola facente parte di un arcipelago concesso dalla Spagna agli Stati Uniti in cui venne trovata da quest'ultimi una bandiera olandese issata. Gli Stati Uniti facevano valere i propri diritti riguardo la concessione da parte della Spagna mentre l'Olanda rispondeva che l'isola era già sotto la sua giurisdizione senza essere mai stata contestata in passato. Alla fine, secondo la Corte, la spunta l'Olanda per il principio dell'effettività dell'esercizio della potestà d'imperio; secondo un brocardo latino dove vi sono le insegne lì vi è anche la giurisdizione. Ovviamente ciò vale in situazioni estreme come queste e di conseguenza la presenza di una bandiera non è di per sé indicativa di un territorio in cui peraltro vi è potestà d'imperio da parte di un altro stato.
Sentenza arbitrale 18 ottobre 1923, arbitro unico Taft, relativa alle concessioni Tinoco (Regno Unito c. Costa Rica). Caso Tinoco: Tinoco era salito al governo della Costa Rica rovesciandolo con la forza e aveva imbastito diverse concessioni a imprenditori stranieri. Dopo due anni Tinoco si dimise e al potere tornò il governo precedente che dichiarò il governo Tinoco illegittimo e liberandosi quindi dagli obblighi da lui assunti. Intervenne la Corte che ragionò con il principio di effettività nell'esercizio della potestà d'imperio giungendo alla conclusione che il governo Tinoco avesse avuto un controllo effettivo e pacifico, quindi legittimo.
Casi in cui il principio di effettività è stato contestato:
Sentenza 6 febbraio 1998 della High Court, Sierra Leone Telecommunications CO.LTD. L'ente nazionale del Sierra Leone per le telecomunicazioni aveva aperto un conto presso la banca inglese Barclays; quando il governo democratico del Sierra Leone fu spodestato da un colpo di Stato militare, la giunta militare chiese il trasferimento dei fondi e la banca rifiutò. Ci si chiedeva quindi se in base al principio di effettività questa richiesta potesse essere accolta, ma la Corte rispose che ci si doveva chiedere anche se il governo di quello Stato era il governo costituzionale dello Stato e a maggior ragione si dimostrò che la giunta militare non avesse il controllo su tutto lo stato ma solo sulla città presidiata, per questo la richiesta fu giudicata irrilevante.
Sentenza 13 marzo 1992 della High Court, Queen’s Bench Division, Repubblica di Somalia c. WoodHouse Drake ET AL. La sentenza tratta del requisito dell'effettività nell'esercizio della potestà d'imperio come presupposto della statualità in relazione ad una situazione qualificabile in termini di “failed state”. La Corte nella sua sentenza ha rilevato che il governo provvisorio non poteva essere qualificato come governo della Somalia non avendo il pieno controllo del paese, paragonandolo a un governo di insorti.
Casi di conflitto positivo in cui più governi pretendono di avere il controllo di un Paese:
Sentenza 24 gennaio 1992 della United States Court of Appeals for the 2nd Circuit: caso delle 2 Cine (Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Taiwan). La sentenza affronta la questione della soggettività internazionale di Taiwan, una società statunitense aveva firmato accordi con la Repubblica di Cina (oggi odierna Repubblica di Taiwan) e poiché la situazione all'interno del paese variò di molto in ambito politico (separazione e creazione delle “2 Cine”). La Corte fu chiamata a decidere se gli accordi presi con la Repubblica di Cina valessero anche nei confronti dell'attuale Repubblica popolare cinese. La Corte decise utilizzando il principio di effettività, difatti al tempo della firma del contratto Taiwan era rappresentante dello Stato cinese quindi il trattato doveva considerarsi valido a prescindere dai cambiamenti successivi nel paese.
La soggettività degli altri soggetti di diritto internazionale al pari degli Stati, ma che non presentano i connotati propri della statualità
Questione relativa alla Santa sede:
Sentenza 17 luglio 1987 della Corte di Cassazione relativa a Maecinkus ET AL. Chiamata ad accertare la legittimità di un mandato di cattura nei confronti di alcuni dirigenti dello IOR (Istituto Opere di Religione) la Corte di Cassazione italiana ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l'invalida ingerenza, riaffermando l'indiscutibile natura di soggetto di diritto internazionale della Santa sede e il conseguente riconoscimento dell'immunità giurisdizionali agli enti centrali della Chiesa con specifico riferimento allo IOR.
Sentenza 17 novembre 1989 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, relativa al capitolo della Basilica di S.Giovanni in Laterano vs Zammerini. La sentenza relativa a una controversia di lavoro tra la basilica e un suo dipendente ribadisce il carattere di soggetto di diritto internazionale alla Santa Sede ma afferma anche che l'immunità giurisdizionale della Santa sede non può andare al di là di ciò che è riconosciuto agli Stati stranieri. Quindi afferma che deve negarsi l'immunità per controversie ausiliare come questa, dal momento che non incidono sull'organizzazione interna dell'istituzione o ente.
Sentenza 21 maggio 2003 della Corte di Cassazione relativa a Tucci ET AL. (Radio vaticana). I Responsabili di Radio vaticana furono chiamati in giudizio con l'accusa di aver diffuso tramite gli impianti della radio radiazioni elettromagnetiche offendendo così i residenti nelle aree circostanti al suolo Vaticano. Il tribunale aveva dichiarato di non dover procedere per difetto di giurisdizione in quanto la Radio Vaticana era un ente centrale della Chiesa cattolica ed era quindi da evitare ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. La situazione era molto ostica perché erano da bilanciare da una parte l'immunità giurisdizionale della Chiesa (il divieto quindi di ingerenza) dall'altra l'interesse dello Stato italiano ad esplicare la propria potestà punitiva nel confronto di chi viola la legge penale. La Corte di Cassazione affermò che la Radio Vaticana non era un ente centrale e che l'immunità non poteva comportare una rinuncia all'esercizio della giurisdizione di uno stato sul proprio territorio.
Questione relativa all’Ordine di Malta:
Sentenza 18 marzo 1992 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, caso Acismom vs Alba ET AL. La sentenza riconosce la soggettività internazionale dell'ordine di Malta ma afferma che le connesse immunità giurisdizionali non possono andare oltre quelle correntemente riconosciute agli Stati stranieri, negando quindi l'immunità in relazione alle controversie di lavoro nelle strutture che l'ordine gestisce.
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