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Diritto internazionale: sentenze 2' parziale

Corte di cassazione, sez. un., sent. 8 novembre 1971, n. 3147, Lanificio Branditex C.S.A.R.L. Azais & Vidal

La sentenza della Corte di cassazione si pronuncia sulla rilevanza dello stato di guerra come causa di estinzione ovvero di sospensione dei trattati. La Cassazione riflette sul mantenimento in vigore o meno del trattato in caso di stato di guerra, e in caso di incompatibilità se sia irreversibile o temporanea. Da questa sentenza si evince che lo stato di guerra determina l'estinzione dei trattati la cui osservanza è divenuta impossibile appunto a causa delle ostilità, mentre produce la sospensione (fino a quando durano le ostilità) per i trattati la cui efficacia è temporaneamente incompatibile con lo stato di guerra.

Corte internazionale di giustizia, sent. 25 settembre 1997, Progetto Gabcikovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)

La sentenza si sofferma sulle cause di estinzione dei trattati, con particolare riferimento all’inadempimento da parte di una delle parti del trattato. Nella specie, trattandosi di un trattato concluso nel 1977 tra l’Ungheria e la allora Repubblica cecoslovacca per la costruzione di dighe sul Danubio tra i territori dei due Stati, si poneva la questione se la sospensione dei lavori da parte dell’Ungheria, da questa giustificato per ragioni legate a difficoltà finanziarie, potesse essere invocata dalla Cecoslovacchia quale inadempimento atto a giustificare, a titolo di contromisura, l’adozione da parte di quest’ultima di una variante unilaterale al progetto. La Corte ha ribadito che una contromisura per essere giustificata deve soddisfare certe condizioni: deve essere adottata per rispondere a un fatto illecito di un altro stato e diretto contro questo stato; lo stato leso deve aver invitato lo stato autore dell'illecito a porre fine ad esso; gli effetti della contromisura devono essere proporzionati ai danni subiti. La Corte ritenne che la contromisura della Cecoslovacchia era in difetto di proporzionalità e inoltre violava anche un'ulteriore requisito (poiché aveva completamente cambiato il progetto iniziale) che è quello della reversibilità della contromisura.

Corte internazionale di giustizia, sent. 25 settembre 1997, Ungheria c. Slovacchia, Progetto Gabcikovo-Nagymaros (dighe sul Danubio)

La sentenza oltre che sull’inadempimento come causa di estinzione dei trattati si sofferma su ulteriori cause di estinzione come: l'impossibilità sopravvenuta e il mutamento fondamentale delle circostanze esistenti alla conclusione del trattato. Per la prima la Corte nega che la mera difficoltà finanziaria comporti un'effettiva impossibilità sopravvenuta. Per la seconda la Corte ha negato che le modifiche comportino un mutamento fondamentale delle circostanze iniziali. Con queste scelte la Corte si muove con prudenza nel dare applicazione a cause di estinzione per salvaguardare la stabilità degli obblighi internazionali ed evitare quindi invocazioni strumentali di cause di estinzione (magari perché a uno stato non conviene più).

Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 16 giugno 1998, Racke

La sentenza si sofferma sulla clausola rebus “sic stantibus” (“stando così le cose”) che afferma che 2 parti hanno concluso un accordo tenendo in considerazione la situazione esistente in quel momento, e se quindi essa dovesse mutare svantaggiando una delle due parti, questa è autorizzata a chiedere la modificazione o la risoluzione dell’accordo. In questo caso c'è un accordo tra la comunità europea e la ex Jugoslavia, ma poiché è avvenuto lo smembramento di questo stato, ci si chiedeva se ciò fosse un mutamento tale da causare l'estinzione del trattato. Per l'estinzione dovuta a un cambiamento fondamentale occorrono due condizioni: che le circostanze erano una base essenziale per il consenso e che il cambiamento abbia avuto l’effetto di trasformare gli obblighi da adempiere. In questo caso la Corte, diversamente dal caso precedente, ha ammesso l'esistenza di un mutamento fondamentale e quindi l'estinzione del trattato.

Corte costituzionale, sent. 18 giugno 1979, n. 48, Russel

Il colonnello Russel, dell’ambasciata canadese a Roma, aveva in locazione un appartamento e il suo locatore lo aveva convenuto in giudizio per il mancato pagamento dei canoni di locazione arretrati. Russel invocò l’immunità giurisdizionale in quanto dimora per la sua missione diplomatica. Si pose allora il problema se l’adattamento automatico che l’art. 10, 1° comma Cost. potesse costituire valida eccezione al diritto di accesso del proprietario dell’immobile alla tutela giurisdizionale dei diritti, sancito dall’art. 24, 1° comma, Cost. La Corte ha affermato che poiché l’immunità diplomatica, benché codificata nella Convenzione di Vienna del 1961, in realtà vigeva a livello di norme consuetudinarie già da epoca risalente, il sindacato di compatibilità (richiesto dal locatore) con la Costituzione, in quanto atto sopravvenuto, non sarebbe ammissibile. (criterio cronologico)

Il criterio cronologico appare tuttavia poco convincente. E infatti la Corte costituzionale è ritornata su questa questione in una sentenza nella quale supera questo criterio cronologico (Corte Costituzionale 22 ottobre 2014). La sentenza della Corte costituzionale fa seguito alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 relativa all’immunità giurisdizionale della Germania dalle azioni risarcitorie proposte davanti ai giudici italiani dalle vittime e da parenti delle vittime dei crimini commessi dalle forze armate tedesche in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale.

Corte internazionale di giustizia, sent. 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionale dello stato (Germania c. Italia)

La sentenza riguarda l'immunità giurisdizionale della Germania dalle azioni risarcitorie proposte davanti al giudice italiani da vittime dei crimini della 2 guerra mondiale. La corte ha negato che il carattere di jus cogens delle norme violate potesse comportare un'eccezione all'applicazione del diritto internazionale consuetudinario che prevedeva l'immunità giurisdizionale degli stati esteri per i fatti svolti nell'esercizio della potestà d'imperio.

Corte costituzionale, sent. 22 ottobre 2014, n. 238, concernente l’immunità giurisdizionale degli stati esteri in relazione alla commissione di crimini internazionali

La Corte costituzionale supera il precedente orientamento (sentenza del 1979 Russel) per il quale il sindacato di compatibilità delle norme di diritto internazionale generale immesse nell’ordinamento italiano tramite art. 10 Cost. non si applica alle norme consuetudinarie formatesi da epoca anteriore alla Costituzione e regolarmente osservate dallo stato italiano. La Corte costituzionale ha sostenuto infatti che l’adattamento automatico di cui all’art. 10, 1° comma, Cost. non opera in relazione a quelle norme di diritto internazionale consuetudinario che siano trovate incompatibili con un principio generale della Costituzione (nel caso Germania vs Italia: crimini internazionali). Ciò lo aveva sostenuto anche la Corte di cassazione nella sentenza Ferrini del 2004, che aveva dato origine a questo orientamento giurisprudenziale volto appunto a individuare una eccezione alle regole sull’immunità giurisdizionale dello stato estero per il caso in cui sia accusato della commissione di crimini internazionali, eccezione negata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012. L’Italia a questo punto è di fronte a un bivio perché la sentenza della Corte internazionale di giustizia continua a produrre effetti dal punto di vista del diritto internazionale mentre la sentenza della Corte costituzionale afferma che l’ordinamento italiano non si adegua alle regole di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immunità giurisdizionale degli stati esteri nella misura in cui non prevedano una eccezione per il caso della commissione di crimini internazionali. La questione in Italia continua ad essere controversa. Ci sono stati altri casi di rimessione della questione alla Corte costituzionale, risolte nello stesso senso della sentenza del 2014.

L’ordinanza della Corte costituzionale si pronuncia sulle medesime questioni già oggetto della sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, della stessa Corte, dichiarando inammissibile la riproposizione delle stesse questioni in quanto già risolte con la precedente pronuncia. Rimanda inoltre alle considerazioni per le quali la materia di immunità giurisdizionale dello stato estero deve ritenersi non essere entrata a far parte dell’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’adattamento automatico di cui all’art. 10, 1° comma, della Costituzione, nella parte in cui contrasta con i principi generali della Costituzione stessa attinenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

Tribunale di Firenze, ordinanza 23 marzo 2015, Alessi e altri c. Repubblica Federale di Germania

L’ordinanza riguarda l’ambito dell’azione risarcitoria nei confronti della Germania dagli eredi di un cittadino italiano vittima di deportazione da parte delle forze armate tedesche durante la 2 guerra mondiale, dalla quale era sorta la questione di legittimità costituzionale risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238. Il Tribunale di Firenze, preso atto della sopravvenuta inapplicabilità nell’ordinamento dello stato italiano (a seguito della pronuncia della Corte costituzionale) e visto invece l’obbligo di dare attuazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 (causa Germania c. Italia, in base alle quali avrebbe dovuto riconoscersi l'immunità giurisdizionale della Germania in relazione alle pretese risarcitorie in questione disponendo per una risoluzione della controversia in via conciliativa) ha ritenuto di non dover condannare la Germania, optando per una soluzione che non creasse imbarazzi nei rapporti tra gli stati.

Tribunale di Sulmona, ord. 2 novembre 2017, su procedimento n. 20/2015, Comune di Roccaraso e altri c. Repubblica Federale di Germania

L’ordinanza si basa sulla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 per negare l’immunità giurisdizionale della Germania rispetto alle azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti dal Comune di Roccaraso (AQ) e dai parenti delle vittime della strage di Pietransieri, frazione del comune suddetto, compiuta dalle forze armate tedesche nel corso del 2 conflitto mondiale, condannando la Germania a consistenti risarcimenti nei confronti dei parenti delle vittime. L’adattamento dell’art. 10, 1° comma, Cost. opera con riferimento a tutte le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, non solo quelle di carattere consuetudinario, ma opera anche con riferimento ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Corte costituzionale, sent. 8 aprile 1976, n. 69, caso Zennaro

La sentenza della Corte costituzionale, nell’affermare che l’art. 10, 1° della Cost. si presta ad assicurare l’adattamento non soltanto alle norme consuetudinarie bensì ugualmente ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, esclude che possa considerarsi come estensione della regola del ne bis in idem dalla sfera interna di un singolo ordinamento ai rapporti tra sentenze penali pronunciate in paesi diversi. La sentenza Zennaro è importante perché in essa la Corte costituzionale chiarisce che l’adattamento automatico disposto dall’art. 10, 1° comma, Cost. si estende anche ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili nella misura in cui questi principi siano effettivamente sentiti internazionalmente come obbligatori e come generalmente osservati in base a una regola di diritto internazionale generale e non già in base a regole di carattere pattizio.

Corte costituzionale, sent. 16 aprile 2008, n. 129, Dorigo

La sentenza della Corte costituzionale afferma l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 10, 1° comma Cost., per la quale l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, alle norme di diritto internazionale di carattere pattizio, con particolare riferimento a disposizioni, come nella specie l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani, che non possano essere considerate corrispondenti a norme di diritto internazionale generale.

Corte costituzionale, sent. 22 ottobre 2007, n. 348, R.A.C. Comune di Torre Annunziata et al.

La sentenza della Corte costituzionale affronta, come la seguente sentenza n. 349 del 2007, le conseguenze dell’incompatibilità di una norma di legge interna con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani. Afferma che, malgrado la grande rilevanza delle disposizioni della Convenzione in quanto volte a tutelare i diritti fondamentali della persona umana, queste nondimeno sono disposizioni di carattere pattizio, le quali obbligano lo stato italiano nel suo insieme ma non sono idonee a produrre effetti diretti nell’ordinamento interno come invece fanno le norme dell’Unione europea. Pertanto, in caso di contrasto, ne potrà scaturire come conseguenza la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme interne incompatibili, per violazione dell’art. 117, 1° comma, Cost. in quanto norma interposta, e non già la immediata disapplicazione delle norme interne contrastanti da parte del giudice interno, come avviene in caso di contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea provviste di effetto diretto o di diretta applicabilità. Secondo la Corte, si tratta di una differenza non soltanto terminologica quanto piuttosto sostanziale nella misura in cui la CEDU, a differenza dei trattati comunitari, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli stati contraenti. Essa si configura infatti come un trattato internazionale multilaterale, da cui sorgono obblighi per gli stati contraenti, ma non ne deriva automaticamente l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti per tutte le autorità interne degli stati membri.

Corte costituzionale, sent. 22 ottobre 2007, n. 349, E. P.C. Comune di Avellino

La sentenza n. 349 aggiunge ulteriori considerazioni relative all’invocabilità in proposito dell’art. 11 Cost., ed esclude che la disposizione in questione possa trovare applicazione con riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani, nella quale, pur l’Italia partecipando, non comporta alcuna cessione di sovranità ad un ordinamento distinto (diversamente da come avverrebbe in relazione all’ordinamento dell’UE). Quello che può avvenire è che la legge interna, che sia trovata effettivamente in contrasto con una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, se non modificata o abrogata dal legislatore, formi oggetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale sulla base di un rinvio che sia effettuato dal giudice comune. In conclusione, in ipotesi di contrasto di una norma interna con le norme di un trattato internazionale cui sia stata data esecuzione nell’ordinamento interno dello stato, il rimedio non è la disapplicazione della norma interna incompatibile né tantomeno la disapplicazione della norma del trattato, se questa confligge con la Costituzione, bensì la dichiarazione di illegittimità costituzionale o della norma interna incompatibile con il trattato oppure della norma stessa del trattato, se sia questa d essere incompatibile con un precetto della Costituzione: in questo caso, ovviamente, non si può dichiarare incostituzionale la norma del trattato in quanto tale (che non è norma dell’ordinamento dello stato), ma si dichiarerà incostituzionale la legge di esecuzione del trattato nella parte in cui rinvia a quella particolare norma del trattato e nella misura in cui di quella particolare norma del trattato si dia quella data interpretazione che sarebbe costituzionalmente inconciliabile (v. sentenza di Corte costituzionale, 22 ottobre 2014, n. 238).

Legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

La legge reca disposizioni di attuazione delle norme contenute nel titolo V della Costituzione così come modificate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Con riferimento all’adattamento agli accordi internazionali nelle materie di competenza regionale, rileva l’art. 6, primo comma, della legge; con riferimento al potere sostitutivo in caso di mancato rispetto di norme o trattati internazionali o della (rectius:normativa comunitaria dell'Unione europea) di cui all’art. 120, secondo comma, Cost, rileva l’art. 8, primo e secondo comma, della legge.

Tribunale di Trieste, sent. 24 dicembre 1993 - Corte di cassazione, sent. 8 luglio 1994, Barco TV

Venne fermata nell’Adriatico una nave con bandiera croata che aveva a bordo delle munizioni sospette di essere destinate all’ex Jugoslavia in violazione dell’embargo deciso dall’ONU. Gli ufficiali della nave furono sottoposti a giudizio, ma eccepirono l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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