1. SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione), 10 otobre 2017 causa C-413/15 CASO FARRELL
CONTESTO: effeto direto delle dire�ve dell’UE negli sta� membri per ciò che concerne la responsabilità
in ambito assicura�vo e l’obbligo di copertura assicura�va per i veicoli che circolano e stazionano
abitualmente nel loro territorio
PARTI: Sig.ra Elaine Farrell vs MIBI
SPIEGAZIONE: La Corte di gius�zia dell’Unione europea, con la sentenza Farrell depositata il 10 otobre
(causa C-413/15, C-413:15) ha allargato, almeno in parte, il perimetro di applicazione delle dire�ve
detagliate stabilendo che gli effe� dire� sono opponibili ad en� di dirito privato se lo Stato affida loro
compi� di interesse pubblico. La ques�one pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte suprema irlandese: la
controversia nazionale riguardava una passeggera di un furgone che, dopo aver subito un incidente, non
aveva otenuto il risarcimento perché il proprietario del mezzo non era assicurato. La donna aveva chiesto
un risarcimento all’ente competente: la sua istanza era stata respinta in primo grado, ma in appello aveva
otenuto un indennizzo. La vicenda era approdata alla Corte Suprema che ha chiamato in aiuto gli
eurogiudici per stabilire se la seconda dire�va 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Sta� membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli (modificata dalla terza dire�va 90/232/CEE), dotata di effe� dire�, sia opponibile “a un
organismo di dirito privato al quale uno Stato membro abbia demandato il compito di cui all’ar�colo 1,
paragrafo 4, della stessa dire�va”.
La Corte di gius�zia, da un lato, ha precisato che una dire�va “non può creare obblighi in capo a un singolo”
e, quindi, non può essere azionata contro en� priva�, dall’altro lato, ha chiarito, però, che gli amministra�
possono invocare le norme dell’ato Ue non solo contro uno Stato membro e i suoi organi territoriali, ma
anche “nei confron� di organismi o en� sogge� o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che
eccedono quelli risultan� dalle norme applicabili nei rappor� fra singoli”. Pur non arrivando ad accogliere la
richiesta dell’Avvocato generale Sharpston il quale aveva invitato la Corte “a riconsiderare e a riesaminare
cri�camente le gius�ficazioni addote nella sentenza Faccini Dori per respingere l’efficacia direta
orizzontale”, Lussemburgo ha preso le distanze dalla sentenza Foster del 1990 ritenendo che i criteri
individua� per consen�re l’azionabilità delle dire�ve dotate di effe� dire� non devono essere applica�
cumula�vamente. Di conseguenza, è sufficiente che gli en� o gli organismi, anche di dirito privato, siano
chiama� ad assolvere un compito di interesse pubblico, con poteri che vanno al di là di quelli propri dei
rappor� tra priva�, per permetere ai singoli di invocare diretamente le dire�ve nei confron� di de� en�.
Pertanto, con riguardo al caso di specie, gli organismi cos�tui� in base alle dire�ve per indennizzare i danni
provoca� da sogge� che non hanno rispetato gli obblighi di copertura assicura�va, in quanto en� incarica�
dallo Stato di svolgere compi� di interesse pubblico, anche con poteri imposi�vi nei confron� delle
compagnie di assicurazione, devono essere classifica� tra gli en� pubblici. E questo al di là della
denominazione nazionale. Di conseguenza, i priva� possono invocare le norme delle dire�ve con effe�
dire� contro en� di questo genere. Una conclusione che allarga l’efficacia del dirito Ue e apre uno
spiraglio, come auspicato dall’Avvocato generale, ad effe� dire� delle dire�ve non solo in senso ver�cale,
ma anche orizzontale.
PUNTO 18 CASO FOSTER: disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una dire�va potevano
essere invocate dagli amministra� nei confron� di organismi o di en� che erano sogge� all’autorità o al
controllo dello Stato o che disponevano di poteri che eccedevano i limi� di quelli risultan� dalle norme che
si applicano nei rappor� fra singoli.
nel caso in cui ci troviamo davan� a un organismo che è un'amministrazione pubblica, almeno di fato, nel
senso che esercita dei poteri che superano quelli dei priva�, allora il citadino/l'amministrato, può invocare
le norme della dire�va contro questo soggeto che è equiparato a una pubblica amministrazione; invece
Mibi dice di non essere un'amministrazione pubblica, ma un'en�tà privata, invece no loro
perché
esercitano un potere che va oltre quello dei priva�, svolge un compito di interesse pubblico dato che
assicura tutela alle vi�me di incidente
PUNTO 20 CASO FOSTER: Da quanto precede emerge che fa comunque parte degli en� ai quali si possono
opporre le norme di una dire�va idonea a produrre effe� dire� un organismo che, indipendentemente
dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un ato della pubblica autorità, di prestare, soto il
controllo di quest'ul�ma, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che
eccedono i limi� di quelli risultan� dalle norme che si applicano nei rappor� fra singoli.
quindi anche se tu sei nato come un ente privato, ma hai ricevuto un incarico, da un'autorità pubblica,
eserci� poteri che vanno al di là di quelli dei singoli, allora tu sei considerato un'amministrazione pubblica
perché tu hai un potere che può metere in soggezione il privato.
Quindi la Corte di gius�zia ri�ene che questo Mibi (assicurazione irlandese) soddisfacesse il test Foster, ha i
requisi� per essere considerato un organismo di dirito pubblico perché svolge un compito di interesse
pubblico.
Infa� serve ad assicurare il risarcimento dei danni in caso di incidente, quando il veicolo non è iden�ficato o
quando non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione e quindi quando non c'è nessun altro che può
risarcire.
Inoltre il Mibi risulta �tolare di poteri ecceden� quelli risulta� delle norme applicabili nei rappor� fra
singoli, dal momento che il legislatore irlandese ha reso obbligatoria l'applicazione a tale organismo, tu� gli
assicuratori che svolgono a�vità di assicurazione automobilis�ca in Irlanda.
IN SOSTANZA:
MIBI è tenuto ad indennizzare la sig.ra Farrell poichè:
-assolve compito di interesse pubblico poiché è stato is�tuito dall’Irlanda per assicurare il risarcimento dei
danni a cose o persone causa� da un veicolo non assicurato o non iden�ficato.
-è �tolare di poteri ecceden� quelli risultan� dalle norme applicabili nei rappor� fra i singoli poiché il
legislatore irlandese ha reso obbligatoria l’affiliazione a tale organismo per tu� gli assicuratori.
E la norma�va irlandese secondo cui la responsabilità civile per gli autoveicoli non copriva la responsabilità
per danni fisici causa� alle persone che viaggiano in una parte dell’autoveicolo che non è stata
progetata/costruita con sedili per passeggeri è INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO DELL’UE, in par�colare con
la dire�va 90/232/CEE la quale afferma al par. 1 che l’assicurazione copre la responsabilità per i danni alla
persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivan� dall'uso del veicolo.
2. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 27 DICEMBRE 2011 N. 6835 - BOLOGNA FIERE
PARTI: Die Galerie gmbh vs BOLOGNAFIERE in appello alla sentenza 2405/2009 del TAR EMILIA ROMAGNA
CONTESTO: Die Galerie gmbh viene esclusa dalla manifestazione Arte fiera organizzata dall’ente fieris�co.
La sentenza impugnata stabilisce che vi è insussistenza della giurisdizione amministra�va poiché non
vengono riconosciu� in capo a Bologna fiere i tra� legali �pici dell’organismo di dirito pubblico.
Tra� �pici dell’organismo di dirito pubblico:
-is�tuito per soddisfare bisogni di interesse generale non aven� caratere industriale o commerciale
-avere personalità giuridica
-a�vità finanziata in modo maggioritario dallo stato, en� locali o organismi di dirito pubblico; o ges�one
soggeta al controllo di ques� ul�mi, oppure organo di amministrazione, direzione o vigilanza cos�tuito da
membri più della metà dei quali è designata dallo Stato dagli en� locali o da altri organismi di dirito
pubblico
In sostanza BolognaFiere può essere considerato organismo di dirito pubblico e quindi sotostante alla
giurisdizione del giudice amministra�vo poiché:
- Organizzazione di even� fieris�ci soddisfa interesse di caratere generale per realizzare effeto
promozionale del territorio e soddisfa il bisogno dei citadini uten� che fruiscono di un’offerta di
esposizioni.
- Sussiste la personalità giuridica anche se di dirito privato
- I sogge� pubblici non detengono la maggioranza del capitale ma la ges�one dell’ente fieris�co è
sostanzialmente nelle loro mani
- Even� organizza� nell’area fieris�ca che hanno vasta partecipazione da parte del pubblico e del
ritorno di immagine che si viene a creare per il territorio è più appariscente e significa�vo rispeto al
profilo commerciale connesso al compenso che l’ente chiede ai partecipan� per essere ammessi
alla manifestazione.
Appello viene accolto e dichiarata sussistente la giurisdizione del giudice amministra�vo
3. CORTE DI GIUSTIZIA 3 FEBBRAIO 2021 C-155 CONI FIGC
PARTI: FIGC vs De Vellis Servizi Globali S.r.l.
QUESTIONE: procedura negoziata per l’affidamento da parte della FIGC dei servizi di facchinaggio al
seguito delle squadre nazionali di calcio.
Ques�one è capire se la FIGC deve essere sotoposta alle regole sull’e
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Diritto amministrativo II - sentenze
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Sentenze dell'Unione Europea
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Sentenze Diritto Privato
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