Istituzioni di diritto pubblico
Costituzione della Repubblica Italiana
Cap I
Diritto = esperienza giuridica che determina i comportamenti degli uomini in quanto membri di una società; è il prodotto della società stessa e un prodotto storico, in quanto è in continua trasformazione.
Diritto pubblico: disciplina le forme di esercizio di “potere pubblico”.
Diritto privato: disciplina forme e modalità di gestione dei beni da parte dei singoli.
- Dicotomia che cambia secondo il periodo storico e l’ideologia e che presuppone, nello Stato moderno, l’individuazione di quali ambiti rientrino nella sfera giuridica.
Norma giuridica
Regola generale e astratta volta a disciplinare una serie indeterminata di casi.
- Imperatività, che comporta una sanzione
- Coercibilità, riferita più all’ordinamento giuridico che alla singola norma
- Esteriorità: come i comportamenti umani si intrinsecano nel mondo esteriore. Vs norma morale, interna e autonoma
- Generalità e astrattezza, caratteri naturali della norma
Ordinamento giuridico
Le norme sono inserite in un ordinamento giuridico che ne garantisce l’osservanza e ne punisce l’eventuale trasgressione tramite la sanzione. La norma si compone di due parti:
- Precetto: esprime il comportamento che dev’essere tenuto, può essere positivo o negativo.
- Sanzione: reazione dell’ordinamento alla violazione del precetto.
La norma giuridica presuppone l’esistenza di un ordinamento giuridico, cioè di una società organizzata in base a un sistema di norme. Il gruppo sociale è un’istituzione, in quanto è e ha un ordinamento giuridico.
Teorie sul diritto
- Teoria normativista: il diritto è innanzitutto norma giuridica, che distingue l’ordinamento giuridico dagli altri ordinamenti.
- Teoria istituzionalista: diritto come istituzione, che costituisce l’ordinamento giuridico e che imprime alle norme la loro giuridicità.
- Diritto come relazione: la normatività dipende dai rapporti umani, tutto il diritto nasce in funzione dell’uomo.
Pluralità degli ordinamenti giuridici
Gli ordinamenti giuridici possono trovarsi in relazione di indifferenza, di coesistenza o di antitesi. Gli ordinamenti si dividono in categorie:
- Originari o derivati (indipendenti da altri o la cui nascita e funzione dipendono da un altro ordinamento)
- Sovrani o non sovrani
- Enti a fini generali o a fini determinati
- Enti territoriali e non
Stato
Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, indipendente e originario, dotato di potere sovrano nel proprio territorio. La Costituzione repubblicana dello Stato Italiano riconosce la pluralità degli ordinamenti limitando il diritto dello Stato.
Relazione tra ordinamenti giuridici e ordinamento statale
- Separazione
- Coordinamento reciproco e paritario
- Riconoscimento
- Opposizione, lo Stato vieta l’esistenza dell’ordinamento
- Indifferenza, derivazione, dipendenza
Difetto di giurisdizione
Vista la pluralità di ordinamenti giuridici, il potere giudiziario statale può, di fronte a determinate questioni, dichiarare la propria incompetenza a pronunciarsi nel merito e quindi il “difetto di giurisdizione”, quando si trova di fronte ad ordini non tutelabili dall’ordinamento statale. Lo Stato deve assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti.
Associazionismo
Es: (partiti politici, stato e chiesa) il diritto statuale si deve sempre commisurare con un contratto associativo, anche in base agli interessi in gioco. Rapporti tra ordinamento statale e sportivo: principio di autonomia dei secondi in materia di osservanza e applicazione delle norme dell’ordinamento sportivo nazionale e di condotta disciplinare.
Interpretazione
- Interpretazione positivista: l’interpretazione si esaurisce in una meccanica applicazione al caso concreto di quanto disposto dal legislatore. Fenomeno giuridico = sistema di regole autoritarie imposte dal legislatore. Cesura fra produzione e applicazione del diritto, semplice sussunzione del caso sotto la legge.
- Interpretazione ermeneutica: interpretazione che fa vivere le leggi nella realtà storica. Fenomeno giuridico aiuta la convivenza civile nella realtà sociale in cui è connesso. L’attività interpretativa è creatrice di diritto e richiede comprensione intersoggettiva, in quanto l’interprete svolge un ruolo attivo-costruttivo.
La società contemporanea è caratterizzata da un universo giuridico disomogeneo e instabile, con valori potenzialmente in contrasto, che richiede l’esistenza di un ordinamento giuridico definito dove i valori coesistono e si integrano tra di loro e che non si può ricondurre alla prima interpretazione.
Cap II
Stato ordinamento giuridico a fini generali
Lo Stato è un ordinamento a fini generali: che esercita, su un determinato territorio, un potere al quale i soggetti appartenenti a tale ordinamento sono subordinati. Implica che venga perseguita la soddisfazione di qualsiasi interesse ritenuto utile al gruppo sociale ed è definito ente politico (originario o derivato).
Elementi costitutivi dello Stato
- Popolo: insieme di individui legati fra loro e allo Stato dal vincolo della cittadinanza. In Italia essa è acquisita tramite:
- Iure sanguinis: cittadino per nascita da genitori cittadini.
- Iure soli: nascita nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti.
- Iure communicatio: coniuge di cittadino che risiede in Italia da almeno due anni.
- Naturalizzazione: straniero con genitori o nonni italiani, che risiede in Italia da almeno tre anni.
- Territorio: luogo sul quale lo Stato esercita la propria sovranità. Comprende terraferma, mare territoriale, territori galleggianti (navi e aeromobili), zona economica esclusiva, più acque adiacenti a quelle territoriali dove lo Stato possiede i diritti sulle risorse idriche.
- Sovranità: supremo potere di comando in un determinato territorio, che non riconosce nessun altro potere al di sopra di sé. Implica l’indipendenza dello Stato da qualsiasi altro Stato. L’esercizio della sovranità avviene tramite forme di democrazia rappresentativa e istituzioni di democrazia diretta (referendum).
Soggetti dell'ordinamento e capacità giuridica
Coloro che vengono ritenuti titolari dall’ordinamento. In Italia la capacità giuridica è riconosciuta a persone e strutture organizzative, come enti pubblici e privati. Vista la complessità organizzativa delle molteplici istituzioni negli stati contemporanei, l’esercizio dei pubblici poteri viene ripartito in:
- Organi costituzionali, ritenuti essenziali dalla Costituzione, godono di autonomia e incidono sull’assetto della forma di governo. Esempi: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale
- Organi costituzionalmente rilevanti, che non caratterizzano direttamente la forma di governo e non godono di indipendenza. Esempi: Consiglio di stato, Consiglio supremo di difesa
- Enti pubblici, caratterizzati da autonomia nel definire le proprie norme, autarchia nel provvedere ai propri bisogni e autotutela. Tali caratteristiche sono proprie anche dello Stato, quando agisce come ente pubblico.
La natura pubblica dell’ente dipende dall’inquadramento nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione e dal tipo di attività espletata; cura la generalità degli interessi della collettività di un dato territorio.
Forme di Stato
Fotografia dell’evoluzione storica del rapporto tra cittadini e Stato e della distribuzione sul territorio degli apparati di governo.
Nel tempo
- Stato feudale: non è possibile parlare di forma di governo, poiché si tratta di una forma di stato embrionale; c’è coincidenza tra forma di stato e forma di governo, il rapporto tra organi ai vertici e cittadini è contrattuale.
- Stato assoluto (Europa XVI sec.): c’è coincidenza tra forma di Stato e forma di governo, la separazione dei poteri non è ancora affermata. La forma di governo però esiste, è quella della monarchia assoluta, in cui vige la totale concentrazione di poteri in capo al monarca.
- Stato di polizia (monarchie illuminate di Austria e Prussia): il monarca o le polizie si fanno più sensibili alle istanze dei cittadini, anche se si tratta di diritti concessi. Progressiva erosione del potere e implementazione dei diritti degli individui. Si passa, o gradualmente (Gran Bretagna) o con rivoluzioni liberali (Rivoluzione Francese), a:
- Stato liberale: Monarchia costituzionale, duale, forma di governo in cui due organi hanno lo stesso peso nelle dinamiche istituzionali:
- Il Monarca e il suo Governo (potere esecutivo)
- Il Parlamento (potere legislativo)
- Principio di legalità e principio di separazione dei poteri, voluto dalla borghesia, che entra in Parlamento per operare sulla Costituzione senza la possibilità che il Monarca la modifichi. L’equilibrio tra i due organi è però instabile e temporaneo, in quanto solo il Parlamento ha una legittimazione democratica diretta. La monarchia costituzionale diventa monarchia parlamentare: il Governo viene nominato dal re, che deve però tenere conto degli orientamenti del Parlamento, non può più nominare i suoi fiduciari. Il rapporto tra monarca e governo si attenua, e quello tra governo e parlamento diventa più solido, dando la nascita al rapporto fiduciario.
- Stato autoritario o totalitario: organizzazione capillare della vita dell’individuo, cui viene negata ogni forma di libertà e di dissenso, in cui c’è un alto intervento pubblico in economia.
- Stato democratico pluralista: la monarchia parlamentare evolve in governo parlamentare, anche laddove restano i monarchi, perché essi non hanno alcuna incidenza sulle dinamiche istituzionali. Nascono costituzioni democratiche pluraliste, non concesse ma votate da assemblee costituenti rappresentative di tutto il corpo elettorale; governo e parlamento sono legati da un rapporto di fiducia.
Nel territorio
Il rapporto va da Stato-Cittadino a Stato-territorio, nonostante implichi comunque il coinvolgimento dei cittadini come parte della comunità territoriale.
- Confederazione di Stati (UE): unione di Stati che si forma per un processo centripeto, in cui una pluralità di Stati sovrani cede quote di sovranità a favore della nascente confederazione di Stati, pur rimanendo che possono decidere di entrare e uscire dalla confederazione in ogni momento, esercitando la loro sovranità. Lo Stato cede quote delegando alla Confederazione il compito di esercitare poteri su politica di difesa e politica estera. I rapporti degli Stati sono regolamentati da un Trattato, atto di diritto internazionale.
- Stato federale (USA): evoluzione della confederazione, quando da soggetto di diritto internazionale diventa soggetto di diritto costituzionale. Il rapporto tra Stati membri è regolato da una Costituzione. Processo centripeto di unificazione, di tendenza volontaristica.
- Stato unitario: accentramento forzoso. L’Italia nasce come Stato unitario.
- Stato regionale, con progressivo decentramento di competenze legislative.
Forme di governo
Struttura organizzativa, assetto degli organi di vertice di un determinato ordinamento e dei rapporti esistenti tra di loro. Le forme di governo sono determinate da fenomeni storico-istituzionali, quindi funzionano in modo diverso in ogni paese e sono influenzate (soprattutto nel caso di governo parlamentare) dal sistema dei Partiti.
Il sistema di partiti bipolare o bipartitico assicura governi più stabili; si tratta di partiti ampi e inclusivi, che assicurano il pluralismo. La forma di pluralismo partitico con governi parlamentari non garantisce la governabilità (Francia III e IV repubblica, Italia I Repubblica).
Forma di governo parlamentare
Rapporto di fiducia tra governo e parlamento; il Capo dello Stato, esterno a tale rapporto, è utile nei momenti di crisi, in quanto figura competente a nominare il governo entrante o scegliere la camera elettiva in caso di impossibilità di una maggioranza parlamentare.
- Governo di premierato: modello britannico, contesto storicamente bipolare (partito laburista vs conservatore) in cui il leader del partito diventa premier.
- Governo assembleare: modello francese, a partire da un sistema con pluripartitismo estremo, si dà luogo a un governo assembleare.
Razionalizzazione della forma di governo parlamentare: la Germania, nel 1949, fa ciò attraverso:
- Cancellierato: eletto a maggioranza assoluta dalla Camera bassa.
- Sfiducia costruttiva: la camera bassa può sfiduciare il cancelliere eletto, ma contestualmente ne deve eleggere un altro.
Forma di governo semi-presidenziale
Anche la Francia conosce, nonostante il sistema pluripartitico, momenti di stabilità con la III e la IV Repubblica francese. Nel 1958 una revisione costituzionale razionalizza la forma di governo parlamentare trasformandola in una forma di governo semi-presidenziale, ispirato dalla costituzione di Weimar. La Francia rafforza il ruolo del Presidente della Repubblica introducendo un'elezione diretta dal corpo elettorale attraverso due turni, in cui il secondo, di ballottaggio, costringe a un bipolarismo partitico. In realtà è più importante il Presidente del Consiglio dei ministri che viene eletto dal Presidente della Repubblica e che riceve la fiducia del Parlamento.
Forma di governo presidenziale
Nasce negli Stati Uniti nella seconda metà del ‘700 e, costruita secondo il modello istituzionale della monarchia costituzionale britannica, si caratterizza per il dualismo e per la rigida separazione dei poteri esecutivo e legislativo tra:
- Presidente della Repubblica, titolare esclusivo del potere esecutivo, Capo di Stato e Capo del Governo, esercita attraverso i suoi fiduciari (segretari di Stato) componenti del governo.
- Parlamento, titolare esclusivo del potere legislativo.
Forma di governo direttoriale
Adottata dalla Confederazione svizzera, prevede l’esistenza di un Parlamento e di un Direttorio, eletto dal primo e formato da sette membri che svolgono funzioni di governo. Ciascuno dei componenti ricopre, a turno, il ruolo di Capo dello Stato.
Rappresentanza politica
Istituto in base al quale gli eletti rappresentano gli elettori, in virtù di un mandato di durata prestabilita, non revocabile e caratterizzata dalla libertà conferita al rappresentante in merito alle decisioni da prendere; il deputato esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato perché rappresenta l’intera nazione. Se fosse destinatario di un mandato vincolante da parte del collegio che lo ha eletto rappresenterebbe solo quello.
Ordinamento internazionale
Nei rapporti internazionali il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato, nonostante la reale attività sia svolta dal ministro degli esteri; i rapporti tra Stati sono disciplinati da:
- Diritto internazionale generale, insieme di principi condivisi, codificati in trattati unilaterali.
- Art. 10: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
- Art. 117: la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve rispettare i vincoli dell’ordinamento europeo e dell’ordinamento internazionale.
- Diritto internazionale convenzionale, quando gli Stati mediante trattati o accordi instaurano rapporti particolari.
Unioni internazionali
Gli Stati danno vita a nuovi enti con competenze specifiche.
- ONU (1945): ha lo scopo di mantenere la pace, la sicurezza internazionale e la cooperazione. È composta da un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, una Corte Internazionale di Giustizia.
- Consiglio d’Europa (1949): promuove una politica generale unitaria degli Stati in vari ambiti e promuove i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo. È composta dal Comitato del Ministri, dall’Assemblea Consultiva e dal Segretariato generale; Grazie alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, viene istituito l’organo giurisdizionale della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Stato e confessioni religiose
- Sistema teocratico: ordinamento religioso preminente rispetto allo Stato.
- Sistema cesaro-papista: le funzioni di capo dello Stato e capo della Chiesa sono assegnate alla stessa persona.
- Sistema giurisdizionalista: Stato e Chiesa sono giuridicamente distinti, ma lo Stato è superiore alla chiesa con poteri nell’organizzazione ecclesiastica.
- Sistema concordatario: parità fra Stato e Chiesa
- Sistema della separazione: assenza di rapporti istituzionali per sostenere la laicità dello Stato e l’indipendenza della Chiesa.
Lo Stato italiano nel 1929 firma i Patti Lateranensi, che riconoscono lo Stato Città del Vaticano, determinano le condizioni della religione cattolica in Italia e la sua supremazia su culti diversi da quello cattolico. L’Assemblea Costituente conserva, nell’Art. 7, le condizioni dei Patti Lateranensi. Nel 1984 il Concordato del ’29 è oggetto di revisione; la religione cattolica perde la sua posizione di religione di stato.
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