Diritto Costituzionale
Introduzione
Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati
in senso soggettivo, pretesa in senso
diversi: indica una (esempio: è un mio diritto !); invece,
oggettivo, ordinamento giuridico.
diritto indica un insieme di norme giuridiche, ossia un
Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto
il problema, ma lo sposta sulla definizione di norma giuridica.
Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Oggi, il giurista non esiterebbe a
dirci che ciò che chiamiamo diritto é l'insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite della sua
sanzione, la coercizione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni,
partiti) non c'appare fatto di "norme giuridiche". Esse sembrano piuttosto norme sociali, che
saranno sì anch' esse sanzionate, ma con sanzioni sociali (esempio: l'espulsione dal gruppo).
In sintesi da un lato sta il diritto "vero", quello dello Stato (o derivato dallo Stato), fatto di
"forza pubblica";
"vere" norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla dall'altro
stanno i fenomeni paragiuridici, regolati da norme sociali (es: se uno non cede il passo ad una
signora al massimo farà la figura del cafone e verrà ignorato dalla società, ma non verrà sbattuto in
galera).
Altra distinzione è tra diritto pubblico, che tratta dei rapporti tra l'autorità pubblica ed i
privati e diritto privato, che tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di
parità.
Cap. I.
Lo stato: nozioni introduttive
Il potere politico
potere politico
Il è quella specie di potere sociale che si basa sulla possibilità di ricorrere, in
ultima istanza, alla forza legittima per imporre la propria volontà.
potere sociale
Il e la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Ciò che
assume rilievo è "il mezzo" attraverso cui si esercita quest'azione di influenza sul
comportamento altrui. In base al mezzo usato, si distinguono tre tipi diversi di potere
il potere economico, il potere ideologico, il potere politico.
sociale:1) 2) 3)
potere economico
1) Il è quello che si avvale del possesso di certi beni necessari, in una
situazione di scarsità, per indurre coloro un che non li posseggono a seguire una determinata
condotta.
potere ideologico
2) il è quello che si avvale del possesso di certe forme di sapere, di
conoscenza, di dottrine filosofiche o religiose, per esercitare un'azione di influenza sui
membri di un gruppo inducendoli a compiere o all'astenersi dal compiere certe azioni.
potere politico,
3) il invece, è quello che per imporre la propria volontà, ha la possibilità di
ricorrere all'uso della forza. Lo Stato incarna la figura tipica di potere politico, per fare
rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparati repressivi.
La legittimazione
Per qualificare il potere politico, però, il riferimento all'uso della forza è necessario, ma non
sufficiente. Il potere politico quindi, non si basa solamente sulla forza, ma anche un principio
di giustificazione dello stesso.
Il sociologo tedesco Max Weber, in rapporto alle diverse ragioni che inducono all'obbedienza,
tipi di potere legittimo:
ha individuato 3 differenti
1 ) il potere tradizionale si basa sulla credenza nel carattere sacro delle tradizioni;
2 ) il potere carismatico basato sulla dedizione straordinaria al valore esemplare o alla forza
eroica o al carattere sacro di una persona e degli ordinamenti che questa ha creato;
3 ) il potere legale-razionale si basa sulla credenza nel diritto di comando di coloro che
ottengono la titolarità del potere sulla base di procedure legali ed esercitano il potere
medesimo con l'osservanza dei limiti stabiliti dal diritto.
Il potere legale-razionale emerge a seguito delle grandi rivoluzioni liberali del XVIII secolo
(guerra d'indipendenza delle corone americane nei confronti dell'Inghilterra negli anni 1774 -
1781 e la Rivoluzione Francese del 1789). Esso trova la sua consacrazione in 2 fondamentali
documenti costituzionali: la Costituzione americana (1787) e la Dichiarazione dei diritti del
nome del cittadino in Francia nel 1789.
In quel periodo storico si afferma il principio secondo cui il potere politico non agisce libero da
vincoli giuridici, ma è esso stesso sottoposto al diritto per garantire la libertà dei cittadini contro i
pericoli dell'abuso da parte di chi detiene il potere.
Con la democratizzazione delle strutture dello Stato e l'avvento dell'era della sovranità
popolare, si è affermato il principio secondo cui il potere politico dell'essere legittimato dal libero
consenso popolare, espresso tramite le elezioni attraverso i tanti strumenti (partiti, sindacati,
referendum) con cui il popolo esercitare la sua sovranità.
Infine, in tempi più recenti, a partire dal dopoguerra si è assistito alla costruzione di
organizzazioni sovranazionali- più importante fra le quali l'UE- cui vengono demandate certe
funzioni che prima appartenevano agli stati, soprattutto per ciò che riguarda l'economia; ma
anche al trasferimento di importanti compiti dallo Stato a livelli territoriali inferiori, come le
Regioni e i Comuni.
Lo Stato
Stato è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico,
il monopolio della forza legittima territorio un
che esercita in un determinato e si avvale di
apparato amministrativo.
Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo e si differenzia dalle
precedenti forme organizzazione del potere politico, per due caratteristiche: a) una
concentrazione del potere di comando legittimo nell'ambito di un determinato territorio in
capo ad un' unica istanza; b) la presenza di un'organizzazione amministrativa in cui opera
una burocrazia professionale.
La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come reazione al sistema
feudale, costituito dal rapporto vassallo/ signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo
instaurando con lui un rapporto di obblighi e diritti reciproci di carattere personale e privato, su
vari livelli sino ad una specie di " sopra signore " che si fregiava di un titolo d'origine romana,
come rex, princeps, dux.
La dispersione del potere di comando (poiché uno stesso individuo poteva essere
contemporaneamente vassallo di più signori), una società composta da comunità minori
(familiari, economiche, religiose, politiche) con una molteplicità di sistemi giuridici, ed il grande
scisma religioso che sconvolse la cristianità dal 1378 al 1417 furono i principali propellenti delle
guerre civili religiose. La nascita e l'affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione
della forza legittima, rispondevano al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di
insicurezza.
Sovranità un apparato centralizzato che ha il monopolio della forza legittima in
Lo Stato moderno è
un determinato territorio. Il concetto giuridico che è servito ad inquadrare questa
caratteristica dello Stato è quello di "sovranità", che ha due aspetti: uno interno ed uno
esterno. Quello interno consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio, che
è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé. Quello esterno
consiste nell'indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. I due aspetti sono
strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima e
quindi il supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri
Stati.
Dopo l'affermazione dello Stato moderno, si è posta la questione di "chi" esercitasse
effettivamente il potere sovrano. Tra la fine dell'800 ed i primi decenni del 900, si configura lo
Stato come persona giuridica, cioè come vero e proprio soggetto di diritto, titolare della
sovranità. Da un lato, tutto ciò serviva dare una legittimazione di carattere "oggettivo" allo
Stato, dall'altro poteva risolvere il conflitto tra due diversi principi politici: quello monarchico
è quello popolare. Infatti, secondo l'interpretazione dello statuto Albertino, sovrano non era
né il re né il popolo, bensì lo Stato medesimo personificato.
La sovranità della nazione è stata una delle invenzioni più importanti del costituzionalismo
francese dopo la rivoluzione del 1789.
Infatti, l'ordine politico che precedeva la Rivoluzione Francese era quello dello Stato assoluto
(l'Ancien Régime), fondato sull'identificazione tra lo Stato alla persona del Re (cfr. Luigi XIV
diceva: "Lo Stato sono io"). È facile capire come la sovranità nazionale, in primo luogo era
diretta contro la sovranità del re; in secondo luogo, metteva fine all'antica divisione del Paese
in ordini ed in ceti sociali, tant'è che al loro posto subentravano i singoli cittadini eguali
unificati politicamente nell'entità collettiva chiamata Nazione.
Entrambe le teorie richiamate hanno tentato di contrastare l'affermazione di un altro
principio, quello della sovranità popolare. La sua formulazione più nota si deve a Rousseau,
il quale faceva coincidere la sovranità con la "volontà generale", quella del popolo sovrano,
quella dell'insieme dei cittadini considerati come un ente collettivo.
Il costituzionalismo del 900, ha visto l’affermazione di nuove tendenze che hanno messo in
crisi le tradizionali teorie sulla sovranità. Da una parte, la vigente Costituzione italiana
afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
(art.1,2); dall’altra parte, però, la sovranità del popolo ha perduto quel carattere di assolutezza
che aveva nel secolo precedente a causa di tre circostanze.
1) La prima è che la sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un
sistema rappresentativo.
2) La seconda circostanza è la diffusione di Costituzioni rigide che hanno un’efficacia
superiore alla legge e possono essere modificate solo attraverso procedure molto complesse.
Inoltre la preminenza della Cost. viene garantita dall’opera di una Corte Costituzionale. Di
conseguenza, i titolari della sovranità, nell’esercizio dei loro poteri, incontrano limiti giuridici
difficilmente superabili.
3) L’altra tendenza, la terza, è costituita dall’affermazione di organizzazioni internazionali.
Il processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell’Organizzazioni delle Nazioni Unite
(ONU) approvato a San Francisco il 26 giugno 1945, che ha come finalità principale il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e poi con la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite.
La limitazione della sovranità statale diventa invece molto più evidente ed intensa con la
creazione in Europa di Organizzazioni sopranazionali come la Comunità Economica Europea
(CEE istituita nel 1957), la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA istituita nel 1951) e
la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA istituita nel 1957), tutte e tre riunite, a partire
dal Trattato di Maastricht (1992), nella Comunità Europea (CE). Quest’ultima costituisce il cd.
“primo pilastro” dell’Unione Europea (UE), che ha altri due “pilastri”, e cioè quello della
politica estera e della sicurezza comune e quello della giustizia e degli affari interni.
Gli Stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la
competenza a produrre, in determinati ambiti, norme giuridiche, nonché il potere di adottare
decisioni prima riservate agli Stati. In questo modo poteri che tradizionalmente definivano il
nucleo della sovranità sono stati trasferiti a organizzazioni sopranazionali.
In particolare, la storia della Comunità Europea inizia nel 1951, con la stipulazione del
Trattato di Parigi che istituisce la CECA. Con i Trattati di Roma del 1957 (entrati in vigore 1
gennaio 1958) vengono istituite la CEE e l’Euratom (Comunità europea per l’energia atomica).
Nel 1965, con il Trattato di Bruxelles, gli organi esecutivi (il Consiglio e la Commissione) delle
tre Comunità vengono fusi. Nel 1976 viene decisa l’elezione diretta a suffragio universale del
Parlamento europeo. Nel 1987 entra in vigore l’Atto unico europeo. Nel 1992 viene firmato il
Trattato di Maastricht, entrato in vigore alla fine del 1993: la competenza della Comunità si
estende nel campo della politica economica e della moneta e viene istituita l’Unione Europea,
che comunque non sostituisce la Comunità europea. Infatti gli organi restano sempre quelli
della CE. Il Trattato di Maastricht è stato ulteriormente modificato dal recente Trattato di
Amsterdam (1997). Anche geograficamente la CE si è nel frattempo allargata. Al nucleo
originale di 6 Paesi (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo), si sono aggiunti
il Regno Unito, Irlanda e Danimarca (1972), Spagna e Portogallo (1985), Austria, Finlandia e
Svezia (1994). Per affrontare le questioni aperte dal futuro allargamento dell’Unione, è stato
firmato il 26 febbraio 2001, il Trattato di Nizza, che modifica i Trattati dell’Unione Europea,
che in particolare affronta i temi della composizione e del funzionamento delle istituzioni
comunitarie. In vista della Conferenza intergovernativa del 2004 è stata istituita una
Convenzione europea con il compito di esaminare le questioni che il futuro sviluppo
istituzionale comporta e di elaborare quella che nel dibattito pubblico ha preso il nome di
“Costituzione europea”.
Territorio
La sovranità è esercitata dallo Stato in un determinato territorio, in un determinato ambito
spaziale, in modo indipendente da qualsiasi altro Stato.
La precisa delimitazione del territorio pertanto è condizione essenziale per garantire allo
Stato l'esercizio della sovranità e per assicurare l'indipendenza reciproca degli stati.
Il diritto internazionale ha elaborato un corpo di regole secondo cui il territorio è costituito:
dalla terraferma, dalle acque interne comprese entro i confini, dal mare territoriale, dalla
piattaforma continentale, dallo spazio atmosferico sovrastante e dalle navi è aeromobili
battente bandiera dello Stato quando si trovami spazi non soggetti della sovranità di alcuno
Stato; dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero.
Terraferma: è una porzione di territorio delimitata da confini, che possono essere
naturali (per esempio fiumi e montagne) o artificiali. Di regola i confini sono delimitati da
trattati internazionali.
Mare territoriale: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità
dello Stato. Secondo un criterio tradizionale esso si estendeva fino al punto massimo in cui lo
Stato poteva materialmente esercitare la sua forza. Poiché la gittata massima dei cannoni era
di tre miglia, questa lunghezza fu per lungo tempo l'ambito di estensione del mare
territoriale. Ovviamente con lo sviluppo della moderna tecnologia bellica, il suddetto criterio
è stato superato. Oggi, quasi tutti gli Stati fissano in dodici miglia marine il limite del mare
territoriale.
Piattaforma continentale: è costituita dal cosiddetto zoccolo continentale, e cioè da
quella parte del fondo marino di profondità costante che, più o meno esteso, circonda le terre
emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini.
Tuttavia, lo Stato ha perduto il controllo di alcuni fattori presenti nel suo territorio,
basti pensare al mercato unico europeo, in cui hanno trovato piena attuazione la libera
circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone tra gli Stati della CE.
Perciò ormai tra gli stati membri dell'Unione Europea si è creato uno "spazio senza frontiere
interne", ispirato al "principio di un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza".
Cittadinanza
La cittadinanza e uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e di doveri. Essa è
condizione per l'esercizio dei diritti politici, ma è anche fondamento di alcuni doveri
costituzionali (dovere di difendere la patria, concorrere alle spese pubbliche, fedeltà alla
Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi).
La Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per
motivi politici (art. 22, che vieta altresì di privare una persona, sempre per motivi politici,
della capacità giuridica e del nome). Ma i modi in cui la cittadinanza può essere acquistata,
perduta e riacquistata sono disciplinati dalla legge (attualmente la legge 91/1992).
La cittadinanza italiana viene acquistata con la nascita per:
ius sanguinis (padre o madre in possesso della cittadinanza italiana
•
indipendentemente dal luogo di nascita);
ius soli (colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri)
• su richiesta dell'interessato in taluni casi particolari stabiliti dalla legge
•
(l'istanza è rivolta al sindaco del comune di residenza) e può essere proposta: -
dal coniuge; -dallo straniero che possa vantare un genitore un ascendente in
linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita; -dallo
straniero, che abbia raggiunto la maggiore età, adottato da cittadino italiano e
residente territorio nazionale da almeno cinque anni successivi all'adozione; -
dallo straniero che ha prestato servizio alle
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