Appunti di diritto costituzionale - L. Imbimbo
Introduzione
Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: in senso soggettivo, indica una pretesa (esempio: è un mio diritto!); invece, in senso oggettivo, diritto indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico. Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di norma giuridica.
Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Oggi, il giurista non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo diritto è l’insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite della sua sanzione, la coercizione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni, partiti) non c’appare fatto di “norme giuridiche”. Esse sembrano piuttosto norme sociali, che saranno sì anch’esse sanzionate, ma con sanzioni sociali (esempio: l’espulsione dal gruppo).
In sintesi da un lato sta il diritto “vero”, quello dello Stato (o derivato dallo Stato), fatto di “vere” norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla “forza pubblica”; dall’altro stanno i fenomeni paragiuridici, regolati da norme sociali (es: se uno non cede il passo ad una signora al massimo farà la figura del cafone e verrà ignorato dalla società, ma non verrà sbattuto in galera).
Altra distinzione è tra diritto pubblico, che tratta dei rapporti tra l’autorità pubblica ed i privati, e diritto privato, che tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità.
Capitolo I - Lo stato - Nozioni introduttive
1 - Il potere politico
Definizioni
Il potere politico è quella specie di potere sociale che si basa sulla possibilità di ricorrere, in ultima istanza, alla forza legittima per imporre la propria volontà. Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Ciò che assume rilievo è “il mezzo” attraverso cui si esercita quest’azione di influenza sul comportamento altrui. In base al mezzo usato, si distinguono tre tipi diversi di potere sociale:
- Il potere economico è quello che si avvale del possesso di certi beni necessari, in una situazione di scarsità, per indurre coloro un che non li posseggono a seguire una determinata condotta.
- Il potere ideologico è quello che si avvale del possesso di certe forme di sapere, di conoscenza, di dottrine filosofiche o religiose, per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo inducendoli a compiere o all’astenersi dal compiere certe azioni.
- Il potere politico, invece, è quello che per imporre la propria volontà, ha la possibilità di ricorrere all’uso della forza. Lo Stato incarna la figura tipica di potere politico, per fare rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparati repressivi.
La legittimazione
Per qualificare il potere politico, però, il riferimento all’uso della forza è necessario, ma non sufficiente. Il potere politico quindi, non si basa solamente sulla forza, ma anche su un principio di giustificazione dello stesso. Il sociologo tedesco Max Weber, in rapporto alle diverse ragioni che inducono all’obbedienza, ha individuato 3 differenti tipi di potere legittimo:
- Il potere tradizionale si basa sulla credenza nel carattere sacro delle tradizioni.
- Il potere carismatico basato sulla dedizione straordinaria al valore esemplare o alla forza eroica o al carattere sacro di una persona e degli ordinamenti che questa ha creato.
- Il potere legale-razionale si basa sulla credenza nel diritto di comando di coloro che ottengono la titolarità del potere sulla base di procedure legali ed esercitano il potere medesimo con l’osservanza dei limiti stabiliti dal diritto.
Il potere legale-razionale emerge a seguito delle grandi rivoluzioni liberali del XVIII secolo (guerra d’indipendenza delle corone americane nei confronti dell’Inghilterra negli anni 1774 – 1781 e la Rivoluzione Francese del 1789). Esso trova la sua consacrazione in 2 fondamentali documenti costituzionali: la Costituzione americana (1787) e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in Francia nel 1789.
In quel periodo storico si afferma il principio secondo cui il potere politico non agisce libero da vincoli giuridici, ma è esso stesso sottoposto al diritto per garantire la libertà dei cittadini contro i pericoli dell’abuso da parte di chi detiene il potere. Con la democratizzazione delle strutture dello Stato e l’avvento dell’era della sovranità popolare, si è affermato il principio secondo cui il potere politico dell’essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite le elezioni attraverso i tanti strumenti (partiti, sindacati, referendum) con cui il popolo esercitare la sua sovranità.
Infine, in tempi più recenti, a partire dal dopoguerra si è assistito alla costruzione di organizzazioni sovranazionali - più importante fra le quali l’UE - cui vengono demandate certe funzioni che prima appartenevano agli stati, soprattutto per ciò che riguarda l’economia; ma anche al trasferimento di importanti compiti dallo Stato a livelli territoriali inferiori, come le Regioni e i Comuni.
2. Lo stato
Definizione
Stato è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.
La nascita dello stato moderno
Lo stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo e si differenzia dalle precedenti forme organizzazione del potere politico, per due caratteristiche: a) una concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato territorio in capo ad un’unica istanza; b) la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.
La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come reazione al sistema feudale, costituito dal rapporto vassallo/signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo instaurando con lui un rapporto di obblighi e diritti reciproci di carattere personale e privato, su vari livelli sino ad una specie di “sopra signore” che si fregiava di un titolo d’origine romana, come rex, princeps, dux.
La dispersione del potere di comando (poiché uno stesso individuo poteva essere contemporaneamente vassallo di più signori), una società composta da comunità minori (familiari, economiche, religiose, politiche) con una molteplicità di sistemi giuridici, ed il grande scisma religioso che sconvolse la cristianità dal 1378 al 1417 furono i principali propellenti delle guerre civili religiose. La nascita e l’affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione della forza legittima, rispondevano al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di insicurezza.
Sovranità
Lo stato moderno è un apparato centralizzato che ha il monopolio della forza legittima in un determinato territorio. Il concetto giuridico che è servito ad inquadrare questa caratteristica dello Stato è quello di “sovranità”, che ha due aspetti: uno interno ed uno esterno. Quello interno consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio, che è tanto intenso da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé. Quello esterno consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato. I due aspetti sono strettamente intrecciati: lo Stato non potrebbe vantare il monopolio della forza legittima e quindi il supremo potere di comando su un dato territorio se non fosse indipendente da altri Stati.
Dopo l’affermazione dello Stato moderno, si è posta la questione di “chi” esercitasse effettivamente il potere sovrano. Tra la fine dell’800 ed i primi decenni del 900, si configura lo Stato come persona giuridica, cioè come vero e proprio soggetto di diritto, titolare della sovranità. Da un lato, tutto ciò serviva dare una legittimazione di carattere “oggettivo” allo Stato, dall’altro poteva risolvere il conflitto tra due diversi principi politici: quello monarchico e quello popolare. Infatti, secondo l’interpretazione dello statuto Albertino, sovrano non era né il re né il popolo, bensì lo Stato medesimo personificato.
La sovranità della nazione è stata una delle invenzioni più importanti del costituzionalismo francese dopo la rivoluzione del 1789. Infatti, l’ordine politico che precedeva la Rivoluzione Francese era quello dello Stato assoluto (l’Ancien Régime), fondato sull’identificazione tra lo Stato alla persona del Re (cfr. Luigi XIV diceva: “Lo Stato sono io”). È facile capire come la sovranità nazionale, in primo luogo era diretta contro la sovranità del re; in secondo luogo, metteva fine all’antica divisione del Paese in ordini ed in ceti sociali, tant’è che al loro posto subentravano i singoli cittadini eguali unificati politicamente nell’entità collettiva chiamata Nazione.
Entrambe le teorie richiamate hanno tentato di contrastare l’affermazione di un altro principio, quello della sovranità popolare. La sua formulazione più nota si deve a Rousseau, il quale faceva coincidere la sovranità con la “volontà generale”, quella del popolo sovrano, quella dell’insieme dei cittadini considerati come un ente collettivo.
Nuove tendenze della sovranità
Il costituzionalismo del 900, ha visto l’affermazione di nuove tendenze che hanno messo in crisi le tradizionali teorie sulla sovranità. Da una parte, la vigente Costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1,2); dall’altra parte, però, la sovranità del popolo ha perduto quel carattere di assolutezza che aveva nel secolo precedente a causa di tre circostanze.
- La prima è che la sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo.
- La seconda circostanza è la diffusione di Costituzioni rigide che hanno un’efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solo attraverso procedure molto complesse. Inoltre, la preminenza della Costituzione viene garantita dall’opera di una Corte Costituzionale. Di conseguenza, i titolari della sovranità, nell’esercizio dei loro poteri, incontrano limiti giuridici difficilmente superabili.
- L’altra tendenza, la terza, è costituita dall’affermazione di organizzazioni internazionali. Il processo è stato avviato con il trattato istitutivo dell’Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU) approvato a San Francisco il 26 giugno 1945, che ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e poi con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Sovranità e organizzazione internazionale
La limitazione della sovranità statale diventa invece molto più evidente ed intensa con la creazione in Europa di Organizzazioni sopranazionali come la Comunità Economica Europea (CEE istituita nel 1957), la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio (CECA istituita nel 1951) e la Comunità Europea dell’energia atomica (CEEA istituita nel 1957), tutte e tre riunite, a partire dal Trattato di Maastricht (1992), nella Comunità Europea (CE). Quest’ultima costituisce il cd. “primo pilastro” dell’Unione Europea (UE), che ha altri due “pilastri”, e cioè quello della politica estera e della sicurezza comune e quello della giustizia e degli affari interni.
Gli Stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la competenza a produrre, in determinati ambiti, norme giuridiche, nonché il potere di adottare decisioni prima riservate agli Stati. In questo modo poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità sono stati trasferiti a organizzazioni sopranazionali.
In particolare, la storia della Comunità Europea inizia nel 1951, con la stipulazione del Trattato di Parigi che istituisce la CECA. Con i Trattati di Roma del 1957 (entrati in vigore 1 gennaio 1958) vengono istituite la CEE e l’Euratom (Comunità europea per l’energia atomica). Nel 1965, con il Trattato di Bruxelles, gli organi esecutivi (il Consiglio e la Commissione) delle tre Comunità vengono fusi. Nel 1976 viene decisa l’elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo. Nel 1987 entra in vigore l’Atto unico europeo. Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastricht, entrato in vigore alla fine del 1993: la competenza della Comunità si estende nel campo della politica economica e della moneta e viene istituita l’Unione Europea, che comunque non sostituisce la Comunità Europea. Infatti, gli organi restano sempre quelli della CE. Il Trattato di Maastricht è stato ulteriormente modificato dal recente Trattato di Amsterdam (1997). Anche geograficamente la CESI è nel frattempo allargata. Al nucleo originale di 6 Paesi (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo), si sono aggiunti il Regno Unito, Irlanda e Danimarca (1972), Spagna e Portogallo (1985), Austria, Finlandia e Svezia (1994).
Per affrontare le questioni aperte dal futuro allargamento dell’Unione, è stato firmato il 26 febbraio 2001, il Trattato di Nizza, che modifica i Trattati dell’Unione Europea, che in particolare affronta i temi della composizione e del funzionamento delle istituzioni comunitarie. In vista della Conferenza intergovernativa del 2004 è stata istituita una Convenzione europea con il compito di esaminare le questioni che il futuro sviluppo istituzionale comporta e di elaborare quella che nel dibattito pubblico ha preso il nome di “Costituzione europea”.
Territorio
La sovranità è esercitata dallo Stato in un determinato territorio, in un determinato ambito spaziale, in modo indipendente da qualsiasi altro Stato. La precisa delimitazione del territorio pertanto è condizione essenziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare l’indipendenza reciproca degli stati. Il diritto internazionale ha elaborato un corpo di regole secondo cui il territorio è costituito:
- Dalla terraferma, dalle acque interne comprese entro i confini, dal mare territoriale, dalla piattaforma continentale, dallo spazio atmosferico sovrastante e dalle navi è aeromobili battente bandiera dello Stato quando si trovano in spazi non soggetti della sovranità di alcuno Stato; dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero.
- Terraferma: è una porzione di territorio delimitata da confini, che possono essere naturali (per esempio fiumi e montagne) o artificiali. Di regola i confini sono delimitati da trattati internazionali.
- Mare territoriale: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Secondo un criterio tradizionale esso si estendeva fino al punto massimo in cui lo Stato poteva materialmente esercitare la sua forza. Poiché la gittata massima dei cannoniera di tre miglia, questa lunghezza fu per lungo tempo l’ambito di estensione del mare territoriale. Ovviamente con lo sviluppo della moderna tecnologia bellica, il suddetto criterio è stato superato. Oggi, quasi tutti gli Stati fissano in dodici miglia marine il limite del mare territoriale.
- Piattaforma continentale: è costituita dal cosiddetto zoccolo continentale, e cioè da quella parte del fondo marino di profondità costante che, più o meno esteso, circonda le terre emerse prima che la costa sprofondi negli abissi marini.
Tuttavia, lo Stato ha perduto il controllo di alcuni fattori presenti nel suo territorio, basti pensare al mercato unico europeo, in cui hanno trovato piena attuazione la libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone tra gli Stati della CE. Perciò ormai tra gli stati membri dell’Unione Europea si è creato uno “spazio senza frontiere”.
Cittadinanza italiana
La cittadinanza è uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e di doveri. Essa è condizione per l’esercizio dei diritti politici, ma è anche fondamento di alcuni doveri costituzionali (dovere di difendere la patria, concorrere alle spese pubbliche, fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi). La Costituzione Italiana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22, che vieta altresì di privare una persona, sempre per motivi politici, della capacità giuridica e del nome). Ma i modi in cui la cittadinanza può essere acquistata, perduta e riacquistata sono disciplinati dalla legge (attualmente la legge 91/1992).
La cittadinanza italiana viene acquistata con la nascita per:
- Ius sanguinis (padre o madre in possesso della cittadinanza italiana indipendentemente dal luogo di nascita).
- Ius soli (colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri).
- Su richiesta dell’interessato in taluni casi particolari stabiliti dalla legge (l’istanza è rivolta al sindaco del comune di residenza) e può essere proposta:
- Dal coniuge.
- Dallo straniero che possa vantare un genitore un ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita.
- Dallo straniero, che abbia raggiunto la maggiore età, adottato da cittadino italiano.
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