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DIRITTO COSTITUZIONALE

NOZIONI INTRODUTTIVE

SEZIONE I – LO STATO

1. Il potere politico. Il diritto costituzionale si occupa del potere e dei suoi limiti. In qualsiasi gruppo di individui capita che

qualcuno riesca a far prevalere le sue preferenze e la sua volontà, anche quando gli altri abbiano opzioni differenti. Essi

esercitano un potere sociale, che è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Ciò che assume rilievo per

distinguere un tipo di potere sociale dall'altro è il mezzo attraverso cui si esercita questa azione di influenza sul

comportamento altrui.

A seconda del tipo di mezzo impiegato per esercitare tale influenza sono stati distinti tre tipi diversi di potere sociale: il

potere economico, il potere ideologico, il potere politico. Il primo è quello che si avvale del possesso di certi beni, per indurre

coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta. Il potere ideologico è quello che si avvale del possesso di

certe forme di sapere, di conoscenze, di dottrine filosofiche o religiose per esercitare un'azione di influenza sui membri di un

gruppo inducendoli a compiere o all'astenersi dal compiere certe azioni. E il potere detenuto da intellettuali, sacerdoti,

scienziati e oggi da coloro che operano nei mezzi di informazione. Il potere politico, invece, è quello che per imporre la

propria volontà può ricorrere, sia pure come ultima risorsa, alla forza, alla coercizione fisica.

Solamente con l'era moderna si realizza un processo di affermazione dell'autonomia del potere politico, così da impedire

che soggetti privati utilizzino una combinazione tra le altre due forme di potere sociale e la forza per prevaricare sugli altri.

Perciò l'uso della forza viene progressivamente concentrato in un'istanza unita-ria, lo Stato, togliendolo ai soggetti privati. A

questa istanza è riservato il compito di assicurare la pacifica coesistenza degli individui e dei gruppi in una determinata

società. Lo Stato figura tipica di potere politico, per fare rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparati repressivi. Il

potere politico è quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla

forza legittima.

1.1. Legittimazione. Il potere politico si basa sul principio di legittimazione dello stesso. Il costituzionalismo ha come

funzione la sottoesposizione del potere politico a limiti giuridici: il principio di legalità, la separazione dei poteri le diverse

libertà costituzionali (c.d. stato di diritto).

2. Lo Stato. È forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita monopolio della forza legittima in un

determinato territorio e che si avvale di un apparato amministrativo. Lo stato moderno si afferma in Europa tra il XV e il XVII

secolo. Si distingue dalle forme precedenti per la presenza di organizzazione amministrativa e concentrazione del potere.

Spinta dalla reazione alla dispersione di potere dello stato feudale, caratterizzato da potere politico frammentato e

un’organizzazione societaria composta da comunità minori (famiglia, economiche, religiose e politiche) con diritti e privilegi

conquistati. L’affermazione nasce con la pace di Westafalia 1648.

2.1. La sovranità. Lo stato moderno è un apparato centralizzato stabile che ha il monopolio della forza legittima in un

determinato territorio (c.d. sovranità). Ha due aspetti, uno interno e uno esterno: possono esistere centri di potere

all’interno dello stato ma nessuno può essere superiore o pari dello Stato.

Chi detiene il potere sovrano:

a) lo Stato (come persona giuridica); b) la sovranità nazionale (dopo la Rivoluzione francese) – affermata nell’art. 3 della

“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” in cui si afferma che la sovranità appartiene alla nazione; c) sovranità del

popolo.

2.2. Nuove tendenze. Il costituzionalismo del Novecento ha visto la generalizzazione della sovranità popolare. La

Costituzione italiana, all’art.1 – secondo comma: “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti

della costituzione”.

Ha perduto però il carattere di assolutezza: il sistema rappresentativo e i limiti rigidi delle costituzioni hanno limitato la

sovranità diretta. L’ordine politico mondiale instaurato dopo la Seconda guerra mondiale vedeva il mondo separato in due

blocchi (USA e URSS) la relazione tra stati sovrani rette da alcune regole ha fondato le consuetudini internazionali che si

concludono in trattati internazionali. Sono nate numerose organizzazioni internazionali con lo scampo di promuovere la

pace:

a) l’ONU nata a San Francisco il 26/06/45 con obiettivo di cooperazione internazionale multilaterale; b) il G7, G8, G20,

consistenti in vertici di capi degli Stati che si riuniscono a scadenze periodiche.

Oltre a ciò, si sono formate organizzazioni e accordi internazionali, come l’accordo della NATO. Il Consiglio d’Europa con

compito di promuovere democrazia, diritti umani e identità culturale europea. Ricordiamo la Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Questo processo ha fatto formare alcune

organizzazioni soprannazionali. Nel 1951 la comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) - 1957 trattato di Roma

comunità europea per l’energia atomica, comunità economica europea - riunite in comunità europea sostituita dalla’

Unione Europea (UE). Alle origini i poteri attribuiti erano si sfera economica e spingeva alla creazione di un mercato unico

europeo garantendo libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali. Il processo di integrazione è proseguito fino alla

scrittura della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.

2.3. Il territorio. La sovranità si esercita in un territorio, quindi la precisa delineazione del territorio è condizione essenziale.

Secondo il diritto internazionale, il territorio dello Stato ricomprende:

a) la terraferma, ovvero la porzione di territorio delimitata da confini (naturali o artificiali delimitati da trattati internazionali);

b) il mare territoriale, fissato come limite di estensione fino a 12 miglia marine dalla linea di costa (prevista anche la

legislazione marittima dal trattato di Montego Bay e dall’art. 2 del Codice della navigazione);

c) la piattaforma continentale; d) lo spazio atmosferico sovrastante (c.d. spazio aereo); e) le navi e gli aerei battenti

bandiera dello Stato; f) le sedi diplomatiche (Ambasciate, Consolati).

L’integrazione europea ha indebolito i confini interni trovando più rilevanza nelle frontiere esterne all’Unione.

2.4. La cittadinanza. È uno status cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e di dovere. L’art. 22 Cost. precisa che

nessuno può essere privato della propria cittadinanza per motivi di ragione politica. La cittadinanza, i modi di acquisto e di

perdita, sono disciplinati dalla legge 91/1992 – D.P.R. 572/1993 – e ss.mm. ii con la legge 94/2009.

La cittadinanza italiana viene acquistata:

a) con la nascita per:

i) ius sanguinis, ossia acquista la cittadinanza, il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della cittadinanza

italiana, qualunque sia il luogo di nascita;

ii) ius soli, ossia acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi, o che nato in Italia da cittadini

stranieri, non ottenga la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli Stati cui essi appartengono;

b) su istanza dell’interessato, rivolta al Sindaco del Comune di residenza, ovvero all’autorità consolare, e in particolare:

i) dal coniuge, straniero o apolide, di un cittadino o cittadina italiani qualora ricorrano determinate condizioni;

ii) dallo straniero che possa vantare un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per

nascita;

iii) dallo straniero, che abbia raggiunto la maggiore età, adottato da un cittadino italiano e residente nel territorio nazionale

da almeno cinque anni successivi all’adozione;

iv) dallo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;

v) dal cittadino di uno degli Stati membri UE, dopo almeno quattro anni di residenza nel territorio della Repubblica;

vi) dall’apolide dopo almeno cinque anni di residenza e dallo straniero dopo almeno dieci anni di regolare residenza in Italia.

La medesima disciplina detta i casi di perdita della cittadinanza, che può avvenire o per rinunzia oppure automaticamente,

in presenza di determinate condizioni. La perduta può essere riacquistata quando ricorrano alcune condizioni fissate dalla

legge.

Il trattato sull’Unione europea del 1992 ha introdotto l’istituto della cittadinanza dell’unione (artt. 20-25 TFUE). Essa

completa la cittadinanza nazionale non la sostituisce (art 20). In Italia il D.lgs. 197/1996 definisce le modalità di esercizio

dell’elettorato, prevede anche che i cittadini dell’Unione che intendano partecipare alle elezioni amministrative devono

chiedere l’iscrizione in lista. Da questo concerne anche la possibilità di eleggibilità a consigliere o assessore comunale.

2.5. Stato-apparato. Lo stato si definisce anche apparato organizzativo servito da burocrazia professionale che ha carattere

impersonale basato su regole predefinite. La complessa attività è scomposta in compiti minori ed è esercitata da strutture

minori. Il funzionamento di tale struttura presuppone quindi una burocrazia.

Lo stato è definito persona giuridica poiché si attribuiscono capacità di agire in modo giuridicamente rilevante e di costituire

centri di imputazione. Tale interpretazione serve anche a distinguere la persona e le proprie volontà dal compito che sta

svolgendo.

Sono definiti enti pubblici gli apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento dei propri fini riconosciuti come

persone giuridiche o soggetti giuridici. Sono istituiti con legge per il soddisfacimento degli interessi pubblici.

Enti rappresentativi sono enti delle comunità territoriali (regioni, province e comuni) a cui si riconosce l’autonomia politica

(artt. 5 e 114 cost.). I loro organi sono eletti dai cittadini. Lo stato e gli enti sono collocati dalle norme giuridiche in posizione

di supremazia rispetto i privati. Ognuno degli apparati e configurato come macchina organizzativa ed opera secondo regole

prestabilite. L’unita elementare si chiama ufficio una categoria di tali uffici si definisce organi. “L’organo è l’ufficio

particolarmente qualificato da una norma come idoneo ad esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle l’atto

e i relativi effetti”. Esistono organi rappresentativi, organi burocratici, organi attivi, consultivi e di controllo.

2.6. Organi costituzionali. Sono quegli organi che seguono queste caratteristiche:

a) sono elementi necessari ed essenziali dello Stato;

b) sono emettenti indefettibili;

c) la loro struttura è dettata dalla Costituzione;

d) ciascuno di essi si trova in condizione di parità giuridica.

SEZIONE II – LE FORME DI STATO E DI GOVERNO

3. Forme di stato. Con l’espressione forma di stato si intendono il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà di

imperio e la società civile, nonché l’insieme di principi e dei valori a cui lo stato ispira la sua azione. Anche si intende il modo

in cui il potere è distribuito

Sulla base di tali differenze si possono delineare dei modelli: lo Stato assoluto, che si caratterizza di un apparato autoritario

e da un potere sovrano nelle mani di Re o Corona, non definiti come persone ma come organi dello stato Il potere si

concentra in tali organi che sono titolari di funzione legislativa ed esecutiva, mentre il potere giudiziario era sotto controllo

del re. Tale potere non aveva limiti; lo Stato liberale, che una forma nata dopo il declino dello stato assoluto con caratteri

eguali quali base sociale sola classe, principio di libertà e di autonomia dei privati.

Ricordiamo inoltre: a) la finalità garantistica, ovvero uno strumento per la tutela dei diritti degli individui; b) lo stato minimo,

con i limiti strutturali di mantenimento; c) la libertà individuale, tutelata e con il riconoscimento delle libertà personali; d) la

separazione dei poteri.

Inoltre, vige il cosiddetto principio di legalità, secondo cui la tutela dei diritti è affidata direttamente alla legge, la quale deve

rispettare determinati criteri ed elementi: generalità, astrattezza. La legge deve essere formulata dai rappresentanti della

Nazione e deve vigere in forza del c.d. principio rappresentativo.

La transizione dallo Stato liberale monoclasse allo Stato di democrazia pluralista rappresenta un profondo mutamento

storico e strutturale. Questo processo non è meramente quantitativo, limitato all'allargamento della base elettorale, ma

comporta una trasformazione qualitativa dell'intero assetto statale.

Il passaggio è guidato da tre elementi determinanti: con l'affermazione dei partiti di massa, che organizzano la

partecipazione politica di milioni di cittadini; con la configurazione degli organi elettivi come luoghi di confronto e scontro di

interessi eterogene; con il riconoscimento dei diritti sociali (oltre ai classici diritti di libertà), intesi come strumenti di

integrazione dei gruppi sociali più svantaggiati.

Questo nuovo modello si è sviluppato in modi differenti: in alcuni Paesi l'evoluzione è stata graduale (Regno Unito, Stati

Uniti), mentre in altri (Germania, Italia) è stata segnata da parentesi totalitarie, quali il nazismo e il fascismo.

Nei primi decenni del XX secolo, la crisi dello Stato liberale ha condotto, in diversi contesti, all'affermazione di regimi

totalitari. In Germania e Italia, il passaggio alla democrazia pluralista è stato interrotto dall'ascesa di regimi che negavano il

pluralismo stesso, accentrando il potere e reprimendo le opposizioni. Un'alternativa radicale è emersa con lo Stato

socialista, sorto in seguito alla Rivoluzione d'ottobre del 1917. Questo modello ha trovato il suo riferimento nell'URSS.

Caratteristiche distintive includono: l’abolizione del pluralismo partitico e politico; il rifiuto dei valori democratico-pluralisti;

l'obiettivo di una trasformazione sociale ed economica radicale, ponendo fine alla proprietà privata dei mezzi di produzione.

Tale assetto è rimasto in vigore fino alla fine del secondo conflitto mondiale, estendendo la sua influenza in diversi Paesi

dell'Europa orientale, per poi conoscere un declino irreversibile a partire dal crollo del muro di Berlino. Dopo la Seconda

guerra mondiale, la democrazia pluralista si è consolidata, integrando la tutela dei diritti di libertà con i diritti sociali. Questo

nuovo assetto si definisce Welfare State (Stato di benessere).

Lo Stato sociale non si limita a garantire l'ordine pubblico, ma interviene attivamente per rimuovere gli ostacoli economici e

sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'integrazione avviene attraverso: la fornitura di servizi

(istruzione, sanità); la ridistribuzione della ricchezza tramite il prelievo fiscale; il riconoscimento di diritti sociali che

garantiscono tutel

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher procidano78 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof De Minico Giovanna.

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