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Esame di economia e ragioneria

Il bilancio d'esercizio nella normativa civilistica

Clausola generale e principi di redazione

Le funzioni del bilancio

Fin da sempre, il bilancio di esercizio ha ricoperto la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale. Solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo, i proprietari possono prelevare gli utili quale remunerazione. Questa è la funzione universale del bilancio alla quale si associa anche l’uso di questo documento quale base per stabilire le imposte gravanti sul reddito prodotto dall’azienda. A questa funzione universale se ne associano altre:

  • Bilancio come rendiconto: Secondo l’ordine temporale e prima del decollo industriale, la funzione rendiconto riguarda l’uso del bilancio come strumento informativo per permettere ai proprietari dell’azienda di valutare l’operato degli amministratori. Coloro che dirigono l’azienda, redigendo il bilancio, rendono il conto del loro operato ai proprietari e questa funzione ancora oggi ha un’importanza fondamentale. Nell’epoca storica, questa funzionalità era interna e privata con assenza di regole e l’obiettivo era di mostrare ai soci il risultato di gestione, quindi uno strumento di comunicazione interna.
  • Bilancio come strumento interno di controllo: Con lo sviluppo dell’impresa industriale, spesso il bilancio è usato sia per interpretare la dinamica passata ma anche per prospettare possibili evoluzioni future divenendo uno strumento di simulazione economico-finanziaria, quindi bilancio inteso come strumento di controllo a consuntivo e a preventivo della gestione aziendale a vantaggio di decisori interni.
  • Bilancio come pacchetto informativo per lettori esterni: In funzione del crescente peso delle aziende nel condizionare la vita della società, consumando risorse ambientali, creando e distruggendo lavoro, la gamma di soggetti interessati all’azienda si è ampliata. Non vi sono più solo soggetti interni (proprietari e amministratori) ma anche soggetti esterni, detti stakeholder (finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti). Il bilancio fornisce una visione dello stato di salute aziendale. In questa funzione gli utenti saranno soggetti esterni, il pubblico inteso come qualunque soggetto interessato alle sorti della combinazione produttiva. A conferma, l’OIC 11 stabilisce che i destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa.

In sintesi oggi:

  • Bilancio come rendiconto: Gli amministratori, redigendo il bilancio, rendono conto del proprio operato ai soci.
  • Bilancio come strumento interno di controllo: A vantaggio dei decisori interni.
  • Bilancio come pacchetto informativo per lettori esterni: Rivolto agli stakeholder, interessati anche a informazioni circa la politica ambientale, la politica di ricerca e sviluppo, la creazione di risorse immateriali.

I principi contabili come regole del bilancio

Norme del codice civile

La base normativa è costituita nel codice civile dagli articoli che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio nelle società di capitali (art. 2423-2435).

Le norme sono applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all’art. 2426 c.c. che tratta dei criteri di valutazione. L’art. 2217, secondo comma, discutendo dell’obbligatorietà di redigere il libro degli inventari, specifica che nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni.

Le attuali norme civilistiche rappresentano l’applicazione nel nostro Paese dell’impegno comunitario verso l’armonizzazione a livello europeo delle norme di redazione dei bilanci. Detta armonizzazione è un requisito per consentire la comparabilità interaziendale.

I principi contabili nazionali (OIC)

Il ruolo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e la valenza dei principi contabili che esso pubblica sono stati definitivamente riconosciuti nella legge che stabilisce che l’OIC, istituto nazionale per i principi contabili:

  • Emana i principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende, pubbliche e private, a cui non si applicano i principi contabili internazionali;
  • Fornisce supporto agli organismi contabili internazionali (IASB ossia International Accounting Standards Board e EFRAG ossia European Financial Reporting Advisory Group) per l’applicazione in Italia dei Principi contabili internazionali;
  • Coadiuva il legislatore italiano nella emanazione delle norme contabili;
  • Promuove la cultura contabile.

Il ruolo attuale dei principi contabili nazionali è definito nella relazione illustrativa al D.Lgs. 139/2015: I principi sono intesi come «la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili». I principi contabili nazionali disciplinano «la declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità, recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e fatti gestionali a cui sono rivolte». Per cui, in sostanza, la legge italiana qualifica i principi dell’OIC come prassi tecniche volte a interpretare le norme civilistiche fornendone applicazione.

I principi contabili internazionali (IASB)

Sono regole contabili diffuse dallo IASB (International Accounting Standards Boards) costituito nel 1973. I principi contabili denominati prima IAS (International Accounting Standards) e dal 2001 IFRS (International Financial Reporting Standard). Per le società quotate vi è l’obbligo di applicare nei bilanci i principi contabili internazionali anziché le regole del codice civile e i principi dell’OIC.

Processo di armonizzazione contabile

Il Regolamento UE 1606/2002 ha introdotto:

  • L’obbligo per le società quotate nei mercati europei di adottare gli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati a partire dal 1° gennaio 2005;
  • La facoltà degli stati membri di estendere l’applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci d’esercizio delle società quotate e ai bilanci di esercizio e consolidati delle società non quotate.

In Italia classificazione società di capitali

  • In base alle dimensioni:
    • Società minori (piccole e micro): Art 2435-bis “Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
    • Società grandi: Non rispettano i limiti definiti dall’art. 2435 bis c.c.
  • Le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata NON possono applicare le regole IASB, il quadro delle regole contabili in Italia vede attualmente un’applicazione dei principi contabili IASB, approvati dall’UE, alle società quotate, banche, assicurazioni tanto nei bilanci consolidati che separati mentre per le altre società italiane valgono le regole contenute nel c.c. e dei principi contabili OIC.
  • Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante: Il Testo Unico della Finanza prevede, accanto alle società quotate, un'altra tipologia di soggetti che emettono strumenti finanziari, gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Si tratta di emittenti i cui strumenti finanziari, pur non essendo quotati su mercati regolamentati, sono comunque oggetto di investimento e di circolazione presso un pubblico sufficientemente ampio. I criteri per stabilire quando un emittente sia diffuso sono fissati dal Regolamento Emittenti e si riferiscono in particolare al numero di sottoscrittori dello strumento finanziario (azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 500 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%), alle dimensioni dell'investimento (obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro) e un numero di obbligazionisti superiore a 500.

Migliorare gli obiettivi: la portata informativa del bilancio e semplificare il sistema normativo che regola la redazione; aumentare la comparabilità dei bilanci; ridurre gli oneri amministrativi, soprattutto per le imprese di più piccole dimensioni. Obblighi differenziati in funzione della dimensione delle imprese.

Il rapporto con le norme fiscali

La determinazione del reddito imponibile è affidata alle regole del TUIR (Testo unico delle imposte sul reddito) ed è ispirata al principio di derivazione del reddito fiscale dal reddito scaturente dal bilancio civilistico.

Art. 83 TUIR: il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni. In sede di dichiarazione dei redditi, si passa dal risultato di bilancio al reddito imponibile.

I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile

Clausola generale (art. 2423) - Principi generali di redazione (art. 2423 bis)

Tra fini, principi generali e principi particolari di valutazione c’è un rapporto di interdipendenza ovvero dal fine dipendono i principi generali di valutazione e dai principi dipendono i criteri particolari di valutazione (art. 2426).

Struttura del Bilancio

Clausola generale Art. 2423 primo comma (documenti del bilancio) Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (D.Lgs. 139/2015) e dalla nota integrativa.

CE sintetizza l’intera dinamica reddituale dell’esercizio trascorso e consente di calcolare il reddito d’esercizio, è un documento quantitativo/contabile. SP espone, alla data della chiusura dell’esercizio, le rimanenze economiche-fin della gestione derivanti da cicli non completati, è un documento quantitativo/contabile. Rendiconto finanziario sintetizza i flussi di E e U di liquidità delle tre gestioni (operativa, investimenti, finanziamenti) ed evidenzia la variazione complessiva delle disponibilità liquide avvenuta nell’esercizio. Nota integrativa ha la funzione di commentare i dati contenuti nei prospetti precedenti per capirne la composizione analitica, le variazioni subite da un esercizio all’altro, le problematiche valutative.

Art. 2423 secondo comma: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Questo secondo comma contiene i postulati più importanti, l’espressione rappresenta la cd “clausola generale del bilancio” ossia le principali coordinate dalle quali far dipendere deduttivamente tutte le altre regole.

La chiarezza deve intendersi in generale come sinonimo di comprensibilità del bilancio per un utente esterno e la comprensibilità e rispetto degli schemi bilancio. In modo veritiero e corretto è equivalente a evidenza e verità cioè onestà e neutralità ossia volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegi per forma e contenuto qualche interesse particolare. Corrispondenza fra fatti aziendali e valori iscritti in bilancio (verità), Rispetto delle norme del codice civile al fine di ridurre la discrezionalità degli amministratori. Sinonimo di onestà e neutralità (correttezza).

Un bilancio è chiaro se redatto nel rispetto degli schemi contabili imposti da:

  • artt. 2424, 2424 bis e 2424 ter: Stato Patrimoniale
  • artt. 2425, 2425 bis e 2423 ter: Conto Economico
  • art. 2425 ter: Rendiconto Finanziario
  • artt. 2427 e 2427 bis: Nota Integrativa

Obiettivo: Permettere ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto. L’esigenza di fornire una chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione aziendale è tale da imporre integrazioni (comma 3) e deroghe (comma 5).

Art. 2423 terzo comma (info complementari): "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo." Tale disposizione rende importante il postulato precedente che qualora gli amministratori non lo ritengano raggiunto applicando le specifiche norme di legge in tema di bilanci, gli stessi devono inserire le informazioni mancanti, non previste dalla legge, necessarie per garantire la rappresentazione veritiera e corretta solitamente nella nota integrativa.

Art. 2423 quinto comma (deroghe per casi eccezionali): "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato." Obbligo di deroghe, anche se in contrasto con le disposizioni degli articoli successivi, pur di fare in modo che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.

Art. 2423 sesto comma: "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro."

Art. 2423 quarto comma: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta." Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Quindi il bilancio può omettere l’esposizione e il commento di importi irrilevanti o l’applicazione di criteri di valutazione che in relazione alla loro complessità ed allo sforzo amministrativo per applicarli non danno beneficio informativo. Esempio OIC 16 Immobilizzazioni materiali: Iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali qualora siano costantemente rinnovate e di scarsa rilevanza. L’utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno se la quota d’ammortamento così calcolata non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.

Art. 2423 bis – Principi di redazione del bilancio/ postulati di bilancio

"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  • La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  • La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
  • Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  • Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  • Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro."

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Prospettiva di continuazione dell’attività: L’azienda è un istituto atto a perdurare nel tempo. Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate facendo riferimento ad aziende in stato di normale funzionamento. I principi del codice civile (art. 2423 e seg.) non si applicano nella redazione dei bilanci straordinari, che si redigono in ipotesi di cessazione, cessione, fusione o scissione dell’azienda. Non è sufficiente “presumere” la continuazione, ma deve esserne verificata l’esistenza attraverso indicatori economici, finanziari, gestionali e di altra natura. Tuttavia, né Cod. Civ. né principi contabili definiscono un processo in grado di accertare il presupposto della continuità aziendale.

Principi di revisione – Documento ISA 570

Indicatori finanziari:

  • Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
  • Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza prospettive verosimili di rinnovo o rimborso;
  • Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
  • Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
  • Principali indici economico-finanziari negativi;
  • Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
  • Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
  • Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti.

Indicatori gestionali:

  • Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
  • Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • Difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel ...
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraBo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e ragioneria ii e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Palazzi Federica.
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