Estratto del documento

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Comportamenti obbligatori e suggeriti

È difficile comprendere se un comportamento è obbligatorio o suggerito:

  • Obbligo: implica una responsabilità, quindi una sanzione.
  • Onere o opportunità: implica una scelta libera senza conseguenze economiche, personali, giuridiche.

Misure di sicurezza

Servono per evitare l’accadimento di una malattia o di un infortunio.

La Rivoluzione industriale ha fortemente cambiato le tipologie di lavoro: a partire dal XVIII sec. il lavoro sui campi e sulle botteghe artigianali è stato sostituito da quello in fabbrica. Sono nate le prime grandi industrie che accoglievano manodopera/lavoratori senza che questo fenomeno fosse stato prima governato giuridicamente. Non esisteva il contratto di lavoro e il rapporto di lavoro, cioè la relazione tra lavoratore e datore di lavoro. I lavoratori erano inesperti e le condizioni di salute/salubrità del lavoro erano totalmente inesistenti. Con il termine condizioni di lavoro non s’intende solo ciò che effettivamente riguarda la salute e la sicurezza, ma anche le regolamentazioni sull’orario di lavoro, sulla tipologia di lavoro, sull’età minima al lavoro.

Industria e produzione in serie

Le prime grandi aziende agli inizi del ‘900 erano manufatturiere: l’industria nasce per la produzione in serie. Infatti, se viene creato un bisogno e la produzione è necessaria, costa meno produrre in serie che produrre un singolo oggetto. Quest’ultimo, infatti, ha un costo di manodopera maggiore rispetto alla produzione in serie. L’invenzione di strumenti in grado di realizzare in serie una pluralità di beni, assemblando le loro singole parti in breve tempo, permetteva all’imprenditore di aumentare il suo guadagno.

I possibili rischi sui luoghi di lavoro, all’epoca, erano sconosciuti. Non si era consapevoli della pericolosità dei macchinari e delle sostanze tossiche, nocive e mortali con cui i lavoratori erano a contatto quotidianamente. Solo nel ‘900 sono stati condotti studi specifici sulla nocività di questi materiali.

Salute e sicurezza dei lavoratori

La salute e la sicurezza dei lavoratori è fondamentale per la tutela dei diritti della persona. È, però, una materia che si dà sempre per presupposto: è necessario un rapporto di lavoro e che il legislatore garantisca chiarezza su tutti gli aspetti connessi a quest’ultimo (esempio: la prestazione richiesta, la tutela per malattia, ecc.).

La legislazione in materia di salute e sicurezza si preoccupa di evitare che il lavoratore si ammali o si infortuni. La legislazione tende a prevenire questi fenomeni creando degli obblighi in capo al datore di lavoro, i quali permettono al lavoratore di lavorare in modo sicuro. Viene quindi offerta una tutela che anticipa la realizzazione del danno. Il bene che si vuole tutelare è la salute (art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”), la vita, la dignità della persona. Il primo bene ad essere tutelato è la salute e gli altri diritti fondamentali sono consequenziali/complementari. La salute viene intesa come un bene che garantisce una vita libera e dignitosa. Le condizioni di lavoro, quindi, devono garantire la libertà, la riservatezza, ecc.

Definizione introdotta dall’OIL

Il lavoro non è una merce, ma è un valore. Solo il lavoro dignitoso viene considerato un valore. Deve quindi garantire condizioni eque e uguali per tutti i lavoratori. Deve essere garantita la libertà di ciascuno di esprimere la propria dignità. Il lavoro non si può comprare: il lavoratore non può essere quantificato, non è una merce di scambio. Il lavoro accresce la persona e lo stato (art. 1 Cost.: “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”).

Tutela dei lavoratori

È necessario salvaguardare ogni lavoratore e, in quanto persona, la sua integrità fisica e morale. Dunque, per tutelare il bene salute, il legislatore deve garantire che non accada nulla al lavoratore. Infatti, ogni evento crea un pregiudizio che è comunque permanente. Non è possibile ripristinare il bene salute/vita alla condizione originaria: la lesione è permanente e comporta conseguenze più o meno pesanti/gravi/profonde. La tutela non può intervenire a posteriori, dopo che l’evento si è verificato ed è stato causato un danno. L’unico modo di tutelare il bene è evitare/prevenire che si verifichi l’evento.

Il risarcimento del danno è una sanzione patrimoniale prevista nel Codice civile in caso di inadempimento di obbligazioni. Esso non riporta allo status quo ante. Si limita a quantificare il danno economico/patrimoniale e non patrimoniale che l’incidente ha causato/causa al bene vita. La legislazione lavoristica nasce dal diritto civile poiché l’obbligazione è legata al rapporto di lavoro. La tecnica legislativa del diritto civile, dove ha origine il rapporto di lavoro, non offre la garanzia che l’ordinamento richiede per il bene salute. Infatti, il concetto di prevenzione viene introdotto nel diritto penale: lo Stato interviene con le sanzioni non solo a fronte di comportamenti che creano un danno (reati di evento). Esistono anche i reati di pericolo, cioè comportamenti che sono già sanzionati da parte dell’ordinamento anche se concretamente non si è verificato un particolare evento. Un reato di pericolo è, ad esempio, la mancanza di presidi antiinfortunistici (estintori). Tale reato non dipende dal verificarsi di un incendio. La sanazione che l’ordinamento penale propone è molto pesante, ha una natura patrimoniale e personale, cioè la privazione della libertà (peggiore sanzione che uno stato di diritto può applicare).

L’ordinamento penale, che completa la legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, serve in chiave prevenzionistica per qualificare e scoraggiare comportamenti che potrebbero portare ad un reato. La tutela viene quindi anticipata e si cerca di evitare/prevenire l’evento. È necessario che i comportamenti di coloro che operano all’interno della sicurezza (datore di lavoro, lavoratore, persone incaricate) siano virtuosi e improntati alla prevenzione. Prevenzione: unico principio di diritto che può fungere da parametro e criterio per un modello di sicurezza effettivo ed efficace.

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per rendere effettiva la tutela del bene salute è necessario rispettare il principio di prevenzione. Salute significa prevenzione. Per tutelare il bene salute non sono sufficienti degli interventi puntuali/misure specifiche. Sono necessari una visione strategica generale e un’integrazione di misure di carattere tecnico che garantiscono una tutela costante. Un intervento puntuale e specifico, tipico degli inizi del ‘900 (es. introdotto per la tutela dei minatori o quella legata all’utilizzo di sostanze nocive) è sempre parziale. Per raggiungere l’obiettivo della tutela/prevenzione dell’accadimento dell’evento bisogna individuare un modello/struttura.

Esiste un modello di salute e di sicurezza che deve essere applicato dalle aziende e che è composto da diverse parti/pilastri fondamentali: prevenzione (attraverso le misure tecniche), programmazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Questi pilastri sono stati tradotti in concetti giuridici, che hanno un radicamento nelle fonti dell’ordinamento. Tale modello dev’essere applicato/attuato/reso effettivo: pur avendo dei parametri omogenei, ogni singola realtà/struttura/ente deve caratterizzare e calare il proprio modello sui rischi e sulla tipologia di attività. L’attuazione del modello comporta la necessità di plasmare e adeguare le singole parti del modello astratto alla situazione concreta.

Principi della sicurezza nei luoghi di lavoro

Questi principi, che creano la cornice/struttura del modello di sicurezza, sono chiavi di lettura/strumenti di interpretazione della normativa speciale che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Trovano fondamento nelle norme costituzionali e ordinarie. La normativa è definita “speciale” perché:

  • È un insieme elevato di norme che nel tempo ha acquisito importanza e complessità. Trae origine dal diritto del lavoro, definito come una disciplina speciale/branca del diritto civile che regola i rapporti di lavoro. Alcuni principi di diritto che normalmente regolano il rapporto di lavoro sono stati interpretati in modo parzialmente uniforme.
  • La disciplina che si occupa della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è integrata anche da altre branche del diritto: quello penale e amministrativo.

L’art. 32 della Costituzione attribuisce allo Stato il compito di garantire la tutela della salute dei propri cittadini quando svolgono sia la loro funzione di cittadini (durante l’intera vita) sia la particolare funzione di lavoratori (quando contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della collettività e dello Stato secondo il principio di solidarietà sancito all’art. 2 della Costituzione). Perciò:

  • Lo Stato in modo diretto tutela la salute pubblica: ogni stato decide il livello di assistenzialismo/cure gratuite riconosciute ai cittadini.
  • In via indiretta tutela la salute del singolo lavoratore attribuendo tale onere al datore di lavoro/impresa. Infatti, i cittadini privati, che non lavorano nel pubblico impiego/non hanno come datore di lavoro lo Stato, hanno come unico referente una persona giuridica o fisica, cioè il datore di lavoro privato. Attraverso il datore di lavoro, quindi, lo Stato riesce a garantire tale diritto costituzionale. Il datore di lavoro ha l’obbligo di essere il garante della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

L’art. 41 della Costituzione riconosce la libertà d’impresa: lo Stato s’impegna a creare le condizioni per cui le imprese possano nascere e svolgere la loro attività. Il legislatore però ha anche stabilito l’impegno generale da parte degli imprenditori/imprese di rispettare/garantire i beni che lo Stato vuole tutelare: l’iniziativa economica deve svolgersi nel rispetto e senza recare pregiudizio alla salute, sicurezza pubblica, all’ambiente e soprattutto alla dignità della persona. “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

I diritti fondamentali della persona prevalgono su qualunque diritto patrimoniale. Perciò, l’art. 32 vince sull’art. 41, come testimoniato in quest’ultimo.

Modelli di prevenzione

Esistono due modelli di prevenzione: quella oggettiva e quella soggettiva. La prima è di tipo tecnico: si analizzano e si cercano di programmare/studiare solo gli strumenti, l’attività e l’ambiente di lavoro. La seconda viene ugualmente utilizzata, pone al centro lo studio non dello strumento e dei rischi connessi, ma l’elemento umano, la persona (visione antropocentrica), il comportamento che ciascun individuo deve tenere e tutto ciò che incide sull’attività che è posta in essere (es. rischi psicologici, stress da lavoro, benessere aziendale). Perciò, si distinguono misure solo tecniche o organizzative/relazionali.

Obbligazione di garanzia del datore di lavoro

L’art. 32 rinvia all’art. 41: lo stato deve mettere il datore di lavoro nelle condizioni di poter esercitare la libertà d’impresa e di adempiere all’obbligo stabilito. Nel diritto civile, la responsabilità solidale per un’obbligazione patrimoniale è il principio che sicuramente garantisce meglio l’adempimento della prestazione. Nel rapporto debitore-creditore sono obbligate in solido più persone. Nella materia della salute/sicurezza il legislatore non vuole ripartire la responsabilità su più soggetti per tutelare il lavoratore. Il soggetto garante è unico: il datore di lavoro. Su di esso si possono rivalere il lavoratore e terzi, come l’Inail. Egli è parte del contratto di lavoro, ma soprattutto non la parte formale, ma quella sostanziale. È considerato datore di lavoro chi in realtà, in quella singola attività è colui che ha il potere di spesa e decisionale. Questa specificazione è stata mutuata dall’ordinamento penale. Nell’ordinamento penale, la responsabilità di un fatto è su chi materialmente l’ha compiuto. La responsabilità penale è personale. È datore di lavoro chi effettivamente all’interno dell’organizzazione opera/agisce esercitando questi due poteri, non solo quello direttivo che connota la sua figura.

Il principio di effettività, introdotto già nel 1994, è sancito all’art.2 del Testo Unico in materia di sicurezza (decreto legislativo 81 del 2008). È difficile applicarlo nelle aziende perché più le loro dimensioni si dilatano più ritrovare/verificare in un unico soggetto (persona fisica o giuridica) questi due poteri è difficile. Nelle aziende con dimensioni nazionali o sovranazionali questo principio/criterio non è di immediata applicazione: sono necessari analisti che conoscono il diritto societario, consulenti e commercialisti che individuano la ripartizione dei poteri, avvocati che riconoscono l’esistenza di deleghe adeguate/adatte. Nel campo della sicurezza il legislatore ha permesso una finzione giuridica: tramite deleghe e delibere societarie si può modificare la struttura della società. È possibile, quindi, creare delle figure che si equiparano e si possono identificare come datore di lavoro per il settore sicurezza. Con le deleghe societarie viene creato nell’organizzazione un soggetto a cui sono attribuiti delle funzioni/poteri (soprattutto di spesa e decisionali) che sono diversi rispetto a quelli che avrebbe sulla base del suo contratto di lavoro. Viene creato un istitore o amministratore delegato per la materia della sicurezza. La ristrutturazione societaria non è vietata dal legislatore ed è posta in essere con strumenti giuridici diversi rispetto alla delega prevista nel TU. In questo caso il datore di lavoro non delega alcuni dei suoi poteri a soggetti specifici, ma a monte viene costituito un datore di lavoro ai fini della sicurezza.

Obbligo di individuare figure specifiche

Tale principio costituisce una condizione affinché il datore di lavoro responsabile possa adempiere correttamente ai propri oneri. Dal 1989 in poi, sono stati individuati dei ruoli differenti rispetto alla gerarchia tipica del diritto del lavoro, cioè la categoria legale (dirigente, quadro, impiegato, operaio) e quella contrattuale introdotta dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro deve essere affiancato da figure specifiche, cioè soggetti interni o esterni all’organizzazione, esperti in materia di sicurezza, con determinati compiti e specifici nomi. Possono essere dipendenti o meno: possono essere assunti con una specifica qualifica, ma le loro mansioni sono integrate da compiti specifici in materia di sicurezza. La qualifica all’interno delle categorie legali non è esclusa: il contratto di lavoro sottostante regola sempre il rapporto di lavoro. Vengono introdotti una qualifica e compiti ulteriori. Alcuni esempi:

  • RSPP: responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Consulente diretto del datore di lavoro. Può essere un soggetto interno o esterno all’azienda.
  • RLS: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Speculare al RSPP, ma nominato dai lavoratori e non dal datore di lavoro. Ha un ruolo importantissimo, proattivo e collaborativo, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e la formazione del modello aziendale. Tale figura serve a una situazione di benessere aziendale e a far conoscere le situazioni pericolose al datore di lavoro.
  • Medico competente: specializzato in alcuni ambiti medici specifici, iscritto all’albo dei medici competenti, applica la sua professione all’interno delle imprese, garantisce il benessere fisico attraverso la sorveglianza sanitaria, cioè le visite mediche aziendali. In ragione della sua peculiare professione e professionalità ha la stessa autonoma responsabilità del datore di lavoro per la parte sanitaria. Risponde il medico in autonomia senza il datore di tutto ciò che riguarda la sorveglianza sanitaria. Infatti, a seguito delle visite vengono emessi giudizi di idoneità o meno alla mansione, di cui risponde esclusivamente tale figura. Unico altro soggetto del sistema aziendale che ha un’autonomia di responsabilità completa come quella del datore di lavoro.

Informazione e formazione

Obbligo a carico del datore di lavoro di informare e formare adeguatamente i propri dipendenti. Anche il lavoratore è obbligato a seguire i corsi di formazione. Entrambi non possono rifiutarsi di adempiere a tali obblighi. La formazione e l’informazione è un principio che ha 2 funzioni: un profilo prevenzionale e uno legato all’individuazione della responsabilità. Quest’ultima è connessa all’informazione e alla formazione ed è legata al grado di diligenza. La responsabilità nasce sulla base di un comportamento corretto o non corretto. Il parametro, che corrisponde alla diligenza qualificata, permette di attribuire al lavoratore il discostamento dal parametro stesso. Il datore di lavoro, imputato per mancato adempimento dell’obbligo di sicurezza, deve dimostrare di aver fornito al lavoratore l’informazione e la formazione (adempiuto effettivamente ai suoi doveri), di aver fatto tutto il possibile di evitare l’infortunio.

I lavoratori devono essere informati sui rischi generici dell’attività, sui rischi specifici legati alla singola mansione, sulla materia della sicurezza in generale. La spesa/il costo della formazione deve essere a carico del datore di lavoro, come previsto dalla normativa in materia.

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 128
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 1 Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. Bertocco Silvia, libro consigliato Diritto del lavoro. Torino: Giappichelli, M. Magnani Pag. 91
1 su 128
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro applicato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Bertocco Silvia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community