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Cenni storici

Storicamente, a partire dagli inizi del Novecento, i sindacati in Italia hanno avuto un ruolo di primo piano nel contribuire alla tutela dei lavoratori. Le condizioni di lavoro erano, infatti, inumane: l'offerta era sproporzionata rispetto alla domanda di lavoro, i lavoratori erano costretti a lavorare con orari defatiganti in condizioni di sicurezza non garantite e con livelli salariali miseri. La condizione di povertà era molto diffusa.

Tale situazione non si combatté subito con la legislazione nazionale, ma in primo luogo con l'aggregazione dei lavoratori: essi si unirono nei sindacati e utilizzarono due strumenti (di lotta sindacale) che sono rimasti centrali nel diritto sindacale: lo sciopero e il contratto collettivo, chiamato a quel tempo concordato di tariffa.

  • Sciopero: arma più forte per i lavoratori che astenendosi dal lavoro cercano di procurare un danno all'impresa per ottenere condizioni lavorative e salariali migliori. È uno strumento che deve essere utilizzato dall'insieme dei lavoratori per funzionare. Storicamente i sindacati tramite l'organizzazione di scioperi riuscirono a concordare migliori condizioni per i lavoratori e ciò contribuì al miglioramento delle condizioni di vita.
  • Contratto collettivo: per funzionare/adempiere o assolvere alla sua funzione di tutela dei lavoratori deve avere una caratteristica specifica, cioè l'inderogabilità in peius (in senso peggiorativo) da parte del contratto individuale. Perciò i minimi previsti dal contratto collettivo non possono essere abbassati con il semplice consenso tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro.

Perciò, l'azione sindacale si esprime attraverso due forme: la stipulazione di contratti collettivi (contrattazione) e la proclamazione degli scioperi. Quando parliamo di sciopero parliamo di autotutela: lo sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori. Questi ultimi si astengono dal lavoro a difesa dei propri interessi collettivi (ad esempio rivendicano una retribuzione più alta). Si parla di autotutela perché non è richiesto l'intervento del giudice, ma i lavoratori intervengono spontaneamente. Quando qualsiasi lavoratore sciopera deve sostenere un costo, ovvero la rinuncia ad una retribuzione. Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive: alla prestazione corrisponde la retribuzione. Il lavoratore che sciopera non lavora e quindi non riceve la retribuzione. Il diritto di sciopero è garantito all'articolo 40 della Costituzione con dei particolari limiti. Lo sciopero, quindi, è uno strumento importante utilizzato dai lavoratori con sacrificio.

Dopo che i contratti collettivi hanno ottenuto storicamente dei risultati a favore dei lavoratori, il legislatore statale si è accorto delle esigenze di tutela e ha emanato normative specifiche. Ad esempio, la legge 604 del 1966 stabilisce la regola della necessaria giustificazione del licenziamento individuale, il quale deve essere sempre preceduto da un accordo interconfederale. Il contratto collettivo prevedeva già questa forma di tutela (e molte altre), poi recepita anche dal legislatore nazionale.

Oggetto di studio del diritto sindacale

Oggetto di studio del diritto sindacale è l'aggregazione e l'azione di più soggetti, attorno ad un interesse collettivo:

  • Aggregazione: almeno due soggetti che si riuniscono per svolgere un'attività comune
  • In modo stabile: un'associazione
  • In modo spontaneo: (mera) organizzazione

(L'art. 39 della Costituzione tutela anche la libertà di organizzazione sindacale – le coalizioni non stabili)

Organizzazione sindacale e associazione sindacale

Organizzazione sindacale e associazione sindacale sono due termini che non hanno lo stesso significato:

  • Organizzazione sindacale: termine che presenta un significato più ampio rispetto all'associazione sindacale perché indica qualsiasi coalizione spontanea, anche non organizzata in modo stabile. In altre parole, con questo termine s'intende qualsiasi gruppo di lavoratori che spontaneamente si coalizza per difendere un interesse collettivo. Qualsiasi coalizione spontanea può proclamare uno sciopero.
  • Associazione sindacale: indica i sindacati che si sono stabilmente organizzati in una forma specifica prevista dal Codice civile, cioè l'associazione non riconosciuta. CGIL, CISL, UIL sono esempi di associazioni sindacali.

L'articolo 39 della Costituzione afferma che in Italia l'organizzazione sindacale è libera. Tale articolo sancisce il principio di libertà sindacale e tutela la libertà sindacale. Ciò significa che vige la libertà di coalizione anche spontanea per la tutela di un interesse collettivo.

Interesse collettivo: non è la somma di più interessi individuali, ma la sintesi di più interessi individuali. Ciò comporta il parziale sacrificio dell'interesse del singolo membro del gruppo. L'interesse collettivo è l'interesse del gruppo di lavoratori, un interesse indivisibile, comune al gruppo. Riguarda l'individuo, non come singolo, ma come membro del gruppo (non uti singuli, ma uti universi). Infatti, il diritto di sciopero è attuato da un solo lavoratore ma per una rivendicazione collettiva e non individuale: è un diritto individuale ma ha esercizio collettivo.

I singoli hanno maggiore difficoltà di riconoscersi negli interessi collettivi di più ampia dimensione perché particolarmente distanti dalla posizione concreta di ciascuno. I piccoli sindacati, invece, godono di una grande coesione interna: sono rappresentativi di interessi collettivi specifici nei quali ciascun componente del gruppo tende a identificarsi quasi completamente. L'interesse collettivo è sempre interesse di un singolo gruppo particolare (es. di tutti i datori di lavoro o di tutti i lavoratori), sicché si distingue nettamente dall'interesse generale della popolazione curato dallo Stato. L'individuazione dell'interesse collettivo professionale, per la cui difesa si forma la coalizione, spetta alla libera volontà degli stessi componenti del gruppo. Non esistono categorie professionali ontologiche predeterminate in via eteronoma, come nel sistema corporativo.

Le fasi dell'ordinamento italiano nei confronti del sindacato

L'ordinamento italiano non si è posto sempre nello stesso modo nei confronti del sindacato e dell'azione sindacale. Si distinguono 3 fasi:

  • Fase di repressione/atteggiamento autoritativo dell'ordinamento nei confronti del fenomeno sindacale: coincide con il periodo autoritativo/fascista caratterizzato dal sostanziale soffocamento della libertà sindacale. Lo Stato reprimeva il fenomeno sindacale al punto che in Italia lo sciopero e la serrata erano considerati reati che comportavano la pena detentiva (delitti contro l'economia pubblica). L'idea era quella che i conflitti tra capitale e lavoro dovessero essere risolti all'interno delle corporazioni, cercando la composizione del conflitto. Vigeva il divieto di conflitto collettivo, che doveva essere superato tramite la collaborazione nel superiore interesse dell'economia nazionale. Lo sciopero era considerato una forma di autotutela che non teneva conto dell'interesse superiore della Nazione.
  • Fase di libertà/atteggiamento liberale: coincide con periodi precedenti alla fase di repressione, detti "liberali". Lo Stato aveva un atteggiamento neutro/non prendeva una posizione né a favore né contraria al fenomeno sindacale: non lo proteggeva né lo osteggiava. Lo sciopero era considerata una mera libertà dei lavoratori, ma non un diritto. Lo stato non considerava reato scioperare: il lavoratore che scioperava rischiava non la pena detentiva, ma sanzioni disciplinari da parte del suo datore di lavoro. Lo sciopero infatti era considerato un inadempimento agli obblighi contrattuali del lavoratore. I lavoratori, quindi, erano abbandonati a sé stessi ed erano esposti alle eventuali conseguenze per il loro inadempimento contrattuale.
  • Fase di tutela/atteggiamento garantista: inizia con la Costituzione, nel 1948, che sancisce esplicitamente all'articolo 40 il diritto di sciopero. Tale diritto però deve essere esercitato con particolari limiti. Non è quindi prevista né una pena detentiva né una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro. Pur essendo un diritto, stante il carattere corrispettivo del contratto di lavoro, il lavoratore che sciopera perde la retribuzione.

Art. 40 Cost.: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"

Queste diverse fasi non si susseguono cronologicamente, ma in base alla logica. Dal punto di vista cronologico la fase della libertà coincide con la pubblicazione del Codice Zanardelli e precede la fase di repressione, che coincide con la pubblicazione del Codice penale.

Il contratto collettivo

Il contratto collettivo trova una sua disciplina nel Codice civile del 1942, precedente all'avvento della Costituzione (1948). Nel Codice civile le norme riferite al contratto collettivo sono ancora riferite al contratto collettivo corporativo/fascista che aveva delle caratteristiche completamente diverse rispetto al contratto collettivo attuale. Oggi il contratto collettivo è chiamato contratto collettivo di diritto comune, cioè un semplice contratto, con natura contrattuale. Esso è stipulato tra le associazioni sindacali e le associazioni datoriali o tra le associazioni sindacali e il datore di lavoro. È un contratto di diritto privato stipulato da soggetti collettivi pur sempre privati. Non ha forza di legge. Tale caratteristica rappresenta una differenza fondamentale rispetto al periodo corporativo, in cui il contratto collettivo aveva una diversa natura giuridica: aveva forza di legge ed era vincolante per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria merceologica per la quale era stato stipulato.

Sintesi della disciplina del fenomeno sindacale durante il periodo corporativo: esisteva una penetrante regolamentazione pubblicistica del fenomeno sindacale e in particolare venivano definite in modo autoritativo le categorie professionali (=complesso di coloro che svolgono una stessa attività economica-professionale). In Italia per ogni categoria (per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che svolgevano una specifica attività merceologica) era riconosciuto dallo Stato un solo sindacato/una sola associazione, il sindacato fascista, con personalità di diritto pubblico, che aveva la rappresentanza legale di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria. I lavoratori, quindi, non potevano scegliere di iscriversi o meno al sindacato perché l'unico sindacato della categoria li rappresentava di diritto e poteva concordare con il sindacato dei datori di lavoro fascista le condizioni contrattuali nel contratto collettivo. Il contratto collettivo corporativo era efficace erga omnes, era una delle fonti del diritto oggettivo (art. 1 preleggi) ed era inderogabile in peius da parte del contratto individuale: si applicava a tutti i lavoratori appartenenti ad una specifica categoria. Nessuno poteva rifiutarsi di essere protetto dal contratto collettivo. Esistevano particolari garanzie: salari minimi e condizioni contrattuali uguali per tutti. Mancava però la libertà sindacale. Il sistema era completato da altre fonti del diritto:

  • Ordinanze corporative: fonti del diritto oggettivo (efficaci erga omnes) emanate dalle corporazioni solo in base ad una delega delle associazioni sindacali interessate.
  • Le sentenze della magistratura del lavoro corporativa: avevano efficacia giuridica, erano fonte di diritto oggettivo (efficacia erga omnes). Esistevano magistrati speciali del lavoro che non si occupavano solo di interpretare le norme giuridiche, ma avevano anche il potere di crearne di nuove. Le loro sentenze potevano anche stabilire nuove condizioni di lavoro. Era competente a decidere tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
    • Quelle relative all'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti
    • Quelle relative alla richiesta di nuove condizioni di lavoro

Tutto era organizzato in corporazioni che erano come delle camere di compensazione tra lavoratori e datori di lavoro.

Gli organi del sistema corporativo

  • Associazioni sindacali
  • Corporazioni (riunivano associazioni datoriali e associazioni di lavoratori)
  • Magistratura del lavoro

Nel 1948 con la Costituzione si esce da questo sistema: caduto il regime fascista, si è affermata la piena tutela della libertà sindacale e dello sciopero (articoli 39 e 40 della Costituzione). I costituenti, per tutelare la libertà sindacale e garantire la maggior tutela possibile ai lavoratori tramite i contratti collettivi, pensavano di riuscire a coniugare ancora la libertà sindacale con la contrattazione collettiva efficace erga omnes. L'obiettivo era di garantire il pluralismo sindacale, cioè la possibilità di scegliere a quale sindacato iscriversi, e permettere che i diversi sindacati si uniscano per stipulare un unico contratto collettivo efficace erga omnes. Accanto a una pluralità di sindacati a cui aderire volontariamente, doveva esistere un unico contratto collettivo di categoria. Era necessario trovare un accordo tra diversi sindacati, in competizione tra loro, per firmare un unico contratto collettivo efficace erga omnes (cioè per tutti i lavoratori della categoria) e inderogabile in peius. Si voleva garantire la possibilità di scelta tra più sindacati ed evitare l'imposizione ad un solo sindacato di categoria. Per far questo si era pensato che i sindacati dovessero registrarsi presso degli uffici pubblici. Per ottenere questa registrazione, i sindacati dovevano solo avere uno statuto interno democratico/a base democratica/che garantisse la democrazia al proprio interno. A quel punto i sindacati registrati avrebbero ottenuto la piena personalità giuridica e sarebbero divenute persone giuridiche di diritto pubblico. Ciascun sindacato avrebbe dovuto contare esattamente il numero dei propri iscritti e, in base a tale numero, avrebbe avuto più peso. In proporzione al numero degli iscritti avrebbero dovuto costituire una delegazione. Quest'ultima avrebbe dovuto firmare il contratto collettivo con le associazioni dei datori di lavoro. Il contratto collettivo unico avrebbe vincolato tuti i lavoratori di categoria. Nonostante ciò, restava salva la libertà sindacale perché per ciascuna categoria esistevano diversi tipi di sindacati. Questa parte dell'articolo 39 della Costituzione aveva bisogno di una legge di attuazione. I sindacati non hanno voluto che tale legge venisse emanata. Uscivano dal periodo fascista, erano diffidenti verso qualsiasi sistema di controllo statale, erano abituati a dichiarare milioni di iscritti e temevano di essere svantaggiati nel computo.

Ragioni storiche dell'inattuazione costituzionale

  • Il timore sindacale di ingerenze da parte dello Stato, in anni ancora troppo vicini all'esperienza corporativa;
  • Il rifiuto da parte dei sindacati meno numerosi di contare comparativamente gli iscritti, passando da una situazione formale di parità a una situazione di attestata minoranza;
  • Il rifiuto sindacale della regolazione per legge del diritto di sciopero prevista all'art. 40 Cost., la cui attuazione avrebbe probabilmente accompagnato quella dell'art. 39;
  • La obiettiva difficoltà di istituire un'anagrafe sindacale.

Perciò questa parte dell'articolo NON è mai stata attuata. Non è, infatti, mai stata emanata una legge che prevedesse la registrazione dei sindacati, la loro personalità giuridica e la conta degli iscritti. Perciò oggi il contratto collettivo non può avere efficacia erga omnes, il sindacato non ha personalità giuridica, ma è una semplice associazione riconosciuta.

Articolo 39 della Costituzione, la libertà sindacale: «L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

Pluralismo sindacale

Pluralismo sindacale: indica la possibilità della costituzione di diversi sindacati, in concorrenza tra loro, per la stessa categoria professionale. Applicazione dei contratti collettivi che i sindacati firmano: in primis essi si applicano ai lavoratori e ai datori di lavoro che sono iscritti ai sindacati che hanno firmato il contratto collettivo. Esiste poi la cosiddetta "tecnica del rinvio": il contratto collettivo si applica per rinvio perché nella lettera di assunzione le parti decidono di rinviare al contratto collettivo.

Il diritto sindacale

Il diritto sindacale è un "diritto senza norme": è un diritto di creazione giurisprudenziale. Sono poche le leggi che regolano tale diritto, molte regole sono state create dalla giurisprudenza. Ciò non toglie che esistano fonti importanti: norme sovranazionali e nazionali.

Fonti internazionali/norme del diritto sindacale sovranazionali, internazionali sul lavoro: convenzioni e raccomandazioni dell'OIL. Esistono due convenzioni dell'OIL che disciplinano la libertà sindacale, cioè la numero 87 del 1948 e la numero 98 del 1949. Le convenzioni dell'OIL sono efficaci/diventano vincolanti per gli stati membri quando vengono ratificate (tramite legge nazionale). L'Italia ha ratificato queste due convenzioni con una legge: sono assolutamente vigenti anche se la nostra legislazione interna già copre queste materie. Esistono altre convenzioni internazionali che sanciscono la libertà sindacale. In ambito ONU il Patto internazionale sui diritti economici, sociali, culturali (1966).

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DanielaCaldon16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro applicato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Mozzi Barbara.
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