L'organizzazione sindacale del diritto vigente
Principio di libertà sindacale
Art. 39, Costituzione: "L'organizzazione sindacale è libera" — rapporto con l’art. 18, libertà di associazione. Le due norme si trovano in un rapporto di species a genus. Questo rapporto di specialità emerge se si considera che nell'articolo 39 si sancisce la libertà di organizzazione sindacale. Infatti, il termine associazione è specificato dal predicato sindacato.
Anche i lavoratori autonomi sono titolari della libertà sindacale? Sì.
Art. 39, comma 1: prevede una norma bi-direzionale composta dalla:
- Libertà sindacale positiva
- Libertà sindacale negativa
Contiene un nucleo di garanzie sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del datore di lavoro:
- Libertà sindacale positiva: riguarda i singoli, implica la libertà di costituire un'organizzazione sindacale, di aderire e svolgere attività di proselitismo.
- Libertà sindacale negativa: è la libertà di non aderire a nessuna associazione sindacale.
Ma la libertà sindacale negativa è compresa nell’art.39 comma 1? Sì. L’art. 15, lett. a) dello statuto dei lavoratori prevede il divieto di subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca a un’ass. sindacale oppure cessi di farne parte (libertà del lavoratore di non aderire o di recedere dal sindacato). La lettera a) e b) dell’art.15 è sufficiente a dirimere l’inammissibilità delle clausole contrattuali che subordinano l’occupazione all’adesione di un determinato sindacato; di discriminazioni economiche e normative dipendenti dalla non adesione al sindacato.
Il problema si è posto perché l’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) menziona la libertà positiva ma non quella negativa, poiché l’OIL tiene conto dell’esperienza dei paesi anglosassoni e USA, che prevedono le clausole di sicurezza sindacale. Clausole contenute nei contratti collettivi, che prevedono:
- Closed shop: l'iscrizione dei lavoratori ai sindacati quale condizione per l'assunzione;
- Union shop: richiede l'adesione successiva all'assunzione quale condizione per il mantenimento dell’impresa.
Quindi la mancata menzione della libertà sindacale negativa può spiegarsi con la necessità di consentire la ratifica da parte di questi paesi anglosassoni.
L’art. 39, comma 1 implica:
- Pluralismo sindacale: possibilità che sorgano più sindacati nell’ambito della stessa categoria. Garanzie per i gruppi di categoria: consistono nella libera scelta delle forme organizzative delle regole che disciplinano l’assetto interno, nonché della libertà di aderire alle organizzazioni complesse (confederazioni sindacali). Sono vietate alla Polizia di Stato e alle confederazioni generali che rappresentano tutti i lavoratori.
- Libertà di scegliere l’ambito di riferimento della propria azione, dunque la categoria di riferimento al fine della contrattazione collettiva;
- Non può essere inteso in senso statico: la libertà di organizzazione sindacale implica necessariamente la libertà di azione sindacale, dunque la contrattazione collettiva.
I datori di lavoro godono di libertà sindacale. Si discute se tale libertà trovi fondamento nell’Art. 39, comma 1 o dell’art. 41. Dalla formulazione dell’art. 41, emerge che la libertà di iniziativa economica privata è riconosciuta, ma anche dei limiti, mentre la libertà sindacale è incondizionata.
Tesi dell’OIL e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea non esclude il sindacalismo degli imprenditori dal campo di applicazione dell’art. 39. Art. 28 Carta di Nizza: stabilisce che i lavoratori datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno conformemente al diritto dell’unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, a livelli appropriati, e di ricorrere in caso di conflitto di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
La struttura del sindacato in Italia
Storicamente sono configurati due modelli organizzativi del sindacato:
- Sindacato del mestiere: associa i lavoratori svolgenti la stessa attività (es. dirigenti d’azienda, i sindacati dei piloti dell’aviazione civile);
- Sindacato per ramo d'industria: il sindacato organizza i lavoratori secondo il tipo di attività esercitata dal datore di lavoro. È caratterizzato da una situazione di pluralismo sindacale su base ideologica.
Le tre principali confederazioni sindacali sono: CGIL, CISL (componente cattolica), UIL (componente repubblicana e socialista) — C.D. sindacato confederale diverso da quello autonomo (Sindacato che non aderisce ad alcuna delle tradizionali confederazioni sindacali).
Struttura organizzativa dei sindacati:
- Struttura orizzontale: è imperniata sull'unità di base di ciascuna organizzazione di categoria. Definisce le linee di azione valide per tutte le associazioni di categoria che aderiscono alla medesima confederazione. È costituita dagli iscritti presenti in ciascuna azienda o unità produttiva. Si articolano in strutture territoriali, provinciali (camere del lavoro nella CGIL, unione sindacale territoriale nella CISL, camera sindacale nella UIL), regionali e intercategoriali. Esse rappresentano tutti i lavoratori che operano in ciascun ambito territoriale, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza.
- Struttura verticale: ovvero strutture di categoria nazionali, regionali, provinciali. La struttura verticale definisce le linee rivendicative sindacali nell’ambito di una categoria.
Confederazione: associazione sindacale complessa di secondo grado, in cui confluiscono:
- Le federazioni nazionali di categoria
- Le strutture orizzontali regionali
I modelli di confederazione differiscono tra di loro:
- Piano finanziario: le diverse strutture sindacali sono dichiarate autonome da tutti gli statuti. Le principali fonti finanziarie sono la quota di tessera, divisa tra le varie strutture, e i contributi associativi, versati di solito mensilmente in percentuale sulle retribuzioni.
Nel nostro paese c'è anche una situazione di pluralismo sindacale anche per i datori di lavoro, si definisce comunemente sindacalismo di risposta, per indicare che esso è un fenomeno indotto dall'aggregazione sindacale dei lavoratori. Sindacato di risposta perché singoli datori di lavoro non hanno alcuna necessità originaria di coalizzarsi per contrattare le condizioni di lavoro, in quanto essi stessi risultano una coalizione. Ma nel momento in cui i lavoratori si organizzano sia livello aziendale sia livello territoriale, nasce per i datori di lavoro, l’esigenza di dotarsi di analoghe strutture organizzative che possano rappresentare le interlocutrici, soprattutto nella contrattazione collettiva. Ecco "di risposta".
Al livello europeo
Maggiori confederazioni europee: CES (Confederazione Europea dei Sindacati), a cui aderisce la CGIL, la CISL e la UIL. Business Europe, rappresentanza dei datori di lavoro, aderisce CONFINDUSTRIA. Ma sono strutture organizzative che svolgono funzioni differenti rispetto a quelle ricoperte abitualmente dai sindacati nazionali. La differenza maggiore consiste nel fatto che non esiste un livello europeo di contrattazione collettiva, infatti non si può parlare di contratto collettivo europeo, poiché al di là dei problemi giuridici che genererebbe, non ci sono i presupposti fattuali, essendo troppo disomogenei le condizioni economico sociali dei paesi che compongono l’unione.
Sindacato come associazione non riconosciuta
Le associazioni sindacali non possono attuare i mezzi di riconoscimento ordinario come persona giuridica. La mancata attuazione dell'articolo 39, è un’opzione del sindacato volta ad assicurarsi l'immunità da possibili interferenze dell'ordinamento. Negli anni 50 alcune associazioni datoriali, come Confcommercio e l’Unione Industriale Dolciaria Italiana, tentarono di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso il meccanismo previsto dall’art.12 cc, ma il riconoscimento fu condizionato all’eliminazione della finalità sindacale dallo statuto dell’associazione.
Le attuali associazioni sindacali sono qualificate come associazioni non riconosciute, assoggettate quindi agli artt. 36-37-38 c.c.
Prima del codice civile, l’ordinamento riconosceva come soggetti di diritto, ovvero come centri di imputazione di effetti giuridici, solo le persone fisiche le persone giuridiche. Non veniva preso in considerazione la disciplina dell’associazioni non riconosciute. Una più moderna dottrina messo in evidenza la falsità dell’equazione secondo cui soggetto di diritto = persona giuridica.
Il problema della soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
- Art. 36 c.c.: Contiene la capacità di stare in giudizio dell’associazione non riconosciuta: Prevede che dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro i quali è conferita la presidenza o la direzione.
- Art. 38 c.c., fondo comune: Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono anche personalmente solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Quindi le associazioni non riconosciute hanno capacità di stare in giudizio, ma delle obbligazioni assunte risponde l’associazione stessa con il fondo comune, oltre che personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome per conto dell’associazione. Le associazioni non riconosciute hanno soggettività distinta e autonoma rispetto i soggetti che ne fanno parte, proprio come le persone giuridiche.
Associazioni non riconosciute = autonomia patrimoniale imperfetta: Poiché per le loro obbligazioni vi è responsabilità, non solo dell’associazione attraverso il fondo comune, ma anche dei soggetti che hanno agito in nome per conto dell’associazione.
Esempio: la vicenda originata dalle scissioni del 1948, causate dal distacco dalla CGIL della corrente democristiana, e poi nel 1949, dei lavoratori repubblicani e socialdemocratici. Vi fu una vicenda giudiziaria: da un lato i gruppi secessionisti rivendicavano una parte del patrimonio dell’associazione; dall’altro si opponeva che in base all’ordinamento vigente, l’atto di successione di un gruppo dell’associazione non poteva riguardarsi che come una somma di dimissioni dei singoli componenti. I componenti in qualità di recedenti, non potevano avanzare alcuna pretesa di ripetizione della quota diversamente effettuati, la questione fu oggetto di transazione stragiudiziale.
La tutela del socio all’interno dell’associazione
La disciplina dell’associazione non riconosciuta è più attenta a tutelare la posizione dei terzi che entrano in contatto con l’associazione stessa che a tutelare la posizione dei membri all’interno dell’associazione. Infatti, a regolare i diritti e obblighi dei soci vi è solo l’articolo 36, che dirime l’atto costitutivo e lo statuto. Organo di magistratura interna: Probiviri.
A partire dagli anni 70, valorizzando l’art. 2 cost., si è prospettata una linea di pensiero che ha fermato l’applicabilità in via analogica o addirittura in via diretta delle norme dettate dal codice civile per le associazioni riconosciute come persone giuridiche, che non siano direttamente connesse con l’attributo della personalità giuridica (ed. Art. 24cc). Tesi priva di riscontri giurisprudenziali.
La rappresentatività sindacale
La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo e la sua funzione
Dopo l'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, l'intervento del legislatore è stato caratterizzato da finalità di sostegno e promozione della presenza del sindacato nei luoghi di lavoro. Comincia così ad enuclearsi e consolidarsi il ruolo del sindacato maggiormente rappresentativo. Lo statuto dei lavoratori prevede la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali all'interno delle unità produttive.
Figura del sindacato maggiormente rappresentativo: Originariamente nella legislazione ordinaria, si utilizzavano locuzioni differenti, ma con analogo significato. Ad esempio, nella L. 5 gennaio 1957, n. 33: si precisava che il sistema di designazione dei rappresentanti delle categorie professionali nel CNEL da parte delle “organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza“, sarebbe stato applicato “fino ad entrata in vigore della legge per l’attuazione dell’art. 39 Cost.”
Viene poi cominciato usare la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, l’emersione della figura del sindacato maggiormente rappresentativo, in funzione selettiva dei soggetti sindacali titolari di diritti e prerogative, fa sorgere due problemi:
- Questione interpretativa: Questi problemi sono stati evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori.
Art. 19, statuto dei lavoratori: Questo articolo ha subito diverse modifiche:
- Referendum abrogativo del 1995
- Sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 20
All'inizio le rappresentanze sindacali potevano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori di ogni attività produttiva nell'ambito di:
- Delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Quindi abbiamo l’affiliazione del sindacato, la rappresentanza si costituisce con la Confederazione maggiormente rappresentativa.
- Delle associazioni sindacali non affiliate alle precedenti, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Tra i requisiti per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, titolari dei particolari diritti e delle prerogative dettate dallo statuto dei lavoratori, vi è l’affiliazione del sindacato. In particolare, attraverso il richiesto collegamento con una confederazione (maggiormente) rappresentativa, il legislatore si proponeva di ricollegare le strategie rivendicative aziendali e le relative spinte conflittuali a più ampi disegni di politica sindacale sostenuti dalle grandi centrali sindacali.
- Equilibrata consistenza associativa nell'ambito di tutte le categorie
In principio di valutavano solo questi due criteri:
- Criterio quantitativo: il numero degli iscritti;
- Criterio qualitativo: comprende l'anzianità di impianto, dunque la serietà del sindacato.
Ma vi sono due tipi di criteri per l’accertamento della rappresentatività sindacale:
- Nell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative del sindacato;
- Nell'esercizio di attività di autotutela cioè nei compiti che qualificano l'azione sindacale, in particolare l’effettiva partecipazione alla stipulazione dei contratti collettivi, nonché la partecipazione alla trattazione risoluzione delle controversie individuali e collettive di lavoro. Viene posta l'enfasi sull’effettività della partecipazione alla stipulazione dei contratti collettivi, perché può accadere e il contratto collettivo venga stipulato solo da alcuni sindacati, ma l’essersi accreditati come effettivi interlocutori del datore di lavoro, o delle associazioni dei datori di lavoro, nella contrattazione collettiva è considerato come un importante indice di forza e dunque di rappresentatività del sindacato.
Nell’articolo 19 dello statuto dei lavoratori, all’inizio, il requisito della maggiore rappresentatività era riferito non al sindacato di categoria nel cui ambito si poteva costituire una r.s.a., ma alla confederazione sindacale cui esso deriva. Infatti, ai criteri indicati vi era un ulteriore criterio della:
- Equilibrata consistenza associativa nell’ambito di tutte le categorie che per statuto la confederazione chiamata a rappresentare. La confederazione può dirsi “maggiormente rappresentativa”, in quanto il numero dei suoi iscritti e diffusa in modo equilibrato nell'ambito di tutte le associazioni di categoria che ne fanno parte.
Si parla anche di:
- Rappresentatività presunta o per irradiamento: quando si presume che anche le singole associazioni che aderiscono ad essa siano confederazioni maggiormente rappresentative. Le confederazioni “irradiano” quindi la loro maggiore rappresentatività sulle singole associazioni.
Questione di legittimità costituzionale: I dubbi sulla legittimità costituzionale sono stati avanzati in relazione al art. 39 e art. 3, cost. La Corte costituzionale ha respinto azioni di illegittimità costituzionale dell’art. 19, st. Dei lavoratori, con sentenza.
Sentenza n. 54 del 1974:
- Ha escluso il contrasto con l'art. 39, comma 1 cost., poiché l'art. 19 stat.lav. non inibisce ad associazioni sindacali diverse da quelle previste (essendo una norma definitoria e non permissiva) di costituire rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. Anche perché la possibilità di costituire comunque rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro si ricava anche nell’art. 14 dello statuto, e la quale sancisce che “il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”.
- La Corte costituzionale non ha avvertito neppure una violazione di... (testo originale incompleto).
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