INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO
Il diritto del lavoro si suddivide in tre macro-aree principali, ognuna delle quali disciplina
aspetti distinti ma interconnessi:
1. Diritto sindacale;
2. Diritto dei rapporti collettivi e del rapporto individuale di lavoro;
3. Diritto della previdenza sociale, che include tutte le previsioni destinate a
supportare il lavoratore in condizioni di difficoltà economica o in situazioni di crisi
aziendale (es. cassa integrazione).
Questa branca del diritto, che fino agli anni ‘60 non esisteva come materia autonoma, è oggi
una disciplina separata all'interno del diritto civile, alla quale sono stati riconosciuti specifici
strumenti normativi e giuridici. Fino alla metà del secolo scorso, il diritto del lavoro era
sostanzialmente influenzato dal principio di autonomia contrattuale, ossia dalla libertà delle
parti di regolare liberamente i propri rapporti. Tuttavia, tale principio funzionava solo quando
le parti coinvolte avevano un’effettiva parità di forza contrattuale, situazione che raramente si
verifica nel mercato del lavoro odierno, dove la domanda di lavoro da parte delle imprese è
generalmente inferiore all’offerta da parte dei lavoratori.
Nel Codice Civile del 1942, i rapporti di lavoro sono disciplinati all’interno di un quadro
privatistico, ossia il contratto di lavoro si conclude liberamente attraverso il consenso delle
parti. In linea generale, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto dando
semplicemente il preavviso nei tempi e nelle modalità previste dalla legge. Il diritto del lavoro
italiano si distingue per la sua finalità di tutela del contraente debole, ossia del lavoratore,
in un contesto che vede, nella maggior parte dei casi, una disparità di potere contrattuale tra
lavoratore e datore di lavoro.
Un’ulteriore distinzione fondamentale riguarda la tipologia di rapporto di lavoro:
● Rapporto di lavoro subordinato;
● Rapporto di lavoro autonomo (regolato dall'art. 2222 del Codice Civile).
L’evoluzione del diritto del lavoro e la spinta verso la protezione dei
lavoratori
L’origine della spinta a ottenere norme protettive per i lavoratori nasce dai movimenti
sindacali, che si sviluppano a partire dalla fine del XIX secolo, principalmente in risposta
alla crescente disparità di potere contrattuale. Questi movimenti, che hanno avuto una forte
valenza sociale, sono stati guidati dai soggetti contrattualmente più deboli, i quali si sono
uniti in coalizioni per difendere i propri interessi nella logica di una società che stava
attraversando una rivoluzione industriale. In Italia, il movimento sindacale è nato in un
contesto storico più tardivo rispetto al Regno Unito, in quanto l’evoluzione dell’economia
agricola verso un’economia industriale avvenne con un certo ritardo.
Il diritto del lavoro si fonda su un principio anticoncorrenziale, che mira a evitare la
concorrenza tra lavoratori, poiché stabilisce che tutti i lavoratori che svolgono la stessa
mansione debbano essere remunerati in modo equo. Allo stesso modo, questo sistema
vuole evitare la concorrenza tra le imprese: se tutte le imprese applicano uniformemente il
contratto collettivo, non potranno abbassare il salario, ma il prezzo del prodotto potrà
variare. Questo principio è volto a evitare il fenomeno del dumping sociale, ossia la
concorrenza tra le imprese che, abbassando le condizioni di lavoro, danneggiano i
lavoratori.
Oggi il diritto del lavoro si trova ad affrontare una disconnessione tra le normative
nazionali e un’economia sempre più globalizzata. La regolamentazione del lavoro, infatti, è
prevalentemente nazionale, mentre il mercato del lavoro è sempre più internazionale. La
grande sfida attuale consiste nel bilanciare la tutela dei lavoratori con la necessità di
flessibilità del mercato del lavoro.
Il diritto sindacale, insieme al diritto del lavoro, è regolato da fonti di carattere
internazionale, tra cui le Convenzioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (O.I.L.) e i principi generali del diritto dell'Unione Europea. La Comunità
Europea, infatti, è nata come organizzazione economica, con lo scopo di garantire libertà e
diritti di circolazione all'interno del mercato unico.
DIRITTO SINDACALE
L'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce un principio
fondamentale: "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", esprimendo così il valore
centrale che il lavoro ha nell'ordinamento giuridico italiano. La Costituzione definisce non
solo il diritto al lavoro, ma anche il dovere di lavorare, e pone la sua protezione come uno
degli obiettivi fondamentali dello Stato.
Il Titolo III della Costituzione (Rapporti economici) fornisce una declinazione più specifica
del diritto al lavoro, con particolare attenzione ai diritti del lavoratore e dunque al rapporto
individuale di lavoro:
● Articolo 35: Tutela del lavoro in ogni sua forma.
● Articolo 36: Il diritto del lavoratore a una retribuzione sufficiente e dignitosa, con il
principio del salario minimo.
● Articolo 37: Parità di trattamento tra i lavoratori, con particolare attenzione alla
parità di genere e alla tutela dei minori.
● Articolo 38: Riconoscimento delle forme di previdenza e assistenza per i lavoratori,
che garantiscono la protezione in caso di malattia, disoccupazione o vecchiaia.
● Articoli 39-40: Si occupano rispettivamente della libertà sindacale e del diritto di
sciopero.
La Costituzione italiana ha voluto creare un sistema di protezione sociale e economica che
garantisca il diritto al lavoro e la possibilità di associarsi liberamente in sindacati, al fine di
proteggere i lavoratori da abusi.
La Storia dei Movimenti Sindacali in Italia
L'evoluzione del diritto sindacale in Italia è stata segnata da un continuo processo di
riconoscimento giuridico dei diritti dei lavoratori e da un confronto tra Stato e sindacati.
Dopo l'unità d'Italia, la legislazione sarda (Codice penale sardo) proibiva la formazione di
sindacati, la serrata e lo sciopero, considerando tali forme di conflitto come dannose per
l’ordine pubblico. In un Stato assoluto, infatti, l'idea di corpi intermedi che potessero
sollevare conflitti tra le classi sociali era vista come pericolosa. Dal punto di vista giuridico vi
sono delle sanzioni penali che possono colpire lavoratori e datori di lavoro, mentre dal punto
di vista civilistico queste azioni sono illecite.
Periodo pre-corporativo: Tuttavia, anche nel nostro Paese, seppur in ritardo, la rivoluzione
industriale determinò la diffusione del lavoro salariato subordinato e di conseguenza un
acuto conflitto di interessi, inevitabile, tra chi determinava i mezzi di produzione e chi invece
doveva lavorare per vivere. Lo Stato mancò di svolgere una funzione riequilibratrice, per cui
la tutela dei lavoratori dipendenti si ebbe essenzialmente attraverso la coalizione sindacale.
Nacquero così i sindacati: associazioni volontarie di lavoratori per la difesa dei propri
interessi professionali, e furono stipulati i primi contratti collettivi, allora denominati
concordati di tariffa, in quanto inizialmente concernenti essenzialmente la retribuzione.
Contemporaneamente anche i datori di lavoro si associarono per meglio contrastare i
sindacati dei lavoratori.
Il contratto collettivo è un contratto normativo, cioè un contratto per mezzo del quale le parti
predeterminano il contenuto dei futuri contratti individuali di lavoro. In mancanza di una
disciplina specifica gli effetti del contratto collettivo sul contratto individuale vanno ricercati
sulla base del diritto contrattuale comune. Per spiegare come un contratto collettivo possa
produrre effetti nella sfera giuridica del lavoratore o del datore di lavoro si fa riferimento alla
figura della rappresentanza: nel momento in cui i singoli si iscrivono alle proprie associazioni
sindacali conferiscono loro un potere di rappresentanza nella regolazione delle loro
condizioni di lavoro. Ne consegue che coloro che non sono iscritti alle associazioni sindacali
stipulanti il contratto sono terzi rispetto ad essi, e dunque nei loro confronti il contratto
collettivo non produce effetti.
Periodo corporativo: Nella terza fase, negli Stati che vanno gradualmente verso
un’evoluzione, si vede il passaggio dello sciopero come diritto. Con l'avvento del regime
fascista in Italia (1922-1943), però, questo non avviene e anzi nella logica di uno Stato
assoluto il conflitto a maggior ragione deve essere vietato e ciò avviene attraverso la
creazione delle corporazioni, cioè organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro volte a
elidere il conflitto.
Nel regime fascista viene emanata la Legge n. 563 del 3 aprile 1926, intitolata “Disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro”. E una legge tipica del regime fascista che mira a
controllare e guidare le organizzazioni sociali, sindacali e del lavoro. La legge, oggi, è stata
in larga parte abrogata o resa inefficace con la caduta del regime fascista.
Risponde a tre domande:
1. Come viene regolato il fenomeno sindacale nel regime?
Questo è un fenomeno soggetto ad un controllo pubblico continuo.
Art 5, comma 1 → Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e
rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della
categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della
circoscrizione territoriale, dove operano. Parliamo dunque di una rappresentanza di tipo
legale.
Art 6, comma 3 → Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori
di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Quindi non abbiamo
un pluralismo sindacale, ma uno unico riconosciuto con decreto reale su proposta del
ministro dell’interno che ha rappresentanza legale di tutti i lavoratori iscritti e non iscritti. Per
ciascuna categoria professionale era ammessa la registrazione di un solo sindacato, il quale
acquista personalità giuridica.
2. Come faccio ad affermare l’efficacia giuridica del contratto collettivo rispetto a quello
individuale?
I contratti collettivi hanno efficacia erga omnes in quanto stipulati dalle uniche associazioni
sindacali che hanno la rappresentanza legale obbligatoria di lavoratori e datori di lavoro.
Art 10, comma 1 → I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro,
di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti
i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto
collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.
3. In un sistema siffatto il conflitto è legittimo? La risposta è negativa, tanto è vero che
gli artt. 18 e seguenti tornano a sanzionare penalmente lo sciopero e la serrata, quali
reati contro l’economia nazionale.
Con un decreto luogotenenziale nel 1944 si ha la soppressione del fenomeno corporativo e
le norme contenute nel Codice Civile (Artt. 2067 a 2081 relative al contratto collettivo
corporativo) sono tecnicamente non applicabili per i contratti stipulati dopo il 1948.
L’avvento della Carta Costituzionale
La questione che si pone l’assemblea costituente è come si regola il fenomeno sindacale in
uno Stato in cui si vuole legittimare il pluralismo. Il fenomeno sindacale diviene, infatti, libero,
ma deve essere regolato. Nel regolare il fenomeno sindacale la cesura è netta:
● Art 39, comma 1, Cost. → L’organizzazione sindacale è libera.
● Art 39, comma 2 → Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
● Art 39, comma 3→ È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
● Art 39, comma 4 (è il più rilevante) → I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Mentre però, il primo comma é una norma precettiva e cioè immediatamente applicabile, gli
commi restanti necessitano per la loro attuazione di una legge ordinaria.
Le ragioni della mancata attuazione
Da un punto di vista politico la mancata attuazione scaturì dal timore dei sindacati che una
legge attuativa potesse essere fortemente invasiva della loro libertà e autonomia, interna ed
esterna.
Da un punto di vista tecnico vi è la questione della definizione della categoria di riferimento
per la stipulazione dei contratti collettivi. Nel sistema corporativo vi era 7na
predeterminazione amministrativa sulla base di criteri fissati dalla legge, delle categorie
professionali nel cui ambito si costituiva il sindacato per poi stipulare il contratto collettivo
erga omnes. Al contrario, in un sistema di libertà sindacale, implica anche la libertà dei
sindacati di determinare l’ambito di riferimento della propria attività.
Conseguenze della mancata applicazione
Va da sé che la seconda parte dell’articolo, seppur non attuata, non è priva di effetti giuridici:
essa impedisce al legislatore ordinario di attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi
con un meccanismo diverso da quello descritto.
La legge di attuazione dell’Art 39 non è mai stata approvata dunque formalmente i contratti
collettivi non hanno efficacia erga omnes, MA ciò accadde per meccanismi indiretti che
rendono i contratti collettivi quasi universalmente applicati anche a chi non è iscritto al
sindacato o è assunto da un datore di lavoro non iscritto ad associazioni sindacali. Come?
● clausole dei contratti individuali: il contratto di lavoro individuale spesso richiama
espressamente il CCNL, quindi diventa parte del contratto individuale.
● prassi consolidata e consuetudine: se in un certo settore il CCNL è usato
sistematicamente i giudici lo considerano una prassi vincolante, cioè una fonte di
diritto consuetudinario.
● controlli ispettivi: spesso gli ispettori del lavoro utilizzano il CCNL come parametro
per verificare se la retribuzione è giusta e se i lavoratori sono tutelati.
Dunque esiste una sosta di erga omnes di fatto, anche se non di diritto.
Il principio di libertà sindacale, comma 1
L’articolo 39, comma 1, enuncia il principio di libertà sindacale, il quale contiene un nucleo di
garanzie sia nei confronti dello Stato, sia nei confronti del datore di lavoro. Tale comma
comprende anche la libertà sindacale negativa, cioè quella di non aderire ad alcuna
associazione sindacale.
Titolari della libertà sindacale sono sia i lavoratori subordinati che i lavoratori
autonomi che svolgono a favore del committente un’attività di tipo personale e duratura
trovandosi, nei suoi confronti, in una condizione di sottoprotezione paragonabile a quella dei
lavoratori subordinati.
Corollario della libertà sindacale é il pluralismo sindacale. In esso è infatti implicita la
possibilità che sorgano più sindacati nell’ambito della stessa categoria.
Si è detto che il principio di libertà sindacale implica una serie di garanzie per gli stessi
gruppi sindacali organizzati:
Libera scelta delle forme organizzative e delle regole che disciplinano l’assetto
➔ interno, nonché nella libertà di aderire ad organizzazioni complesse (confederazioni
sindacali)
Libertà di scegliere l’ambito di riferimento della propria azione, e dunque la categoria
➔ di riferimento soprattutto ai fini della contrattazione collettiva.
La libertà di organizzazione sindacale implica la libertà di azione sindacale e dunque
➔ libertà di contrattazione collettiva.
La libertà sindacale dei datori di lavoro non è del tutto esclusa dal campo di applicazione
dell’Art 39. In particolare l’Art 28 della Carta di Nizza riflette una concezione simmetrica del
sindacalismo dei lavoratori e del datore di lavoro, e stabilisce che: i lavoratori e i datori di
lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alla
legislazione e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai
livelli appropriati e di ricorrere in caso di conflitti di interessi ad azioni collettive per la difesa
dei loro interessi, compreso lo sciopero.
É bensì vero che il legislatore talora accordi un trattamento preferenziale alle associazioni
dei lavoratori e ciò si può giustificare richiamando il secondo comma dell’articolo 3 Cost.
Struttura del Sindacato in Italia
La prima questione è la forma giuridica del sindacato, la quale è sicuramente
un’organizzazione, cioè una classe più ampia rispetto all’associazione, la quale è una
forma di organizzazione.
L’elemento fondamentale è che vi sia una coalizione di lavoratori o datori che si riunisce per
la tutela di carattere collettivo.
È l'organizzazione stessa a garantire che il fine sindacale è lecito, in quanto l’Art 18 Cost.
stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Quali sono le peculiarità che contraddistinguono l’organizzazione sindacale?
1. Profilo teleologico, cioè profilo del fine che viene perseguito; bisogna avere l’obiettivo
di tutelare gli interessi collettivi di una pluralità di lavoratori.
2. Profilo modale, cioè in che modo si fanno valere istanze di carattere sindacale: in
questo caso l’assemblea sind
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