Estratto del documento

CAPITOLO 1 FONTI NORME E ORDINAMENTI (dove vi è societa c'e diritto)

1 -> LA NORMA GIURIDICA

Il diritto è una manifestazione dello spirito umano. I rapporti tra individui e societa sono sempre stati regolati dalle norme. La norma giuridica appartiene alla categoria delle norme sociali, ed ha quindi come oggetto gruppi sociali e relazioni inter-soggettive, tutte collegati al vivere sotto il diritto. Le norme si trovano nei vari ordinamenti, e attraverso esse si sa cosa è valido o meno. La funzione del diritto è di disciplinare la convivenza, propiziare regolarita, rendere prevedibile e certo lo svolgersi le relazioni umane e le soluzioni dei conflitti. Il contenuto della norma può essere utilizzato per più finalita, non si può circoscrivere ad un unico significato. La norma giuridica nasce può sopravvivere anche a prescindere dalla volontà del suo autore, dal lato passivo (dei destinatari) si impone a prescindere dall'effettiva conoscenza che chiunque possa di aver di lei. Sono argomenti che permettono di qualificare la norma giuridica come un giudizio dei comportamenti umani, operata dall'ordinamento giuridico in cui la norma stessa è inserita. Prive di normatività sono le manifestazioni non rilevanti per operare un giudizio (prive di senso e contraddittorie).

I criteri più usati per identificare le norme giuridiche sono:

  • generalita: applicabilita della norma ai destinatari (più utilizzata)
  • astrattezza: suscettibilita della norma di applicarsi ad un numero indefinito di casi

Esistono norme giuridiche riconosciute che si riferiscono a singole categorie o persone o per regolare singoli soggetti o casi; hanno casi di applicazione e destinatari individuabili a priori. Il criterio della novita (sono normative le prescrizioni che introducono qualcosa di nuovo nell'ordinamento) è intermittibile per il suo carattere relativo; presuppone la già avvenuta qualificazione come normativo di ciò che viene innovato e in relazione al quale si deve individuare la novita. Non presenta inoltre rilevanza pratica. Tutti gli atti giuridici introducono una novita nella situazione preesistente (rendono ad esempio definitiva la qualificazione di una situazione che prima non lo era). Quindi qualsiasi formulazione di tipo qualificatorio può essere una norma giuridica. Il diritto ha bisogno di un riscontro nella pratica e che le sue regole si avverino, ha quindi bisogno di effettivita, cioè di una media osservanza delle norme da parte dei destinatari. In Italia le norme retroattive sono vietate tranne per alcuni casi della materia del penale

2->LE FONTI DEL DIRITTO

Sono diritto -> le azioni; le definizioni; le qualificazioni

La produzione del diritto comprende delle regole giuridiche indirizzate a individuare gli atti o fatti giuridici idonei a creare diritto. Si tratta delle norme sulla produzione, dirette a regolare i comportamenti umani in seguito ai quali consegue appunto la produzione di norme giuridiche. Questi atti o fatti sono detti fonti del diritto (art. 70 in poi). Le NSP operano sul piano del possibile giuridico ed indicano il modo in cui la norma diviene possibile sul piano giuridico stesso. Altri tipi di norme operano sul piano del lecito materiale, qualificano il reale (positivo o negativo) stabilendo i comportamenti leciti e illeciti. Tali fonti del diritto sono le fonti legali, che si sono formate in conformita alla volonta dell'ordinamento (conseguenze pratiche; nei confronti delle norme prodotte da fonti legali ci sono gli sforzi dell'ordinamento per propiziarne l'osservanza e l'effettivita) e formano il diritto positivo, cioè effettivamente stabilito da un ordinamento. Rispetto a tali fonti c'è una presunzione favorevole dell'ordinamento che fa ritenere che esse producano norme che vadano osservate e fatte osservare. Quindi tutte le norme di un ordinamento contengono una qualificazione nella prospettiva del lecito materiale, tra di esse alcune oltre a qualificare il lecito e l'illecito definiscono anche le modalita di creazione del diritto. Ci sono poi le fonti extra-ordinem, quei comportamenti che producono diritto pur in assenza di una norma che li abiliti; sorgono senza una norma sulla produzione la loro formazione è incerta e in generale vale nei loro confronti una presunzione negativa (colpo di Stato, rivoluzione). Possono comunque affermarsi, seppur illegalmente, e acquisire effettivita. Nel caso delle fonti legali l'esistenza di una presunzione positiva attribuisce un valore confermativo all'effettivita della pretesa creativa delle norme sulla produzione (condicio sine qua non); nel caso delle fonti extra-ordinem, invece l'effettivita non avrà funzione confermativa ma costitutiva in quanto sarà l'unico mezzo per il sorgere del diritto (conditio per quam). Le fonti possono essere:

  • fonti-fatto: in cui è necessaria e sufficiente la volonta del comportamento, essendo del tutto irrilevante quella di produrre l'effetto normativo. Un esempio è la consuetudine
  • fonti-atto: in cui c'è volonta di produrre un effetto normativo da parte dell'autore dell'atto, a cui corrisponde il potere normativo stesso. Un esempio e la legge ordinaria.

Tutte le fonti extra-ordinem rientrano tra le fonti fatto dato che viene meno l'attribuzione di un potere normativo, elemento essenziale affinché si abbia una fonte atto.

• Diritto dello Stato: le norme prodotte in base alle fonti legali stabilite dall'ordinamento o altre fonti extra-ordem immesse e legittimate attraverso l'effettivita diritto oggettivo, la Costituzione, le leggi statali e regionali, gli statuti comunali, i regolamenti europei, ecc.

• Diritto nello Stato: norme prodotte da fonti di cui l'ordinamento statale non si appropria ma riconosce ad altro titolo (per assicurarne l'osservanza e propiziarne l'effettivita) i provvedim

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Riassunto esame Diritto pubblico, Prof. Guzzetta Giovanni, libro consigliato Diritto pubblico ed europeo, Gazzetta Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher benni006 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Guzzetta Giovanni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community