Diritto processuale penale
Soggetti
Il libro I del cpp vigente, relativo ai “soggetti”, si apre con il titolo dedicato al giudice (indica centralità della giurisdizione nell’ambito di un processo concepito come sistema delle garanzie). Altri sei titoli disciplinano: il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l’imputato, la parte civile con il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la persona offesa dal reato, il difensore.
La qualifica di “parte” (colui che vanta diritto alla decisione giurisdizionale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo) spetta solo ad alcuni di questi soggetti escluso il giudice, terzo ed imparziale, polizia giudiziaria, persona offesa e difensore.
Articolo 1 cpp la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (richiama articolo 102 comma 1 costituzione); solamente il giudice è titolare di funzioni giurisdizionali penali.
La qualità di giudice deriva da un atto di investitura di potere regolato dalla legge, il giudice è una creazione esclusiva delle norme di ordinamento giudiziario. Il valido esercizio della funzione risulta condizionato dalla ritualità dell’investitura, l’articolo 178 predispone infatti la nullità assoluta per l’inosservanza delle norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi.
Articolo 33 cpp comma 1 prevede che le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabilite dalle leggi dell’ordinamento giudiziario. Comma 2 non considera attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla sua destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Comma 3 non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico (disposizioni che attengono all’organizzazione interna dell’ufficio).
Il termine giudice rimanda ad una serie di precetti costituzionali (artt. 104, 105, 106 comma 1, 107, 108 e 109, artt. 25 comma 1, 101 comma 2, 102, 103 comma 3 e 111 comma 2). Distinzione tra giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da giudicare), giudici speciali (figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario) e giudici ordinari. La costituzione vieta di istituire giudici straordinari o speciali, mentre ammette le istituzioni di giudici specializzati, come il tribunale per i minorenni (articolo 102 comma 2 costituzione). Restano esclusi dal divieto solo due giudici speciali: i tribunali militari e la Corte costituzionale.
La categoria dei giudici ordinari ricomprende i seguenti organi giudicanti:
- Giudice di pace = onorario e monocratico, disciplinato dalla l. 57/2016 contenente disposizioni riguardanti la temporaneità dell'incarico e la disciplina delle funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace.
- Giudice per le indagini preliminari (monocratico)
- Giudice dell'udienza preliminare (monocratico) articolo 7 ter ord. giud. stabilisce che il giudice dell'udienza preliminare debba essere diverso da quello che, nel medesimo procedimento, ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari. Regola della temporaneità delle funzioni, con il limite massimo di 10 anni.
- Tribunale ordinario = organo giudica in composizione monocratica oppure in composizione collegiale (numero invariabile di tre componenti)
- Corte d'assise = giudice collegiale composto da 8 magistrati, due togati e sei laici (giudici popolari)
- Corte d'appello = giudice collegiale composto da tre magistrati
- Corte d'assise d'appello = giudice collegiale con composizione mista
- Magistrato di sorveglianza (monocratico)
- Tribunale di sorveglianza = giudice collegiale composto da quattro magistrati
- Corte di Cassazione = giudice di vertice al quale viene riservato l'appellativo di giudice di legittimità. È articolata in 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, che diventano 9 quando tale organo è chiamato a pronunciarsi nella composizione a sezioni unite.
Giurisdizione penale
La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. Articolo 2 comma 1 stabilisce il dovere del giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito; la questione viene risolta con una pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, e che ha rilevanza solo all'interno del procedimento in cui è inserita (esigenza di accelerare i tempi necessari per pervenire alla decisione definitiva).
Vi sono comunque delle eccezioni alla regola (“salvo che sia diversamente stabilito”), che risalgono a talune disposizioni del codice che si possono suddividere in due categorie:
- Disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate o confiscate, si limitano a devolvere la relativa risoluzione al giudice civile
- Disposizioni che, occupandosi specificamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti dell'eventuale sospensione e l'efficacia della decisione extra penale; si tratta di sole due ipotesi:
- Articolo 3: Disciplina le questioni pregiudiziali e relative allo stato di famiglia o di cittadinanza. Il giudice penale può sospendere il processo allorché ricorrano tre condizioni: rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia/cittadinanza e la decisione penale, la questione pregiudiziale deve essere seria e deve essere già stata promossa l’azione a norma delle leggi civili. Se manca una delle suddette condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza sospendere il processo penale; se invece ricorrono tutte le condizioni, sarà il giudice a stabilire di volta in volta se sia preferibile sospendere il procedimento. Nel caso di sospensione è prevista la pronuncia di un'ordinanza, che può essere impugnata in Cassazione. Durante la sua sospensione è ammesso soltanto il compimento degli atti urgenti. Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extra-penale viene riconosciuta efficacia di giudicato.
- Articolo 479: Disciplina l'ipotesi in cui la controversia da risolvere verta su una qualsiasi questione di competenza del giudice civile o amministrativo. La sospensione può essere disposta solo nel corso del dibattimento qualora ricorrano i requisiti: la risoluzione deve condizionare la decisione sull'esistenza del reato, la controversia deve risultare di particolare complessità e deve essere già in corso il relativo procedimento presso il giudice civile o amministrativo. La legge civile o amministrativa non deve porre limitazioni alla prova della situazione soggettiva controversa. La sospensione è disposta con ordinanza impugnabile in Cassazione da tutte le parti. È espressamente escluso che l'impugnazione abbia effetto sospensivo. Si consente al giudice di revocare, anche d'ufficio, l'ordinanza di sospensione, qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno. Risulta precluso il riconoscimento di un'efficacia vincolante della sentenza extra penale: questa viene a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del convincimento del giudice.
Competenza
Competenza = insieme di regole che consentono di attuare una distribuzione, orizzontale e verticale, delle controversie penali, in modo che risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento. Dal 2 giugno 1999 è stato introdotto un ulteriore criterio di assegnazione imperniato sulla categoria delle “attribuzioni” criterio interno di ripartizione, idoneo a distinguere l'ambito di cognizione del tribunale in composizione collegiale da quello del tribunale in composizione monocratica.
Competenza per materia il codice ha tracciato la suddivisione tenendo conto sia del tipo di reato (criterio qualitativo) sia del livello della pena edittale (criterio quantitativo). Articolo 4 cpp afferma che, per determinare la competenza, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (pena edittale diminuita di un terzo). Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo che si tratti delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.
Competenza della Corte d'assise (articolo 5):
- Delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione NON inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio/rapina/estorsione/associazione di tipo mafioso anche straniera, nonché per i delitti, comunque aggravati, previsti dal d.p.r. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti;
- Delitti consumati dell'omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale;
- Ogni delitto doloso, qualora dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, morte avvenuta in seguito alla rissa e di morte derivante da omissione di soccorso;
- I delitti di riorganizzazione del partito fascista, delitti di genocidio e quelli contro la personalità dello Stato puniti con pene edittali NON inferiore nel massimo a 10 anni;
- Delitti consumati o tentati di associazione per delinquere di cui agli articoli 416 comma 6 cp, i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi, delitti con finalità di terrorismo.
Quanto al tribunale, la sua competenza si ricava per sottrazione, ed è quindi investito di tutti quei reati non appartenenti alla competenza della Corte di assise o del giudice di pace.
Competenza per territorio articolo 8 pone la regola fondamentale per è competente il giudice del luogo in cui il reato è stato consumato. Previste altre regole di carattere generale che derogano tale criterio e regole suppletive che consentono individuazione del giudice competente quando non è possibile applicare le regole generali.
Ipotesi che giustificano la deroga alla regola di base sono quelle del fatto che abbia cagionato la morte di una o più persone, del reato permanente e del delitto tentato (articolo 8 commi 2,3 e 4) primo caso è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l’omissione; nelle altre due ipotesi si è optato, rispettivamente, per il criterio del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione e per il criterio del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Quanto alle regole suppletive, occorre rispettare la gerarchia interna disciplinata dall'articolo 9. È prioritario il criterio del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, seguono il criterio della residenza/dimora/domicilio dell'imputato, infine quello del luogo in cui ha sede dell'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro.
La normativa esaminata si applica anche quando il reato è stato commesso in parte all'estero, mentre in caso di reato commesso interamente all'estero la competenza viene determinata dal luogo della residenza/dimora/domicilio/arresto o consegna dell'imputato, con prevalenza, se si hanno più imputati, del giudice competente per il maggior numero di essi.
Tuttavia, se si tratta di reato commesso interamente all'estero a danno di un cittadino, si applica il criterio dell'articolo 10 comma 1 bis. È competente il tribunale o la Corte di assise di Roma, qualora non possano applicarsi i criteri di cui all'articolo 10 comma 1.
Numerose deroghe alla regola generale sono legittimate dall'articolo 210 disp. att., il quale stabilisce che continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti disciplinanti la competenza per territorio sulla base di criteri non coincidenti con quello fissato dall'articolo 8 (esempio reati commessi a bordo di navi, il cui criterio principale è quello del primo approdo nel territorio dello Stato). Altre deroghe sono riconducibili a leggi successive alla pubblicazione del codice (esempio reati commessi dal presidente del consiglio, è competente il tribunale ubicato nel capoluogo del distretto di Corte di Appello).
In due situazioni è lo stesso codice che crea regole ad hoc:
- Prima deroga risulta dall'articolo 328 comma 1bis e quater le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- Seconda deroga risulta dall'articolo 11 (competenza per procedimenti riguardanti magistrati), doppio presupposto:
- L'esistenza di un procedimento penale in cui un magistrato assuma la qualità di imputato ovvero di persona offesa/danneggiata.
- La competenza di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di Corte di Appello in cui lo stesso magistrato esercita le proprie funzioni. In questa ipotesi la competenza spetta al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato dalla legge, sulla scorta di una tabella incentrata sul criterio della circolarità (così si evita l'inconveniente delle competenze incrociate).
Competenza per connessione
Automatico confluire davanti ad un unico giudice di procedimenti, riservati in base alle regole sulla competenza per materia e per territorio a giudici diversi. Le ipotesi di connessione sono disciplinate dell'articolo 12:
- Se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (connessione forte);
- Se una persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) ovvero con più azione omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato);
- Se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (connessione debole); è prioritario in questi casi il criterio del giudice superiore, dal quale discende che i procedimenti di competenza del tribunale risultano automaticamente attribuiti alla Corte d'assise; quando invece ci si muove esclusivamente sul versante della competenza territoriale, prevale il giudice competente per il reato più grave o, in caso di pari gravità, quello competente per il primo reato.
Ipotesi di connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali nell'ipotesi di competenza concorrente tra Corte costituzionale e giudici ordinario, prevale la competenza del giudice speciale; nel rapporto tra giudici militari e giudici ordinari vale la regola opposta, fermo restando che la connessione opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare. Per i procedimenti relativi ad imputati che, al momento del fatto, erano minorenni e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni, la connessione non opera.
Competenza funzionale
Frazionamento dell'attività giurisdizionale in ragione della funzione che il giudice svolge nell'ambito del medesimo procedimento.
Prima suddivisione è quella per gradi, per cui si può distinguere tra:
- Giudice di primo grado = giudice di pace, tribunale ordinario e Corte d'assise;
- Giudice di secondo grado = tribunale (in composizione monocratica), Corte d'appello e Corte d'assise d'appello;
- Giudice di legittimità = Corte di Cassazione;
Seconda suddivisione è quella articolata in fasi:
- Fase anteriore al giudizio = attività del GIP e del GUP;
- Fase del giudizio = competenza del tribunale, Della Corte d'assise, Della Corte d'appello, della Corte d'assise d'appello e della Corte di Cassazione;
- Fase dell'esecuzione = distinte le funzioni del giudice di esecuzione da quella della magistratura di sorveglianza.
Attribuzioni del tribunale
Appurata la competenza del tribunale, occorre stabilire se sia richiesta la composizione monocratica ovvero quella collegiale. La composizione monocratica è stata eletta a regola.
La sottocategoria delle attribuzioni è stata coniata dal d.lgs. 51/1998; con la legge 479/1999 si è attuata una nuova regolamentazione del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica riformulazione degli articoli 33 bis e ter ha apportato una correzione al criterio quantitativo, che attualmente consente di devolvere al tribunale collegiale i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Il limite dei 10 anni va calcolato applicando le regole dettate dall'articolo 4 cpp.
Il criterio quantitativo va coordinato con quello qualitativo, che implica varie deroghe, sottraendo al tribunale collegiale taluni delitti puniti con la reclusione superiore a 10 anni e attribuendo a tale organo reati che, in base al criterio quantitativo, dovrebbero essere giudicati dal tribunale in composizione monocratica (elenco articolo 33 bis).
Quanto alle attribuzioni del tribunale in composizione monocratica, vale la regola della complementarità oltre che sui delitti previsti dall'articolo 73 del d.p.r. 309/1990, il tribunale monocratico giudica sui reati non attribuiti al tribunale collegiale dall'articolo 33 bis o dalle altre disposizioni di legge.
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