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lOMoARcPSD|1311689 Procedura penale – Conso-Grevi

Vi è una distinzione tra giudici ordinari, giudici speciali, figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario, e giudici straordinari, istituiti successivamente al fatto da giudicare. La Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, mentre ammette l’istituzione di giudici specializzati, ad es. il tribunale dei minorenni, in ragione dello specifico oggetto della loro giurisdizione.

Sono esclusi dal divieto solo 2 giudici speciali:

  • I tribunali militari, riguardo ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate;
  • La Corte Costituzionale, nella particolare composizione che risulta dall’art. 135.7 Cost., riguardo alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

I giudici ordinari sono:

  • Giudice di pace: onorario e monocratico. Premesso che nella categoria dei magistrati onorari rientrano anche i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari, va dato atto della recente approvazione della L. 28 aprile 2016, n. 57, la quale, da un lato, contiene la delega al Governo per la riforma organica di tutta la magistratura onoraria e dall’altro detta regole di immediata applicabilità.
  • Giudice per le indagini preliminari: monocratico;
  • Con riguardo ad esso, per evitare condizionamenti derivanti dalle attività compiute nel corso delle indagini preliminari, è previsto che debba essere diverso da quello che ha svolto le funzioni di gip. Al fine di assicurare un’elevata qualificazione professionale dei GUP e l’intento di creare le premesse per la loro terzietà, è stata fissata la regola della temporaneità delle funzioni. Qualora dopo 6 anni sia in corso il compimento di un atto, l’esercizio delle funzioni viene prorogato sino al compimento dell’atto in questione; al di fuori di quest’ipotesi, tali disposizioni possono essere derogate solo “per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio”;
  • Giudice dell’udienza preliminare;
  • Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato, esso giudica in composizione monocratica o collegiale;
  • Corte d’assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati, di cui 2 togati e 6 laici;
  • Corte d’appello: collegiale, composta da 3 magistrati;
  • Corte d’assise d’appello: collegiale;
  • Magistrato di sorveglianza: monocratico;
  • Tribunale di sorveglianza: collegiale, composto da 4 membri, di cui 2 togati e 2 laici;
  • Corte di cassazione: divisa in 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5 componenti; che diventano 9 sezioni tale organo è chiamato a pronunciarsi nella composizione a sezioni unite.

Anche i giudici minorili sono regolati dalla legge di ordinamento giudiziario: rispetto ad essi, come si è anticipato, è quindi corretta la definizione di giudici ordinari specializzati.

1. Questioni pregiudiziali e sospensione del processo

La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale.

Il giudice penale deve risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito, attraverso una pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, la quale ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita, cognitio incidenter tantum.

A tale regola sono state previste delle eccezioni, che possono essere suddivise in 2 categorie:

  • Da un lato vi sono quelle disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, devolvono la relativa risoluzione al giudice civile;
  • Dall’altro vi sono invece quelle che, occupandosi specificamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il modo dell’eventuale sospensione.

Tutto ciò vale particolarmente per le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o di cittadinanza: in questi casi il giudice può sospendere il processo quando ricorrono 3 condizioni:

  • Deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione;
  • La questione pregiudiziale deve essere seria;
  • Deve essere già stata proposta l’azione a norma delle leggi civili.

Se manca una di tali condizioni il giudice deve decidere in via incidentale.

Nel caso di sospensione, il giudice pronuncia ordinanza impugnabile in cassazione. Durante la sospensione possono essere compiuti solo gli atti urgenti, purché non riguardanti la questione che ha determinato la sospensione. Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale è riconosciuta efficacia di giudicato. A questo proposito, il giudicato civile o amministrativo ha un’identica efficacia vincolante sia se si è formato anteriormente all’inizio del processo penale, sia se, risolta incidenter tantum la questione pregiudiziale nell’ambito del processo penale, è sopraggiunto mentre il medesimo è ancora in corso.

La seconda ipotesi di sospensione del processo penale a causa di una questione pregiudiziale è quella prevista dall’art. 479 quando la controversia da risolvere verte su una questione di competenza del giudice amministrativo o civile; questa sospensione può essere disposta solo nel corso del dibattimento.

  • La risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato;
  • La controversia deve essere di particolare complessità;
  • Deve essere già in corso il relativo procedimento davanti al giudice civile o amministrativo.

La sospensione del dibattimento è disposta con ordinanza impugnabile in cassazione ed è escluso che l’impugnazione abbia effetto sospensivo.

Il giudice può revocare, anche d’ufficio, l’ordinanza di sospensione quando il giudizio civile o amministrativo non sia concluso entro 1 anno; la sentenza extrapenale non ha efficacia vincolante, entrando solo a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del libero convincimento del giudice.

Infine, i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera o del Senato e del Presidente del Consiglio sono sospesi dalla data di assunzione sino alla cessazione della carica o della funzione, anche se relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica o funzione.

5. La competenza: per materia, per territorio e per connessione

La disciplina della competenza consiste nell’insieme di regole giuridiche che consentono la distribuzione, orizzontale e verticale, delle questioni penali, in modo tale che risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento.

È stato poi introdotto un altro e ulteriore criterio di assegnazione imperniato sulla categoria delle attribuzioni, la quale, pur essendo affine al concetto di competenza, si differenzia da quest’ultima perché opera come criterio interno di ripartizione, idoneo a distinguere l’ambito di cognizione del tribunale in composizione collegiale da quello del tribunale in composizione monocratica. Il codice ha aggiunto, a fianco delle due tradizionali figure di competenza, quella per materia e per territorio, una terza categoria, quella per connessione.

Competenza per materia

Con riguardo alla competenza per materia, bisogna anzitutto dire che il codice ha operato la suddivisione tenendo conto sia del tipo di reato, criterio qualitativo, sia del livello della pena edittale, criterio quantitativo. L’art. 4 dispone che bisogna tener conto del massimo della pena stabilito dalla legge per ogni reato consumato o tentato, mentre bisogna escludere l’incidenza della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo si tratti delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.

Alla corte d’assise sono affidati:

  • A) I delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, nonché i delitti, eccezion fatta per i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione;
  • B) I delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale;
  • C) Ogni delitto doloso da cui sia derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, di morte avvenuta in seguito a rissa e di morte derivante da omissione di soccorso;
  • D) I delitti di riorganizzazione del partito fascista, di genocidio e quelli contro la personalità dello Stato puniti con pena non inferiore nel massimo a 10 anni.
  • D-bis) I delitti consumati o tentati di associazioni per delinquere prevista nonché il delitto di procurato ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi ed infine i delitti con finalità di terrorismo.

Art. 4: per quanto riguarda il tribunale, la sua competenza si ricava per sottrazione rispetto ai reati di competenza della corte d’assise o del giudice di pace.

Competenza per territorio

Nella competenza per territorio la regola fondamentale è quella del luogo in cui il reato è stato consumato.

Ad essa il legislatore fa seguire:

  • Altre regole di carattere generale che derogano al criterio del locus commissi delicti in ragione della particolare configurazione della fattispecie delittuosa. Tali ipotesi sono quelle del reato che abbia cagionato la morte di una o più persone, del reato permanente e del delitto tentato. Nel primo caso si è preferito radicare la competenza nel luogo in cui è avvenuta l’azione o omissione. Nelle altre 2 ipotesi si è optato, rispettivamente, per il criterio del luogo in cui ha avuto anch;
  • Talune regole suppletive che consentono di individuare il giudice territorialmente competente quando non sia possibile ricorrere alle regole generali. Prioritario è il criterio del luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o omissione; seguono il criterio della residenza, della dimora e del domicilio dell’imputato; ed infine quello.

La normativa si applica anche quando il reato è stato commesso in parte all’estero, mentre in caso il reato sia commesso interamente all’estero risultano indispensabili taluni adeguamenti. Ad esempio se si tratta di reato commesso interamente all’estero a danno di un cittadino bisogna tenere conto del diverso criterio emergente dall’art. 10 comma 1-bis, che è stato inserito dall’art. 6 comma 3° d.l. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con l. 14 luglio 2016 n. 131. Rispetto a tale categoria di reati commessi interamente all’estero, qualora non riescano ad operare i criteri di cui all’art. 10 comma 1°, si applica la nuova regola in base alla quale la competenza spetta al tribunale o alla corte d’assise di Roma.

Numerose deroghe alla regola del locus commissi delicti traggono la loro legittimazione dall’art. 210 disp. att., il quale stabilisce che continuano ad osservare le disposizioni di leggi o decreti disciplinanti la competenza per territorio sulla base di criteri non coincidenti con quello fissato dall’art. 8 comma 1°.

In conformità con i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, altre deroghe sono, inoltre, riconducibili a leggi successive alla pubblicazione del codice.

In due situazioni, sorrette da precise ragioni giustificatrici consistenti, rispettivamente, nell’esigenza di garantire una migliore funzionalità dello strumento processuale e nell’opportunità di evitare offuscamenti dell’imparzialità del giudice, lo stesso codice crea regole ad hoc.

  • Una prima deroga riguarda i procedimenti relativi ai delitti di mafia, schiavitù, tratta di persone e sequestro per estorsione. In tal caso le funzioni di gip, nonché quelle di gup, sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
  • La seconda deroga nasce dal presupposto dell’esistenza di un procedimento in cui un magistrato assuma il ruolo di imputato o di persona offesa, e che sia di competenza di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di corte d’appello in cui lo stesso magistrato esercita le proprie funzione o le esercitava al momento. In tali casi la competenza spetta al giudice, ugualmente competente per competenza, capoluogo del distretto di corte d’appello determinato dalla legge, sulla base di una tabella incentrata sul criterio della circolarità.

Competenza per connessione

La competenza per connessione comporta il confluire davanti ad un unico giudice di procedimenti riservati a giudici diversi. La connessione si ha:

  • Se il reato per il quale si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l’evento;
  • Se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, concorso formale, ovvero con più azioni od omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, reato continuato;
  • Se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Per la determinazione del giudice competente nel caso di procedimenti connessi prioritario è il criterio del giudice superiore, per cui i procedimenti di competenza del tribunale sono attribuiti alla corte d’assise; quando invece ci si muove solo sul piano della competenza territoriale prevale il giudice competente per il reato più grave o, in caso di pari gravità, quello competente per il primo reato.

Criteri particolari sono inoltre dettati per la connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. Nell’ipotesi di competenza concorrente tra Corte Cost. e giudice ordinario, prevale la competenza del giudice speciale, mentre nel rapporto tra giudice militare e giudice ordinario vale la regola opposta, fermo restando che la connessione opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare. Per i procedimenti relativi ad imputati che, al momento del fatto, erano minorenni e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni, la connessione non opera.

6. La c.d. competenza funzionale

Riguardo alla suddivisione per gradi, è possibile distinguere tra giudici di pace, tribunale ordinario e corte d’assise, giudici di primo grado, tribunale monocratico, corte d’appello e corte d’assise d’appello, giudici di secondo grado, corte di cassazione, cui è demandato il controllo di legittimità sulle decisioni assunte nei gradi precedenti.

La suddivisione si articola poi in 3 fasi:

  • Fase anteriore al giudizio, nella quale si collocano l’attività del gip e, successivamente, quella del GUP;
  • Fase del giudizio, dove sono competenti il tribunale, la corte d’appello, la corte d’assise, la corte d’appello d’assise e la corte di cassazione;
  • Fase dove sono distinte le funzioni del giudice di esecuzione da quelle della magistratura di.

7. Le “attribuzioni” del tribunale

Appurato che riguardo ad un certo reato deve giudicare il tribunale, occorre stabilire se è richiesta la composizione monocratica ovvero quella collegiale, ed in questo caso il criterio di ripartizione è basato sul concetto di attribuzione.

Innanzitutto va rilevato che alla soppressione dell’ufficio del pretore e alla conseguente possibilità per il tribunale di funzionare sia nella sua tradizionale composizione, sia in quella monocratica, ha fatto seguito una valorizzazione di questa sua seconda dimensione, eletta a regola. L’obiettivo di una più rigorosa utilizzazione delle risorse ha indotto al ridimensionare l’importanza attribuita al principio della collegialità.

Tale orientamento emerge con chiarezza se si riflette sulla diversa ampiezza dell’assegnazione incentrata sul criterio quantitativo. Estremamente opportuna si è pertanto rilevata la correzione di rotta attuata con legge n. 479 del 1999, che, nel modificare in più punti la normativa codicistica, ha tra l’altro dettato la nuova regolamentazione del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, nel cui contesto risulta la particolare importanza l’indicazione di un determinato.

La riformulazione è stata determinata dal proposito di ridimensionare le attribuzioni originariamente previste per il giudice monocratico, come si ricava senza possibilità di equivoci dalla correzione apportata al criterio quantitativo, che attualmente consente di devolvere al tribunale collegiale i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Dato atto di questa peculiarità, occorre ulteriormente precisare che invece il limite di dieci anni va calcolato applicando le regole dettate dall’art. 4. Il criterio quantitativo va tuttavia coordinato con quello qualitativo, che implica deroghe di non all’elenco risultante dal 1° c.

Relativamente alla seconda situazione, riguardante i reati puniti con la reclusione non.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Di Paolo Gabriella.
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