Ricezione notizia di indagini preliminari
Reato e termini ordinari
Reato (art. 330) e - termine ordinario: 6 mesi; 1 anno per delitti 407 co.2 lett. a. Iscrizione notizia di reato nel registro - proroga: 6 mesi ciascuna; max 2 anni in 4 casi (art. 407 co. 2 lett. a, b, c, d).
Decreto di citazione diretta a giudizio
- Richiesta di rinvio a giudizio al GUP
- Richiesta di archiviazione al GIP:
- Infondatezza della notizia di reato
- Mancanza condizioni di procedibilità
- Estinzione del reato
- Fatto non previsto dalla legge come reato
- Particolare tenuità del fatto
- Per essere ignoto l’autore del reato
Fissazione udienza preliminare
(in camera di consiglio) con decreto (entro 5 gg) > accertamento costituzione delle parti > discussione e integrazione probatoria NON ACCOGLIE > ACCOGLIE > ARCHIVIAZIONE.
Richiesta di sentenza di non luogo a procedere
- Sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o perseguita.
- Se il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- Quando il fatto non sussiste.
- L’imputato non lo ha commesso.
- Si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.
- Gli elementi acquisiti sono insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Procedimento penale: parte I – libro V
Il procedimento penale è la fase prodromica al giudizio. Centrali in questa fase sono le indagini preliminari, la cui finalità è il reperimento di elementi necessari per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Le indagini sono svolte dal PM, che ha il compito di dirigerle, e dalla PG, che lo affianca poiché il PM dispone direttamente della PG. Nel nostro ordinamento, quindi, le indagini preliminari servono ai fini della determinazione del PM in ordine all’esercizio dell’azione penale. Tutto ciò che viene prima dell’esercizio dell’azione penale, serve affinché l’organo inquirente verifichi la presenza di presupposti per esercitare l’azione penale. Le indagini rimangono relegate in questa fase del procedimento e non troveranno un impiego quando si tratterà di accertare la responsabilità dell’imputato (che viene accertata nel corso del dibattimento).
Per impedire che la conoscenza degli atti investigativi compiuti dal PM e dalla PG possa pregiudicare l’attività di individuazione e di raccolta degli elementi necessari per l’esercizio dell’azione penale, si impone che i soggetti che partecipano e che concorrono alla formazione degli atti siano tenuti all’obbligo del segreto (art. 329), che di regola si estende lungo tutto l’arco dell’indagine, ma cede ogniqualvolta l’imputato possa o debba avere conoscenza dell’atto (ciò avviene o nei casi in cui l’atto si formi necessariamente in sua presenza perché lo contempla quale protagonista dello stesso, ad es. ispezione personale, sommare informazioni, interrogatorio, confronto; ovvero perché l’atto rientri tra quelli cui lo stesso indagato difensore possono assistervi). Tuttavia, talvolta, il PM può consentire la pubblicazione di singoli atti o parti di essi (ad es. identikit di uno stupratore >desegretazione) oppure può prorogare, con decreto motivato, il segreto su singoli atti quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto possa colare le indagini riguardanti altre persone, ovvero, può disporre un divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (segretazione).
La segretezza dell’impianto accusatorio, in certa misura fisiologica per preservare l’efficacia dell’azione investigativa, è suscettibile di condizionare i diritti difensivi della persona già raggiunta da indizi di reità. Se è vero che, salvi i diritti di partecipazione espressamente previsti, la discovery degli atti può avvenire solo al termine delle indagini l’esigenza di segretezza della fase non si spinge, di regola, fino ad impedire all’imputato di avere notizia della pendenza di un procedimento nei suoi confronti.
Tra i protagonisti della fase delle indagini, ora compaiono anche difensori (dell’imputato ma anche dell’offeso e delle costituende parti private), i quali possono svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Occorre specificare la diversità dei ruoli poiché il PM è obbligato a conservare un onere di obiettività che non può, invece, gravare sul difensore.
Caratteristiche del GIP
Nella fase delle indagini, fase non giurisdizionale, vi è la presenza di un giudice resa necessaria dalla circostanza che gli atti di indagine sono suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente tutelati. Caratteristiche del GIP (giudice per le indagini preliminari): a) giudice “senza fascicolo” con competenza ad acta che interviene su richiesta del PM, parti private, persona offesa; b) ha poteri di controllo per le decisioni incidenti su libertà fondamentali, diritti alla proprietà o alla disponibilità dei beni (emette provvedimenti, convalida misure precautelari, dispone accompagnamento coattivo, autorizza intercettazioni, emana provvedimenti per prelevare coattivamente campioni biologici, decide sulla restituzione di cose sequestrate e sulle richieste di sequestro presentata da una parte privata se il PM non ha ritenuto di disporne il sequestro); c) tutela il diritto di difesa (accerta la capacità dell’imputato di partecipare al processo, decide sulla dilazione del diritto dell’imputato di conferire con il suo difensore, si pronuncia su autorizzazioni di conferire al difensore, e se necessario ammette e dirige l’incidente probatorio); d) controlla i tempi di svolgimento delle indagini, i presupposti per il loro sviluppo e sulle determinazioni del PM in materia; e) definisce il processo quando il PM richiede il decreto penale di condanna, le parti si accordano per l’applicazione della pena su richiesta, l’imputato richiede il giudizio abbreviato, l’imputato chiede la sospensione della pena con messa alla prova.
Tali funzioni, di regola, sono svolte da un magistrato del tribunale nel cui circondariato è stato commesso il reato; per gravi delitti (art. 51 co. 3-bis 3-quater) è competente un magistrato dell’ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto. Il GIP e il GUP (giudice dell’udienza preliminare) non possono essere lo stesso magistrato.
Avvio del procedimento: la notizia di reato e le indagini preliminari
Il procedimento prende avvio a seguito dell’acquisizione di una notizia di reato se viene riferita da altri, o della ricezione della notizia di reato se c’è diretto contatto. Si distingue tra notizie qualificate, definite dal codice come tali puntualmente disciplinate, quali quelle che pervengono attraverso denuncia da parte di pubblici ufficiali incaricati di un pubblico servizio, denuncia da parte dei privati e referto; notizie non qualificate, quelle che pervengono da qualsiasi altra fonte che si palesi alle autorità inquirenti (es. notizie di fonte giornalistica, constatazione diretta di un fatto…).
Denuncia
L’obbligo di denuncia è posto dal codice in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio (non dunque per i reati procedibilità a querela, richiesta o istanza), i quali devono procedervi anche quando non si è individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia deve essere redatta per iscritto, eventualmente con un unico atto proveniente e sottoscritto da più persone obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, e contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, indica il giorno dell’acquisizione della notizia, le fonti di prova già note, nonché, quando possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Può essere presentata o trasmessa senza ritardo sia al PM che ad un ufficiale di PG.
La denuncia da parte di privati è, invece, facoltativa, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali la relativa omissione è penalmente sanzionata (es. nei casi di omessa denuncia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo). La denuncia proveniente da un privato può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al PM o ad un ufficiale di PG, il quale ha obbligo di rilasciare una ricevuta che comprovi l’avvenuta presentazione nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria.
Quanto alle denunce anonime, non vi può essere fatto alcun uso, ma devono essere iscritte in un apposito registro (modello 46); inoltre, non è escluso che il PM e la PG possano trarre spunto per la loro attività da un’informazione anche anonima, attivandosi per verificare se dall’atto anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis.
Referto
È la denuncia cui sono obbligati gli esercenti una professione sanitaria che abbiano prestato la propria opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. Vi sono tenuti coloro che svolgono una professione sanitaria principale (medici, farmacisti, veterinari) o secondaria (infermieri, assistenti diplomati), non coloro che svolgono mestieri espressione della c.d. arte medica (ottici, odontotecnici). L’obbligo del referto viene meno e così anche la sanzione penale allorché la notizia di reato sia suscettibile di esporre la persona assistita a conseguenze di carattere penalistico: ciò, per evitare che il soggetto bisognoso di cure sia messo nella scomoda alternativa tra il precludersi l’accesso all’assistenza sanitaria ovvero il sottoporsi alle cure con il rischio di essere incriminato. Il referto deve pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al PM o a qualsiasi ufficiale di PG del luogo in cui chi è obbligato a redigerlo ha prestato la propria opera o assistenza o all’ufficiale di PG più vicino. Nel referto deve essere indicato ogni elemento utile ad identificare e a rintracciare la persona alla quale è stata prestata assistenza, ogni circostanza in cui questa è stata nonché le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato e può causare.
Iscrizione
Presupposto dello sviluppo procedimentale è l’iscrizione della notizia di reato in un apposito registro (modello 21) non appena sia acquisita dal PM o a quest’ultimo sia comunicata dalla PG. Il PM deve iscrivere immediatamente la notizia di reato nel registro, anche quando ancora non sia soggettivamente determinata (in tal caso andrà iscritta nell’apposito registro per le notizie contro ignoti: modello 44). Il PM può anche aggiornare l’iscrizione, qualora muti la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulti diversamente circostanziato, senza procedere a nuove iscrizioni; in tutti gli altri casi, gli eventuali mutamenti dovranno determinare una nuova iscrizione. L’obbligo di iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 scatta solo nel caso di una informazione dotata degli elementi per definirsi tale; ove, invece, ci si trovi di fronte ad una pseudo notizia di reato (es. la notizia di un fatto lecito) il PM dovrà iscrivere la stessa in un diverso registro (modello 45) e trasmettere poi gli atti all’archivio (c.d. potere di cestinazione o di archiviazione diretta) senza chiedere al giudice un formale provvedimento di archiviazione.
Al registro delle notizie di reato possono accedervi la persona sottoposta ad indagini, l’eventuale persona offesa e i loro difensori. L’accesso al registro è l’unico strumento per avere conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico perché le indagini sono tendenzialmente segrete e può succedere, infatti, che vengano svolte senza che l’interessato ne sappia nulla, poiché la prima comunicazione necessaria è solo l’avviso di conclusione delle indagini. Con l’accesso al registro si viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento a proprio carico ma non delle attività di indagine che rimangono segrete. Qualora l’eventuale indagato, persona offesa e i loro difensori chiedano al responsabile dell’ufficio l’esistenza di iscrizioni a proprio carico, quest’ultimo, in caso positivo e qualora possano essere pubblicate, comunicherà i dettagli. Questo non può avvenire, invece, per reati di particolare gravità (art. 407 co. 2 lett. a), rispetto ai quali la risposta fornita dal responsabile sarà “non vi sono iscrizioni suscettibili di comunicazione”, e se il PM ha chiesto di secretare la notizia per un determinato periodo di tempo non superiore ai 3 mesi per specifiche esigenze attinenti alle indagini.
Dal momento dell’iscrizione sono computati il termine di durata delle indagini, scaduto il quale ogni atto investigativo dovrà intendersi inutilmente compiuto, nonché il termine per la richiesta del giudizio immediato, del decreto penale di condanna e del giudizio direttissimo nei confronti dell’indagato che abbia reso confessione.
Condizioni di procedibilità
In ipotesi legislativamente definite, l’instaurazione del processo e il suo ulteriore incedere sono subordinati a determinati eventi riconducibili di regola a manifestazioni di volontà di un soggetto pubblico o privato, più raramente, ad accadimenti oggettivi. Le condizioni di procedibilità specificatamente disciplinate (titolo III del libro V) sono querela, istanza, richiesta e autorizzazione a procedere. Tuttavia, si rinviene l’esistenza di ipotesi c.d. “innominate”, cioè condizioni di procedibilità di carattere atipico come ad es. il segreto di Stato (qualora il segreto sia confermato e la conoscenza di quanto coperto dal segreto sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato), l’esistenza di un precedente giudicato, la clausola di specialità nell’estradizione, stato di flagranza e la presenza del reo nel territorio dello Stato per specifici reati espressamente previsti dalla legge ed, infine, in tema di espulsione dello straniero irregolare. La mancanza di una condizione di procedibilità ha effetti sull’attività di indagine e sul processo eventualmente avviato: o meglio, la mancanza di una condizione di procedibilità preclude al PM la possibilità di esercitare l’azione penale, ma non preclude la possibilità di svolgere le indagini; tuttavia, nel caso in cui sia stata acquisita una notizia di reato per la quale è necessaria una condizione di procedibilità che non è stata presentata, l’attività del PM e della PG dovrà fermarsi perché la mancanza della condizione non consente di esercitare l’azione penale, e se venisse esercitata verrebbe emesso, poi, un provvedimento che proscioglierebbe l’imputato per mancanza della condizione di procedibilità.
Querela
(artt. 336-340): dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato, in quanto titolare dell’interesse leso, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. La querela va presentata entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, con le modalità previste per la denuncia e alle medesime autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero un agente consolare all’estero. Poiché il diritto di querela è riservato al querelante o a un suo procuratore speciale, l’identificazione del proponente è essenziale. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e dell’luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del PM. Il diritto non può essere esercitato se l’avente diritto vi abbia rinunciato: la rinuncia può essere tacita, dimostrata attraverso il compimento di atti incompatibili con la volontà di querelarsi, ovvero espressa, fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante ovvero con dichiarazione fatta oralmente a un ufficiale di PG o a un notaio. Il diritto di querela si estingue, oltre che per decadenza derivante dal mancato esercizio nel termine previsto, per la morte della persona offesa, la quale, se la querela è stata proposta, non estingue il reato. Una volta esercitata è possibile tuttavia rimettere la querela prima della condanna e, perché abbia effetto, deve essere accettata. Essa comporta, di regola, che le spese del procedimento siano a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto. In ipotesi specificatamente prevista dalla legge, la querela proposta è irrevocabile (reati di violenza sessuale, reato di atti sessuali con minorenni).
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