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Gli articoli della Costituzione

Art. 13

Art. 13 Cost → La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, (b) se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e (a) nei soli casi e modi previsti dalla legge.

© In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La libertà personale può essere compressa, ma solo nel rispetto delle prescrizioni che ritroviamo nella carta costituzionale e che si ritrovano nel codice di procedura penale. Le pene detentive previste sono arresto (contravvenzioni) e detenzione.

Le condizioni in presenza delle quali si può essere privati della libertà personale sono:

  • (a) Riserva di legge; tassatività, le fattispecie devono essere ben determinate dalla legge, non sono ammesse limitazioni se non nei casi previsti dalla legge. →
  • (b) Riserva di giurisdizione: nessuna sanzione può essere applicata senza l’intervento dell’autorità giudiziaria. Anche per l’applicazione della multa e dell’ammenda è comunque necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.

La peculiarità del nostro sistema è che anche le sanzioni pecuniarie possono trovare applicazione soltanto previa delibera dell’autorità giudiziaria perché il diritto penale si applica attraverso il processo ed esso presuppone la presenza dell’autorità giudiziaria. (a differenza di quanto accade nel civile, in cui il processo è la patologia, si applica quando il diritto civile non è stato rispettato)

Nel penale è sempre presente l’autorità giudiziaria e il procedimento penale, il giudice, nell’attività di patteggiamento tra PM e imputato può sempre prosciogliere l’imputato o comunque controllare l’attività, sempre mediante processo. → il diritto penale non si può applicare fuori dal diritto penale, per questo ogni sanzione richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria.

L’autorità giudiziaria è il giudice ma anche il pubblico ministero, salvo che in alcuni casi l’autorità giudiziaria è il giudice (ad es. le limitazioni della libertà personale possono avvenire solo per mano del giudice), ma dato che l’art. 13 si riferisce in generale all’autorità giudiziaria sta a significare che la libertà personale può trovare limitazioni anche per mano di soggetti diversi dal giudice.

Non soltanto la sanzione detentiva deve essere applicata dall’autorità giudiziaria. Il nostro sistema prevede → carcerazione preventiva, ma forme di limitazione della libertà personale in costanza del procedimento oggi si tratta di custodia cautelare in carcere, misura applicata durante il procedimento e che si traduce in una limitazione totale della libertà personale.

Per mezzo di questa si limita la libertà di movimento o altre libertà per evitare un aggravamento del reato (si evita la fuga o l’inquinamento probatorio). In presenza di un quadro indiziario grave (--> giudizio prognostico: gravi elementi che facciano ritenere allo stato degli atti che l’imputato possa essere dichiarato responsabile), la libertà può essere ristretta, per la tutela del procedimento stesso (il bene tutelato è il processo stesso).

Esempio: quando si sia verificato un reato e vi sia un imputato e ci sia il pericolo di inquinamento del materiale probatorio, su richiesta del PM, il GIP si chiede se in base agli elementi probatori presentati dal PM, condannerebbe o assolverebbe, ponendosi un giudizio di responsabilità anticipata. Rimane però un giudizio prognostico compiuto allo stato degli atti, ma potrebbe accadere che quegli elementi siano smentiti per mezzo della difesa addetta.

Qualora un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere ma viene assolto, sarà previsto uno strumento 1 di riparazione economica.

© In casi eccezionali, può essere l’autorità di pubblica sicurezza a privare il consociato della libertà personale, ma è necessaria la convalida del giudice, altrimenti la misura precautelare deve essere revocata.

Art. 27 c. 2

Art. 27 c. 2 → → presunzione di non L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. colpevolezza.

La presunzione consente di desumere un fatto noto da uno ignoto, con un meccanismo logico-deduttivo → id quod plerumque accidit, dato un fatto se ne può desumere un altro perché se so dell’esistenza di A allora B.

Manzini, fautore del codice del ‘30, riteneva applicando la presunzione al principio di non colpevolezza, che desumere dal fatto dell’imputazione che un soggetto sia innocente, fosse un nonsenso. Ed è comprensibile il pensiero di Manzini, ma si ha bisogno della presunzione di non colpevolezza poiché ha → essa serve a tutt’altra ratio neutralizzare il pregiudizio nei confronti di un soggetto verso il quale è elevata un’accusa.

Il principio va riconosciuto perché è possibile che l’accusato sia colpevole, ma occorre bilanciare l’inevitabile propensione a trattarlo come colpevole. E’ necessario che la legge regoli il processo in modo da regolare la tutela dell’imputato.

Presunzione di non colpevolezza significa che: →

  • a) La sanzione può essere applicata solo se è presente la responsabilità accertata con giudicato individua il trattamento dell’imputato. Se la sanzione può applicarsi solo con il giudicato significa che prima dell’irrevocabilità non sono ammesse forme di privazione della libertà personale. Ma come si regola questa regola con la limitazione della libertà personale prevista dal 13? L’art. 13 non deve porsi come un’esecuzione preliminare della sentenza, bensì un’esigenza cautelare. Nell’applicazione delle misure ci sono esigenze cautelari che colorano esse come strumenti funzionali al processo stesso. Il punto di equilibrio sono le esigenze cautelari stesse, per permettere la realizzazione del processo. Ulteriore frizione si pone per l’adozione con la misura cautelare per la reiterazione del reato, in cui si presuppone che il reato sia stato già compiuto.
  • b) L’accertamento è concluso solo previa prova dell’accusatore definitiva della colpevolezza dell’imputato → regola probatoria di giudizio. Ciò significa che l’onere della prova grava sull’accusatore. Il soggetto sottoposto ad accusa non ha alcun dovere di collaborazione e ciò si traduce in una serie di regole (ad es. il diritto al silenzio). Se il PM non riesce a provare la responsabilità dell’imputato, quello va mandato assolto. Ciò significa che in dubio, pro reo, nell’incertezza assoluzione.

L’affidabilità del dato, poggia sul metodo di accertamento. Il fatto di dover trattare un soggetto come innocente, impone l’osservanza di una serie di regole per cui se emerge che l’accusatore ha provato la responsabilità, sull’accertamento si può contare.

Art. 111 Cost. c. 6 e 7

Art. 111 Cost comma 6 e 7 → rileva in relazione all’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionale. Esso si comprende pensando alla possibilità che l’ordinamento concede di poterli impugnare. Un provvedimento non motivato sarebbe difficilmente impugnabile, perché non si conoscerebbero le ragioni alla base di quella decisione. L’obbligo di motivazione si spiega anche perché i provvedimenti, le sentenze, sono pronunciati in nome del popolo italiano.

Ciò consente alle parti di poter esercitare un controllo. → i processi sono pubblici, dunque chiunque può avere accesso anche agli atti del processo.

Riserva di legge e di giurisdizione non tutelano solo la libertà personale, ma anche la libertà di domicilio, la segretezza delle informazioni. L'autorità giudiziaria può limitare queste libertà solo previa previsione → legislative e atto giudiziale.

Esempio: La perquisizione se non c’è il provvedimento non è legittima è 2 sufficiente l’autorizzazione del PM, ma per le limitazioni della libertà personale e la libertà e segretezza delle comunicazioni che si traduca in intercettazioni, è necessario il provvedimento del giudice. Il sequestro della corrispondenza può essere autorizzato anche dal PM.

Nel momento in cui il codice traduce l’autorità giudiziaria che deve autorizzare quel provvedimento, la calibra in base all’importanza che hanno e se più importanti li affida al giudice.

I soggetti

Premessa

La distanza del cpp del previgente codice basato sul modello accusatorio, rispetto a quello attuale che si fonda sull’istruzione, ha rilievo anche sul piano sistematico. Ciò riscontra in una prima parte del codice statico, contrapposta alla parte dinamica che si occupa dello sviluppo del processo, acquisita la notizia di reato. Ciò afferma la centralità della giurisdizione, in un sistema concepito di tutela delle garanzie.

Nei primi 6 titoli del primo libro si tratta: il PM, la polizia giudiziaria, l’imputato, la parte civile con il responsabile civile e il civilmente obbligato alla pena pecuniaria, la persona offesa dal reato e il difensore.

Per parte si intende chi vanta il diritto ad una decisione giurisdizionale, in relazione alla pretesa fatta valere nel processo (escludendo il giudice, la polizia giudiziaria, la persona offesa e il difensore).

Nel modello inquisitorio sussiste un cumulo di funzioni nelle mani del giudice che svolge le indagini e acquisisce le prove, l’imputato si presume anche colpevole.

La giurisdizione penale

L’art. 1 cpp riserva la giurisdizione penale ai giudici previsti dall’ordinamento giudiziario (in linea con il 102 c. 1 Cost). Il giudice è dunque creazione esclusiva delle norme di ordinamento giudiziario. Ovviamente ampia rilevanza si attribuisce anche alla ritualità dell’investitura, anche perché è nulla ogni nomina di giudice incapace e di numero di giudici non rispettante il numero necessario per costituire il collegio stabilito dalla legge (l’art. 33 cpp).

Non si considera inerente alla capacità del giudice:

  • La sua destinazione agli uffici
  • La formazione dei collegi
  • L’assegnazione dei processi alle sezioni, ai collegi e giudici

Le 3 questioni rientrano nella distribuzione delle cause tra le varie funzioni giurisdizionali, in merito opera un articolo dell’ordinamento giudiziario che individua che l’assegnazione degli affari è effettuata dal dirigente dell'ufficio alle sezioni e al presidente della sezione ai singoli collegi o giudici indicati da criteri del CSM.

Ad essere pertanto sanzionati con nullità assoluta sono:

  • La composizione dell’organo giudicante qualora vengano assegnati più giudici di quelli necessari
  • Le disposizioni inerenti alle supplenze e alle applicazioni

Rientra in questo alveo anche l’assegnazione del giudice all’ufficio, in questo caso il soggetto non è investito del potere giurisdizionale che determina l’inesistenza dei suoi atti non essendo giudice. → al di là di tale caso, l’unico elemento che rileva per un’eventuale incapacità del giudice è quella della qualifica richiesta.

Il comma 3 del 33 cpp (il quale rileva che non attiene alla capacità del giudice né numero di giudici necessari per costituire il collegio giudicante né la distribuzione delle controversie al giudice monocratico o collegiale) trova allabase una riforma che ha eliminato l’ufficio del pretore, compensata dalla possibilità per il tribunale di giudicare in 2 composizioni:

  • a) Collegiale = con 3 componenti
  • b) Monocratica

Profili ordinamentali

Quando si parla di giudice, ci si riferisce direttamente ad una serie di caratteristiche per esercitare la giurisdizione, cui alla base vi è la costituzione. In realtà, vi sono anche alcune sottocategorie da menzionare:

  • Giudici straordinari = istituiti dopo il fatto da giudicare
  • Giudici speciali = figure estranee alla legge e all’ordinamento, gli unici presenti sono i Tribunali militari e la Corte Costituzionale
  • Giudici ordinari = legittimati dall’ordinamento stesso

I primi e i secondi sono vietati, ma ammessi i giudici specializzati (es. Tribunale per minorenni).

Della categoria di giudice ordinario fanno parte:

  • a) Il giudice di pace, onorario o monocratico, contrapposto al giudice professionale e collegiale. Tali giudici 3 introdotti nel 2016, sono basati su un incarico temporaneo (al massimo 8 anni), comunque non oltre i 65 anni di età. Nel dlgs che li introduce, si dettano norme inerenti al tirocinio semestrale, al coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, alle funzioni e ai compiti e della loro formazione
  • b) Il GIP monocratico
  • c) Il GUP monocratico

Per i due suddetti valgono norme di carattere ordinamentale. Per evitare condizionamente, il GUP deve sempre essere diverso dal GIP. Tali giudici devono detenere un’elevata qualifica professionale: devono → perciò aver svolto per almeno 2 anni giudici del dibattimento, inoltre devono dotarsi di un’ampia terzietà le funzioni sono temporanee. La prorogatio si ha solo per terminare il singolo procedimento.

  • d) Tribunale ordinario, a seconda della gravità del reato in composizione monocratica o collegiale
  • e) Corte d’assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati, 2 togati e 6 laici
  • f) Corte d’appello: 3 magistrati
  • g) Corte d’assise d’appello: composizione mista
  • h) Magistrato di sorveglianza: monocratico
  • i) Tribunale di sorveglianza: collegiale, composto da 4 magistrati, due togati e, due laici

Corte di Cassazione: Al vertice di questi si pone la giudice di legittimità. Essa è divisa in 7 sezioni ciascuna giudicante con 5 componenti, che diventano 9 se chiamate a sezioni unite.

Anche i giudici minorili sono regolate dalle regole dell'ordinamento giudiziario.

→ Art. 104 Cost la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. Alcuni ritengono che la magistratura non sia un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, anche se la maggioranza converge sul fatto che costituisce un potere.

Autonomo → a partire dal comma 2 si rinviene A) è l’ordine della magistratura che autonoma l’autonomia, il csm è presieduto dalla più alta carica dello stato.

Sempre in merito di autonomia:

  • L’art. 105 dichiara che spetta alla magistratura le assunzioni, le amministrazioni, le assegnazioni, i trasferimenti della magistratura.
  • L’art. 110 spiega che spetta al ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi inerenti alla giustizia.
  • L’art. 107 c. 2 enuncia che i magistrati non possono essere sospesi se non per la decisione del csm.

Indipendenza B), la magistratura deve rimanere indipendente da condizionamenti che possono provenire da organi diversi.

  • → Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo, il giudice giudica solo sulla base della volontà popolare, che sia stata formalizzata in un testo legislativo. Sono fatti salvi le ipotesi di partecipazione diretta all’amministrazione della giustizia, in riferimento alla composizione anche popolare della Corte d’Assise.
  • → Art. 106 c. 3 possono entrare in corte di cassazione avvocati che abbiano 15 anni di servizio per meriti insigni. In questo caso non si accede per concorso, ma per meriti.

Indipendenza interna: i magistrati godono di indipendenza rispetto agli altri magistrati, non possono esservi interferenze formali.

  • Art. 101 comma 2 → i giudici sono soggetti soltanto alla legge

Terzo e imparziale C) rispetto ai fatti di causa, in alcun modo può essere coinvolto o interessato a che il processo si concluda in un modo o in un altro.

  • Art. 111 c. 2 → il suddetto si lega al giusto processo. Se il giusto processo è un diritto individuale e i contenuti del medesimo ricomprendono quello del giudice terzo e imparziale, esso è un diritto individuale.

→ Art. 25 c. 1 il giudice naturale è quello precostituito per legge. Ci devono essere dei criteri predeterminati che → ciò rafforza l’indipendenza e facciano ricondurre determinati fatti alla giurisdizione del giudice. l’imparzialità. Nessuno può essere distolto da quell’ufficio giudiziario. 4

→ Art. 102 c. 2 - non possono essere istituiti giudici speciali

→ Art. 101 c. 2 i giudici sono soggetti soltanto alla legge (per il precedente vedi atti preliminari al giudizio Corte Cassazione)

Questioni pregiudiziali e sospensione del processo

La giurisdizione penale è autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale, adattandosi al canone della massima semplificazione del processo. Il giudice penale ha il dovere di risolvere ogni antecedente logico-giuridico delle questioni innanzi (sia di tipo civile, che amministrativo o penale, trattandosi di pronuncia incidentale, rilevante solo nel processo innanzi a sé).

E’ l’art. 2 c. 1 cpp a prevedere che il giudice non debba sospendere il processo e rimettere ad altri, per esigenze di celerità del processo, anche se vi siano delle eccezioni e ciò si ricava dalla clausola

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violalombardi0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Ruggero Rosa Anna.
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