Il diritto
Il diritto può essere inteso in senso oggettivo e soggettivo ed è una materia vastissima. Quando parliamo di diritto privato parliamo di diritto oggettivo, insieme di regole che si applicano a una certa comunità nell’ambito di certi rapporti, è sinonimo di legge, insieme di regole applicabili all’interno della società, mentre con il diritto in senso soggettivo si intende il nostro diritto, il potere di azione, la pretesa che una persona ha verso qualcun’altro.
Diritto privato e diritto pubblico
Distinguiamo il diritto privato, quindi i rapporti fra consociati quando essi operano su un piano di parità (no supremazia tra soggetti), dal diritto pubblico, che implica la sovranità dello stato salvo indennizzo. Il diritto privato è molto vasto: diritto dei contratti, responsabilità civile, diritti reali, tutela del credito, diritti d’autore, diritto bancario, ecc.
Classificazione dei diritti soggettivi
I diritti soggettivi si classificano in vario modo:
- Diritti di credito relativi poiché fatti valere solo nei confronti di una o più persone determinate. Sono atipici, ovvero ne esiste numero aperto, come nel diritto dei contratti (non ne esiste un numero chiuso, esistono tipi di contratti nuovi ma comunque validi anche se non disciplinati dalla legge, ciò può dare luogo a dei problemi causa contratti troppo complessi).
- Diritti reali assoluti, opponibili a terzi, come il diritto di proprietà, è assoluto poiché posso farlo valere a chiunque. Sono tipici, ovvero ne esiste un numero chiuso. Diritti reali sono solo 8 (per agevolare la circolazione di beni): la proprietà (diritto reale maggiore), l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù prediale, pegno, ipoteca, enfiteusi. 6 reali di godimento, 2 di garanzia (pegno e ipoteca).
- Diritti disponibili sono quelli che il titolare può liberamente trasferire o autoeliminare o cancellare.
- Diritti indisponibili sono quelli che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare.
- Diritto potestativo: potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che il titolare della situazione incisa possa impedirlo (es. dipendente che da le dimissioni).
Questi citati sopra sono diritti patrimoniali ma ne esistono di non patrimoniali (diritto alla vita, alla reputazione, alla salute, alla riservatezza), sono i diritti che appartengono a tutti noi. I diritti patrimoniali sono i diritti che hanno per oggetto un'utilità economica, derivante da uno sfruttamento di una cosa.
Distinzione fra diritto e interesse legittimo
La distinzione fra diritto e interesse legittimo emerge nel mondo del diritto amministrativo, e quando un cittadino ha una pretesa nell’interesse dello stato si fa questa distinzione. La distinzione nasce dal fatto che se una persona lede un mio diritto io vado dal giudice ordinario, se la pubblica amministrazione lo fa io vado dal tribunale amministrativo, quindi la distinzione nasce dal giudice che ha giurisdizione (nei paesi anglosassoni non esiste questa differenza).
Situazioni giuridiche attive e passive
Queste sono situazioni giuridiche attive, come il giudizio potestativo (è il diritto di incidere sul patrimonio altrui), le facoltà, l’aspettativa, che può essere di fatto o di diritto (di diritto vuol dire che posso compiere atti conservativi, di fatto vuol dire che la legge non mi tutela). Esistono le situazioni giuridiche passive. La somma di attive e passive compone il nostro patrimonio.
Tipi di beni
Esistono anche i beni, anch’essi di vario tipo:
- Mobili (navi, macchine, aerei)
- Immobili (terreni, case, tutto ciò che è “ancorato” al terreno)
- Pertinenze (viaggia insieme al bene principale)
- Universalità di mobili (le collezioni, le raccolte)
- Frutti (beni prodotti da altri beni, quando si “stacca” diventa un bene a sé stante)
I soggetti del diritto
I soggetti sono i titolari dei diritti, di situazioni giuridiche attive o passive possono essere persone fisiche o enti (persone giuridiche). Distinguiamo la capacità giuridica, capacità di essere titolare di diritti e obblighi, di situazioni giuridiche attive e passive, dalla capacità di agire, che è la capacità di disporne (si acquista con la maggiore età).
La capacità giuridica
La capacità giuridica non c’è da sempre (dalla Rivoluzione Francese in poi, generalizzazione della capacità giuridica è stata una conquista, gli animali non la hanno). Si diventa titolare di diritti e obblighi quando si nasce (non prima perché sennò ad esempio la donna non potrebbe abortire). La capacità di agire si acquista alla maggiore età, un minore non è in grado di gestire un patrimonio, distinguiamo fra capacità di agire legale o naturale:
- Incapace naturale - ha capacità di agire ma non è capace di intendere e di volere
- Incapace legale assoluto - può essere assoluto o relativo; l’incapace legale è una persona che non può compiere nessun atto giuridico, come il minore (fino ai 18 anni, atti legali compiuti dai rappresentanti legali, serve autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Atti di straordinaria amministrazione differenti da ordinaria amministrazione: tutti gli atti di cui si dispone di capitale appartengono agli atti di straordinaria amministrazione, il reddito appartiene agli atti di ordinaria amministrazione) o l’interdetto (adulto che non può compiere atti).
- Incapace legale relativo - l’incapace legale è l’inabilitato (incapacità non grave di intendere e di volere, può compiere atti di ordinaria ma non di straordinaria amministrazione) o l’emancipato (figura ottocentesca, ragazzo e ragazza che hanno superato i 16 anni che per gravi motivi chiedono al tribunale di essere autorizzati a sposarsi, e con il matrimonio ci si emancipa, es con una gravidanza, si acquista una limitata capacità di agire che diventerà completa ai 21/18 anni).
Esiste un tempo c’erano solo due scelte, o veniva interdetto o inabilitato (sistema rigido, giudice no potere di valutazione). Nasce amministratore di sostegno, soggetto nominato dal tribunale per amministrare patrimonio di un altro soggetto che è considerato debole (comprende le categorie citate sopra, si guarda il decreto di nomina per vedere quale atti il tutelato può compiere da solo e per quali è l’amministratore che deve agire in sostituzione).
Cosa succede se un incapace compie un atto?
Se contratto concluso da incapace legale, il contratto è sempre annullabile (nullità, si opera di diritto, annullabilità, opera nell’interesse di solo una delle due parti, deve essere richiesta dalla parte tutelata), contratto conclusi da incapaci assoluti sono annullabili. Se il contratto concluso da incapace naturale, si pone problema di tutela dell’affidamento della controparte, si devono bilanciare gli interessi contrapposti: distinguiamo titolo oneroso o gratuito, se titolo gratuito devo restituire il bene, se titolo oneroso si deve distinguere se contratto stipulato in buona (prevalgo io) o cattiva fede (prevali tu).
Quali sono gli atti compiuti dagli incapaci?
- Atti personali: sono la donazione, il testamento, il matrimonio, che sono sempre annullabili, poiché l’esigenza di garantire la piena consapevolezza di chi li compie prevale sull’esigenza di tutelare gli interessi di qualsiasi controinteressato.
- Atti unilaterali: sono annullabili solo se si dimostra che hanno recato un grave pregiudizio all’incapace naturale.
- Contratti: trattandosi di atti bilaterali, c’è un diretto controinteressato che ha partecipato all’atto, sono annullabili solo se si prova, oltre al grave pregiudizio, anche malafede dell’altro contraente. Malafede significa consapevolezza che quanto si sta compiendo danneggia ingiustamente un’altra persona.
La fine della persona fisica
Morte: è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Dopo la morte, la persona cessa di essere un soggetto del diritto (la legge pone comunque limiti sull’utilizzo del cadavere). Ai fini della successione può essere importante stabilire quale fra due persone è morta per prima; se non si riesce a fornire la prova dell’effettivo ordine cronologico delle morti, le persone coinvolte si considerano tutte morte nello stesso momento, è chiamata presunzione di commorienza.
Scomparsa: situazione della persona allontanatasi dal suo ultimo domicilio o residenza, senza che se ne abbiano più notizie. Primo problema è la conservazione del patrimonio -> se la persona non ha già un rappresentante, si provvede a un curatore che lo rappresenta nel compimento degli atti necessari.
Assenza: trascorsi due anni dalla scomparsa. Se l’assente aveva fatto testamento, questo viene aperto, e coloro che risultano eredi possono chiedere di essere immessi temporaneamente nel possesso dei suoi beni.
Morte presunta: viene dichiarata dal tribunale, quando sono trascorsi 10 anni dall’ultima notizia, o quando è trascorso un periodo più breve se lo scomparso era stato coinvolto in operazioni belliche o incidenti. Eredi possono disporre dei suoi beni liberamente e il coniuge si può risposare; se però il soggetto torna o c’è la prova che è vivo, questi effetti cadono.
La sede della persona
Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale, quindi riflette l’effettiva situazione di vita della persona.
Domicilio: luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Normalmente coincide con la residenza ma non sempre: se non coincidono si chiama domicilio generale, se si fa elezione di domicilio e quindi si fa per iscritto si chiama domicilio speciale, se è fissato dalla legge alla persona si chiama domicilio legale.
Dimora: luogo in cui la persona si trova in un dato periodo, anche per una permanenza non lunga.
Il diritto privato
Di cosa si occupa
Si occupa di:
- Delle organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone. Considera sia i rapporti interni all'organizzazione, fra coloro che ne fanno parte; sia i rapporti fra l'organizzazione e il mondo esterno.
- Dei beni, cioè delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani. Più precisamente si occupa dell'uso dei beni, stabilendo chi può usarli e chi no, in che modi e in che limiti possono essere usati.
- Di debiti e crediti, cioè dei rapporti fra chi è debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell'interesse di un altro, e chi è creditore, che può pretendere quel qualcosa da lui.
- Di contratti, che sono il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche; incidono sulla proprietà e sull'uso dei beni, creano debiti e crediti.
- Dei danni quando qualcuno subisce l'aggressione di un suo bene, il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare su qualcun altro, pretendendo da lui l'equivalente in denaro del danno sofferto.
- Delle attività economiche organizzate.
- Della famiglia, cioè fondamentalmente delle relazioni fra marito e moglie, e fra genitori e figli: negli aspetti sia personali sia economici; e anche con riferimento all'eventuale crisi del rapporto di coppia.
- Delle successioni per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai debiti e ai crediti di una persona, quando questa muore.
Dei fenomeni elencati sopra, il diritto privato si occupa allo scopo di regolarli: e cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini, coinvolti in quei fenomeni, in un senso che sia socialmente desiderabile; o comunque di far corrispondere ai comportamenti umani le conseguenze socialmente più appropriate. Questa funzione si comprende meglio, partendo dal concetto di interesse, che è la tensione dell'uomo verso qualcosa che serve a soddisfare suoi bisogni. L'interesse di uno può risultare incompatibile con l'interesse di un altro: in questo caso si prospetta un conflitto fra i portatori degli interessi in contrasto. Funzione del diritto è risolvere tali conflitti, e se possibile prevenirli. Tale funzione di risoluzione dei conflitti è molto importante, perché evita che i cittadini si facciano giustizia da sé, e così assicura la pace sociale; oltre a evitare che i conflitti si risolvano con l'uso della forza, il diritto ha anche la funzione di prevenire i conflitti. Gli interessi di cui si occupa il diritto privato non sono solo quelli di tipo economico-materiale; possono essere anche interessi di tipo morale, e pure in relazione a questi spesso sorgono conflitti.
Persone giuridiche
Sono gli enti, di diritto pubblico o di diritto privato. Di diritto pubblico sono Stato, regioni, comuni (territoriali). Enti privati possono essere di tipo associativo o non associativo.
- Associativo: possono essere con scopo di lucro o senza scopo di lucro. Con scopo di lucro sono le società, senza scopo di lucro sono le associazioni.
- Privatizzazione: può essere formale, cambia natura giuridica dell’ente ma il padrone rimane lo stesso (lo Stato), o sostanziale, dove non solo cambia natura giuridica dell’ente ma cambiano anche il padrone (dallo Stato al privato). Quando ente diventa di diritto privato, anche se proprietario rimane lo Stato, lo stesso ente deve stare sotto alle leggi del privato.
- Non associativo: fondazioni e comitati.
Associazione: contratto di due o più persone per perseguire uno scopo, di lucro o non. Sono vietate le associazioni che perseguono finalità vietate ai singoli, le associazioni occulte (la massoneria), le associazioni che perseguono finalità politiche con organizzazione di tipo militare (associazioni politico-militare).
Abuso del diritto
C’è il problema di impedire che il titolare del diritto lo eserciti, nel proprio interesse in modo contrastante con altri interessi meritevoli di tutela. Quando le norme dicono che il titolare di un diritto può fare certe cose e non può farne altre, e il titolare del diritto fa quello che non si deve fare, non abusa semplicemente del diritto ma ne supera i limiti, quindi va completamente fuori dal diritto stesso. L’abuso si pone quando il comportamento del titolare del diritto danneggia in modo irragionevole un altro interesse meritevole di tutela.
Facoltà: possibilità riconosciuta al titolare del diritto di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto ma non lo esaurisce.
Interesse collettivo: è la situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti.
Le situazioni passive: sono quelle del soggetto il cui interesse viene sacrificato all’interesse del titolare di una corrispondente situazione attiva.
- Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, e in particolare quel tipo di diritto soggettivo che si definisce assoluto. È una situazione che grava su tutti i soggetti diversi dal titolare del diritto (carattere generale), impone al titolare di fare qualcosa (carattere negativo).
- Obbligo: vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto direttamente e esclusivamente verso di lui. L’obbligo ha carattere individuale, cioè grava su un soggetto determinato, e carattere positivo, vincola il debitore a fare qualcosa.
- Responsabilità: situazione del soggetto esposto a seguire le conseguenze, svantaggiose per lui, previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento.
L’onere: situazione di chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva. L'onere ha una doppia natura. Partecipa delle situazioni attive, perché l'obiettivo finale è realizzare un interesse del soggetto; ma partecipa anche delle situazioni passive, perché consiste in un vincolo posto alla sua azione: il compratore deve fare tempestivamente la denuncia, se vuole quei rimedi. Peraltro, si differenzia nettamente dall'obbligo: se il soggetto non osserva l'onere non commette un illecito e non incorre in responsabilità, come invece accade a chi non osserva un obbligo; semplicemente rinuncia a un vantaggio.
Le parti
Esiste un collegamento fra una situazione attiva e una corrispondente passiva. La relazione fra il titolare della situazione attiva e il titolare della situazione passata strettamente collegata, si chiama rapporto giuridico. I titolari delle situazioni attiva e passiva, collegate nel rapporto giuridico, si dicono parti del rapporto stesso. Ma non sempre la parte di un rapporto giuridico s'identifica con una singola persona. Parte è il centro di interessi omogeneo nell'ambito del rapporto, sicché una parte può essere composta da più persone. Data una parte del rapporto giuridico, l'altra parte si chiama controparte della prima.
Finora, per comodità, abbiamo ipotizzato il rapporto giuridico che collega una singola situazione attiva con una singola situazione passiva: è il rapporto semplice. Ma spesso il rapporto giuridico si presenta come rapporto complesso: quello in cui a ciascuna delle parti fa capo non una singola situazione, attiva o passiva, bensì un insieme di situazioni diverse, attive e passive, collegate fra loro. Si chiamano terzi chiunque non sia parte di un rapporto giuridico. La regola generale da cui partire è che ciò che accade nell'ambito di un rapporto normalmente tocca solo le situazioni giuridiche delle parti di esso, e non tocca le situazioni dei terzi.
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