L’ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso di norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli.
Per collettività si intendono gli agglomerati di persone che costituiscono un gruppo.
Per costituire un gruppo organizzato occorrono 3 condizioni:
- Il comportamento di ogni membro del gruppo deve essere disciplinato da regole di condotta;
- Che queste regole di condotta siano decise da appositi organi ai quali sia affidato tale compito;
- Che tanto le regole di condotta quanto le regole di struttura vengano effettivamente osservate. (Principio di effettività)
Grazie al principio di effettività si può dire che un dato ordinamento disciplina un gruppo.
Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad alcun controllo da parte di un’altra organizzazione.
Per comprendere il concetto di diritto occorre sapere la distinzione tra diritto oggettivo e soggettivo.
Si parla di diritto oggettivo per indicare la regola (norma giuridica), alla base di una società che tutti devono seguire.
Si parla invece di diritti soggettivi per indicare i diritti personali che la legge riconosce a ciascuno come, ad esempio, il diritto di proprietà o il diritto di credito).
La norma giuridica
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole.
Ciascuna di queste regole si chiama norma, e poiché il sistema di regole che assicurano l’ordine di una società rappresenta il <<diritto>> di quella società, allora queste norme si dicono giuridiche.
Da non confondere le norme giuridiche dalle norme morali in quanto:
- Le norme morali o etiche dipendono dalla coscienza di ogni individuo;
- Le norme giuridiche, invece, sono quelle regole imposte da un’autorità (Stato) e hanno carattere obbligatorio e sanzionabile.
Da non confondere il testo di una norma con il precetto di una norma:
- Il testo di una norma è la disposizione normativa scritta;
- Il precetto è invece il significato del testo.
Quindi di qualsiasi testo possono darsi più letture, ci possono essere più significati, e quindi differenti e a volte anche contrastanti precetti.
La sanzione
Gli elementi della norma giuridica sono due:
- La descrizione o fattispecie che è la parte della norma che descrive un determinato comportamento (descrizione del fatto);
- La conseguenza o statuizione che è la parte della norma che sanziona un comportamento illecito. La sanzione può operare in modo diretto se la sanzione è esplicitata nella norma o in modo indiretto se non lo è. (Nel diritto privato la sanzione opera quasi sempre indirettamente)
Caratteri della norma giuridica
I caratteri essenziali della norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza.
La norma giuridica è generale in quanto è rivolta, non ad un singolo individuo ma, alla collettività.
Ed è astratta in quanto non si riferisce a un caso concreto, bensì ad un fatto ipotetico, ad una fattispecie astratta cioè ad una situazione che potrà verificarsi o meno in futuro.
Per esprimere il carattere di astrattezza che deve avere una norma bisogna rispettare il principio di eguaglianza sancito nell’art. 3 della nostra Carta Costituzionale.
Da non confondere con il principio dell’imparzialità dei pubblici uffici (art. 97), ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale.
L’art. 3 ha due profili:
- Il primo è di carattere formale (art. 3 comma 1: “Tutti i cittadini (dunque non gli stranieri) hanno pari dignità e sono eguali di fronte alla legge senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Si tratta di un vincolo dettato per il legislatore!!!
- Il secondo è di carattere sostanziale (art. 3 comma 2: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ...”).
Il diritto privato e le sue fonti
L’attività giuridica è pubblica quando è rivolta al conseguimento di un interesse collettivo.
L’attività giuridica è privata quando è diretta al conseguimento di interessi personali che riguardano il singolo soggetto (es. la stipulazione di un contratto tra venditore e compratore).
Il diritto privato è l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati posti su uno stesso piano. (Presupposto di uguaglianza)
Non tutto ciò che riguarda soggetti pubblici o beni pubblici appartiene al diritto pubblico, in quanto i soggetti pubblici possono operare anche iure privatorum cioè come se fossero dei privati.
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
Si dicono norme inderogabili o cogenti quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento senza che gli interessati possano modificare l’applicazione.
Sono norme derogabili o dispositive quelle norme la cui applicazione può essere modificata mediante accordo degli interessati.
Norme del diritto pubblico sono quasi sempre inderogabili.
Norme del diritto privato o diritto civile sono per la maggior parte derogabili.
Il carattere cogente o derogabile di una norma risulta spesso sottolineato dalla sua formulazione.
Es. art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, ed educare la prole” norma inderogabile.
Invece sono norme derogabili tutte quelle norme in cui si dice “salvo che il titolo non disponga altrimenti” o “salvo diversa volontà”.
Non sempre però ci sono elementi letterali che ti facciano capire se una norma è derogabile o inderogabile.
In tal caso bisogna indagare quale sia lo spirito della legge cioè l’intenzione del legislatore.
Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono quegli atti (emanati da appositi organi) o quei fatti (comportamenti abituali) idonei a formare l’ordinamento giuridico ossia a creare, a modificare o ad estinguere una norma giuridica.
Le fonti si distinguono in:
- Fonti di produzione che sono gli atti che danno origine ad una norma giuridica (fonti scritte e non scritte);
- Fonti di cognizione che sono i mezzi che servono per far conoscere le norme giuridiche (Gazzetta).
Sono fonti di produzione del diritto:
- Le leggi;
- I regolamenti = fonti scritte;
- Le consuetudini = fonti non scritte.
Le fonti inoltre si possono distinguere in:
- Materiali (atti o fatti produttivi di norme dove l’accento cade sul risultato);
- Formali (atti o fatti produttivi di norme dove l’accento cade sull’atto e non sul suo risultato).
Gerarchia delle fonti
Le fonti sono ordinate secondo il loro grado di importanza, secondo una gerarchia e quindi nessuna norma inferiore può porsi in contrasto o modificare quella di grado superiore:
- La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato. Essa stabilisce: i Principi fondamentali o supremi; finalità e competenze dei principali organi statali; diritti e doveri dei cittadini, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138).
- Fonti comunitarie sono quei regolamenti stabiliti dall’UE che si applicano a tutti i paesi rientranti in questa unione. Esse si distinguono in:
- Regolamenti che contengono norme vincolanti per i cittadini degli Stati membri. Nel caso di contrasto tra norma statale e regolamento comunitario prevale il regolamento comunitario anche se la legge statale sia stata emanata successivamente al regolamento.
- Direttive che contengono norme vincolanti per gli organi legislativi degli Stati membri e non i cittadini. Per far sì che una direttiva sia vincolante anche per i cittadini lo Stato deve emanare una norma statale ordinaria che si riferisca alla direttiva. Uno Stato che non rispetta una direttiva può essere sanzionato dagli organi comunitari (Corte di Giustizia).
- Le Leggi Statali Ordinarie sono emanate e approvate dal Parlamento; ad esse vengono equiparati: gli atti aventi forza di legge sono quegli atti normativi emanati dal Governo. Essi si distinguono in: decreti legge di urgenza se emanati dal Governo in caso di necessità o urgenza (devono essere trasformati in legge dal Parlamento entro 60 gg, sennò cessano di esistere); decreti legislativi delegati se emanati dal Governo in seguito ad un’apposita delega del Parlamento.
- Le leggi regionali sono quelle norme approvate dal Consiglio regionale e che hanno l’efficacia delle norme ordinarie all’interno del loro territorio.
- I regolamenti sono fonti adottate dagli organi del potere esecutivo. Il regolamento è una fonte secondaria, subordinata all’atto legislativo. Si distinguono in:
- Esecutivi, quando servono a facilitare la corretta applicazione della legge e ad assicurarne l’operatività;
- Di attuazione, emanati per integrare atti legislativi contenenti le norme di principio;
- Indipendenti, emanati nelle materie in cui manca una disciplina di legge;
- Di organizzazione, con i quali l’esecutivo (il Governo) disciplina i pubblici uffici.
- Norme corporative (secondo art. 8 delle Disp. Prelim.).
- Usi o consuetudini: è l’abitudine di comportarsi in un certo modo con la convinzione che quel comportamento sia regolato da una norma giuridica. Esso si forma non come una legge, ma in maniera spontanea. Sotto l’aspetto materiale l’uso deve essere: costante, generale e deve durare per un certo periodo di tempo. Sotto l’aspetto psicologico deve essere osservato con la convinzione di osservare una legge. L’uso ha efficacia solo quando manca una legge che disciplina una materia. Per le materie di cui esiste una disciplina regolamentare gli usi hanno efficacia solo se espressamente richiamati. Non sono ammessi usi contro la legge o che abrogano una legge. La consuetudine può essere:
- Secondo la legge (secondum legem) cioè regolata da una legge o da un regolamento;
- Al di fuori dalla legge (praeter legem);
- Contraria alla legge (contra legem) quando è illecito cioè contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico e alle norme di buon costume.
Sono fonti indirette:
- La giurisprudenza, cioè il complesso delle decisioni giudiziarie (sentenze);
- La dottrina, cioè il risultato dello studio scientifico degli studiosi del diritto;
È stato istituito un apposito organo, la Corte Costituzionale, che controlla se le leggi ordinarie o comunque gli atti aventi forza di legge siano legittimi (art. 134 Cost).
La Corte Costituzionale verifica la loro legittimità cioè se entrano in conflitto o meno con le norme costituzionali.
Se la Corte ritiene illegittima la norma sottoposta al suo esame, dichiara con sentenza la sua incostituzionalità, cessando di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost).
Il Codice Civile
Il termine Codice (in latino Codex) indicava un libro cucito sul dorso.
Il codice è una raccolta di leggi che disciplinano una determinata materia giuridica.
Il Codice Civile è un documento di estrema importanza e di centralità nel diritto privato in quanto regola i rapporti inter-privati e quindi regola:
- I soggetti (persone fisiche e giuridiche);
- I beni (in particolare, la proprietà);
- L’attività (in particolare, il contratto);
- I principi fondamentali sulla responsabilità civile.
Il nostro Cod. Civ. (promulgato 1942) assorbe anche il codice di commercio.
Anche i codici, venendo approvati con leggi ordinarie, sono soggetti al controllo legittimo della Corte Costituzionale, e possono essere modificati o abrogati da norme ordinarie successive.
Entrata in vigore della legge
L’iter legis per l’entrata in vigore di una legge si articola in:
- L’approvazione da parte delle 2 Camere;
- La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica;
- La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
- Il decorso di un periodo di tempo chiamato vacatio legis (di solito 15 gg).
Una volta che la norma viene pubblicata e decorso il periodo di vacatio legis essa si considera nota a tutti gli interessati anche se questi non ne abbiano potuto avere conoscenza, l’ignoranza della legge è scusabile solo quando la legge non è chiara cioè è difficile nella sua formulazione.
Abrogazione della legge
Abrogare una norma significa farne cessare gli effetti cioè porre fine alla sua efficacia.
L’abrogazione può avvenire per volontà del legislatore o per volontà popolare.
Si ha un’abrogazione per volontà del legislatore quando viene emanata una norma che abroga quella precedente.
Questa abrogazione si può distinguere in:
- Abrogazione espressa che si verifica quando una nuova norma dichiara esplicitamente di abrogare quella precedente;
- L’abrogazione tacita quando la nuova norma risulta incompatibile con quella precedente e prevale su di essa secondo il principio cronologico;
- La deroga (l’abrogazione parziale) che si ha quando una nuova norma sostituisce, ma solo per alcuni casi, la norma precedente, che continua a produrre effetti per tutti gli altri casi.
L’abrogazione per volontà popolare (abrogazione espressa) è invece quella che si attua mediante il referendum.
Esso può essere chiesto dal:
- Popolo con almeno 500 000 elettori o;
- Da 5 Consigli Regionali.
È valido se partecipano alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto di voto e se si ha la maggioranza di questi.
Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge fa cessare la sua efficacia.
Ma mentre l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire, la dichiarazione di incostituzionalità, invece, annulla la disposizione illegittima, come se non fosse mai stata emanata.
Irretroattività della legge
Il principio dell’irretroattività della legge stabilisce che le norme si applicano solo ai fatti avvenuti dopo la loro entrata in vigore.
Tuttavia, ci sono eccezioni: alcune norme possono essere retroattive se dichiarate tali dal legislatore o se sono norme interpretative, create per chiarire leggi precedenti.
Nell'ordinamento italiano, solo le norme penali non possono mai essere retroattive.
Le altre norme possono esserlo e, se retroattive, si applicano anche a controversie ancora in corso, ma non a quelle già giudicate.
Quando una norma viene abrogata e sostituita da una nuova, la nuova si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.
Per i rapporti iniziati sotto la vecchia norma ma che continuano, si usano disposizioni transitorie per stabilire quale norma si applica a ciascun caso.
Interpretazione della legge
Interpretare la norma giuridica significa determinare il senso della norma in relazione al caso pratico da decidere.
Ad ogni norma giuridica è possibile attribuire precetti (significati) e pertanto è possibile attribuire loro letture e quindi interpretazioni!!!
Ci sono diversi tipi di interpretazione:
- Interpretazione giudiziale che è quell’interpretazione che viene fatta da un giudice nel corso di una causa;
- Interpretazione dottrinale cioè che viene fatta dagli studiosi del diritto;
- Interpretazione autentica è quella che proviene dal legislatore stesso che emana norme interpretative per chiarire il significato da attribuire a quella norma legislativa non tanto comprensibile.
Le interpretazioni hanno una diversa efficacia:
- L’interpretazione giudiziale è obbligatoria solo per le parti cioè per chi è in causa;
- L’interpretazione della dottrina non è obbligatoria;
- L’interpretazione autentica è obbligatoria per tutti in quanto legge.
L'art. 12 delle Disposizioni Preliminari, comma 1, richiede che, nell'applicare una norma, non si consideri solo il suo testo letterale, ma anche il suo significato logico e il contesto:
Interpretazione grammaticale è l’interpretazione del significato proprio delle parole; Interpretazione logica è l’intenzione del legislatore o meglio lo spirito della legge cioè il suo scopo.
A seconda dei risultati che si hanno l’interpretazione può essere:
- Dichiarativa quando l’elemento logico coincide con quello letterale;
- Restrittiva quando l’elemento grammaticale prevale sull’elemento logico;
- Estensiva quando l’elemento logico prevale sull’elemento letterale (es. “Colui che commette un reato sarà sanzionato...” in questo caso se prevalesse l’elemento letterale su quello logico vorrebbe dire che verrà sanzionato l’uomo che commette un reato in quanto “colui” si riferisce all’uomo invece va interpretata in senso estensivo in quanto chiunque commette un reato deve essere punito indifferentemente dal sesso).
L’analogia
Può accadere che si presenti al giudice un caso che non è regolato da alcuna norma giuridica.
In questo caso il giudice ricorre all’analogia.
Può essere:
- Analogia legis se il giudice, nella sentenza, si riferisce alle norme che regolano casi simili e materie analoghe (art. 12 Disp. Prel. comma 2);
- Analogia iuris se il giudice, non avendo a disposizione una norma analoga a quel caso, si serve dei principi generali del nostro ordinamento.
Differenza tra interpretazione estensiva e interpretazione analogica
Sia l’interpretazione estensiva che l’analogia costituiscono i principali strumenti per colmare le lacune legislative ma:
L’interpretazione estensiva è sempre ammessa anche per le norme penali.
L’interpretazione analogica invece non è ammessa per le norme penali ed eccezionali, in quanto si presuppone che non esiste una norma che regoli quel caso in quanto il diritto penale sanziona solo ed esclusivamente le persone che commettono un reato previsto dalla legge.
La famiglia
La famiglia è un’istituzione che trova il suo fondamento nella costituzione; precisamente l’art. 29 stabilisce che la Repubblica riconosce come legittima
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