Diritto privato programma 21-22
Diritto
Il diritto è un mezzo di regolazione sociale che ha la funzione di sistemare gli interessi individuali e collettivi presenti nella società, risolvendo i conflitti tra i portatori di diversi interessi (privati e pubblici). Il diritto è l'insieme delle regole, norme giuridiche, per la soluzione dei conflitti che possono insorgere, impedendo che le persone affermino i propri interessi con l’uso della forza.
Si devono considerare le norme giuridiche vigenti in Italia create dalle fonti del diritto: Costituzione, leggi statali, decreti, leggi regionali, i regolamenti. La Costituzione è la fonte del diritto più importante nel nostro ordinamento. Tutte le norme giuridiche compongono l’ordinamento (o sistema) giuridico, detto anche diritto oggettivo.
Il diritto positivo è l'insieme delle regole poste dallo Stato per regolare la vita della collettività. Il diritto naturale è costituito da quell’insieme di principi universali che tutelano interessi dell’uomo.
- Art.1 – Il carattere democratico della Repubblica è fondato sul lavoro.
- Art.2 – Diritti fondamentali della persona: Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
- Art.3 – Principio di uguaglianza: L’ordinamento italiano è fondato sul rispetto della dignità umana ed è ispirato ai principi di libertà e di eguaglianza.
Nel 1600 Thomas Hobbes definiva il diritto come “ciò che il sovrano comanda”: il consenso delle persone al potere del sovrano nasceva essenzialmente dal desiderio dell’uomo di sottoporsi ad un’autorità per la garanzia dell’ordine e della pace sociale. Nella nostra società democratica, invece, il diritto viene legittimato dal consenso sociale. Il diritto così finisce per essere l’espressione dei bisogni delle persone. Però nelle democrazie moderne e soprattutto negli ultimi decenni, ci sono elementi di forte tensione sociale ed economica. Il legislatore si trova in difficoltà perché deve adeguarsi ai bisogni della società che cambiano. Si mettono in discussione i principi e valori della democrazia. Per fare degli esempi: nella nostra Costituzione si proclama solennemente, il diritto di tutti i cittadini al lavoro. In concreto però la disoccupazione esiste e costituisce un problema sociale non da poco.
Le norme giuridiche
Perché il diritto riesca ad assolvere la funzione di strumento di regolazione di interessi, occorre lo strumento rappresentato dalla norma giuridica (o norma di diritto). Quando si interpreta una singola norma giuridica occorre considerare l’intero ordinamento giuridico. Talvolta alcune norme giuridiche concorrono a disciplinare una stessa materia: queste norme compongono un istituto (es. l’istituto della proprietà).
Si deve fare una distinzione tra disposizione e norma giuridica: la disposizione è l’enunciato presente in un documento normativo; la norma è il significato attribuibile a una disposizione. Il diritto è composto da una pluralità di norme giuridiche. L’insieme delle norme giuridiche compongono l'ordinamento giuridico.
Tipi di norme
- La norma-regola o norma primaria: la norma giuridica prevede una regola di condotta rivolta ai consociati al fine di orientarne il comportamento nel senso desiderato (obbligo o divieto), quindi stabilisce cosa fare e cosa non fare. In questo modo la norma-regola contribuisce ad assolvere la funzione generale del diritto. Es. norma che impone il pagamento delle tasse.
- La norma-sanzione o norma secondaria: se le regole di condotta non vengono osservate sono previste le norme-sanzione. La sanzione è la conseguenza dalla violazione della regola di condotta. “Qualunque danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Interviene nel momento in cui si viola una norma. La sanzione ha 4 funzioni:
- Funzione satisfattiva: la sanzione serve a eliminare la lesione dell’interesse e a ripristinare l’interesse tutelato. Es. la sanzione che colpisce chi non paga le tasse.
- Funzione compensativa o ruolo riparatorio (risarcire i danni): la regola di condotta è stata violata, ma l’applicazione della norma-sanzione non può ripristinare esattamente l’interesse leso. La sanzione consiste nell’obbligazione di pagare una somma di denaro che costituisce un surrogato di valore economico equivalente alla perdita subita.
- Funzione punitiva: è una punizione a seguito di un reato che non si può “riparare” o “ripagare”. Nel diritto penale la funzione punitiva della sanzione è caratterizzata da una pena detentiva. La sanzione ha la funzione di punire chi ha violato la norma penale.
- Funzione preventiva o deterrente della sanzione: fa in modo che le persone, essendo a conoscenza delle sanzioni previste, siano dissuase dal commettere il reato. La funzione punitiva ha anche funzione preventiva.
- La norma-produttrice: è la previsione di determinati effetti legali al verificarsi di certe situazioni. Sono norme che non contengono né una regola di condotta né una sanzione ma prevedono le conseguenze giuridiche al verificarsi di determinati accadimenti e contengono la previsione di determinati effetti legali. Secondo il principio consensualistico, il compratore diventa proprietario di un bene per effetto dell’accordo con il venditore e non in virtù della consegna del bene o del pagamento del prezzo.
Caratteristiche della norma giuridica: generalità e astrattezza
La maggior parte delle norme giuridiche sono formulate con il carattere della generalità e astrattezza. La norma è generale quando si riferisce a una moltitudine indeterminata di destinatari. La norma fa riferimento a chiunque abbia commesso un fatto illecito, in quanto i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il principio di ragionevolezza = occorre evitare di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, o situazioni disomogenee in modo uguale. Il principio esige che le disposizioni normative siano adeguate rispetto al fine perseguito dal legislatore.
La norma è astratta perché non si riferisce a un fatto concreto ma a un numero indeterminato di situazioni ipotetiche. Un comando individuale e concreto è la sentenza del giudice che, applicando norme generali ed astratte, risolve la controversia di un determinato soggetto. Il carattere della generalità ed astrattezza può essere più o meno ampio: è ampio nella sua massima misura per le norme di diritto comune (diritto generale) che si riferiscono a chiunque; invece è meno ampio nelle norme di diritto speciale in cui viene delimitata la serie di persone o fatti a cui si riferiscono. La formulazione di generalità e astrattezza è ispirata al principio di uguaglianza.
- Art.3 comma 1: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- Art. 3 comma 2: è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Tipi di fattispecie
- La descrizione contenuta nella norma viene definita fattispecie astratta.
- Se si verifica una situazione che rientra nella descrizione contenuta nella fattispecie astratta, si realizza una fattispecie concreta.
- La norma si dice analitica quando descrive in modo dettagliato la fattispecie astratta, si dice invece che contiene una “clausola generale” quando sia formulata in modo più ampio ed elastico.
- La fattispecie se discute di un solo fatto si dice fattispecie semplice, se si articola in più fatti, si definisce complessa.
- Si ha una fattispecie a formazione progressiva quando è caratterizzata da una serie di fatti che si sviluppano nel tempo.
La previsione ex ante delle regole assicura un fondamentale principio: la certezza del diritto, cioè che tutti devono saper in anticipo, al fine di potersi regolare di conseguenza, quali siano gli interessi protetti dal diritto e quali siano quelli non protetti.
Norme speciali, eccezionali e singolari
Esistono norme che hanno altri caratteri diversi dalla generalità e dall’astrattezza. Sono norme speciali quelle che si riferiscono ad una determinata categoria di persone (es. le norme sulle lavoratrici madri si riferiscono solo alle donne madri). Le norme eccezionali sono rivolte a una determinata situazione specifica che è oggetto di un trattamento diverso dalla norma generale. È emanata a seguito di un avvenimento definito eccezionale, unico, imprevedibile. (es. a seguito di un terremoto in una zona d’Italia, il legislatore ha emanato delle norme eccezionali stabilendo che il contribuente di quella zona può essere esentato dal pagamento delle tasse).
Le norme singolari o norme-fotografia che si rivolgono specificamente a una persona o a una situazione es. la norma del 1982 che si è occupata e ha sciolto la Loggia P2, un’organizzazione massonica. Questa legge non si riferisce alle associazioni in generale, non si riferisce alle organizzazioni massoniche, si riferisce unicamente a questa organizzazione. La legittimità di queste leggi deve essere verificata alla luce dei principi costituzionali, devono essere compatibili con la costituzione. È ragionevole affermare che ci possono essere delle differenze determinate da motivazioni plausibili (es. tutela delle donne e del lavoro). L’art.3 prevede che è compito della repubblica fare in modo di appianare quelle differenze sfavorevoli che ci possono essere tra le persone. (art.3 c.2).
Chi emana le norme giuridiche
La norma pone il problema dell’autorità deputata a creare le norme. Prima del 1600 il diritto era ciò che il sovrano comandava. Oggi ci sono diverse autorità che possono emanare le norme: lo Stato emana norme attraverso il Parlamento; le Regioni possono emanare norme per le singole regioni; inoltre esistono le norme sovranazionali determinate dagli organi dell’unione europea. Nella nostra società democratica il diritto viene legittimato dal consenso sociale, chiamato a determinare la composizione degli organi che lo creano. Il diritto è posto da assemblee elette a suffragio universale e chiamate ad essere rinnovate periodicamente.
Norme giuridiche imperative (inderogabili) VS norme giuridiche dispositive (derogabili)
Le norme di diritto pubblico sono imperative; mentre le norme di diritto privato possono essere sia imperative sia dispositive. La norma giuridica è detta imperativa (o inderogabile) quando i soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo difforme rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale. Qualora ciò avvenga, scatta una conseguenza giuridica come la nullità dell’atto giuridico compiuto in violazione della norma imperativa.
La norma è detta dispositiva (o derogabile) quando i privati possono modificarne il contenuto, regolando i loro rapporti in maniera diversa da quanto previsto. La norma dispositiva ha una funzione suppletiva o integrativa, ossia quando la norma opera in quegli spazi non regolati espressamente dai privati. Le parti non possono stipulare un contratto con causa contraria all’ordine pubblico o al buon costume. A volte le parole utilizzate consentono di distinguere questi due tipi di norme: in presenza di espressioni come “salvo patto contrario”, “se le parti non dispongono diversamente”, “salva diversa volontà delle parti” si è in presenza di una norma dispositiva.
Le norme non giuridiche
Accanto alle regole del diritto, esistono altre regole che presiedono la convivenza umana, le quali costituiscono un sistema. Le norme non giuridiche non sono obbligatorie, è il singolo individuo che decide se rispettare tali regole.
- Norme della morale sono basate sulla distinzione tra bene e male.
- Norme del costume sono basate sulla distinzione tra ciò che è corretto e ciò che è scorretto.
- Norme religiose orientano i comportamenti delle persone per chi crede.
I vari sistemi di regole a volte coincidono con il contenuto del diritto: uccidere è vietato sia dalla legge, sia dalle regole della morale e della religione. A volte no: il diritto ammette che i coniugi possano ottenere il divorzio, per la Chiesa, invece, il matrimonio è un vincolo sacro e indissolubile.
Differenza tra norme giuridiche e non giuridiche
Le norme non giuridiche si differenziano dalle norme giuridiche per due aspetti:
- Il tipo di sanzione: la sanzione di una norma giuridica invade la sfera materiale della persona: beni economici come multe, libertà personale come l’incarcerazione. La sanzione di una norma non giuridica, per quanto possa essere invasiva per il credente, non costringe materialmente il credente a fare qualcosa in via coercitiva, che non inciderà sulla sfera personale della libertà della persona o sulla sfera patrimoniale.
- Esiste un apparato professionale, regolato dalle norme giuridiche, incaricato di garantire l’osservanza e l’applicazione delle sanzioni.
Conflitti tra norma giuridica e non giuridica (religiosa)
Il caso del divorzio. Per la chiesa l’atto del matrimonio è un vincolo sacro che non può essere sciolto. Il matrimonio può essere annullato solo nei casi previsti dal codice di diritto canonico. La sanzione non sarà la privazione della libertà personale o un risarcimento in denaro.
Il legislatore disciplina i casi di interruzione volontaria della gravidanza, la chiesa lo condanna. Il caso dell’eutanasia, possibilità per una persona di porre fine alla propria vita. Esiste un elemento che consente di distinguere le regole del diritto dagli altri sistemi di regole: la coercitività del diritto. Alle regole della morale, del costume e della religione si obbedisce in virtù di un’interna adesione ai valori espressi dalle stesse regole e non in virtù di una costrizione esterna (quale la legge). Il diritto non soltanto afferma la prevalenza di un determinato interesse rispetto all’altro, ma impone l’osservanza delle proprie regole, a pena di una sanzione.
Diritto pubblico VS diritto privato
È sbagliato affermare che le norme di diritto pubblico sono quelle che si rivolgono a soggetti pubblici e le norme di diritto privato sono quelle che si rivolgono a soggetti privati. Ad esempio, quando lo Stato utilizza le norme di diritto privato, intende perseguire interessi pubblici.
| Diritto pubblico | Diritto privato |
|---|---|
| Le norme del diritto pubblico si basano sui principi della disparità tra le parti. Le norme di diritto pubblico si caratterizzano per la posizione di autorità in cui si trova ad essere il soggetto pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni). | Le norme del diritto privato si basano sui principi dell’autonomia delle parti e della parità fra esse. Il diritto privato si basa sulla “autonomia delle persone che sono libere di scegliere e di agire nel proprio interesse”. |
| Le norme di diritto pubblico sono imperative o inderogabili: ovvero contengono un comando a cui bisogna obbligatoriamente conformarsi. Es. lo Stato chiede il pagamento delle tasse, coloro che non le vogliono pagare le pagheranno lo stesso tramite provvedimento di condanna. | Nel diritto privato, oltre alle norme imperative, vi sono anche norme dispositive o derogabili per cui i soggetti possono modificarne il contenuto. |
| L’ente pubblico è vincolato al rispetto delle norme che regolano la sua attività e al dovere di realizzare l’interesse generale della collettività. Ci sono settori che non possono essere lasciati alla libera iniziativa economica: difesa, l’ordine pubblico, amministrazione della giustizia, politica economica e monetaria e in quei settori in cui è consentita l’iniziativa privata (scuole e sanità), l’intervento pubblico consente a tutti di accedere a un livello minimo e garantito dei servizi. | Il diritto privato è inteso come “diritto comune” perché si applica sia a persone pubbliche che private e soprattutto perché si applica in via generale a tutti i rapporti e situazioni, tranne nei casi in cui le norme (di diritto pubblico) stabiliscono diversamente. |
| Es. di diritto pubblico: l’espropriazione di un terreno dell’ente pubblico, il Comune. L’ente pubblico ha bisogno di un terreno e ne trova uno privato. | Il principio di sussidiarietà stabilisce che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà: vuol dire che per la realizzazione delle finalità di interesse sociale è preferibile assecondare l’iniziativa privata ed autonoma dei soggetti che si trovano in una posizione di parità. |
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