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Diritto privato: diritto di famiglia

Cosa si intende per famiglia?

In passato, la famiglia comprendeva marito, moglie, nonni, parenti stretti e, i nati fuori dal matrimonio erano detti illegittimi. Oggi non si parla più di illegittimi in quanto ad essi era riservato un trattamento sfavorevole. Inoltre, al giorno d'oggi, si parla di famiglia matrimoniale accanto ad altri modelli familiari, come le unioni civili.

Prima definizione di famiglia

La famiglia in senso stretto è, tradizionalmente, il nucleo di persone conviventi tra loro che abbiano contratto matrimonio oppure l'unione civile. Per i coniugi, i contraenti l'unione civile e i figli, il codice civile prevede una serie di diritti e doveri molto precisi.

La famiglia non matrimoniale e la famiglia non fondata sull'unione civile può essere chiamata famiglia o contrariamente non ha dignità? Oggi si parla di famiglia anche se essa non è basata sul matrimonio o sull'unione civile. Hanno pertanto rilievo giuridico i rapporti di convivenza, ciò si ricava dall'art. 2 Cost., che parla delle formazioni sociali (un esempio di formazione sociale è la famiglia).

Dopo molte discussioni e pronunce della giurisprudenza si è arrivati ad una legge (l.n. 76/2016, prima vi erano state le riforme legislative del 2012 e 2013), che nella prima parte si occupa delle unioni civili e nella seconda si occupa della convivenza di fatto: la famiglia di fatto ha così acquistato una rilevanza giuridica. Con famiglia di fatto si intende il vincolo tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, che autonomamente decide di non sposarsi o di non contrarre l'unione civile.

In realtà, abbiamo già notato precedentemente che il legislatore faceva riferimento alla rilevanza giuridica della convivenza di fatto: un convivente può decidere in merito all'amministratore di sostegno ad esempio.

Cosa si intende per famiglia in senso ampio?

La famiglia in senso ampio fa riferimento ai vincoli di parentela e di affinità.

La parentela

La parentela è il vincolo che unisce le persone discendenti da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso (art.74 c.c.).

Si distingue, in particolare, la parentela in linea retta, in cui una persona discende dall'altra (padre e figlio) e parentela in linea collaterale, in cui le persone non discendono l'una dall'altra ma hanno uno stipite in comune (fratelli, cugini, zio e nipote).

Il grado di parentela è l'intervallo generazionale che separa tra loro due o più soggetti: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (art.76, 1o co., c.c.); nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite (art.76, 2o co., c.c.).

Esempio 1: Che rapporto di parentela c'è tra me e mia madre? Partiamo dal gradino più basso (io, 1) per arrivare al più alto (mia madre, 2, che non si conta). È quindi un rapporto di parentela di primo grado.

Esempio 2: Che rapporto di parentela c'è tra me e mia sorella? Partiamo dal gradino più basso (io, 1), arriviamo a mia madre (2) e riscendiamo a mia sorella (3, che non si conta perché non è computato). È un rapporto di parentela di secondo grado.

Esempio 3: Che rapporto di parentela c'è tra me e mio cugino? Io (1), mio padre (2), mio nonno (3), si scende a mio zio (4) e arriviamo a mio cugino (5, non si conta). È di quarto grado. I parenti entro il 6o grado, alla mia morte, saranno privilegiati.

Sono parente di mio marito/mia moglie? No, nonostante sarà privilegiato/a nel diritto successorio non è mio/a parente: lo afferma l'art.74 c.c.

Lo stesso articolo, l'art.74 c.c., consente la creazione di rapporti di parentela tra il figlio nato fuori dal matrimonio e la famiglia del genitore (tra il figlio non matrimoniale ed i parenti del genitore; tra il figlio non matrimoniale ed il figlio matrimoniale; tra i diversi figli nati fuori dal matrimonio): non era così fino al 2012/2013, per la vecchia formulazione del codice civile non nascevano rapporti di parentela tra il figlio riconosciuto e i parenti del soggetto che riconosceva. In altre parole, il figlio riconosciuto non aveva parenti se non il genitore: era meno tutelato.

Risponde alle medesime finalità il nuovo art.258, 1o comma, c.c., secondo cui "il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso".

L'affinità

L'affinità è il vincolo che lega una persona ai parenti del coniuge o dell'unito civilmente. Anche nell'affinità vi può essere un grado: il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.

Esempio: Il fratello di mia moglie è affine a me con lo stesso grado che ha di parentela con mia moglie (2o grado).

Anche fra parenti e affini esistono situazioni giuridicamente rilevanti, con la differenza che il grado di parentela può essere rilevante ai fini successori, mentre gli affini non hanno diritti successori, a meno che nel testamento non si affermi di volerlo.

I diritti e gli obblighi nel diritto di famiglia

In linea generale, nel diritto di famiglia, i diritti sono:

  • Imprescrittibili, se non esercito il diritto per un certo tempo non si prescrive.
  • Irrinunciabili, non è dunque possibile rinunciarvi come ad esempio un diritto di credito.
  • Incedibili, non possono essere oggetto di posizioni contrattuali.

Gli obblighi invece hanno caratteristiche del tutto diverse dalle obbligazioni patrimoniali (e sono soggetti ad una disciplina ad hoc). Infine, gli atti giuridici, anche quando consistono in dichiarazioni di volontà (v. il matrimonio) hanno caratteristiche diverse dagli atti giuridici patrimoniali (il contratto). Ad esempio, il matrimonio non fa nascere solo rapporti patrimoniali ma in primo luogo vengono in considerazione rapporti personali.

Il matrimonio

Quando parliamo di matrimonio bisogna distinguere tra matrimonio come atto e matrimonio come rapporto.

Il matrimonio come atto

  • È la dichiarazione di volontà che due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando di volersi prendere come marito e come moglie (non è un contratto ed è predeterminato nel suo contenuto).
  • In virtù del Concordato tra Stato e Chiesa (1929, 1984) l'atto di matrimonio può essere celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, in comune, o davanti al parroco, in Chiesa. Il matrimonio celebrato in Chiesa ha effetti civili, produce gli effetti previsti dal codice civile. Prima del concordato del 1929, il matrimonio in Chiesa non aveva alcuna efficacia civile; oggi, le persone sposate in Chiesa non devono risposarsi in comune se il sacerdote redige due atti di matrimonio (uno conservato nei registri della Chiesa e l'altro trascritto nei registri dello stato civile). Lo Stato italiano accetta che il matrimonio concordatario (l'atto di matrimonio) sia regolato dal diritto della Chiesa, ossia dal codice di diritto canonico (i cui canoni/le cui norme sono applicate dai tribunali della Chiesa, nonché i tribunali ecclesiastici).
  • Qualora per il codice di diritto canonico esista una causa di nullità del matrimonio (canoni 1073 ss.), gli sposi possono rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità ai sensi dell'ordinamento ecclesiastico. In altre parole, siccome il matrimonio è regolato dal diritto della Chiesa, quest'ultimo prevede in alcuni casi che il diritto di matrimonio possa essere dichiarato nullo.
  • Qual è, a questo punto, la loro posizione davanti allo Stato? Per cessare di essere coniugi anche di fronte allo Stato, occorre che i coniugi sottopongano la sentenza canonica di nullità a verifica presso un giudice italiano: egli inizierà un procedimento detto procedimento di delibazione (di verifica). Qualora la verifica abbia esito positivo, il giudice italiano dichiara esecutiva in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.

La promessa di matrimonio

Prima del matrimonio ci può essere la «promessa di matrimonio» fra i fidanzati. Il codice civile dedica un sistema di norme alla promessa di matrimonio (Artt. 79-80-81 c.c.)

Articolo 79 c.c.
“La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”.
Esempio: ti prometto che quando saremo laureati ti sposerò. Il giorno della laurea affermo di aver cambiato idea. L’altra persona non può chiedere l’esecuzione coattiva di un accordo in tribunale, perché il matrimonio è considerato il massimo atto di libertà.

Articolo 80 c.c.
“Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti”.
I doni fatti a causa della promessa di matrimonio sono, ad esempio, l’anello o una cosa comprata per la loro futura casa.

Articolo 81 c.c.
“La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.
L’articolo 81 c.c. è rubricato “risarcimento dei danni”, afferma che il promittente sia obbligato a risarcire il danno recato all’altra parte in seguito alla promessa (esempio: cerimonia).

Celebrazione del matrimonio (artt. 93 ss. c.c.)

L’atto del matrimonio è una sequenza:

  • Richiede prima un adempimento, le pubblicazioni: bisogna perciò annunciare che due persone intendono sposarsi (l’annuncio deve essere affisso sulla porta della casa comunale per 8 giorni, per 2 domeniche consecutive). È utile affinché le persone possano dimostrare l’opposizione al matrimonio;
  • celebrazione da parte dell'ufficiale secondo una determinata sequenza: lettura artt. 143 (relativo agli obblighi che nascono dal matrimonio), 144 (relativo alla conduzione della vita familiare), 147 (relativo agli obblighi che i genitori hanno nei confronti degli eventuali figli) c.c.;
  • ricevimento della dichiarazione delle persone; dichiarazione di unione in matrimonio.

In che momento preciso due coniugi sono sposati? Soltanto nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile dichiara che sono unite in matrimonio.

E perché è così importante stabilire il momento della costituzione del vincolo coniugale? V. Uomo morto d’infarto dopo matrimonio e diritto successorio. È ammesso, solo nei limiti previsti dall’art. 111 c.c., il matrimonio per procura: “I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura”.

Il matrimonio diverso da quello cattolico

Per i culti ammessi (diversi da quello cattolico) è possibile che l'ufficiale dello stato civile, dietro richiesta consenta la celebrazione dell'atto di matrimonio davanti al ministro di un culto diverso. L'atto di matrimonio, in tal caso, è regolato dal codice civile. Oggi però ci sono alcune Intese fra Stato italiano e confessioni religiose.

Efficacia per lo Stato del matrimonio religioso

Il matrimonio cattolico (o acattolico) acquista efficacia per lo Stato con la trascrizione nei registri dello stato civile.

Le condizioni per celebrare il matrimonio

Quando si parla di condizioni per la celebrazione del matrimonio occorre distinguere (art. 84 ss. c.c.) fra:

  • Condizioni di validità del matrimonio (impedimenti dirimenti), la cui mancanza determinano la nullità del matrimonio.
  • Condizioni (impedimenti impedienti) per la regolarità del matrimonio, la cui mancanza impone all'ufficiale dello stato civile di non celebrare il matrimonio (ma se il matrimonio viene celebrato esso è valido).

Le condizioni per la validità del matrimonio

Queste condizioni non sono legate al divorzio, in quanto si parla di cose che non funzionano quando nasce il matrimonio. Le condizioni per celebrare validamente il matrimonio (impedimenti dirimenti) sono:

  • Maggiore età, perciò il matrimonio è celebrato validamente se si hanno 18 anni o si è emancipati;
  • Sanità mentale, per cui il soggetto non deve essere interdetto giudizialmente;
  • Libertà di stato, dunque il matrimonio è valido soltanto se la persona che si sposa non è già a sua volta sposata;
  • Assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione di stato (leggere l’art. 87, prevede che in alcuni casi, per alcuni tipi di parentela, si possa chiedere al giudice l’autorizzazione al matrimonio pur in presenza di rapporti di parentela);
  • Uccisione (o tentativo) del coniuge dell’altra parte (art. 88 c.c.). Voglio sposarmi con x, uccido suo marito. Si vogliono dunque scoraggiare i comportamenti volti a sposarsi con una persona facendo venir meno un’altra persona.

Impedimenti impedienti

Gli impedimenti impedienti sono delle mere irregolarità. Se vengono messe le pubblicazioni, il matrimonio è perfettamente valido. Al contrario, sono impedimenti impedienti:

  • Omissione delle pubblicazioni;
  • Divieto temporaneo delle nuove nozze per la donna (art.89 c.c.), pertanto la donna non può risposarsi fino a quando non saranno trascorsi almeno 300 giorni dall’annullamento del precedente matrimonio o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Ciò non è valido per l’uomo. Perché proprio 300 giorni, ovvero 9 mesi? Il legislatore ha voluto evitare dei problemi circa il riconoscimento della paternità: se un figlio nasce entro 300 giorni dal precedente matrimonio, si ritiene che sia del precedente matrimonio.

Opposizione al matrimonio

L'esistenza di uno degli impedimenti (dirimenti o impedienti) può legittimare alcuni soggetti privati (genitori, o in mancanza, ascendenti, collaterali fino al terzo grado, il coniuge) o pubblici (pubblico ministero) a fare opposizione al matrimonio (art. 102 c.c.).

Esempio: Io so che quella persona si sta per sposare ma c’è una causa di nullità, mi rivolgo al tribunale che farà degli accertamenti. Se il giudice rileva una causa di nullità del matrimonio, ordina all’ufficiale dello stato civile di non celebrare il matrimonio. Se la richiesta volta ad impedire un matrimonio del tutto valido, però, condannerà il ricorrente al risarcimento dei danni per “lite temeraria”.

Nullità del matrimonio

Il matrimonio è nullo quando:

  • Ci sono impedimenti dirimenti;
  • Vi sono vizi del consenso, su cui si dirà (quando vi è una incapacità, errore, violenza, timore, simulazione);
  • Nel caso in cui torna a farsi vivo chi era stato dichiarato morto (dichiarazione di morte presunta). È importante ricordare che una persona si ritiene morta quando sono trascorsi 10 anni dall’ultima notizia della presenza in vita di essa. In seguito alla sentenza di morte presunta, la persona sposata riacquista lo stato libero.

Si noti che la legge, in materia matrimoniale, non distingue tra nullità e annullamento.

Matrimonio nullo: effetti

La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti, ma non rispetto ai figli: ne deriva che il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli (art. 128, 2o co., c.c.).

In altre parole, la sentenza che dichiara il matrimonio nullo (per minore età ecc.) ha effetto retroattivo (come se non ci fosse mai stata) ma non rispetto ai figli: i figli continuano ad essere considerati figli matrimoniali.

Matrimonio putativo

Tuttavia, se i coniugi avevano contratto il matrimonio in buona fede, ossia ignorando la causa di nullità (si parla di matrimonio putativo), oppure se il loro consenso era stato estorto con violenza o determinato da timore derivante da causa ad essi esterne, il matrimonio produce anche fra le parti gli stessi effetti di un matrimonio valido fino alla sentenza che produce la nullità (art. 128, 1o co., c.c.).

Pertanto, fino al momento della pronuncia della sentenza, il matrimonio produce gli effetti. Se uno dei coniugi muore prima della sentenza, significa che è ancora coniuge e il suo patrimonio andrà in tutto o in parte al coniuge sopravvissuto.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad entrambi i coniugi, il codice civile prende un sistema per cui il giudice adotta i provvedimenti per l’affidamento della prole e può disporre a carico di uno dei coniugi, per un periodo massimo di tre anni, l’obbligo di assistenza all’altro coniuge.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisaxd2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maurizi Giovanni.
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