Diritto privato
Parte prima: linguaggio e strumenti del diritto privato
Capitolo 1: Il diritto e la norma giuridica
Il diritto è l’insieme delle norme giuridiche per la soluzione dei conflitti che insorgono o possono insorgere tra gli uomini. Esso stabilisce quale interesse, in un determinato contesto, debba prevalere e sia degno di protezione e quale, invece, debba soccombere. Il diritto costituisce lo specchio di un elemento costante della convivenza umana: la perenne contesa. Il diritto è infatti un mezzo di regolazione sociale che ha la funzione di sistemare gli interessi individuali e collettivi presenti all’interno di una società, così evitando o risolvendo eventuali conflitti tra i portatori di diversi interessi. Il diritto riguarda non solo i singoli individui ma anche i rapporti tra gli enti pubblici, gli Stati (es. la Russia ha interessi configgenti con l’Ucraina).
Tutte le norme giuridiche, nell’ordinamento (o sistema) giuridico italiano, nel loro insieme, compongono il diritto oggettivo. La Costituzione è la principale fonte del diritto nel nostro ordinamento, a cui devono conformarsi tutte le altre norme gerarchicamente subordinate, e tutte le norme che concorrono a disciplinare una stessa materia compongono un istituto (es. istituto della proprietà, del contratto, ecc.).
Affinché il diritto riesca ad assolvere la sua funzione occorre uno “strumento” capace di orientare i comportamenti alla realizzazione degli interessi privilegiati da ogni società (= in Italia il diritto si basa su una democrazia parlamentare, quindi il Legislatore tende a tradurre in leggi i bisogni, le esigenze, le aspettative avvertiti all’interno della collettività), che è la norma di diritto o norma giuridica.
La norma di diritto o norma giuridica
La norma di diritto o norma giuridica è l’unità elementare dell’ordinamento giuridico. La maggior parte delle norme giuridiche sono strutturalmente formulate con il carattere della generalità e dell’astrattezza. Le norme di diritto possono essere classificate in 4 diverse categorie:
- La norma – regola o norma primaria = le norme che prevedono una regola, di solito una regola di condotta, sono rivolte ai consociati al fine di orientarne il comportamento nel senso desiderato (obbligo o divieto di condotta). L’osservanza di queste regole realizza spontaneamente, da parte dei consociati, il modello di ordinata convivenza disegnato dal legislatore; (es. norma che impone di pagare le tasse, ecc.). Può succedere a volte che le regole di condotta non vengano osservate, allora in questo caso l’ordinamento giuridico prevede diverse norme-sanzione o norme secondarie.
- La norma – sanzione o norma secondaria = le norme-sanzione/norme secondarie entrano in gioco nel momento in cui le norme primarie sono trasgredite/disattese. Si definisce la conseguenza che la norma giuridica fa discendere dalla violazione della regola di condotta; (es. nel caso di omicidio volontario interviene la norma-sanzione che prevede l’ergastolo; nel caso di non fedeltà all’interno del matrimonio entra in gioco la norma-sanzione del mantenimento, ecc.). Nel diritto (anche nel diritto privato) le norme-sanzione sono caratterizzate dall’uso coattivo della forza. La norma-sanzione può avere diversi ruoli, che in alcuni casi coesistono, ed in altri se ne privilegia uno piuttosto che un altro: ruolo riparatorio, la norma-sanzione cerca di porre un rimedio al mancato rispetto di una norma nei confronti del danneggiato (es. una volta leso il diritto di proprietà altrui, si deve pagare una somma di denaro che è pari al ripristino del danno, ecc.). Non sempre però può esistere il ruolo riparatorio, per esempio, per ripristinare il danno di un omicidio bisognerebbe far ritornare in vita la vittima, e questo non è possibile, quindi entra in gioco il ruolo punitivo, che consiste nel punire coloro che violano una regola di condotta (es. l’autore dell’omicidio è punito con la pena della reclusione, ecc.). Il ruolo punitivo della norma-sanzione è evidente soprattutto nel diritto penale, ma anche in quello privato, e si associa anche al ruolo preventivo o deterrente della norma-sanzione, che stabilisce la presenza di una norma-sanzione che contribuisce a far in modo che l’individuo si astenga dal commettere un determinato reato (es. l’erede sa che se terrà determinati comportamenti con colui/coloro che gli lasceranno l’eredità, subirà una sanzione pesante che lo escluderà dall’eredità ecc.).
- La norma – apparato = sono le norme che stabiliscono come devono funzionare gli apparati dello stato, tra cui anche gli organi giurisdizionali, cioè quelli chiamati ad applicare le norme-sanzione. Il diritto viene applicato dal Giudice, ossia dall’autorità giudiziaria che ha funzione giurisdizionale, e vi sono quindi delle norme giuridiche (le norme processuali) che regolano il funzionamento dell’attività dei giudici e le procedure che occorre rispettare nel processo, da parte di tutti i soggetti chiamati a parteciparvi (giudici, avvocati, ecc.).
- La norma – previsione di conseguenze giuridiche al verificarsi di determinati accadimenti = sono le norme che contengono la previsione di determinati effetti legali, in relazione al verificarsi di certe situazioni, che non consistono però nella violazione di una regola di condotta (es. se si firma un contratto di compravendita di un bene, ne discende il passaggio di proprietà a favore del compratore; nel momento in cui l’individuo nasce, subito ha una capacità giuridica, cioè è destinatario di diritti ma anche di doveri).
La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico
Le norme del diritto privato si fondano sulla reciproca autonomia (= libertà) e sulla parità formale delle parti, nel regolare i propri interessi individuali (es. concludendo un contratto le diverse parti sono soggette a norme privatistiche, caratterizzate dalla libertà/autonomia e parità formale delle parti). Questo non esclude però, nell’epoca moderna, il fatto che ci siano dei contraenti molto forti economicamente, che impongono il contenuto del contratto (es. quando si compra il biglietto del treno non si discute il prezzo). Nel diritto privato vi sono norme imperative, ma anche norme dispositive o derogabili, ossia i soggetti cui esse si rivolgono possono modificarne in tutto o in parte il contenuto. Il diritto privato può essere definito anche come "diritto comune", perché si applica ai privati ma anche agli enti pubblici. Il diritto privato è applicabile a tutte le situazioni, eccetto se le norme del diritto pubblico stabiliscono diversamente e/o non consentono agli enti pubblici di ricorrere a strumenti privatistici.
Le norme del diritto pubblico, al contrario, si basano sui principi di disparità tra le parti e di soggezione di qualcuno a qualcun altro. Formalmente, nel diritto pubblico è il soggetto privato a trovarsi in uno stato di soggezione rispetto a quello pubblico, perché subisce l’esercizio del potere legittimo del soggetto pubblico (es. la norma del diritto tributario: lo stato stabilisce quali e quante tasse debba pagare il privato). L’ente pubblico, ovviamente, nell’esercizio del potere sovrano è vincolato al rispetto delle norme di legge che regolano la sua attività ed al dovere di realizzare l’interesse generale della collettività.
Definizione: "Il diritto pubblico è il complesso delle norme che attribuiscono ad una pubblica autorità, incaricata di soddisfare interessi generali, dei poteri che le consentono di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche senza e contro la volontà di queste (diritto penale)".
Il diritto pubblico comprende anche "le norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento delle autorità e degli apparati pubblici, nonché i rapporti intercorrenti tra loro".
Esempio: un individuo è proprietario di un terreno ma lo stato/il comune, avvalendosi delle norme del diritto pubblico, decide di espropriare quel terreno, con il fine di soddisfare gli interessi della collettività. Il soggetto privato, di fronte a ciò, deve subire l’espropriazione. Le norme del diritto pubblico sono infatti imperative (o inderogabili o cogenti). Il comune può anche decidere però di non espropriare il terreno, ma di utilizzare lo strumento privatistico del contratto. In questo caso inizierebbero le trattative e si tratterebbe di una condizione di parità tra le parti. Quindi, in alcuni casi, le norme del diritto privato possono anche essere usate tra gli enti pubblici.
Le partizioni del diritto pubblico
- Il diritto costituzionale = detta le norme fondamentali dell’ordinamento giuridico, che sono contenute nella Costituzione (es. diritti e doveri dei cittadini, ecc.).
- Il diritto amministrativo = regola la struttura ed il funzionamento della Pubblica amministrazione e disciplina il rapporto tra Pubblica amministrazione e soggetti privati.
- Il diritto processuale = regola l’attività dei giudici e di tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento del processo.
- Il diritto penale = detta regole di condotta la cui violazione comporta una sanzione essenzialmente punitiva di carattere personale.
- Il diritto finanziario o tributario = disciplina il rapporto tra i cittadini e le autorità pubbliche competenti a riscuotere tasse e imposte.
- Il diritto internazionale pubblico = disciplina i rapporti tra gli stati a livello internazionale.
Le partizioni del diritto privato
- Il diritto civile = si occupa soprattutto delle persone fisiche, delle successioni, dei rapporti di famiglia, della proprietà e degli altri diritti reali, delle obbligazioni, dei contratti e della responsabilità civile.
- Il diritto commerciale = ha come oggetto lo svolgimento delle attività economiche ed il funzionamento delle organizzazioni create a questo fine (le società).
- Il diritto industriale = regola la concorrenza tra le imprese e i diritti sulle creazioni intellettuali (diritto di autore, marchi, ecc.).
- Il diritto del lavoro = regola principalmente i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori.
- Il diritto della navigazione = regola le attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.
Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto si definiscono come quegli atti o fatti che, in un determinato ordinamento giuridico, sono capaci di creare norme giuridiche; le fonti del diritto sono chiamate infatti: fonti di produzione. Le fonti del diritto privato sono:
- Il codice civile = venne adottato con un regio decreto il 16 marzo 1942 ed entrò in vigore il 21 aprile 1942; è il fondamento del diritto privato ed è stato modificato nel corso del tempo.
- La Costituzione = è imprescindibile nello studio del diritto privato, perché detta alcuni principi fondamentali che riguardano i rapporti tra i privati.
- La legislazione settoriale = sono leggi emanate dal Parlamento che, in modo settoriale, riguardano un determinato settore privatistico.
Le partizioni del codice civile
Il codice civile italiano è ripartito in 6 libri, cadauno suddiviso in titoli (chiamati “rubrica”), che a loro volta sono suddivisi in capi, che sono ulteriormente suddivisi in sezioni. Gli articoli possono essere suddivisi in più commi, ciascuno dei quali detta una o più norme giuridiche.
- Libro primo: riguarda le persone fisiche e il diritto di famiglia.
- Libro secondo: riguarda il diritto successorio. [Il diritto successorio italiano ha una particolare affezione per la famiglia. Il codice civile stabilisce che moglie e figli sono successori legittimari o necessari, quindi devono ricevere una parte del patrimonio anche contro la volontà testamentaria].
- Libro terzo: riguarda il diritto di proprietà e gli altri diritti reali (RES) minori. I diritti sulla RES (= “sulla cosa”) sono 7: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, servitù. Il diritto di proprietà può esistere per: PROVATIO DIABOLICA (= la mancanza della prova che contraddice l'affermazione data, rende l'affermazione vera), contratto, diritto successorio, USUCAPIONE (= il possesso prolungato di una proprietà altrui).
- Libro quarto: riguarda il contratto in generale, il singolo contratto di compravendita (mutuo, fideiussione, ecc.), le obbligazioni (= un titolo che conferisce all'investitore che lo compra il diritto a ricevere, alla scadenza definita nel titolo, il rimborso della somma versata e una remunerazione a titolo di interesse chiamata cedola), il fatto illecito.
- Libro quinto: riguarda i rapporti lavoristici e i rapporti tra imprese.
- Libro sesto: riguarda la tutela dei diritti e la pubblicità.
Il diritto oggettivo o l’ordinamento (o sistema) giuridico
Tutte le norme giuridiche, nel loro insieme, compongono l’ordinamento (o sistema) giuridico italiano o diritto oggettivo. La maggior parte delle norme giuridiche sono strutturalmente formulate con il carattere della generalità e dell’astrattezza.
Esempio: l’art. 2043 cod. civ.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.
La norma è generale quando non si riferisce a determinate persone, ma ad una serie indeterminata di soggetti: l’art. 2043 cod. civ. non stabilisce che coloro i quali appartengono a una determinata classe sociale, se commettono un fatto illecito, sono tenuti a risarcire il danno. Ma anzi, la norma fa riferimento genericamente a “colui” che commette il fatto.
La norma è astratta quando non si riferisce ad un fatto concreto, ma ad una serie ipotetica di fatti: “qualunque fatto doloso o colposo”.
Questi due caratteri delle norme giuridiche sono importanti perché mirano ad evitare discriminazioni, che sarebbero contrarie al principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione italiana.
Esistono però alcune norme di diritto che hanno altri caratteri:
- Le norme speciali = sono norme che delimitano la serie di persone o fatti cui si riferiscono, sottraendoli all’applicazione del diritto generale (es. norme che riguardano le donne lavoratrici madri).
- Le norme eccezionali = sono norme che riservano eccezionalmente ad una certa categoria di situazioni e persone, un trattamento opposto rispetto a quello riservato da una norma generale (es. “il contribuente abruzzese”: il governo stabilisce eccezionalmente che nell’anno x il contribuente della regione y, non dovrà pagare le tasse o potrà pagarle in ritardo senza sanzioni, a causa di un violento terremoto verificatosi in quella zona d’Italia).
- Le norme singolari o norme - fotografia = sono norme che si riferiscono a singole situazioni, persone, soggetti, riservando loro un determinato trattamento normativo (es. lo scioglimento della loggia massonica denominata P2).
Art. 3 Cost.: esistono due aspetti fondamentali dell'uguaglianza, quello formale: ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge; e quello sostanziale: rappresenta la realizzazione dell'uguaglianza formale fra i cittadini. Le norme speciali, eccezionali e singolari possono essere compatibili con l’art. 3 Cost. in base ad un principio di ragionevolezza, ossia se ispirati a tutele contemplate nell’ordinamento, quindi non si deve trattare di un inutile arbitrario privilegio.
Il diritto e lo stato
Nello Stato moderno organizzato italiano, l’organo che ha l’autorità di emanare norme giuridiche è lo Stato: si parla di relatività dello Stato, perché solo a partire dal 1600 si inizia a fare esperienza della storicità dello Stato, mentre prima emanava le norme colui che aveva ottenuto un certo potere nel corso del tempo (es. principe, re, ecc.). Lo Stato invece, determina la vocazione a sé del potere di creare le norme giuridiche. Lo Stato è quindi un concetto storicamente recente e da integrare, perché in ogni Stato moderno, compreso quello italiano, il potere di creare norme giuridiche appartiene all’organo legislativo il Parlamento, il cui funzionamento è oggetto del diritto costituzionale. Vi sono poi altri organi previsti dalle norme che hanno l’autorità di emanare norme giuridiche, come per esempio il Governo, le regioni, ecc.
Le norme non giuridiche
Le norme non giuridiche si differenziano da quelle giuridiche per 2 aspetti principali:
- Il tipo di sanzione = la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica invade la sfera materiale della persona dal punto di vista dei beni economici e della libertà personale. Le norme non giuridiche invece, per esempio le norme religiose, le norme della morale, del costume, non sono assistite da alcuna sanzione, quindi non sono considerate come regole di diritto. Esempio: la legge del diritto italiano prevede la possibilità di scioglimento del vincolo matrimoniale attraverso il divorzio, mentre invece, secondo le norme religiose, il matrimonio è un sacramento indissolubile.
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