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Obbligazione

Obbligazione → rapporto tra soggetto passivo (= debitore) e il soggetto attivo (= creditore) → in forza di questo rapporto il debitore è tenuto a effettuare, nei confronti del creditore, una determinata prestazione.

Nel caso in cui il debitore non riesce più ad effettuare la prestazione nei confronti del creditore si ha la fattispecie dell’inadempimento, con il quale il debitore risponderà dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.) → in terminologia giuridica, nel caso in cui il debitore risulti inadempiente, il creditore potrà invocare misure coercitive nei confronti del debitore inadempiente.

Fonti delle obbligazioni

Fonti delle obbligazioni (art. 1173 cod. civ.) → contratto → fatto illecito → ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (promesse unilaterali, titoli di credito, gestione degli affari altrui, pagamento indebito, arricchimento senza causa) → accadimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (= fonti innominate).

  • Testamento (es. io nomino te erede ma sei obbligato a fare una determinata cosa).
  • Atti leciti dannosi (es. indennizzo riconosciuto al proprietario del fondo che subisce le immissioni giustificate da esigenze di produzione).
  • Rapporti obbligatori nascenti da contratti nulli.
  • Rapporti contrattuali di fatto (es. il professore dovrà svolgere un’attività di vigilanza e di insegnamento nei confronti degli alunni).

Obbligazioni reali

Obbligazioni reali (o obbligazioni propter rem) → obbligazioni caratterizzate dalla connessione con una determinata cosa → si riconoscono dalla titolarità della proprietà o di un altro diritto reale di godimento su un determinato bene.

  • I soggetti del rapporto obbligatorio sono coloro che acquistano la titolarità del bene.
  • Si definiscono anche obbligazioni ambulatorie, in quanto i soggetti del rapporto obbligatorio vanno a mutare nel tempo in base alla circolazione del bene → l’obbligazione si trasmette automaticamente tra un soggetto e un altro con il trasferimento a qualunque titolo.

Obbligazioni plurisoggettive

Obbligazioni plurisoggettive (= obbligazioni che fanno capo a una pluralità di soggetti).

Solidale

Un creditore e due o più debitori.

  • L’intera prestazione viene eseguita da uno solo tra i debitori.
  • La prestazione eseguita da uno solo dei debitori va a liberare i restanti debitori (= obbligazione solidale passiva).
  • Se uno dei condebitori ha corrisposto al creditore l’intera prestazione ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva corrispondente → azione di regresso – art. 1299 cod. civ.
  • Art. 1292 cod. civ. → il creditore ha il diritto di richiedere a qualsiasi dei debitori coinvolti l’intera prestazione, senza la possibilità per i debitori di sottrarsi all’adempimento richiesto (es. art. 1306-1308 cod. civ.).

Più creditori vantano un credito nei confronti di un solo debitore.

  • Quando il debitore esegue la prestazione nei confronti di uno solo dei creditori, essa estingue i rapporti obbligatori anche con gli altri creditori (= obbligazione solidale attiva).

Parziale

  • Più debitori e ognuno di essi è tenuto ad eseguire soltanto una parte di tutta la prestazione (es. si ristruttura il condominio e ognuno dei condomini deve effettuare la sua parte di prestazione per andare a pagare alla ditta l’intera somma al fine della ristrutturazione) (= obbligazione parziaria passiva).
  • Tanti creditori e un solo debitore e ciascuno di essi ha diritto a una parte della unitaria prestazione (= obbligazione parziaria attiva).

Obbligazione generica

Obbligazione generica → il debitore è obbligato a dare qualcosa al suo creditore e ciò che deve consegnare non è specificato (→ la cosa da consegnare può essere facilmente sostituita da altre della stessa qualità e quantità).

  • Es. il debitore deve consegnare al creditore cento bottiglie di vino indipendentemente che sia bianco piuttosto che rosso.
  • Il genere non può mai perire → anche se il debitore non dovesse possedere l’oggetto da dare al creditore, il debitore potrebbe comunque trovare altri beni simili da altre parti ma non siano di qualità inferiore alla media.

Obbligazione specifica

Obbligazione specifica → la cosa da consegnare al proprio creditore da parte del debitore riguarda un oggetto specifico (= quindi non può essere sostituito da altri).

  • In questo caso, non rileva più la qualità e la quantità.

Obbligazioni semplici

Obbligazioni semplici → hanno ad oggetto un’unica prestazione.

Obbligazioni alternative

Obbligazioni alternative → hanno ad oggetto due o più prestazioni.

  • Il debitore si libera estinguendone anche solo una.
  • Senza poter costringere il creditore a ricevere solo una parte dell’una e una parte dell’altra (art. 1285 cod. civ.).
  • Se una delle prestazioni diviene impossibile per una causa non imputabile alle parti, l’obbligazione si considera semplice e il debitore sarà tenuto ad effettuare la prestazione rimasta.

Obbligazioni facoltative

Obbligazioni facoltative → hanno ad oggetto una sola prestazione (= si penserebbe quindi a un’obbligazione semplice) ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendo un’altra prestazione.

  • Es. il debitore può liberarsi di un’obbligazione pecuniaria senza per forza pagare in contanti.
  • Se l’unica prestazione dedotta nell’obbligazione diviene impossibile per causa non legata al debitore, l’obbligazione si estingue.

Obbligazioni pecuniarie

Obbligazioni pecuniarie → il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro (= con moneta avente corso legale nello stato di pagamento – art. 1277 cod. civ.).

  • Possono essere estinte dal debitore anche attraverso qualsiasi mezzo di pagamento valido purché il debitore garantisca al creditore l’effetto del pagamento.
  • Il creditore non può rifiutare il pagamento se non per giustificato motivo.
  • Se viene eseguita dopo un certo periodo rispetto al momento in cui l’obbligazione è nata, il debitore, in caso di diminuzione della moneta, dovrà comunque dare il quantum pattuito.

Valore reale della moneta ≠ valore nominale della moneta.

  • Valore reale è in continuo mutamento (es. erosione della moneta da parte dell’inflazione).
  • Valore meramente numerico segnato sulla moneta, riferito all'unità di misura monetaria (es. £ o $).

Prestazione

Prestazione → contenuto/oggetto dell’obbligazione.

  • Suscettibile di valutazione economica (art. 1174 cod. civ.) → patrimonialità della prestazione.
  • Deve rispondere a un interesse.
  • In rapporto alla tipologia di prestazione si distinguono in:
  1. Dare → consegna di un bene.
  2. Facere → compimento di un’attività materiale.
    • Obbligazione di mezzi → il debitore deve svolgere una determinata attività senza garantire al creditore che egli possa conseguire il risultato sperato (es. medico che svolge un’operazione senza garantire la guarigione).
    • Obbligazioni di risultato → il debitore è tenuto a realizzare un determinato risultato.
  3. Non facere → osservanza di una condotta omissiva consistente in un non fare (es. non lavorare per una certa impresa).
  4. Fungibile → non è importante chi esegue la prestazione ma che essa venga effettuata.
  5. Infungibile → ha importanza chi esegue la prestazione.

Deve essere:

  1. Possibile.
  2. Lecita.
  3. Determinata.

Obbligazioni divisibili

Obbligazioni divisibili → tutte le tipologie di obbligazioni non rientranti nella categoria di quelle indivisibili.

  • Possono anche essere svolte parzialmente a seconda della quota di ciascun soggetto coinvolto.

Obbligazioni indivisibili

Obbligazioni indivisibili → oggetto dell’obbligazione non può essere diviso né per natura né per volontà delle parti coinvolte (art. 1316 cod. civ.).

  • Nel caso di obbligazioni plurisoggettive indivisibili → sono automaticamente considerate solidali (art. 1317 cod. civ.).
  • Si possono distinguere:
  1. Indivisibilità assoluta → quando l’oggetto è per sua natura indivisibile.
  2. Indivisibilità relativa → la cosa o l’azione da effettuare è divisibile ma le parti coinvolte ad averla considerata indivisibile.
  • Spesso sono anche solidali (e ogni debitore è responsabile dell’intera prestazione).

Creditore o debitore cambiano

Successione nel debito e nel credito → quando ai soggetti originari del rapporto obbligatorio si sostituiscono altri soggetti.

  • Successione a titolo universale → es. eredità.
  • Successione a titolo particolare.

Successione nel rapporto obbligatorio a titolo particolare

Lato attivo – creditore: sostituzione o aggiunta di un altro creditore può avvenire attraverso:

  1. Cessione del credito → elaborata dalla giurisprudenza (= non contemplata dal cod. civ.) ed è un modo per trasferire il diritto di credito da un soggetto a un altro.
  2. Delegazione attiva → delegante è creditore del delegato e dispone del suo diritto di credito imponendo al delegato di adempiere alla prestazione obbligandosi a favore di una figura terza (delegatario).
  3. Pagamento con surrogazione → il debitore effettua il pagamento non direttamente al creditore originale ma a un terzo che si sostituisce ad esso.

Cessione del credito

Cessione del credito → contratto tra il creditore (cedente) e un terzo (cessionario) a cui trasferisce un credito che ha un debitore (ceduto).

Affinché possa avvenire:

  1. Il credito non deve essere strettamente personale (quindi deve essere in qualche modo trasferibile).
  2. Trasferimento non vietato dalla legge.
  3. Creditore e debitore non devono avere escluso convenzionalmente la cessione del credito (devono averla accettata e inclusa nel contratto).
  • Può riguardare crediti presenti o futuri → questo succede solo se il rapporto obbligatorio di provenienza sia già in essere al momento della cessione.
  • Cessione che si viene a perfezionare grazie ad un accordo tra cedente e cessionario (con il ceduto che può essere estraneo all’accordo).
  • Cessione deve essere notificata e accettata affinché il ceduto potrà essere vincolato ad essa → se ciò non avviene, il ceduto potrà sentirsi in obbligo solo nei confronti del cedente.
  • Può essere:
  1. Onerosa → il cedente deve garantire l’esistenza effettiva del credito al momento della cessione (= veritas nominis).
  2. Gratuita.
  • Può essere anche:
  1. Pro-solvendo → serve per estinguere un debito del cedente nei confronti di un cessionario (= cedente si libera del debito che ha nei confronti del cessionario solamente nel momento in cui il ceduto va a pagare la somma al cessionario).
  2. Pro-soluto → quando il cessionario libera il cedente dal rischio della insolvenza del ceduto (= indipendentemente se il ceduto paga o meno il cessionario, il cedente viene liberato).

Factoring

Factoring → contratto che coinvolge un imprenditore (factor) il quale si impegna a fornire una serie di servizi all’impresa cliente → va ad offrire un’anticipazione finanziaria all’eventuale impresa cliente anticipando una parte del valore nominale dei crediti ceduti assumendosi il rischio dell’insolvenza dei creditori (questo avviene se la cessione viene fatta pro-soluto).

  • Se invece la cessione avviene pro-solvendo, se i debitori non dovessero essere solventi, l’impresa sarà tenuta a restituire l’anticipazione del factor.

Delegazione attiva

Delegazione attiva → il creditore (delegante) delega il debitore (delegato) ad adempiere la prestazione direttamente nei confronti di un terzo (delegatario) designato dal delegante.

  • Non affrontata direttamente dal cod. civ. ma la dottrina e la giurisprudenza considerano come una possibilità nell’autonomia negoziale.
  • A differenza di quanto avviene con la cessione del credito, il delegato è coinvolto nell’accordo (= delegato rimane debitore del delegante ma diventa debitore anche del delegatario) → in caso di inadempimento, sia il delegante che il delegatario potranno (= delegazione cumulativa) agire nei confronti del delegato.

Modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio

Possono avvenire a titolo particolare attraverso:

  1. Delegazione passiva → debitore (delegante) incarica un altro soggetto (delegato) a pagare/obbligarsi nei confronti del creditore (delegatario).
  2. Espromissione → un soggetto (espromittente) si assume il debito di un altro soggetto dovendo a questo punto effettuare una prestazione nei confronti di un creditore (espromissario).
  3. Accollo → contratto tra il debitore (accollato) di un’obbligazione e un terzo (accollante) in virtù del quale l’accollante si assume il debito dell’accollato nei confronti di un creditore (accollatario).
  • Il cambiamento del soggetto passivo può compromettere la solvibilità del creditore (= se il primo debitore era solvente vi è il rischio che il secondo non lo sia).
  • Sostituzione del debitore non è possibile senza l’espressa volontà del creditore → in mancanza di ciò, il precedente debitore non viene liberato ma si aggiunge un nuovo soggetto passivo nell’obbligazione originale.

Delegazione passiva

Si divide in:

  1. Delegazione a promettere (delegazione di debito).
  2. Delegazione a pagare (delegazione di pagamento).

Delegazione di debito

Delegazione di debito → debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) ad impegnarsi ad effettuare un pagamento nei confronti del creditore originale (delegatario).

  • Es. se io devo cento euro a Marco ma voglio che il mio amico Domenico paghi Marco al posto mio, allora io delego Domenico a pagare Marco → io (delegante) non vengo liberato dall’obbligazione originaria ma sia io che Domenico (delegato) restiamo solidamente obbligati a meno che Marco (delegatario) non acconsenta a liberarmi con una dichiarazione espressa.
  • Il delegatario non potrà richiedere direttamente al delegante il pagamento senza aver prima richiesto lo stesso pagamento al delegato.

Rapporti di provvista → obbligazione è regolata diversamente in base ai rapporti che il delegante ha con il delegato (es. delegato ha promesso di pagare al delegatario quanto avrebbe dovuto pagare al delegante → delegato potrà opporre al delegatario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante – art. 1271 cod. civ.).

Rapporti di valuta → obbligazione è regolata diversamente anche in base ai rapporti che il delegante ha con il delegatario (es. delegato ha promesso di pagare il delegatario quanto il delegato deve ricevere dal delegante → delegato potrà opporre al delegatario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al suo delegante).

  • Se rapporti di provvista e rapporti di valuta preesistono → delegazione titolata.
  • Se questi rapporti non esistono → delegazione pura.
  • Delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non avrà assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario (art. 1270 cod. civ.).

Delegazione di pagamento

Delegazione di pagamento (delegatio solvendi) → accordo tra un debitore (delegante) e un terzo in forza del quale il delegante delega il terzo ad effettuare una determinata prestazione nei confronti del creditore (delegatario).

  • Il terzo va ad eseguire la prestazione (non si assume l’obbligo di dover eseguire la prestazione ma la esegue) → azione immediatamente solutoria dell’obbligazione.
  • Es. se Giuseppe è debitore di cinquecento euro nei confronti di Domenico (= rapporto di valuta) ed è contestualmente creditore nei confronti di Marco di cinquecento euro (= rapporto di provvista), Giuseppe (delegante) potrà delegare Marco (delegato di Giuseppe) a pagare Domenico (creditore di Giuseppe-delegatario) → se Giuseppe (delegante) non era in realtà debitore di Domenico (delegatario), Giuseppe avrà diritto a pretendere la restituzione da Domenico (suo presunto creditore) dell’indebito pagamento – se Marco (delegato) ha pagato Domenico (delegatario) ma in realtà Marco non era debitore di Giuseppe (delegante), allora Marco potrà effettuare la ripetizione dell’indebito (art. 2033 cod. civ.) nei confronti di Giuseppe (suo delegante).
  • Delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non avrà assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario (art. 1270 cod. civ.).

Interessi

Interessi → sono frutti civili (art. 820 cod. civ.) → prestazione periodica di un bene fungibile.

In base alla loro fonte, si distinguono in:

  1. Legali → dovuti in base a quanto previsto dalla legge.
  2. Convenzionali → derivano da un accordo diretto tra le parti coinvolte.

In base alla loro funzione:

  1. Corrispettivi → pagati dal debitore al creditore in cambio dei capitali concessi a mutuo.
  2. Compensativi → funzionano come un compenso per il ritardo della prestazione dovuta al creditore (soprattutto quando il valore della moneta cambia nel tempo).
  3. Moratori → dovuti dal debitore al creditore quando quest’ultimo non riceve il pagamento tempestivo.

Costo del denaro → corrispettivo che il debitore è tenuto a versare per aver usufruito di una somma di denaro del creditore.

Interessi legali

Interessi legali → si matura un tasso percentuale fissato ogni anno dalla legge.

  • Sorta di rimborso che risponde alla variazione dell’inflazione o dei titoli di stato.
  • Posso avere delle forti mutazioni nel tempo dal punto di vista numerico.

Interessi convenzionali

Interessi convenzionali → possono essere liberamente determinati dalle parti.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cristina_fn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Filippo Sartori.
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