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Responsabilità extracontrattuale

Responsabilità extracontrattuale → ci troviamo al di fuori del contratto.

Fatti illeciti → sono fonte di obbligazione >>> qualora vi sia qualcuno responsabile di aver commesso un fatto illecito, si ha l’obbligo di risarcimento del danno a carico di colui che compie l’atto illecito in favore del soggetto che subisce tale fatto.

>>> Fatto illecito → natura non negoziale (non c’è accordo tra soggetto danneggiante e soggetto danneggiato) poiché l’obbligo di risarcimento rappresenta una conseguenza non voluta.

“Qualunque fatto doloso o colposo, che >>> art. 2043 cod. civ. → cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

>>> Ingiustizia del danno → elemento caratterizzante della responsabilità civile poiché non tutti i fatti danno si generano degli obblighi risarcitori perché è necessario che il fatto commesso si ponga in contrasto con il dovere giuridico che la norma fissa all’interno del codice.

Struttura generale dell’illecito civile

Struttura generale dell’illecito civile → 2 elementi fondamentali:

  1. Elemento oggettivo → fatto che cagiona un danno ingiusto (contra ius) >>> lesione di una situazione giuridica soggettiva.
  2. Elemento soggettivo → colpevolezza (dolo o colpa) >>> si innesta sulla capacità di intendere e di volere del soggetto che compie il fatto illecito (capacità naturale).

Elemento soggettivo

Elemento soggettivo → di regola, il fatto dannoso deve essere commesso dolosamente (= volontarietà) o colposamente (= non volontarietà).

Fatto

Fatto (inteso come comportamento dannoso):

  1. Comportamento positivo (commissivo = sono io che scelgo di fare una determinata azione).
  2. Comportamento negativo (omissivo = violazione di un dovere) >>> es. non ho ancorato bene i vasi alla ringhiera della mia terrazza e questi sono caduti sulla testa di qualcuno → comportamento omissivo perché, mettendo i vasi sulla ringhiera, avrei dovuto legarli molto bene per evitare in qualsiasi modo la caduta.
  3. Deve mostrarsi come antigiuridico → deve contrastare quei doveri che il codice identifica come il comportamento dell’”agente modello”.

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o art. 2044 cod. civ. → di altri” >>> non c’è contrasto tra il fatto/atto compiuto e il dovere giuridico.

Nesso di causalità tra la condotta e l’evento

Nesso di causalità tra la condotta e l’evento >>> l’evento dannoso deve essere conseguenza (con caratteristiche sotto) dell’atto dannoso:

  1. Unica.
  2. Immediata.
  3. Diretta.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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