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Successione per causa di morte

Capitolo LXXIII - I principi generali (pag. 1305)

Premesse

Con il termine successione si designa il fenomeno per cui un soggetto subentra ad altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici.

Si è profondamente modificato il contenuto stesso delle eredità, perché mentre una volta assumevano importanza quasi esclusivamente gli immobili, attualmente grande rilievo possono rivestire anche i cespiti mobiliari, quali soprattutto partecipazioni in società e strumenti di investimento.

  • La morte dell’individuo determina il sorgere di quella che è stata definita «l’esigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare».
  • Gli interessi che vengono in considerazione rispetto alla vicenda successoria sono numerosi.
  • In primo luogo, emerge l'interesse dello stesso ereditando, preoccupato post mortem della sorte dei suoi beni in funzione della rete di legami affettivi in cui ogni persona si colloca. de
  • In secondo luogo, vi è da tener presente l'interesse dei familiari del cuius, ossia le persone a lui affettivamente più vicine e che talora da lui dipendevano economicamente.
  • In terzo luogo, vi è un interesse alla sorte del patrimonio dei creditori del de cuius, per i quali possono costituire rischi di indubbio rilievo la dispersione o l’insufficienza dell’asse ereditario a soddisfare integralmente tutti i creditori, sia la confusione del patrimonio ereditario con quello personale del chiamato alla successione qualora quest’ultimo sia gravato da debiti.
  • Infine, vi è un interesse dello Stato a tassare i trasferimenti di ricchezza mortis causa che si verificano.

La libertà testamentaria

La libertà testamentaria → Anzitutto, il diritto delle successioni mortis causa è saldamente collocato nell'orizzonte del diritto privato. L'eredità infatti, si devolve allo Stato soltanto quando nessun altro soggetto risulti chiamato, ex lege o ex testamento, alla successione. Escluso quindi, almeno di solito, un intervento pubblico, la sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto alle decisioni discrezionali dello stesso ereditando.

Limiti: riserva

Limiti: riserva → Qualora, peraltro, al de cuius sopravvivono stretti congiunti, figli, coniuge e, quando non vi siano figli, ascendenti, il legislatore limita la libertà del testatore, in quanto riserva a favore di costoro una quota del patrimonio del defunto, la «legittima» o quota indisponibile, variabile a seconda del numero e della qualità degli aventi diritto e determinata tenendo conto pure delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

→ La natura cogente della «riserva», tuttavia, non opera rendendo invalide le eventuali disposizioni testamentarie lesive delle quote di legittima, ma soltanto mediante l’attribuzione a ciascun legittimario del diritto, irrinunciabile prima della morte del de cuius, di impugnarle, chiedendone la «riduzione».

Per la parte «disponibile» del suo patrimonio l’ereditando può provvedere come preferisce.

Successione ex lege

Successione ex lege → Quando l’ereditando non abbia provveduto a disporre mediante testamento dei propri beni, è la legge stessa a dettare i criteri per la devoluzione del patrimonio relitto.

Art. 565 c.c. → Il legislatore colloca tra i successibili ex lege il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e, infine, lo Stato.

→ Alla successione legittima si ricorre quando manca qualsiasi testamento o, pur essendovi un testamento, questo dispone soltanto legati oppure quando il testamento contenga un’istituzione di erede che non esaurisca l’asse ereditario.

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ES: al testamento con cui il de cuius istituisca proprio erede un soggetto estraneo alla famiglia, assegnandogli un terzo del patrimonio; i restanti due terzi si distribuiranno secondo le regole della successione legittima si avrà il concorso tra un erede ex testamento e gli eredi ex lege.

Eredità e legato

Il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte costituisce, anche nel linguaggio comune, la sua eredità, intesa in senso oggettivo.

È appena il caso di precisare che per patrimonio intendiamo l'insieme dei rapporti giuridici dei quali il defunto era titolare, indipendentemente dal valore economico.

Quindi un patrimonio sussiste anche quando l'eredità sia economicamente modesta o addirittura negativa, perché i debiti siano di valore superiore alle componenti attive.

L'eredità non è assoggettata ad un regolamento tipico ed unitario, ma ad una varietà di regimi in funzione di un'ampia casistica.

La successione mortis causa può essere:

  • A titolo universale, ed allora si parla di eredità e di erede, coeredi in caso di pluralità, o
  • A titolo particolare, ed allora si parla di legato, e del relativo beneficiario quale legatario.

La contrapposizione si fonda sul diverso titolo con cui opera la “vocazione” o la “chiamata alla successione”: mentre nel caso di legato la chiamata concerne esclusivamente uno o più diritti o rapporti giuridici determinati, nel caso di chiamata a titolo universale la vocazione comprende complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare, ossia succedere, in tutti I rapporti trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della morte.

La disciplina delle due forme di successione si differenzia per numerosi altri profili:

  • L'erede succede nel possesso del defunto, il possesso continua nell’erede recita l’art. 1146 c.1, mentre per il legatario si ha solo il fenomeno dell’accessio possessionis, art. 1146 c.2;
  • L'erede è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari, a differenza del legatario;
  • Al solo erede è concessa la hereditatis petitio per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo;
  • Solo l'erede subentra in ogni rapporto come se fosse stato parte ab initio e perfino in quelli in via di formazione al momento della morte del de cuius;
  • Soltanto l’erede subentra nel processo in cui era parte il defunto.

Accertamento del titolo della successione

Naturalmente rimane da chiedersi quando in concreto la successione si qualifichi a titolo universale e quando, invece, vada definita a titolo particolare.

→ Istituzione ex testamento: A tal fine, quando la successione è regolata per testamento, è necessaria l'interpretazione della dichiarazione del testatore. Il compito dell'interprete è facile quando al chiamato siano attribuiti tutti i beni del testatore, o una quota del complessivo patrimonio ereditario, intesa appunto come frazione dell'intero, art. 588 c.1.

Le difficoltà sorgono quando la disposizione contenga l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni: ciò, infatti, non esclude che la successione sia a titolo universale, art. 588 c.2, qualora risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota al patrimonio: ossia la determinazione della quota può essere fatta non solo aritmeticamente, un terzo, la metà ecc., ma anche attraverso l’attribuzione di determinati beni.

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Questa seconda ipotesi ricorre quando si accerti che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia tenuto presente l’universalità del suo patrimonio, ed abbia inteso assegnare e ripartire i singoli cespiti, tra i suoi eredi, come quota del tutto, quale porzione del suo patrimonio: in tal caso si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede.

Nel caso in cui risulti l’intento del testatore di assegnare i beni specificamente indicati quale quota del suo patrimonio, si parla perciò di institutio ex re certa, in quanto la volontà di istituire l’erede è espressa mediante l’attribuzione di beni individuati, res certae, ma considerati come quota del patrimonio, la determinazione della quota ereditaria da riconoscere al chiamato avverrà anziché sulla base a priori dell’indicazione di una frazione aritmetica esplicitata dal testatore, a posteriori, calcolando il rapporto tra il valore dei beni specificamente assegnati ed il totale del patrimonio di cui il testatore ha disposto, operazione detta di apporzionamento.

→*Di fronte all'attribuzione di beni determinati, occorre vedere quale sia stata l'intenzione del testatore, se di attribuire quei beni e soltanto quelli come cespiti determinati e singoli, ed allora si avrà una successione a titolo particolare o legato; ovvero se, pur indicando specificatamente taluni beni determinati, il testatore abbia inteso lasciarli quale porzione del suo patrimonio, ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per gli eredi.

Ovviamente l’interpretazione della mens testantis, al fine di determinare la qualifica da attribuire al chiamato in certa res, se di erede o semplice legatario, pone spesso gravi difficoltà, specie quando le disposizioni siano state redatte da persona ignara delle sottili distinzioni giuridiche relative al titolo della vocazione, che si sia preoccupata soltanto di distribuire accuratamente i propri beni tra i vari beneficiari designati.

→ Istituzione ex lege: Quando la successione, in assenza di testamento, si devolve integralmente per legge, il problema non si pone perché la vocazione è configurata dal legislatore quasi sempre come chiamata a titolo universale, sia pure, di solito, tra più aventi diritto per quote. Esistono anche alcune specifiche ipotesi di legato disposto dalla legge, es. al coniuge superstite spetta, a titolo di legato, il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso dei relativi arredi: art. 540.

Nel caso, di pluralità di successibili ex lege, la chiamata è comunque a titolo universale per ciascun coerede, poiché gli attribuisce la capacità di succedere indistintamente in tutti de cuius i rapporti trasmissibili facenti capo al, sebbene pro quota, ossia in base ad una frazione aritmetica: una metà, un quarto, un sesto ecc.: ne consegue un regime di comunione, che investe, in ragione delle quote spettanti a ciascun coerede, tutti gli elementi che compongono l’asse ereditario, ossia ogni erede pro quota è contitolare di ciascuno dei singoli beni dell’eredità, e che cessa soltanto con la divisione.

Per quanto riguarda le situazioni giuridiche non patrimoniali, rapporti di diritto familiare, essendo in genere intrasmissibili, non si verifica successione. Tuttavia, la legge in talune ipotesi riconosce espressamente la trasmissione in relazione ad interessi non patrimoniali: così l'impugnativa del riconoscimento del figlio naturale per violenza o interdizione può essere anche promossa dagli eredi dell'autore del riconoscimento, cioè in materia di azioni relative allo status filiationis.

Intrasmissibile è il cosiddetto diritto morale d'autore: mentre i diritti di utilizzazione economica si trasferiscono agli eredi, la legge speciale attribuisce invece ai parenti, e non agli eredi, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi alterazione della stessa, ossia la tutela dell’interesse morale ad essere riconosciuto autore a veder rispettata l’autenticità dell’opera.

Nel campo dei rapporti patrimoniali la regola è, invece, la successione.

Tutti i rapporti strettamente personali, come usufrutto, uso, abitazione, rendita vitalizia, diritto alimentare, ecc. sono intrasmissibili.

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L'erede subentra nei diritti potestativi spettanti al de cuius: diritto di riscatto, di recesso, di ratifica, di impugnazione, ecc.

La morte del proponente non comporta l’inefficacia della proposta volta a concludere un contratto quando si tratti di proposta irrevocabile ovvero fatta nell’esercizio di un’impresa.

Apertura della successione

Tempo e luogo

Tempo e luogo → La morte di una persona determina l’apertura della sua successione.

La legge attribuisce importanza alla determinazione del momento e del luogo in cui si verifica l’apertura della successione, sia al fine di stabilire quale sia la normativa applicabile in caso di successioni transfrontaliere, sia per regolare l’ipotesi di successione di leggi nel tempo, sia per determinare la competenza per territorio e la giurisdizione nelle cause ereditarie.

→ Ai sensi dell’art. 456 c.c. la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Qualora il soggetto della cui eredità si tratta avesse al tempo della sua morte residenza abituale in uno dei paesi dell’Unione Europea, la competenza a decidere dell’intera successione è attribuita agli organi giurisdizionali di quello Stato e la successione sarà regolata dalla legge del medesimo Stato, a meno che il soggetto abbia scelto espressamente la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

Morte presunta e assenza

Morte presunta e assenza → La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono equiparata alla morte naturale la morte presunta, in considerazione degli effetti che essa determina rispetto ai successori; in caso di assenza, invece, coloro che, verificandosi la morte dell’assente, sarebbero suoi eredi, possono soltanto domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, art. 50.

Vocazione e delazione ereditaria

Vocazione e delazione

Vocazione e delazione → Aperta la successione, occorre vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o i singoli beni. Si parla allora di “vocazione ereditaria”, che significa indicazione di colui che è chiamato all'eredità. Il nostro codice preferisce parlare di “delazione all'eredità” e cioè di offerta all'eredità ad una persona che, se vuole, la può acquistare, art. 457.

La dottrina classica considera i termini «vocazione» e «delazione» sostanzialmente equivalenti; secondo un altro indirizzo si dovrebbe distinguere, in quanto potrebbero darsi casi di vocazione senza delazione, ossia di chiamata senza un’«offerta» attuale dell’eredità.

ES: l’erede istituito sotto condizione sospensiva o il nascituro sarebbero «chiamati», in quanto opera una vocazione a loro favore, ma non sussisterebbe ancora una delazione, ossia un’offerta dell’eredità, poiché costoro potranno adire l’eredità soltanto dopo il verificarsi della condizione sospensiva, o dell’evento della nascita.

→ La delazione del successibile può avvenire in due modi:

  • Per legge, successione legittima.
  • Per testamento, successione ereditaria.

→ È esclusa la successione per contratto.

Divieto dei patti successori

Divieto dei patti successori, art. 458 → Il codice civile anzi vieta esplicitamente varie tipologie di patti successori. Se ne distinguono tre specie:

  • Confermativi o istitutivi, con cui Tizio conviene con Caio di lasciargli la propria eredità;
  • Dispositivi, vendo a Caio i beni che dovrebbero pervenirmi dall’eredità di X;
  • Rinunciativi, convengo con Caio di rinunciare all’eredità di X non ancora devoluta.

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Rationes del divieto → Tali patti sono vietati per il votum captandae mortis, desiderio di morte altrui, che essi possono determinare. Inoltre i patti istitutivi, vincolando il de cuius, gli toglierebbero quella libertà di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte, art. 458.

Quanto ai patti rinunciativi e dispositivi, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto impedire che un soggetto possa disporre con leggerezza di sostanze che non gli appartengono ancora e di cui, anzi, l’acquisto non può essere mai sicuro, ante mortem.

Donazione mortis causa

Donazione mortis causa → È vietata anche la donazione mortis causa, in cui la morte del donante funziona come causa dell’attribuzione patrimoniale, in contemplazione della mia morte ti dono ecc.: in quanto anch’essa è in contrasto con il principio fondamentale della revocabilità delle disposizioni mortis causa.

→*È valida la donazione fatta sotto la condizione sospensiva, se il donante muore prima del donatario, perché retroagendo la condizione a momento della conclusione della donazione, l’attribuzione patrimoniale dipende da un atto inter vivos e non mortis causa.

Una deroga al divieto di disporre per contratto è stata introdotta dalla legge del 2006 che ha disciplinato il “patto di famiglia”, ha introdotto nel codice i nuovi artt. 768-bis - 768-octies ed ha modificato il testo dell’art. 458 che recita “Salvo quanto disposto dagli art. 768-bis e ss..”.

Patti successori e dir. int. privato

Patti successori e dir. int. privato → Il regolamento UE stabilisce che i patti successori sono regolati, quanto alla loro validità e effetti, dalla legge che regolerebbe la successione se la persona fosse deceduta al tempo della stipulazione del patto: questo per evitare che una persona possa stipulare un patto successorio che, secondo la legge in quel momento applicabile, sarebbe valido, e che poi il patto venga travolto da nullità nel caso in cui quella legge abbia a mutare, es. perché il defunto ha nel frattempo cambiato il luogo di residenza abituale. Cosi, ad es. un patto successorio istitutivo confezionato quando Tizio risiedeva abitualmente in Germania, sarà valido ed efficace, e ciò anche quando Tizio sia cittadino italiano e sia morto in Italia:

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.mimi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Colacino Giuseppe.
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