Rapporti di famiglia
Capitolo LXV - Trasformazioni sociali e diritto di famiglia
Si riconosce generalmente che la famiglia soddisfa bisogni fondamentali dell’uomo. L’assetto sociale e normativo della famiglia non è tuttavia universale ed immutabile; il concreto atteggiarsi del fenomeno familiare è condizionato, nelle varie società ed epoche, dalla cultura, dalla morale e dal costume. In molti contesti sociali inoltre la disciplina delle relazioni familiari è riservata alla religione o è comunque fortemente influenzata dai precetti religiosi.
La famiglia come "società naturale"
Il codice non definisce la famiglia ma l'art 29 Cost. proclama solennemente che la Repubblica non attribuisce, riconosce "società naturale", ma i diritti della famiglia come norma che va interpretata da un lato, come presa d'atto del valore originario e pregiuridico del consorzio familiare e del suo assetto fondamentale, e all'altro lato come impegno di rispettare l'autonomia delle singole famiglie, salva la necessità di intervenire a favore dei figli "nei casi di incapacità dei genitori" (art. 30 c. 2 Cost).
Evoluzione del modello familiare
La disciplina dei rapporti familiari dettata con il codice civile del 1942 appariva improntata a principi che le profonde trasformazioni sociali intervenute nel dopoguerra avevano reso antiquati. Nella società di un tempo, prevalentemente agricola, la famiglia tendeva a organizzarsi come unità produttiva, sia verso l'esterno (per il mercato: si pensi alla famiglia coltivatrice), sia verso l'interno della comunità familiare stessa (produzione di cibo, vestiario, istruzione).
Caratteristiche della famiglia patriarcale
- Accentramento gerarchico (poteri del paterfamilias su moglie e figli)
- Rigida distribuzione dei ruoli (specie tra uomini e donne)
- Scarsa mobilità territoriale della famiglia nel suo complesso e delle singole persone
Con l'industrializzazione e lo spostamento dei luoghi di lavoro all'esterno della struttura familiare si è avviato il processo di disgregazione della famiglia antica:
- Passaggio alla c.d. famiglia nucleare (composta da soli genitori e figli)
- Contrazione dei poteri del capofamiglia
- Progressiva diminuzione delle funzioni svolte all’interno della famiglia (si pensi all’assistenza e all’istruzione, affidate oggi quasi totalmente ad istituzioni pubbliche)
I principi costituzionali e la loro attuazione
Esemplare in proposito è l’evoluzione della posizione giuridica e sociale della donna, da soggetto incapace di agire senza autorizzazione maritale, tenuta ad accompagnare il marito dovunque egli crede opportuno fissare la sua residenza (dal testo originario dell'art. 144 c.c.) e a prestargli obbedienza, in cambio del diritto al mantenimento, a soggetto con pari dignità sociale (art. 3 Cost) rispetto al marito, essendo il matrimonio fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost).
L'adeguamento al precetto costituzionale e più in generale all'ammodernamento del regime giuridico richiesero una profonda modifica dell'ordinamento. Poiché il testo originario del c.c. manteneva la moglie in una posizione di subordinazione, attribuendo al marito la supremazia, si era sviluppato un movimento per un’ampia revisione degli istituti familiari; nel frattempo la Corte Cost. interveniva ripetutamente a dichiarare l’illegittimità di norme del codice contrastanti con i principi costituzionali.
Nel 1970 si registrava un primo atto normativo di speciale rilevanza giuridica e sociale: il matrimonio non era più indissolubile (L. 1 dicembre 1970, n. 898, viene introdotto il divorzio).
- L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.
- I valori ordinanti fondamentali della riforma del 75 si trovano enunciati negli art. 29 e 30 cost.: eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; dovere (e diritto) di entrambi di mantenere, istruire ed educare la prole; tutela dei figli nati fuori dal matrimonio.
Quindi superamento dell’assetto gerarchico e autoritario della famiglia delineato dal codice e rimozione (o temperamento) delle disuguaglianze che la vecchia disciplina conteneva.
Le successive evoluzioni
Successivamente, l’assetto giuridico dei rapporti familiari si è costantemente rinnovato, sotto la spinta del costume e del sentimento sociale. Gli interventi normativi, successivamente al 1975, sono stati numerosi e rilevanti:
- Nel 1987 è stata riformata la legge sul divorzio;
- La disciplina dell’adozione è stata più volte modificata;
- Sono state introdotte norme volte ad accrescere la tutela dei soggetti deboli e contro la violenza all’interno della famiglia;
- Sono state emanate leggi sulla procreazione medicalmente assistita e sull’affidamento condiviso dei figli di coppie separate.
- L. 10 dicembre 2012, n. 219, riforma della filiazione. Ha rimosso ogni residua differenza di trattamento giuridico tra figli nati da persone coniugate e quelli nati al di fuori del matrimonio.
Nel 2014 si sono registrati ulteriori interventi in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio. L. 20 maggio 2016, n. 76, disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Famiglia legittima e famiglia di fatto
Tutela costituzionale della famiglia legittima - La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio (art. 29, comma 1 e 30, comma 3 Cost.). Essa si costituisce per effetto del compimento di uno specifico atto regolato dalla legge (il matrimonio appunto) produttivo di una serie di effetti legali.
La famiglia di fatto - La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate fra loro dal vincolo matrimoniale, convivono more uxorio come se fossero coniugati, insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. La legge del 2016 ha introdotto una regolamentazione unitaria in tema di convivenze di fatto, ma già prima dell'intervento normativo del 2016, la stabile convivenza tra coppie non coniugate aveva progressivamente acquistato spazi di rilevanza giuridica che sul piano costituzionale trovano copertura nella più generale tutela concessa alle "formazioni sociali" nelle quali l'individuo esplica la propria personalità (art. 2 cost.).
Così ad es. al convivente more uxorio è stato riconosciuto il diritto alla tutela possessoria della casa nella quale si svolge la convivenza; il diritto al risarcimento del danno nei confronti di chi abbia causato una lesione alla salute o la morte del convivente. Un caso particolare riguarda il diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro convivente, in caso di morte di quest’ultimo, riconosciuto da una pronuncia della Corte costituzionale nel 1988 (diritto normato successivamente dalla legge del 2016; art. 622-ter c.c.).
Inoltre le erogazioni di mezzi economici compiute da uno dei conviventi a beneficio dell’altro sono considerate adempimento di un’obbligazione naturale, quindi giustificate da un dovere morale o sociale. La diffusione sociale del fenomeno delle convivenze aveva inoltre fatto sì che la relazione more uxorio fosse oggetto di numerosi interventi normativi, fino ad arrivare alla L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) la quale disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto, fornendo una regolamentazione più organica di tale disciplina.
Per altro aspetto la riforma della filiazione introdotta dalla L. 219/2012 detta un regime unitario dei rapporti tra genitori e figli e dei conseguenti doveri e diritti, indipendentemente dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta nell'ambito o al di fuori del matrimonio. Si esclude una generale applicabilità analogica, alle coppie conviventi delle norme specificamente dettate per le famiglie legittime.
Capitolo LXVI - Matrimonio la formazione del vincolo
Il matrimonio civile
Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso (sacramento), sia dal punto di vista dell'ordinamento giuridico dello Stato (matrimonio civile). Il matrimonio come istituto regolato dal diritto dello Stato, in modo del tutto indipendente dalla dimensione religiosa, venne introdotto nella tradizione giuridica italiana dal c.c. del Regno d’Italia del 1865.
Il matrimonio: l’atto e il rapporto
Per il diritto italiano il termine matrimonio è adoperato tanto per indicare l'attò (le nozze) mediante il quale viene fondata la società coniugale (matrimonium in fieri), quanto il rapporto giuridico che ne deriva per gli sposi (matrimonium in facto). La legge disciplina analiticamente il matrimonio, sia sotto il profilo del regime dell’atto, sia quanto all’insieme di effetti che ne derivano (in termini di diritti e doveri reciproci, effetti patrimoniali, effetti di diritto successorio ecc.), ma non dà una definizione di matrimonio.
Il fine essenziale del matrimonio civile sembra identificabile nella costituzione di una comunione di vita spirituale e materiale tra coniugi, come si ricava indirettamente dalla legge sul divorzio, che ricollega lo scioglimento del vincolo all’accertamento della cessazione di una tale comunione.
Il matrimonio è un atto produttivo di determinati effetti giuridici, e cioè la costituzione di un rapporto tra gli sposi, che si declina in un insieme di obblighi e diritti reciproci e che è il presupposto di ulteriori situazioni giuridiche attive e passive (es. di tipo patrimoniale o successorio).
Caratteri del rapporto coniugale
Il vincolo matrimoniale ha cessato fin dal 1970 di essere indissolubile, a seguito della introduzione del divorzio; esso, peraltro, rimane esclusivo (monogamico), indisponibile (essendo preclusa una regolamentazione convenzionale, in deroga o aggiunta al regime legale), e di durata indeterminata (non essendo consentito pattuire ad tempus un matrimonio o sottoporlo a condizione risolutiva o a qualsiasi scioglimento al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge sul divorzio).
Le diverse forme di celebrazione
Nel diritto italiano, mentre la disciplina del rapporto è unica quanto agli effetti, la celebrazione dell'atto può avere luogo con forme diverse: con la celebrazione davanti a un ufficiale dello stato civile, oppure con la celebrazione davanti a un ministro del culto cattolico, purché seguita da trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile (cd. matrimonio concordatario), o davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico, o davanti ad un'autorità estera, secondo le forme previste dalla legge dello stato in cui la celebrazione avviene.
Promessa di matrimonio
Il matrimonio è di solito preceduto da quello che socialmente viene definito fidanzamento. Questo periodo viene preso in considerazione dal diritto ai fini della disciplina della promessa di contrarre matrimonio e della sorte dei doni che i fidanzati si sono scambiati in vista del matrimonio.
La promessa di matrimonio, dunque, è l'atto con il quale un soggetto si impegna a contrarre matrimonio con una persona determinata. Il principio fondamentale in materia matrimoniale è quello della libertà delle parti fino al momento della celebrazione delle nozze. Perciò, la promessa non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il mancato adempimento, per es. pagare una penale o un indennizzo all’altra parte (art. 79 c.c.) (incoercibilità della promessa di matrimonio).
La legge non ha però trascurato l'ipotesi in cui una delle parti, fondandosi sulla serietà della promessa, abbia affrontato spese, o contratto debiti, per costruire la nuova famiglia. Perciò, se la promessa è fatta per iscritto (atto pubblico o scrittura privata) da una persona maggiore d'età o da un minore ammesso a contrarre matrimonio ai sensi dell'art 84, il promittente, qualora senza giusto motivo ricusi successivamente di dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell’altro, è tenuto al risarcimento dei danni (art. 81).
Questi sono, peraltro, limitati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa di quella promessa (es. per acquisto di mobili, per preparativi della cerimonia nuziale ecc.). Non si ammette la risarcibilità:
- Nei danni non patrimoniali
- Nei danni economici ulteriori
Restituzione dei doni
In ogni caso in cui il matrimonio non viene contratto può essere chiesta la restituzione dei “doni fatti a causa della promessa di matrimonio” (art 80), tali sono i c.d. regali d'uso tra fidanzati, determinati dalla promessa di matrimonio e non costituenti semplice manifestazione d’affetto. Tali donazioni non richiedono la forma dell'atto pubblico e si perfezionano con la semplice consegna (art. 783 c.c. manuali).
La restituzione può essere chiesta a prescindere dai motivi della rottura degli sponsali, e quindi ad essa è tenuto anche il promittente incolpevole; la ragione della norma sta nella tutela di una presupposizione: il dono si intendeva fatto sul presupposto che seguissero le nozze. Estranee sono invece le donazioni fatte, dai nubendi reciprocamente tra loro o anche da un terzo, esplicitamente “in riguardo di un determinato futuro matrimonio”, che richiedono l’atto pubblico e non producono effetto finché il matrimonio non sia celebrato (art. 785 c.c. donazioni obnuziali).
Decadenza
L'azione per il risarcimento dei danni e quella della restituzione dei doni sono soggette ad un breve termine di decadenza: 1 anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio, oppure per la restituzione dei doni, dalla morte di uno dei promittenti (art. 80 e 81 c.c.).
Capacità e impedimenti
Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e che non sussistano ostacoli (impedimenti) relativi alla coppia, riguardanti, cioè, l'idoneità dei due nubendi a contrarre le nozze tra loro.
Requisiti di capacità
- La libertà di stato (art. 86): non può contrarre (nuovo) matrimonio chi è legato dal vincolo di nozze precedenti, a meno che queste siano state annullate o siano nulle o il rapporto si sia sciolto (per divorzio o morte dell’altro coniuge). La legge del 2016 ha introdotto nell’art. 86 il divieto di contrarre matrimonio anche per i soggetti vincolati da un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- L'età minima: dopo la riforma del 75 l’età minima per contrarre il matrimonio civile si raggiunge, tanto per l’uomo che per la donna, con la maggiore età, ossia con il compimento dei 18 anni (art. 84). L’art. 84 prevede la possibilità che l’autorità giudiziaria ammetta al matrimonio, se ricorrono “gravi motivi”, un minorenne, purché abbia 16 anni e sia accertata dal tribunale la sua maturità psicofisica;
- La capacità legale di agire e la capacità di intendere e di volere: non può contrarre validamente matrimonio l'interdetto per infermità di mente (art. 85), o anche la persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria (art. 120) (incapacità naturale);
- L'assenza di rischio di commixtio sanguinis (art. 89): il requisito riguarda esclusivamente la donna che sia già stata sposata, la quale non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o dell'annullamento del matrimonio precedente (eccetto il caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi). Il tribunale può accordare dispensa da questo divieto temporaneo quando sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio. L'inosservanza del divieto non dà luogo ad invalidità del matrimonio, ma solo ad una sanzione amministrativa per i coniugi e per l'ufficiale dello stato civile.
Impedimenti derivanti da parentela, affinità ecc.
Sotto il profilo degli impedimenti, non possono contrarre matrimonio tra loro (art. 87):
- Gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- I fratelli e le sorelle;
- Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- Gli affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera): il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità derivi da matrimonio sciolto o dichiarato nullo (in quest’ultimo caso, però, può essere accordata dispensa);
- Gli affini in linea collaterale in secondo grado (cognati): divieto suscettibile di dispensa;
- L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- I figli adottivi della stessa persona;
- L’adottato e i figli dell’adottante;
- L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato...
Impedimenti da delitto
Non possono inoltre contrarre matrimonio tra loro ar...
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