L'azione, l'evento ed il nesso causale
Art. 27 Cost.; Art. 40, 41, 42, 43, 45, 49, 56 C.p.
La condotta
È quel comportamento umano che costituisce reato. Per essere penalmente rilevante, la condotta deve corrispondere a quella descritta dalla norma incriminatrice speciale. La condotta, come afferma l’art. 42 c.p., può essere positiva (azione) o negativa (omissione); entrambe devono essere svolte con coscienza e volontà di colui che le compie.
L'azione e l'omissione
L’azione: è il movimento corporeo dell’uomo, che si concretizza in atti visibili e manifestati.
L’omissione: è il mancato compimento dell’azione che si attendeva da una persona. Vengono distinti due tipi di reati: omissivi propri ed impropri (commissivi mediante omissione).
Omissivi propri
Sono dei reati di pura condotta e di pericolo presunto ed hanno come caratteristica il mancato compimento di un’azione doverosa.
Esempio: Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
Omissivi impropri/Commissivi mediante omissione
L’autore di fatto non impedisce il verificarsi di un evento (integrante una fattispecie di reato) che aveva l’obbligo giuridico di impedire.
Esempio: Il cantoniere che, omettendo di manovrare uno scambio, causa un sinistro ferroviario.
Questi reati non sono specificatamente disciplinati, ma scaturiscono dalla conversione della fattispecie commissiva in omissiva ex art. 40.
I presupposti della condotta
Sono gli antecedenti logici, ovvero le situazioni di fatto o di diritto preesistenti all’azione, come lo stato di gravidanza nel reato di aborto o il precedente matrimonio nella bigamia.
Esempio: L’esistenza della coscienza e la volontà di commettere quell’azione; in mancanza di essa il reato non sussiste.
Cause di esclusione della coscienza e volontà (suitas)
- Forza maggiore: Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore (art. 45 c.p.). Per forza maggiore si intende ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina al comportamento di un’azione.
- Costringimento fisico: Non è punibile chi ha commesso il fatto mediante violenza fisica al quale non poteva resistere o sottrarsi. In questo caso del fatto commesso dalla persona costretta viene punito colui che ha commesso la violenza fisica.
Esempio: L’imbianchino spinto da una tromba d’aria, precipita al suolo dall’impalcatura uccidendo un passante.
Classificazione dei reati in base alla condotta
- Reati d'azione/omissione: possono essere commessi mediante un’azione oppure un’omissione.
- Reati a condotta mista: richiedono per la loro realizzazione sia un’azione che un’omissione.
- Reati a forma libera: la legge non prescrive una modalità precisa attraverso cui commettere l’illecito; l’illecito penale può essere commesso in qualsiasi modo dall’autore, scegliendo il mezzo o la forma che più gli piace.
- Reati a forma vincolata: la legge prescrive una modalità precisa attraverso cui commettere l’illecito.
- Reati unisussistenti e plurisussistenti: sono quei reati che possono essere commessi con un atto o più atti, ma non è una distinzione assoluta perché l’omicidio può essere commesso sia con un colpo di pistola (unico atto) che con più coltellate o colpi di pistola (più atti).
Esempio: L’omicidio è il classico reato a forma libera, perché punisce l’uccisione di una persona indifferentemente da come essa sia stata provocata.
Esempio: Reati contro il patrimonio come la truffa.
L'evento
L’evento è qualsiasi accadimento, conseguenza di una condotta; esistono due concezioni: naturalistica e giuridica.
Concezione naturalistica
È qualsiasi modificazione della realtà esterna.
Concezione giuridica
L’evento coincide con l’offesa arrecata dal reato e consiste nella lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma.
Distinzione dei reati in base all’evento
- Reati di pura condotta (reati formali): sono quei reati nei quali manca l’evento (concezione naturalistica).
- Reati di evento (reati materiali): sono quei reati per la cui configurabilità è richiesto oltre l’azione o l’omissione anche l’evento (concezione naturalistica).
- Reati di danno: nei reati di danno vi è la lesione del bene giuridico tutelato.
- Reati di pericolo: nel reato di pericolo vi è la messa in pericolo del bene giuridico; il reato di pericolo può essere concreto quando con la condotta viene messo in concreto in pericolo il bene giuridico; astratto quando potenzialmente con quella determinata condotta potrebbe essere messo in pericolo il bene giuridico.
- Reati istantanei: sono quei reati in cui l’evento si produce in un solo istante.
- Reati permanenti: sono quelli in cui l’evento perdura per un certo periodo di tempo per volontà del reo (è competente il giudice in cui ha avuto inizio la consumazione); la flagranza permane per tutta la durata dell’azione.
- Reati abituali: Non specificato.
Esempio: Reato di possesso, reato di evasione oppure omissione di soccorso.
Esempio: La morte nell’omicidio.
Esempio: Sequestro di persona a scopo di estorsione.
Rapporto di causalità
Art. 27 Cost.; Art. 40, 41 c.p.
Ai fini dell’esistenza del reato, è necessario stabilire...
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