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Corso di Diritto Penale Professor Cingari Anno Accademico 2021/2022

LEZIONE 2 MARZO 2022

I CARATTERI DEL DIRITTO PENALE

Si intende quali sono le caratteristiche di fondo del diritto penale.

Cosa è il diritto penale? Si risponde mettendo in ordine quali sono le sue caratteristiche

fondamentali.

Prima caratteristica: diritto di illeciti

Il diritto penale è costituito da un’insieme di norme giuridiche che configurano modelli negativi di

comportamenti, cioè un insieme di norme che descrivono dei comportamenti umani che la norma

vieta di compiere (definibili come illeciti).

Questa caratteristica si può ritrovare anche in altri rami del diritto, come nel ramo del diritto civile,

per esempio l’illecito extracontrattuale o contrattuale. Queste norme però in questi rami

rappresentano l’eccezione, in quanto sono formato soprattutto da norme positive.

Oltre al diritto civile, anche nel diritto amministrativo si descrive positivamente i comportamenti da

tenere da parte di coloro che detengono il potere pubblico, ma in una parte limitata si hanno gli

illeciti punibili.

L’ambito del diritto penale, a differenza degli altri rami, è composto quasi integralmente da norme

che definiscono comportamenti che non devono essere seguiti.

Seconda caratteristica: violazione sanzione penale criminale

=

Il diritto penale è composto da norme che prevedono modelli di comportamento negativi e che sono

puniti con una sanzione afflittiva, ossia la pena. Nel ramo del diritto penale, la violazione delle

norme è punita con la pena più grave che il nostro ordinamento prevede, ossia la privazione o

limitazione della libertà personale.

Dunque il diritto penale da un lato descrive comportamenti indesiderati e allo stesso tempo descrive

la sanzione in caso di violazione, ossia la privazione/limitazione della libertà personale.

“Reato di omicidio doloso” art. 575 c.p.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad ventuno anni.

Comportamento indesiderato privazione con la reclusione in caso di violazione

=

“Risarcimento per fatto illecito” art. 2043 c.c.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha

commesso il fatto a risarcire il danno.

Comportamento indesiderato sanzione pecuniaria e non penale

=

In altri ordinamenti, sono presenti pene ancora più afflittive rispetto a quelle del nostro

ordinamento, come per esempio la pena di morte, che era presente anche nel nostro ordinamento;

oppure altri tipi di pene. Pagina 1 di 81

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Se le prime due caratteristiche sono vere allora si parla sicuramente di violenza perché la sanzione

minacciata è violenta.

Terza caratteristica: applicazione giudiziaria

Se la norma minaccia la libertà personale allora nasce una esigenza di garanzia rispetto

all’ordinamento stesso, ossia se l’applicazione della norma penale comporta una sanzione così

afflittiva, nasce l’esigenza di trovare un organo a cui affidare lo specialissimo compito di applicare

tali sanzioni.

L’organo scelto a garanzia del rispetto dell’applicazione della pena alla violazione della norma

penale è la magistratura, organo indipendente; il diritto penale è inoltre di esclusiva applicazione

giudiziaria.

Quarta caratteristica: produzione legislativa

Nasce un’altra esigenza di garanzia verso i consociati e riguarda chi produce le norme penali e se ne

sono occupati i costituenti nell’assemblea costituente ed ha individuato nel Parlamento l’organo più

vicino al popolo, in quanto ha la legittimazione democratica diretta ed è per questo che è stata

indicato in Costituzione come l’organo che ha il potere di decidere quali sono le norme.

Attribuire questo potere al Governo non avrebbe garantito i consociati, in quanto sono investiti

indirettamente dal popolo.

Nella prassi è poi accaduto che attraverso decreti leggi e decreti delegati sia stata attribuita la

possibilità al Governo di produrre norme penali, questo perché in qualsiasi caso il controllo del

Parlamento è forte; si è escluso però che possano produrre norme penali attraverso regolamenti.

Quinta caratteristica: tipicità

I comportamenti offendono un bene che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela. Questi

comportamenti descritti dalla norma sono tipici, ossia descritti in maniera analitica; da questa

descrizione si può dedurre sia quale sia il bene protetto dalla norma che il comportamento

considerato offensivo.

Sesta caratteristica: diritto di illeciti significativi

Il diritto penale dovrebbe essere sempre utilizzato per colpire solamente i comportamenti più

offensivi.

L’autentica caratteristica è la seconda, in quanto la sanzione penale criminale è la più afflittiva e ci

permette di distinguere il diritto penale dagli altri ordinamenti ed inoltre ne derivano altre

conseguenze, tra cui la cosiddetta esigenza di garanzia.

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LEZIONE 3 MARZO 2022

LA SANZIONE PENALE CRIMINALE

Quali sono tecnicamente le sanzioni che limitano o privano, dirittamente o indirettamente la

libertà personale?

Le norme di partenza sono l’art. 17 c.p. e l’art. 52 D.Lgs. 274/2000. L’elenco delle pene applicabili

è formato da due cataloghi contenuti.

Art. 17. c.p. elenca le pene criminali vigenti.

L’art. 17 non prevede più la pena di morte, in quanto non sarebbe, sotto diversi profili,

costituzionalmente legittima, come p.e. il principio di umanità della pena e la funzione rieducativa

della pena, questo secondo principio è previsto espressamente in Costituzione.

- Ergastolo: significa pena detentiva perpetua, ossia privazione della libertà personale in modo

permanente. Anche questa sanzione ha posto dei problemi di compatibilità con la Costituzione,

sempre con la funzione rieducativa della pena, in quanto non si ha la morte fisica, ma si ha

comunque una morte civile. Si è prevista dunque la possibilità di sottoporre l’ergastolano alla

possibilità di usufruire della liberazione condizionale, ossia una misura che dopo aver scontato un

certo numero di anni permette alla persona di uscire dal carcere. L’ergastolo congiunto con questa

possibilità lo rende compatibile la funzione rieducativa della pena.

- Reclusione: con questo termine si intende pena detentiva temporanea, ma particolarmente lunga.

- Arresto: è anch’essa una pena detentiva come la reclusione, ma con la differenza che è più corta

temporalmente. Non si deve confondere l’arresto come pena criminale che viene applicata dal

giudice alla fine del procedimento penale con l’arresto come misura precautelare, ossia quella

misura coercitiva che viene applicata in presenza di condizioni previste dal c.p.p. dai soggetti che

ne hanno il potere. Questa misura prevista dal c.p.p. dura un tempo particolarmente breve.

- Multa e Ammenda: consistono in pene pecuniarie; la multa è, in termini economici, una sanzione

più grave rispetto all’ammenda. Non si era detto che le pene criminali comportavano la

limitazione/privazione della libertà personale? La multa e l’ammenda si concilia con la

caratteristica della limitazione/privazione della libertà personale guardando al caso in cui il

soggetto che è condannato al pagamento economico quando non paga. In quel caso l’ordinamento

prevede dei meccanismi per il pagamento forzato, ma se il condannato non è capace di pagare la

pena pecuniaria allora entra in gioco l’art. 136 c.p., che prevede la conversione della pena

pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo (precedentemente la conversione prevedeva il

carcere e dunque oggi è stata attenuata).. La pena pecuniaria convertita prevede la limitazione

della libertà personale e non in pene privative. Si può dunque affermare che l’art. 17 c.p.,

combinato con l’art. 136 c.p. che si tratta di pene privative/limitative della libertà personale.

Questo meccanismo di conversione non vale per gli altri tipi di sanzioni previste

dall’ordinamento. Se il soggetto non adempie alla sanzione pecuniaria che non è la multa o

l’ammenda allora lo Stato aggredisce il patrimonio del soggetto.

Effetto a cascata Pagina 3 di 81

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Quando si dice che la sanzione criminale aggredisce la libertà personale, non si può far riferimento

solo al bene del soggetto colpito, ma anche i beni dei soggetti vicino ad esso(ad es. quando un

soggetto viene condannato a pena detentiva, il soggetto è obbligato a scontarla; se da tale soggetto

dipendono economicamente i suoi familiari etc. anche questi soggetti saranno “toccati” dalla pena

del soggetto benché non ne vengano colpiti direttamente)

Art. 52 D.Lgs. 274/2000

Questo decreto legislativo ha introdotto nel nostro ordinamento il giudice di pace, ossia un giudice

non togato (dunque onorario), al quale è stata attribuita la competenza a giudicare soprattutto in

materia civile, ma anche una limitata competenza in materia penale, più precisamente nei reati che

il legislatore non ritiene particolarmente gravi. Il giudice di pace non può applicare le pene indicate

all’art. 17 c.p., ma può applicare quelli elencati dall’art. 52 del D.Lgs.

Il giudice di pace, in base a questo decreto, applica delle pene previste dalla norma e sono 3:

- pena pecuniaria: non incide direttamente sulla libertà personale, ma è previsto un meccanismo di

conversione dall’art. 55 del Decreto, che prevede la conversione in lavoro sostitutivo o la

permanenza domiciliare in caso di inadempimento.

- permanenza domiciliare: incide sulla libertà personale limitandolo, in quanto per un certo periodo

di tempo non può uscire dal proprio domicilio.

- lavoro sostitutivo: incide sulla libertà personale senza limitarlo.

Se queste sono le pene previste, allora ciò che abbiamo detto in via teorica è vero, in quanto

incidono sulla libertà personale, limitandola o privandola.

Le due funzioni dell’art. 17 c.p.

Il catalogo delle pene previste dall’art. 17 è importantissimo perché se una norma minaccia una di

queste pene si può identificare come reato l’illecito descritto dalla norma. Si può dunque così

distinguere se si tratta di un reato o un illecito amministrativo in base alla pena minacciata.

Ormai, infatti, non si può più definire reati quelli che fanno parte del c.p. in quanto si è prodotto il

processo cosiddetto di decodificazione, ossia alcuni reati sono disciplinati in altri testi normativi.

L’art. 17 ha un’altra funzione tecnica importante, che è quella non solo di identificare di distinguere

gli illeciti penali, ma anche di distinguere all’interno degli illeciti penali tra due diverse tipologie di

illeciti penali:

- delitti

- contravvenzioni

Come si fa a distinguere tra delitto e contravvenzione? Attraverso l’individuazione delle pene

previste dall’art. 17. Per i delitti si utilizza la pena dell’ergastolo, della reclusione e della multa;

mentre per le contravvenzioni si utilizza la pena dell’arresto e la pena dell’ammenda.

Questa distinzione è fondamentale in quanto la disciplina prevista dal codice è diversa per i reati

definiti come delitti e quelli definiti come contravvenzione.

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I delitti sono puniti non solo se sono commessi nella forma prevista dalla norma, ma anche se sono

previsti nella forma tentata; per esempio l’omicidio previsto dall’art. 575 è punito sia nel caso in cui

sia effettivamente commesso che nel caso in cui sia solo tentato; questa è solo una delle differenze

tra delitti e contravvenzioni, in quanto le contravvenzioni non sono punite se in forma tentata.

Esercizio per consolidare ciò che abbiamo fatto

Art. 628 c.p. “Rapina”

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o

minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la

reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Si tratta di un reato perché, oltre a trovarsi nel c.p., è punito con la reclusione e l’ammenda,

caratteristiche che lo rendono allo stesso tempo un delitto.

Art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di

sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave

reato, con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a euro 206.

Si tratta anch’esso di un reato, ma in questo caso di una contravvenzione in quanto è punito con

l’arresto o l’ammenda.

Il Codice Penale ha come funzione quella di sistematizzazione e chiarezza dei reati; dunque il

legislatore ha diviso i delitti e le contravvenzioni in due libri diversi del codice. Il Libro II del c.p.

contiene i delitti, mentre il Libro III contiene le contravvenzioni; ma ciò non avviene nelle leggi

esterne al codice, come per esempio il TU delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope.

LEZIONE 4 MARZO 2022

A che serve il diritto penale e quali sono le funzioni della pena criminale?

Le pene che abbiamo visto sono tutte pene afflittive che non hanno né carattere risarcitorio (p.e.

risarcimento del danno nel caso di un incidente stradale, riportando la situazione alla condizione

precedente al reato) né carattere impeditivo (p.e. l’interdizione dai pubblici uffici nel caso di

corruzione di un pubblico ufficiale).

Le sanzioni penali criminali hanno carattere afflittivo e non ripristinatoria e da qui sorge la domanda

sulla sua funzione.

Perché viene applicata la pena se non ha carattere ripristinatorio? Nel tempo si è cercato di

dare una risposta e le risposte prendono il nome di teorie razionalizzanti le funzioni della pena.

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La pena ha una funzione di prevenzione generale, ossia serve a fare in modo che i consociati che

non hanno commesso quel reato non lo commettano in un futuro. Si parla di funzione di

prevenzione generale perché si rivolge alla generalità dei consociati ed ha la funzione di prevenire

la commissione dei reati da parte loro del reato commesso dal soggetto o più in generale dai reati

previsti dal c.p.

Si parla da un lato di prevenzione generale mediante intimidazione e dall’altro lato si parla di

prevenzione generale mediante persuasione.

La prima viene definita prevenzione generale negativa mentre la seconda positiva.

La funzione di prevenzione generale, da un lato con la pena minacciata dal legislatore, è quella di

intimidire i consociati, cercando di disincentivarli dal commettere il fatto vietato dalle norme penali.

Questa minaccia avrebbe la funzione di prevenire la commissione dei reati da parte dei consociati.

Questo meccanismo della pena presuppone che la norma penale parli, condizionando, i consociati.

La funzione di prevenzione generale non viene realizzato dalla norma solo mediante intimidazione,

ma anche mediante persuasione, ossia veicolando/promuovendo ai consociati il valore che tutelato

dalla norma è importante e dunque cercando di persuadere i consociati dall’offendere uno di questi

valori.

Dietro l’art. 628 c.p. si ha sia il fatto offensivo vietato che il bene protetto; il secondo dovrebbe

arrivare alla generalità dei consociati entrando a far parte della loro coscienza e dunque si

dovrebbero persuadere da una possibile offesa.

Il problema o rischio della prevenzione generale positiva è che il legislatore nel momento di

creazione delle norme penali definiscano portanti alcuni beni piuttosto che altri; il diritto penale

infatti non dovrebbe, in un sistema democratico, definire quali beni sono importanti e quali no, ma

piuttosto dovrebbe tutelare i valori che la società ritiene fondamentali.

Anche la prevenzione generale mediante intimidazione ha dei rischi, come per esempio può

avvenire che il legislatore vuole prevenire quel fatto criminoso e aumenta dunque la pena, e dunque

più si alza la minaccia più si dovrebbe perseguire la funzione di persuasione. Il rischio è quello di

alzare sempre più il contenuto afflittivo della pena prevedendo pene criminali afflittive

sproporzionate rispetto al grado offensivo del fatto. Si finisce dunque per punire un soggetto che ha

commesso un reato per rafforzare la tutela della società, e dunque strumentalizzandolo, piuttosto

che per il reato che ha effettivamente compiuto.

Entrambe le prevenzioni generali si fondano sul fatto che i consociati siano capaci di recepire il

messaggio, in questo caso di conoscere il diritto penale, e ciò può essere vero in un ordinamento in

cui ci sono pochi reati.

Con riferimento alla prevenzione generale mediante intimidazione, presenta un altro limite che fa

dubitare della stessa capacità funzionale della pena: se la pena è in grado di prevenire i reati perché

fa paura, si presuppone di avere come interlocutore un consociato razionale che compie le sue

azioni in base ad un ragionamento razionalizzato di bilanciamento costi/benefici. Se questo almeno

in parte è vero, è però anche vero che ciò non sempre è vero e dunque è possibile che la funzione di

prevenzione generale mediante intimidazione raggiunge il suo scopo.

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Accanto a questa funzione di prevenzione generale, normalmente si considera un’altra funzione, che

si collo

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessioromei di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale, parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cingari Francesco.
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