Diritto penale
Parte generale
Il diritto penale si caratterizza perché si occupa dei reati. Definiamo diritto penale il settore dell’ordinamento giuridico che si interessa di fatti valutati come gravi forme di aggressione a diritti o interessi dei singoli e della collettività, e della reazione (pena) prevista per gli autori di delitti.
Definizione
Si definisce norma penale una norma che può essere ricostruita secondo il seguente schema:
- La prima parte consiste in un precetto: divieto di realizzare un dato fatto, non uccidere, non rubare… O più raramente un comando di fare qualcosa.
- La seconda parte indica la sanzione minacciata dalla legge per il caso di violazione del precetto.
Esistono due tipologie fondamentali di norme: norme che esprimono principi generali e istituti comuni a tutti i reati o a categorie più o meno ampie (parte generale), e norme che pongono precetti sanzioni penali (parte speciale). La parte generale è materia propria del codice penale e li fanno parte i principi relativi alle fonti del diritto penale (principio di legalità), modelli generali di trascrizione della responsabilità personale (principi generali sul fatto di reato, cause di giustificazione, istituti della colpevolezza), modelli di risposta a reato (sistema delle sanzioni). Il diritto penale è pertanto costituito da una parte generale da una parte speciale con funzioni complementari, in un rapporto di integrazione necessaria.
Legislazione speciale
Non tutti i reati sono nel codice penale. Comportamenti contrari alla pacifica convivenza richiedono quindi una pena che dovrebbe contenere il soggetto che compie il reato.
Cos'è un reato?
- Definizione formale: è reato quello che la legge riconduce a una sanzione penale. Se non c’è una norma penale il comportamento sgradevole non è reato. Si definisce reato il tipo di fatto cui la norma ricollega la minaccia di pena. L’ordinamento penale positivo comprende una serie più o meno ampia di figure o fattispecie di reato descritto in via generale astratta da una norma penale. Il termine reato viene usato sia in relazione alla fattispecie astratta sia in relazione al fatto concreto.
Il codice penale contiene delle fattispecie penali, parla dei reati. Contiene solo il nucleo centrale, Es: omicidio, perché anche il codice civile parla di reati ma di un altro tipo.
Elementi
- Precetto: comando o divieto di compiere una determinata azione.
- Sanzione: conseguenza giuridica che deriva dalla violazione del precetto.
Il diritto penale è uno strumento di tutela usato dal legislatore in diversi ambiti dell’ordinamento, tutela l’interesse delle persone. La tutela viene garantita minacciando con una sanzione penale, sperando che questo serva a garantire maggior rispetto della disciplina. Oppure il legislatore prevede una sanzione non penale, se è troppo per il caso. Il codice penale è uno strumento per la tutela dei beni e il primo libro contiene la disciplina generale. Il cittadino deve essere garantito dalla magistratura. Il diritto penale si definisce in relazione a un particolare modo di disciplina: la previsione di un particolare tipo di sanzione, la pena, quale conseguenza normativamente collegata al verificarsi di determinati fatti. Il criterio adottato per definire il diritto penale è diverso da quello adottato per le altre grandi partizioni dell’ordinamento giuridico. E difatti il diritto civile, processuale, amministrativo e le loro partizioni sono definiti avendo riguardo a campi di materia che ne costituiscono l’oggetto di disciplina. Per il diritto penale non è invece così, qualsiasi campo diviene materia penale, quando per la sua disciplina si è fatto ricorso alla sanzione pena. Tra il diritto penale e gli altri gradi di partizioni dell’ordinamento giuridico non vi è separazione netta di campi di materia, ma sono sovrapposti e interferenze. Dal fatto illecito produttivo di danno scaturisce un obbligo di risarcimento, finalizzato a ricostruire nel patrimonio del danneggiato un equivalente del danno subito. La richiesta di risarcimento è attivata dall’interessato, eventualmente con azione giudiziaria civile. La pena è un’arma a doppio taglio: intende essere strumento tutela di interessi o beni giuridici, la tutela è attuata attraverso la lesione di beni giuridici.
Il codice penale contiene le sanzioni penali: ergastolo, reclusione, multa (nel caso di delitti) o arresto e ammenda (in caso di contravvenzioni). Esistono due tipi di reato perché non sono assoggettate alla stessa disciplina. La disciplina è diversa.
- La legge definisce un comportamento reato quando prevede una di queste sei sanzioni penali.
- I delitti e le contravvenzioni sono previsti nel secondo e terzo libri del codice penale.
La pena si caratterizza come sanzione di contenuto afflittivo non risarcitorio. L’afflittività può attingere livelli elevatissimi, come si conviene a sanzioni previste in relazione ai più gravi fatti di aggressione a diritti o interessi individuali e collettivi. Negli ordinamenti moderni ha acquisito un ruolo dominante la pena detentiva: l’istituzione penale tipica del mondo moderno è il carcere mentre in passato veniva utilizzata la pena di morte o le pene corporali. Inoltre, le pene pecuniarie e le sanzioni interdittive (divieti di svolgere alcune attività) e anche altri tipi di sanzione.
Politica criminale
Il diritto penale è strumento di politica criminale, intesa come insieme delle valutazioni, delle attività e degli strumenti che lo stato adotta nel definire e contrastare fenomeni criminali. Definisce i crimini e appresta strumenti (pene) ritenuti utili e necessari per la lotta contro il delitto. Il diritto penale è limite invalicabile della politica criminale. La politica del diritto penale non è solo politica criminale, ma riguarda i rapporti fra individuo e società, fra libertà e autorità. Ha radice in esigenze di garanzia delle libertà individuali. Si riflettono sul sistema penale principi non penalistici: diritti e libertà costituzionalmente garantiti e principi di uguaglianza. Nell’insieme dei principi costituzionali, il diritto penale trova da un lato l’indicazione di positive esigenze di tutela e dall’altro limiti da non superare. Il diritto non può essere neutrale: opera scelte di valore, condivise, inclusive o escludenti. I valori condivisi comprendono una convergenza nell’individuazione di ciò che è male incompatibile con le condizioni essenziali di convivenza e il riconoscimento del pluralismo come convivenza di concezioni generali del mondo dell’uomo, della vita buona, anche molto diverse fra loro.
Il diritto penale si occupa del male, ha a che fare con le condizioni minimali di una convivenza che intende mettere al bando pratiche di sopraffazione, crudeltà e negazione dell’altro. Il fondamento morale della nostra cultura è considerato il riconoscimento degli altri come persone umane, di pari dignità e di pari diritti. Rispettare le persone come eguali significa avere rispetto reciproco: riconoscere a ciascuno ciò che da ciascuno è dovuto. Questo principio ha a che fare con la fondazione e la legittimizzazione del principio democratico. La specifica eticità del diritto penale presuppone la separazione fra diritto e morale e implica non totale coincidenza di contenuti.
Processo
L’applicazione della legge penale si verifica mediante il processo. Negli ordinamenti liberali è il giusto processo dinanzi a un giudice imparziale, nel contraddittorio fra le parti (accusa e difesa). In Italia l’azione penale è obbligatoria per il pubblico ministero che procede d’ufficio. La funzione specifica del processo è la verifica di specifiche ipotesi di accusa nei confronti di una o più persone. La giustizia che un giudice imparziale ha il compito di realizzare è assolvere l’innocente o condannare il colpevole e applicare le conseguenze che meglio appaiono corrispondere alle indicazioni di legge. Il principio di legalità esige un’applicazione della legge uguale per tutti, mentre il principio di obbligatorietà dell’azione penale ne è il risvolto processuale e orientano la macchina giudiziaria. L’istituzione della giustizia penale deve essere rigorosa e neutrale in ciascun singolo processo e nell’insieme deve risultare funzionale all’applicazione uguale per tutti della legge penale agli autori di reato. Il compito del giudice imparziale è quello di accertare i fatti per i quali sia richiesta l’applicazione di norme dell’ordinamento. La ricerca e la pronuncia della verità, per il giudice, è anche esercizio di potere. Il processo incide su libertà in via di principio inviolabili: libertà personali, segretezza della comunicazione, sfere private. Produce sofferenze e comporta costi economici, esistenziali e sociali. Il principio della ragionevole durata del processo risponde all’esigenza di porre limiti temporali ai poteri dell’autorità e a costi che potrebbero risultare ingiustificati o sproporzionati. L’applicazione della legge penale è affidata a un giudice imparziale, soggetto solo alla legge. Il rispetto delle regole del giusto processo è condizione necessaria, ma non sufficiente.
Illecito penale
Il diritto penale interviene in campi di materia disciplinati da altri rami dell’ordinamento o appresta tutela ad interessi alla cui conformazione concorrono altri rami dell’ordinamento. Il diritto penale resta autonomo nel selezionare gli interessi meritevoli e bisognosi di tutela, e nel definire le forma e i limiti della tutela. Non può introdurre soluzioni incompatibili con la disciplina extrapenale dei campi di materia in cui interviene. L’autonomia penale per cui è relativa. Nell’infliggere le sue pene bisogna sempre tener conto che anche i nemici devono essere trattati come persone, uguali ai cittadini nella dignità di persone, titolari di diritti che a tutti vengono riconosciuti in maniera universale e indipendentemente dalla cittadinanza e dal grado di fedeltà all’ordinamento. Si vede la contrapposizione nell’ambito del diritto penale tra l’efficienza preventiva e repressiva, e dall’altro i limiti della coercizione minacciata e inflitta.
Vincoli per il legislatore penale
- Principio di offensività: sono punibili solo fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico. Ci deve essere un’offesa, che può essere una lesione (Es: se uccido qualcuno). Ma ci sono anche solo comportamenti che minacciano il bene e che devono essere puniti, rientrando sempre nella categoria lesiva. Questo principio deve essere rispettato innanzitutto dal legislatore che può introdurre una norma in di inagrì ma solo se lede un interesse che tutti riconosciamo come esistente e meritevole di propensione, ma vincola anche il giudice che quando deve interpretare la norma per applicarla al caso concreto. Deve dare un’interpretazione compatibile con questo principio.
- Principio di sussidiarietà: il diritto penale come extrema ratio, nel caso non può essere usato l’illecito amministrativo e civile. Usiamolo solo se indispensabile, perché ferisce.
- Principio di proporzione: vantaggi della sua applicazione → costi della sanzione. Art. 3 della costituzione parla di uguaglianza che si identifica con la proporzionalità. Ma anche come proporzione tra fatto punibile e sanzione comminata.
Art. 117: la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
Illecito amministrativo
L’illecito civile: risarcimento del danno art. 2043 sull’illecito civile. Dal 2016 è stata introdotta una novità, un illecito con sanzione punitiva. Comporta il pagamento di una pena pecuniaria allo stato che si aggiunge alla pena di risarcimento della vittima. La legge combina le pene, il giudice applica e irriga le pene ma non le combina. La pena, in quanto infezione di una sofferenza o privazione di diritti, oppure un particolare problema di giustificazione del potere di punire, nel quale in gioco il rapporto fra la sfera dei poteri statuali e la sfera dei diritti e libertà individuali.
Si parla di tina della retribuzione, la sanzione penale deve realizzare una giusta retribuzione di un male commesso. La pena retributiva si fonda sull’esigenza di giustizia assoluta. Si pone poi l’idea della prevenzione, la previsione legislativa di reati e delle pene e l’applicazione di pene agli autori di reati, hanno una funzione di prevenzione di comportamenti ritenuti dannosi. Si minacciano e si applicano pene affinché in futuro non si commettano fatti illeciti.
Principi costituzionali
- Principi costituzionali che trovano espressa formulazione in una disposizione costituzionale: nel 1948 entra in vigore la costituzione repubblicana. È una costituzione lunga, contiene non solo disposizioni sull’organizzazione dello stato ma si caratterizza per la formulazione di principi fondamentali e per la parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini. È una costituzione rigida che comporta l’illegittimità di leggi ordinarie con essa incompatibili e introduce il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi affidato alla corte costituzionale. Il sistema penale deve confrontarsi ora con i nuovi principi costituzionali di democrazia liberale. Principi fondamentali del diritto penale sostanziale, nella costituzione italiana, sono il principio di legalità, il principio di personalità della responsabilità penale, i principi in materia di sanzioni penali: tendenza rieducativa, divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, abolizione della pena di morte. Il principio di legalità dei reati e delle pene è il principio cardine della struttura formale del sistema. La riserva di legge lega il diritto penale agli istituti della democrazia politica. Il principio di personalità della responsabilità penale è il principio fondamentale per l’imputazione soggettiva del fatto illecito. Educativa il divieto di trattamenti inumani sono criteri fondamentali di orientamento per il sistema sanzionatorio. Hanno grande rilevanza per il diritto penale anche principi non specificatamente penalisti: diritti libertà costituzionalmente garantiti e principio di uguaglianza. Sia riguardo anche per il sistema penale e ai principi costituzionali relativi ai processi alla giurisdizione: il giusto processo caratterizzato dal contraddittorio fra le parti in condizioni di parità, l’obbligatorietà dell’azione penale, diritto di difesa che è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La giurisdizione è affidata a magistrati indipendenti dal potere politico, soggetti soltanto alla legge, nessuno può essere distolto dal giudice naturale pre-costituito per legge. È affermata la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Un anno fondamentale è stato svolto dalla corte costituzionale esprimendo principi che hanno aperto la strada a un controllo di legittimità sulla legislazione, verificando la legittimità costituzionale delle leggi e vigenti e l’illegittimità costituzionale di una legge anche per incompatibilità con norme programmatiche. I principi costituzionali sono: principio di irretroattività, principio di legalità, principio di colpevolezza.
Teoria generale del reato
Gli ordinamenti giuridici disciplinano una pluralità di figure o fattispecie di reato, non il resto in astratto. L’oggetto della teoria del reato è un’astrazione concettuale: uno schema o modello nel quale sono calcati i variabili contenuti delle figure di reato. Un reato è un fatto contrario al diritto, questa contrarietà viene definita illecito o antigiuridico.
- Fatto: oggetto di un precetto penale, ciò che una norma incriminatrice vieta o comanda. La norma penale costruisce fattispecie generali e astratte, tipi di fatto (omicidio, furto…). Per i fatti concreti si pone il problema della conformità o corrispondenza al tipo legale (tipicità). Il precetto penale può avere ad oggetto un determinato tipo di condotta considerata in sé per sé, senza riguardo a ulteriori effetti. Può comandare una data azione, la cui trasgressione di tale comando comporta un’omissione, non compimento di un’azione doverosa in presenza dei presupposti del dovere di compierla. La norma può vietare la realizzazione di un dato risultato, evento, quale conseguenza della propria condotta. Il fatto reato può quindi essere di mera condotta, attiva o omissiva, oppure con evento naturalistico. Un’altra classificazione riguarda il contenuto offensivo del fatto. L’offesa si può considerare come un danno o concreta lesione di un bene o interesse oppure in una messa in pericolo.
- Distinzione tra modalità tipiche di condotta (violenza, frode, abuso…) o particolari modalità di configurazione della fattispecie o di individuazione dei destinatari del prefetto. Nel fatto tipico si realizza l’offesa o messa in pericolo dell’interesse del protetto.
- Causa di giustificazione del fatto: la realizzazione del fatto tipico potrebbe essere consentita o imposta da una causa di giustificazione. Es: legittima difesa. Antigiuridicità oggettiva è invece il fatto tipico realizzato senza cause di giustificazione.
- Colpevolezza: la colpevolezza riguarda i presupposti o requisiti soggettivi della responsabilità penale. Per responsabilità colpevole si intende una responsabilità fondata su un criterio di imputazione non meramente obiettivo. Non basta la realizzazione materiale del fatto, ma ci deve essere anche un collegamento soggettivo tra il fatto e il suo autore.
- Modelli:
- Bipartito: distinzione fra elementi oggettivi e soggettivi. Inquadra le cause di...
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