Prof. Francesco Cingari - Diritto penale
Indicazioni organizzative
Diritto penale - Elisa Iannone
Laboratorio 6 marzo 2023
Ora: 12-13:30
Materiali per lezione: "Corso di diritto penale, professor Palazzo." Nona edizione. Tutti i capitoli eccetto l'ultimo sulle misure di prevenzione.
Codice penale: il più piccolo e meno costoso. Solo quello con le norme penali senza il commento.
Esame: manuale in parallelo alla lezione
Cos'è il diritto penale?
Pg.11
Per comprendere il diritto penale è necessario distinguere il diritto penale rispetto agli altri rami giuridici dell'ordinamento, andando a definire le caratteristiche del diritto penale:
- Illeciti: la prima è rappresentata dal fatto che il diritto penale è un diritto quasi esclusivamente d'illeciti, ossia le norme penali sono norme nella maggioranza che prevedono illeciti. Norme giuridiche da non commettere, in cui da una parte vi è un fatto e dall'altra parte vi è una sanzione penale criminale. Le norme penali sono norme che vietano i fatti illeciti. Nel diritto civile invece le norme indicano modelli positivi da seguire, mentre nel diritto penale ritroviamo modelli negativi da seguire: un comportamento da non tenere, se lo teniamo scatta la sanzione penale. Norme penali descrivono un fatto in modo analitico che l'ordinamento vieta. Il diritto penale è un limite alla libertà personale: per esempio, l'omicidio è offensivo di un bene fondamentale, che è la vita. Nel diritto amministrativo l'ordinamento è solitamente costituito da norme che prevedono modelli positivi di comportamento per i pubblici agenti nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri, e questo lo differenzia dal diritto penale; anche se vi è una parte del diritto amministrativo degli illeciti.
Sanzionati con una sanzione penale: Diritto di illeciti che sono criminale, che è da un lato la più afflittiva che dispone il nostro ordinamento, dall'altro lato non è solamente afflittiva, è una sanzione ripristinatoria, come è il risarcimento danni.
Conseguenze delle caratteristiche del diritto penale
Da queste due caratteristiche ne derivano tante conseguenze:
- Nascono esigenze di garanzia in quanto possono essere colpiti da questa forte sanzione. A queste esigenze si risponde attribuendo il monopolio del diritto penale alle autorità statali, è un diritto pubblicistico dato in mano alle autorità pubbliche:
- Parlamento
- Creano le norme:
- Cosa è illecito penale
- Come punire l'illecito
- Creano le norme:
- Magistratura: applicano le norme penali
- Se va applicata la sanzione penale criminale o meno
- Stato, sempre magistratura
- Garantire l'esecuzione della pena criminale erogata: con altri organi pubblici (magistratura di sorveglianza)
- Per applicare le norme penali esiste una procedura molto rigorosa che si chiama procedura penale, ovvero un insieme di regole volte a garantire colui si vuole applicare la norma penale molto rigide, in quanto chi rischia la sanzione penale deve essere applicata al vero responsabile di quel fatto.
- Il fatto che l'illecito penale sia presieduto da una sanzione così "violenta" ha come conseguenza che i fatti illeciti penali siano i fatti più gravi, secondo la valutazione di quel determinato periodo storico. Per esempio, la norma che vieta la sosta in un determinato posto configura un illecito ed è un fatto grave ma l'offensività è l'intralcio corretto della circolazione stradale, ma questo non è tale da giustificare la minaccia di una sanzione penale criminale.
Pena afflittiva
Pg.13
La pena penale è la più afflittiva in relazione a questo preciso momento storico, in ogni periodo storico lo stato decide la reazione stabilendo il livello di gravità da applicare. Ci sono alcuni ordinamenti in cui la pena afflittiva arriva sino alla pena di morte, privazione della vita. Nel nostro ordinamento la pena afflittiva non coincide con la pena di morte ma con la privazione della libertà: limitare o privare la libertà personale. Questo è il massimo di violenza che il nostro ordinamento ritiene di dover infliggere a chi ha compiuto un illecito.
Le pene che vanno a limitare la libertà sono a numero chiuso, ovvero sono previste direttamente all'art. 17 del c.p., da legge, e hanno un nome e sono ritrovabili quindi nessuno può inventarsi cosa è pena criminale (quindi crimine) e cosa non lo è.
Pene principali per delitti
- Art. 17 c.p: Le pene principali stabilite per i delitti sono:
- La morte: Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena, abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589.
- L'ergastolo: pena a vita
- La reclusione: pena temporanea
- La multa: pena pecuniaria, conseguente alla commissione di un delitto e consistente nel pagamento allo Stato di una somma di denaro per quanto disposto dall'art. 24 cpp
Pene principali per contravvenzioni
- Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
- L'arresto: stesse modalità ma con tempistiche diverse, molto più brevi
- L'ammenda: pena pecuniaria come la multa, prevista ex art. 26 per le contravvenzioni e consistente nel pagamento allo Stato di una somma compresa non inferiore a due euro né superiore a 1.032 euro
Sanzioni pecuniarie e loro conversione
Se la persona non paga la sanzione amministrativa pecuniaria lo Stato reagisce aumentando la sanzione, nel caso in cui non viene pagato ancora lo Stato interviene col c.d. recupero crediti, rimozione all'interno direttamente del patrimonio del debitore. Nel caso in cui invece non pago la sanzione penale (multa o ammenda), essa si trasforma in una pena limitativa della libertà personale:
- Libertà controllata
- Lavoro di utilità obbligato
Pene criminali e loro applicazione
Le pene criminali applicate dopo il processo penale e che sono previste come conseguenza del compimento dei reati sono quelle previste dall'art. 17, solo tutte le altre sono misure che possono anche essere privative della libertà personale ma rappresentano figure che detengono un significato diverso: Detenzione Domiciliare rientra nelle misure cautelari in cui vi è soggetto che non ha responsabilità penale accertata, è un indiziato di reato, onde evitare che esso possa scappare o, per esempio, vada ad inquinare le prove.
Principio secondo il quale si è innocenti fino a prova contraria, in concreto significa che anche se le autorità dello Stato ci indagano per un reato nessuno può ipotizzare che la persona sia colpevole di quel reato, finché non è finito tutto l'iter procedurale, solo in quel momento scatta l'esecuzione della pena di cui all'art. 17; anche se il soggetto è condannato in primo grado non è comunque colpevole, in quanto deve superare anche gli altri gradi, per esempio che egli ricorra in cassazione, nel momento in cui si è superato ogni grado e possibilità di giudizio, la sentenza viene detta definitiva. Il fatto che un soggetto sia indagato o sia in custodia cautelare è percepito dalla collettività come colpevole, invece egli non è ancora dichiarato colpevole, è innocente fino alla fine della sentenza, anche se i media o telegiornali in toto lo fanno passare per colpevole. Non riesco a non pensare al caso Knox e Sollecito.
Pene criminali e iter processuale
Da un punto di vista tecnico le pene criminali sono pene applicate a fine dell'iter processuale, con una sentenza di pena definitiva, e passa in esecuzione la pena criminale. Se un soggetto viene indagato vi è una fase di indagine e successivamente una di processo, nel periodo del processo penale la fisiologia prevede che l'indagato non finisca in carcere, non abbia la detenzione, ma accadono alcuni casi in cui durante il processo, in presenza di indizi di responsabilità, si applicano alcune misure di cautela, come la detenzione domiciliare o detenzione nelle carceri.
Le pene criminali sono quelle che vengono utilizzate per qualificare un fatto illecito come reato, se noi troviamo una di queste a presidio di un illecito sappiamo che quell'illecito è penale, altrimenti non vi rientra, potrà essere un illecito amministrativo. Infatti il reato è un atto antigiuridico, che produce un evento contrario a un interesse protetto dalla norma penale e che pertanto è punibile con sanzioni specifiche dette pene. Vi sono molte norme che prevedono dei divieti, ma se non hanno come pena quelle indicate dall'art. 17 allora sono reati amministrativi, in quanto vi è un illecito amministrativo/civico.
Tipi di reati
L'art. 17 ci indica le sanzioni ma parla anche di delitti e contravvenzioni, questo significa che nel mondo dei reati vi sono 2 tipi di reati:
- Delitto
- Delitto è punito con
- Reclusione
- Multa
- Ergastolo
- Delitto è punito con
- Contravvenzione
- Contravvenzione è punito con
- Arresto
- Ammenda
- Contravvenzione è punito con
Estinzione dei reati
Sono entrambi reati penali ma la differenza tra i due è importante al fine di definire la disciplina da applicare al caso: ad esempio, esiste un meccanismo estintivo dei reati contravvenzioni, previsto dall'art. 162 c.p, che permette di estinguere quel reato pagando una somma di denaro facendo prima della sentenza di colpevolezza, chiamato obbrazione. Nel 2º libro del codice penale sono individuati tutti i delitti e le contravvenzioni sono indicate nel 3º libro. Ad oggi bisogna sapere che reati del codice sono la minoranza dei reati esistenti nell'ordinamento, al contrario di quello che ci si aspetterebbe, infatti la maggioranza dei reati non sono nel codice penale, ma in mezzo ad altre leggi, e proprio per questo c'è da individuare se quell'illecito sia un reato o un illecito amministrativo. Ad esempio, la disciplina degli stupefacenti è per la gran parte extra-penale, è ritrovabile in un testo unico del 1990, DPR N. 309 tra queste norme vi sono anche quelle penali.
Pene pecuniarie e conversione
Per capire se siamo dinnanzi ad un illecito civile o penale bisogna esser in grado di riconoscerli. Queste pene hanno la stessa caratteristica di base, tutte affliggono la libertà personale, anche multa e ammenda, aggrediscono la libertà personale in maniera indiretta in quanto il soggetto condannato ad un illecito penale con ammenda o multa e non paga/non può pagare l'ordinamento prevede un meccanismo di conversione (art. 136 cp: Modalità di conversione di pene pecuniarie: “Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge”) in pena limitativa della libertà personale: Lavoro sostitutivo di utilità sociale o libertà controllata. Questi sono misure che non privano il soggetto della libertà personale in modo completo ma ne comprimono la libertà, quindi tutte le pene criminali sono afflittive e privative della libertà personale. Questo carattere la sanzione amministrativa non ce l'ha.
Perché si punisce?
8 marzo 2023
Nell'illecito penale vi è una reazione dell'ordinamento che equivale al "far del male" a colui che ha fatto del male, allora la domanda diventa: ma il far del male ad una persona che ha fatto del male non riporta in vita la persona morta, per esempio; e allora che serve?
Le pene criminali sono quelle che però ad un certo punto nel 2000 è intervenuto nel nostro ordinamento con il c.d. dlgs n. 274 del 2000, che ha istituito una nuova figura di giudice nel nostro ordinamento c.d. giudice di pace, non magistrato. Preso atto che la magistratura nel settore civile e penale era carica di troppe cause che non gli consentivano di svolgere la funzione in modo agevole, il legislatore ha cercato di alleggerire il carico giudiziario, e tra le varie soluzioni ha istituito un giudice parallelo a quello togato, un giudice onorario, ovvero il giudice di pace, che appartiene non all'ordine della magistratura e che accede al ruolo secondo procedure diverse rispetto a quello togato. Gli è stato attribuito il compito di gestire i casi meno gravi, inizialmente aveva solo competenze civili, però si decise di attribuirgli anche un po' di competenza in campo penale: casi bagatellari, di bassa importanza e poco offensivi. Doveva essere un giudice che applicava le norme penale solamente dopo aver tentato di conciliare le parti. Il legislatore non attribuisce a questo giudice, però, il potere di applicare le pene criminali dell'art. 17, ma applicherà nuove pene, 2 nuove pene criminali previste per i reati di competenza del giudice di pace. Per iniziare il procedimento col giudice di pace vi è la necessità della presenza di una Querela, il giudice si accerta che la parte lesa preferisca non procedere e che sia disposta ad accordarsi con l'altra parte per un'altra soluzione. Dal punto vista della prassi l'obiettivo non è stato confermato in totale, in quanto l'opzione della conciliazione è utilizzata/scelta per poche volte.
Pene esclusive del giudice di pace
Le due pene create in aggiunta di esclusiva applicazione al Giudice di Pace, sono:
- Permanenza domiciliare: Dlgs 274/2000 art. 53; essa consiste nello stare obbligatoriamente a casa, al proprio domicilio, esclusivamente il fine settimana.
- Lavoro di pubblica utilità: Art. 54 dlgs 274/2000; obbligo di svolgere un lavoro di utilità pubblica. È una costrizione della libertà, in quanto non può sottrarsi allo svolgimento del lavoro.
Art. 52 dlgs 274/2000: “Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.”
Scopi della pena criminale
A che servono queste pene? A che serve la pena criminale?
- Evitare che le persone si facciano giustizia da soli, che si fiducino il prossimo, della prevenzione collettiva e dello Stato che dovrebbe evitare che si verifichino questi fatti. Prevenzione generale integratrice. Quindi la pena serve per rinsaldare la fiducia nelle istituzioni e nello Stato che dovrebbe evitare che si verifichino queste cose illecite.
- Evitare la ri-commissione del reato tramite una pena rieducativa, prevenzione speciale tramite un metodo rieducativo. Quindi migliorare il soggetto per fare in modo che non ricommetta il reato.
- Prevenzione generale mediante intimidazione. Prevenire che i consociati commettano il reato punito con la pena prevista dal reato, in quanto attraverso la minaccia della pena i consociati si astengano dal reato, sfruttando la capacità comunicativa e di intimidazione della norma penale. Il meccanismo della pena è un meccanismo criminale, intimidatorio, questo ha una sua valenza empirica ed è un fondamento importante della pena criminale.
- Funzione di retribuzione. (Pg. 21) Percepibile su un piano spirituale e metafisico, in cui si punisce perché al male fatto deve corrispondere altrettanto male. Ma perché? Perché questo corrisponde ad un ideale di giustizia. Questa non ha un utilità sociale immediata.
Prevenzione speciale
13 marzo 2023
Prevenzione speciale (Pg. 26) ha l'obiettivo di evitare che il soggetto ricompia l'illecito, può essere esercitato tramite 2 modalità:
- Persuasione
- Intimidazione speciale: soffrendo, il reo che ha commesso il reato, si prende paura e a livello psicologico scatta un livello di intimidazione che lo porta a non ricompiere il reato.
- Rieducazione: si può giungere ad evitare che il reo commetta nuovi reati attraverso la sofferenza che non si esaurisce nella sofferenza ma sfocia in un programma rieducativo. Educare il reo a rispettare le regole sociali, riabituandolo al rispetto alle regole che non ha rispettato. Programmi di recupero volti a mettere quel soggetto nella condizione di comprendere il senso di rispetto delle regole. Queste sono le regole che razionalizzano la pena, rispondo al perché rispondiamo al reato con una pena afflittiva.
Tipologie e funzioni sanzionatorie
Pagina 13 a 16: Tipologie e funzioni sanzionatorie
Per cogliere l'essenza della pena, è utile paragonarla con le altre tipologie sanzionatorie esistenti, sotto il profilo teleologico delle diverse funzioni che queste svolgono. Spesso una stessa tipologia sanzionatoria svolge contemporaneamente più funzioni:
- Funzione ripristinatoria: l'illecito di conseguenza produce una situazione di sofferenza in cui vi è un interesse leso dal comportamento inosservante delle norme penali prestabilite. Di conseguenza, alla sanzione viene attribuito il compito di togliere l'interesse leso da quella situazione sofferente, ripristinando così lo status quo ante, andando quindi a neutralizzare le conseguenze riportate dall'illecito. Tipi di sanzione ripristinatoria sono:
- Restituzione: art. 1168 c.c
- Risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica: art. 2058 c.c
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