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Diritto penale e legge penale

Cap 1: Caratteristiche e funzioni del diritto penale

Definizione del diritto penale

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. È reato ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali. Sono sanzioni penali la pena e la misura di sicurezza. Le sanzioni penali hanno l’obiettivo di difendere la società e risocializzare il delinquente. Sono leggi penali quelle che riconnettono sanzioni penali alla commissione di determinati fatti.

Tre principi cardine del diritto penale

  • Principio di materialità – non può esserci reato se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno.
  • Principio di necessaria lesività o offensività – non è reato se il comportamento non lede o pone in pericolo beni giuridici meritevoli di tutela.
  • Principio di colpevolezza – il fatto può essere attribuito all’autore solo se rimproverabile.

Necessità del ricorso allo strumento penale

La necessità sta nel fatto che i mezzi di protezione non sono sempre sufficienti a prevenire la commissione del fatto socialmente dannoso, quindi è necessario intervenire con pene detentive per prevenire:

  • Sotto un profilo generale – scoraggiare le azioni dannose.
  • Sotto un profilo speciale – impedisce che il singolo autore torni a commettere azioni lesive.

Funzioni del diritto penale: protezione dei beni giuridici

Si predispone la sanzione più drastica (quella penale) a difesa dei beni giuridici socialmente rilevanti e meritevoli di tutela oltre che di protezione giuridico-penale. Rimane sempre però l’extrema ratio.

Carattere dinamico dei beni giuridici

Si intende che i beni giuridici in senso penale non equivalgono semplicemente a delle cose o degli interessi, ma devono produrre effetti nella vita sociale e avere uno scopo utile, non pretendono tutela assoluta. Anche per questo spesso la tutela penale è frammentaria, ovvero che si riferisce solo ad alcune forme specifiche di aggressione del bene etc.

Concezione metodologica del bene giuridico

Assumono importanza altri elementi come la condotta, l’elemento soggettivo, qualità dei motivi a delinquere, funzione della pena…

Bene giuridico e costituzione: teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico

Assumere la Costituzione come criterio di riferimento per la scelta di ciò che può assumere reato legittimamente. Inoltre è legittima solo se i beni sono costituzionalmente rilevanti. Art 27 cost. - – principio del carattere personale della responsabilità penale + funzione rieducativa. Art 13 cost. - – carattere inviolabile della libertà personale. La tutela è estesa ai beni di rilevanza costituzionale implicita, e ciò per far fronte ad una nuova esigenza di tutela dovuta ad un continuo evolversi della realtà sociale.

Quindi tale tutela anche implicita fa sì che la costituzione sia adatta a più periodi storici e non debba costantemente essere modificata dato che già include implicitamente tutela di beni magari ancora non esistenti (es: minaccia alla salute a causa di processi tecnologici dannosi per l’ambiente). Inoltre, la rilevanza costituzionale del bene è criterio necessario, ma non sufficiente, infatti tramite la costituzione vediamo ciò che non potrà mai essere reato (legittimazione negativa), ma poi la scelta di cosa lo sia e nel caso come punire spetta al legislatore aiutato dai criteri di sussidiarietà e meritevolezza di pena.

Reati senza bene giuridico

Si parla dei valori che rientrano nella sfera etica, come la pornografia, il gioco d’azzardo e la bestemmia. In questi casi non si ha bene giuridico leso (nell’accezione fino ad ora descritta di bene giuridico) e quindi non si può imporre la concezione morale.

Tecniche incriminatrici costituzionalmente dubbie

  • Reati di sospetto – non c’è principio di offensività. Es: possesso di chiavi false.
  • Reati ostativi – es: incriminazione del possesso di sostanze stupefacenti per evitare lo spaccio.
  • Reati di pericolo presunto – es. delitti di attentato.
  • Reati a dolo specifico con condanna neutra – es: reato di associazione (lecita) al fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato.

Sindacato di legittimità costituzionale

La corte costituzionale controlla la legittimità al fine di evitare ogni tipo di influenza politica. Ciò dà vita a:

  • Sentenze di rigetto – se le fattispecie tutelano beni meritevoli di tutela.
  • Sentenze manipolative del bene protetto – si ridefinisce l’oggetto di tutela, si mantiene. Es: delitti di religione, si ridefinisce per evitare di ricreare i tratti dello stato fascista, ma non si abolisce la tutela.
  • Sentenze di accoglimento – la norma viene ritenuta illegittima.

Principio di sussidiarietà

Non basta che ci sia un bene meritevole di tutela, deve anche esserci il principio di sussidiarietà e meritevolezza della pena. Il carattere sussidiario del diritto penale sta ad indicare l’idea dello strumento penale come extrema ratio. È quindi giustificato quando risulta necessario al raggiungimento dello scopo e alla tutela del bene giuridico.

Accezioni del principio di sussidiarietà

  • Concezione ristretta – il ricorso allo strumento penale è illegittimo se si poteva ricorrere a strumenti extrapenali (a parità di efficacia si deve prevalere la sanzione meno gravosa).
  • Concezione ampia – la sanzione penale è comunque da preferire.

Principio di meritevolezza della pena

La sanzione penale non deve essere applicata in caso di una qualsiasi aggressione al bene meritevole di tutela, ma solo se l’aggressione è grave. Tanto più è alto il valore nel bene nella scala gerarchica della Costituzione, meno grave dovrà essere l’attacco al bene e viceversa.

Principio di frammentarietà

Abbiamo già visto che ha carattere frammentario, ovvero che si riferisce solo ad alcune modalità di aggressione etc. ci sono vari tipi di frammentarietà:

  • Il bene è protetto solo nei confronti di alcune specifiche forme di aggressione più gravi.
  • Non è detto che se un’azione è antigiuridica sia anche penalmente rilevante.
  • Non è detto che se un’azione sia moralmente riprovevole sia anche penalmente rilevante.

Si è rilevato che tale principio possa ledere alla protezione del bene nei confronti di tutte le condotte offensive nei suoi confronti, motivo per il quale si offrono interpretazioni estensive, per esempio il significato di “aiuto” nel reato di favoreggiamento che comprende anche il comportamento omissivo di chi si rifiuta di dare informazioni utili.

Principio di autonomia

Il giudice penale non è vincolato da precedenti valutazioni di altri giudici o autorità amministrative. Va contro tale principio la percezione del diritto penale come funzione accessoria e secondaria, il penale viene dopo, in extrema ratio, non prima, però rimane autonomo. E tale accezione invece vede il penale come rafforzamento di una precedente sentenza già esistente riguardo la violazione di norme non penali.

Partizioni del diritto penale

  • Parte generale – disciplina dei criteri (oggettivi e soggettivi) d’imputazione e delle conseguenze giuridiche del reato.
  • Parte speciale – catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli comportamenti illeciti. È organizzata secondo un criterio sistematico secondo il quale si raggruppano tutte le fattispecie che ledono lo stesso bene.

Le due parti devono essere considerate contemporaneamente e si integrano a vicenda. Inoltre la parte generale è il meccanismo con il quale si creano nuove fattispecie nella parte speciale.

Codice Rocco

Emanato in epoca fascista, ma non ne contiene gli ideali. Se ne vedono gli effetti solo nella parte speciale, dove il legislatore del ’30 inaspriva particolarmente le sanzioni per rappresentare lo Stato fascista come Stato Forte.

Interventi riformatori del Codice Rocco

  • Si reintroduce la scriminante della reazione legittima del cittadino agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (riconquista della libertà politica).
  • Si reintroduce l’exceptio veritatis, ovvero l’istituto con il quale l’imputato ha il diritto di provare la verità dell’addebito di fronte all’attribuzione di un fatto determinato.
  • Si reintroducono le attenuanti generiche (circostanze non tipizzate che il giudice deve individuare per rendere la condanna più umana possibile).
  • Viene abolita la pena di morte.
  • Riforma della disciplina dei reati di stampa (il direttore non è più responsabile oggettivamente, ma solo per colpa).
  • Modifica della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale in maniera più favorevole al reo.
  • Leggi di depenalizzazione. Per rendere il diritto penale più umano ed efficiente.
  • Introduzione del giudizio di comparazione tra tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti.
  • Introduzione del cumulo giuridico delle pene.
  • Estensione del reato continuato.
  • Trasformazione dell’aggravante recidiva da obbligatoria a facoltativa.
  • Riforma ordinamento penitenziario per rendere la pena rieducativa e potenziare i diritti del condannato.
  • Introduzione delle sanzioni alternative (affidamento in prova, semilibertà, liberazione anticipata).
  • Possibilità di sospendere l’applicazione delle normali regole penitenziarie (per i detenuti per delitti mafiosi, di spaccio, di terrorismo, omicidio…) per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
  • Introduzione di sanzioni sostitutive (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria).
  • Introduzione di nuove fattispecie (associazioni mafiose, nuove fattispecie di riciclaggio, nuovi reati sessuali a causa dell’informatica, pornografia, stalking, sfruttamento sessuale dei minori).

Parte speciale

Non contiene tutto ciò che può essere sanzionato, anzi mancano molte cose rispetto alle fattispecie delle leggi speciali/complementari. Si è quindi pensato che fosse necessario ricollocare nel codice le norme già inserite nelle leggi speciali, solo che ciò lo renderebbe solo più complicato, poco comprensibile, lungo etc. dovrebbe al massimo essere riscritto completamente e non diventare un ripostiglio.

La riserva di codice

Dalla necessità di restituire al codice un ruolo centrale porta all’introduzione nel 2018, tramite decreto legislativo, della riserva di codice, ovvero che le nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale o sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico l’intera materia a cui si riferiscono. Per conferirgli maggior valore si voleva emanare con legge costituzionale, ma l’introduzione tramite legge ordinaria ne limita la portata vincolante.

Cap 2: Le funzioni di garanzia della legge penale

Principio di legalità (nulla poena sine lege)

Nasce dall’esigenza di tutela delle persone dallo Stato vincolando ogni sua azione alla legge. Così da eliminare i soprusi dello Stato assoluto. La tutela del cittadino si ha quindi con il principio di legalità e con l’irretroattività della legge penale.

Basi normative del principio di legalità

  • Art 7 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
  • Art 25 cost. – nessuno può essere punito se non in forza di una legge.
  • Art 1 c.p. – nessuno può essere punito se non in forza di un fatto che è espressamente considerato reato dalla legge.

Sotto principi del principio di legalità

  • Riserva di legge
  • Tassatività della fattispecie penale
  • Irretroattività della legge penale
  • Divieto di analogia

Riserva di legge

Il potere esecutivo non ha competenza penale, solo il procedimento legislativo (che garantisce anche la tutela delle minoranze). Essa può generalmente essere assoluta o relativa, ovvero permettendo la partecipazione di fonti normative secondarie alla creazione della fattispecie penale (es: regolamenti). Nel penale la riserva di legge è assoluta (deve per forza esserci una legge). È ammesso uno spazio di intervento ai regolamenti, ma solo ed esclusivamente nei casi in cui sia necessaria un’integrazione tecnica specifica (dovuto dal fatto che è complesso e necessita spesso di aggiornamenti) es: sostanze che rientrano come stupefacenti.

Decreto legge: non rappresenta le minoranze finché non va in parlamento e non viene approvata e con i suoi caratteri di urgenza cozza con le esigenze di ponderazione del diritto penale. Legge regionale: è esclusa la competenza regionale nel diritto penale, c’è bisogno di conformità ed eguaglianza e in più è una materia troppo complessa. È ammessa però una legge regionale come scriminante (es: un’industria che scarica sostanze inquinanti, ma che rientrano nei limiti regionali di tollerabilità).

Modelli di integrazione della legge da fonti subordinate

  • La legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte punibili (norma penale in bianco) – si ha la fattispecie generica, e poi si ha la norma subordinata indica le modalità del provvedimento (es: è punito colui che non osserva un provvedimento emanato dall’autorità amministrativa).
  • La fonte secondaria disciplina uno o più elementi che descrivono l’illecito – aiuta a delineare le modalità del fatto vietato.
  • La fonte secondaria specifica elementi legalmente previsti – specifica dal punto di vista tecnico elementi già presenti.
  • La fonte secondaria sceglie i comportamenti punibili tra quelli disciplinati dalla legge – ovviamente illegittima.

Legge vs consuetudine

La consuetudine è la ripetizione costante di un comportamento con la convinzione che vi sia una corrispondenza con un precetto giuridico. Non può esserci nel penale la figura della consuetudine per incriminare o aggravare e neppure per abrogare (è necessaria una legge apposita) ma è possibile per integrare e scriminare.

Legalità penale nella prospettiva europea

Distinguiamo fra piccola Europa (UE + Corte di giustizia di Lussemburgo) e grande Europa (Consiglio d’Europa + CEDU): la differenza è anche a livello penale. La differenza invece fra il diritto penale nazionale ed europeo è che 1. Non deriva da una legge parlamentare, ma da una pluralità di fonti normative, e 2. Che si dà più peso e valore alla giurisprudenza. Anche nel nostro ordinamento la giurisprudenza ha un valore, ma la legge continua a mantenere un ruolo superiore.

La nostra Costituzione legittima l’integrazione internazionale:

  • Art 10 cost. – l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
  • Art 11 cost. – consente le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.
  • Art 117 cost. – la potestà legislativa spetta allo Stato e alle regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli comunitari ed internazionali.

Unione europea e diritto penale

Si è avuta una progressiva incidenza della normativa comunitaria sul diritto penale nazionale su due aspetti:

  • Il riconoscimento agli organi europei di una vera e propria competenza a creare norme incriminatrici direttamente applicabili negli stati membri – con il Trattato di Lisbona (2007) si dà maggior rilievo al parlamento europeo. Con il TFUE si prevede poi una specifica competenza penale indiretta. La competenza è “indiretta” perché può essere messa in atto solo se viene mediata da strumenti nazionali, il contenuto deve infatti essere recepito in leggi nazionali di attuazione (quindi la riserva di legge è salva, ma comunque si espropria il parlamento nazionale del suo potere, ma pare un costo proporzionato). Tutto sta nella qualità degli interventi e nel livello di democraticità essendo che sono limitazioni più gravose, necessitano di una tutela maggiore e di una legittimazione democratica più ampia.
  • Effetti che le fonti sovranazionali possono produrre sull’applicazione del diritto penale nazionale – il dubbio si pone a causa del primato del diritto UE secondo il quale la normativa dell’Unione prevale su quella nazionale, a costo di doverla disapplicare dal giudice quando in conflitto. Ma ciò vale nei confronti di tutte le norme UE? Vale per i regolamenti, che sono considerati normativi. Non vale per le direttive, poiché vincolano gli Stati al raggiungimento di uno scopo, ma lasciano libertà nelle modalità, perciò se in conflitto con la normativa interna non si applicano direttamente. Fanno eccezione le direttive self-executing, ovvero abbastanza chiare e precise da poter essere applicate direttamente.

Ci sono varie forme di interazione fra UE e Stato:

  • In caso di conflitto esso si può manifestare sotto forma di:
  • Incompatibilità evidente – il giudice deve disapplicare (o meglio non applicare) la norma nazionale.
  • Le norme UE delineano l’applicazione delle norme interne:
  • Rest
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandra.trap di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Curi Francesca.
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