Il dolo
Fatto tipico e forma di colpevolezza
Occorre che quel fatto di reato sia collegabile al soggetto agente. Fatto tipico: complesso degli elementi che delineano il volto di uno specificato reato. Forma più grave di colpevolezza: dolo = consista nella volontà del fatto tipico.
Possono essere realmente oggetto di volontà solamente la condotta, e quando esista, l’evento → se la prima trova nella volontà il “motore” psichico capace di suscitare il comportamento dell’individuo agente, il secondo è pur sempre una modificazione della realtà naturalistica che, quantunque separata dalla condotta, “dipende” dalla direzione finalistico-causale impressa dal soggetto alla condotta stessa.
La volontà non esaurisce il contenuto strutturale del dolo, che invero registra una seconda componente psichica costituita dalla rappresentazione del fatto tipico. A differenza della volontà, questa componente di natura conoscitiva ha ad oggetto la totalità degli elementi essenziali del fatto. Volontà può concernere SOLO la CONDOTTA e l’eventuale evento, è parimenti indubbio che realizzazione del fatto tipico, la volontà costituiva del dolo significa più esattamente volontà di fatto come descritto della fattispecie del dolo.
Rappresentazione e volontà
Dolo è la rappresentazione e volontà del fatto tipico. Rappresentazione: che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume poi più specificamente la natura psichica della “conoscenza” quando verte sugli elementi preesistenti e concomitanti alla condotta, della “coscienza” quando è riferita alla condotta e della “previsione” quando concerne elementi futuri qual è essenzialmente l’evento del reato. Volontà: si riferisce a rigore e più precisamente ai soli elementi della condotta e dell’evento.
Nesso psichico
Esprime il nesso psichico più stretto tra autore fatto. È la forma più grave di colpevolezza: sulla base dell’esperienza comune: comportamento doloso è un comportamento volontario, voluto dal soggetto. Criterio ordinato di imputazione dell’illecito penale: necessario nei delitti (art 42 comma 2); sufficiente nelle contravvenzioni (Art 42 comma 4), a meno che non siano strutturate in termini colposi. Rappresenta il più elevato grado di evitabilità del fatto. Sul piano della pericolosità la valutazione può essere diversa. Previsione legislativa della nozione: Artt.43.1 e 47 cp.
Art 43.1 e Art 47
Art 43.1: 2 componenti strutturali del dolo: consistenti nella rappresentazione e volontà (“preveduto e voluto”) per quanto attiene all’oggetto la definizione legislativa è incentrata sull’evento, che nella terminologia codicistica va inteso come sinonimo del fatto tipico. Art 47: Disciplinando l’errore sul fatto, contribuisce (seppure in negativo) a definire legislativamente il dolo e, più precisamente, la sua componente conoscitiva. Rapporti tra dolo e errore sussiste sull’incompatibilità dell’errore sul fatto col dolo: precisa che errore sul fatto è compatibile con la colpa = errore sul fatto esclude il dolo.
L'errore essenziale
Per escludere il dolo l’errore deve essere essenziale: è tale quando cade su un elemento del fatto tipico. Il concetto è chiaramente espresso dal primo periodo del primo comma dell’Art.47 il quale chiarisce che l’errore deve cadere “sul fatto”.
Esempio: ai fini della sussistenza del dolo o di furto sarebbe inessenziale l’errore sull'identità personale del soggetto proprietario della cosa rubata, mentre essenziale sarebbe l’errore di chi ritenesse proprio l’oggetto di cui si è impossessato. Ciò perché tra gli elementi essenziali del furto c’è l’“altruità” della cosa sottratta (art. 624) e non già l’identità personale della vittima.
Disciplina dell'errore
La disciplina dell’errore sul fatto di cui all’Art.47 concorre, seppure in negativo, a confermare legislativamente la necessità della rappresentazione del fatto tipico quale componente del dolo.
Il momento rappresentativo e l'errore sul fatto
Rappresentazione = conoscenza + deve avere ad oggetto gli elementi essenziali del fatto tipico. Occorre distinguere:
- Struttura: il fatto psichico in cui consiste la rappresentazione
- Oggetto: gli elementi che debbono essere conosciuti perché si abbia dolo
Struttura “ad alta definizione”:
- Conoscenza non può significare una rappresentazione mentale: ci si accontenta nei confronti dei singoli particolari che concorrono a dar corpo agli elementi essenziali del fatto, di una consapevolezza non riflessiva né attualizzata, allo stato latente e riassorbita in una consapevolezza più comprensiva della realtà fattuale. È sufficiente una conoscenza del fatto atecnico.
- Mentre l’errore essenziale esclude il dolo in quanto comporta la mancata conoscenza (ignoranza) del fatto tipico, il dubbio è invece compatibile col dolo in quanto comporta la rappresentazione del fatto seppure congiuntamente alla rappresentazione alternativa di un fatto diverso da quello reale. Il dubbio dà luogo ad una sua forma meno intensa detta dolo eventuale.
Il dubbio e il dolo eventuale
La rappresentazione sussiste anche in caso di dubbio, cioè quando, ad esempio, io sono incerto sul punto se la cosa sia mia o no; nel momento in cui la sottraggo sono comunque colpevole di furto, perché ho preso in considerazione il fatto di portare via la cosa di un altro, e quindi può senz'altro dirsi che l'evento sia rappresentato e voluto. Il dubbio sussiste in tutti i casi di dolo eventuale.
Oggetto
Bisogna considerare altre norme: Artt 47 e 59 cp. L’erronea rappresentazione di uno degli elementi della fattispecie incriminatrice (art 47) o di una causa di giustificazione (Art 59) rende il dolo incompatibile con la condizione di errore. Se io sono in errore, non voglio la realizzazione di quel fatto.
Errore: falsa rappresentazione della realtà (naturalistica o giuridica). Ignoranza: mancanza di conoscenza della realtà (si può ignorare senza essere in errore; l’errore presuppone sempre l’ignoranza della realtà).
Dolo e errore
Dolo e errore sono concetti antitetici. Diverso è il caso del dubbio che implica un conflitto di rappresentazioni, non impedisce il formarsi di un convincimento, per cui non esclude il dolo. Necessità che il dolo si estenda agli elementi costituiti dalle qualità personali del soggetto, dall’offesa del reato e dalle cause di giustificazione: non completa unanimità.
Per chi ritiene che le qualità personali del soggetto attivo facciano parte del fatto tipico ne deriva che il dolo deve estendersi ad esse. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Conclusione
Insomma: occorre che il soggetto abbia non solo la percezione sensoriale dei dati naturalistico-materiali costitutivi degli elementi essenziali del fatto tipico, ma anche la consapevolezza del loro significato sociale.
Errore sul fatto
- Errore esclude immancabilmente il dolo quando cade su un elemento essenziale del fatto tipico: esempio, tizio si appropria del denaro da altri affidatogli senza sapere di essere un pubblico ufficiale, non risponderà, per assenza di dolo, del reato di peculato (314), ma ben potrà rispondere del reato di appropriazione indebita (646) di cui esiste non solo il fatto materiale ma anche il dolo.
- Errore sul fatto può essere di percezione: quando consiste in una mancante o difettosa conoscenza sensoriale della realtà, esempio, caio che per un difetto della vista/sfavorevoli condizioni di luce scambi un ragazzino con un cinghiale e faccia fuoco.
- Errore sul fatto può essere di valutazione: quando consiste in una mancante o imperfetta consapevolezza del significato sociale o normativo di un elemento essenziale del reato, esempio, sempronio che ignori.
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