Diritto internazionale pubblico
Il diritto internazionale pubblico si differenzia dal diritto internazionale privato, anche se questi sono strettamente collegati tra loro.
Diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato si occupa della disciplina dei rapporti tra soggetti privati. Questi rapporti devono presentare necessariamente carattere di transnazionalità, cioè di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale, perché diversamente non possono essere rilevanti per il diritto internazionale privato, ma lo sono per il diritto privato nazionale.
Il diritto internazionale privato si occupa nello specifico di stabilire:
- Qual è la legge applicabile, diritto applicabile, al rapporto transnazionale;
- Qual è il giudice competente a pronunciarsi sulle controversie che possono scaturire da quel rapporto giuridico;
- Quali sono le modalità di riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri.
Ogni Stato ha le proprie regole di diritto internazionale privato e, in Italia, la legge di riferimento è la Legge 218/1995. Il diritto internazionale privato non è un diritto sostanziale e quindi differisce dallo ius gentium dei romani.
Nozione di diritto internazionale pubblico
Il diritto internazionale pubblico è quel complesso di norme, scritte e consuetudinarie, che disciplinano le relazioni tra i soggetti sovrani della comunità internazionale. Se, in origine, la comunità internazionale si qualificava come comunità di Stati, nel tempo la soggettività è stata riconosciuta anche alle organizzazioni internazionali e, più recentemente, agli individui.
È importante prendere in considerazione 3 nozioni base del diritto internazionale pubblico: quella di ordinamento giuridico, legal system, quella di soggetti del diritto, subject, e quella di fonti del diritto, sources of law. Queste tre nozioni sono strettamente collegate tra loro.
Il diritto internazionale pubblico nasce con la Pace di Westfalia che pone fine alla guerra dei 30 anni. Conseguentemente a questa pace si è venuto a comporre lo scenario internazionale che prevede la comunità internazionale come paritaria ed anorganica.
Comunità internazionale
La comunità internazionale è quell’ordinamento giuridico globale la cui base sociale è composta dagli Stati sovrani ed ha caratteristiche particolari: è paritaria, è composta da entità politiche indipendenti, non subordinate ad alcuna autorità sovraordinata, ed anorganica, mancano delle autorità centrali.
Solo gli Stati hanno la sovranità ed uno Stato è sovrano quando non riconosce nulla sopra di sé, superiorem non recognoscens, per questo la comunità è paritaria. Queste due caratteristiche producono conseguenze per la funzione di produzione normativa, la funzione giurisdizionale e la funzione di attuazione coercitiva del diritto.
Per quanto riguarda le fonti del diritto, le norme vengono create dai destinatari delle stesse, in quanto nessuno può imporre qualcosa ad un’entità che non riconosce nulla sopra di sé.
Anche la funzione giurisdizionale deve fare i conti con le caratteristiche della comunità internazionale. Nessuno Stato può dire ad uno Stato da che tribunale farsi giudicare, tutti i tribunali internazionali sono arbitrali. Tutte le volte in cui uno Stato viene convenuto in giudizio, questo esprime la volontà a sottostare al giudizio di un determinato tribunale internazionale. Se uno Stato non esprime la propria volontà ad accettare la giurisdizione del tribunale internazionale, quel tribunale non potrà mai giudicarlo perché gli Stati non riconoscono alcuna autorità sopra di sé. Il potere di giudicare non deriva dalla legge, ma dalla volontà degli Stati che la esprimono attraverso i Trattati.
Per quanto riguarda la funzione di attuazione coercitiva del diritto, se uno Stato non rispetta delle regole, l’unico strumento utilizzabile per ottenere il rispetto del diritto internazionale è l’autotutela, ossia lo strumento che induce lo Stato che viola il diritto internazionale a correggere il proprio comportamento.
L’autotutela è la presa di consapevolezza da parte degli Stati del proprio comportamento contrario al diritto internazionale, con la conseguenza del ripristino della situazione legittima. Se uno Stato non riconosce la contrarietà dei propri comportamenti non si può utilizzare la forza, l’unico strumento per ottenere il rispetto del comportamento è la reazione collettiva.
Gli Stati inducono lo Stato che viola il diritto internazionale a conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Ciò può avvenire con azioni concordate, ossia con intese tra gli Stati per sanzionare un altro Stato; ogni Stato sa che può ricevere delle sanzioni nel momento in cui firma il Trattato istitutivo dell’organizzazione internazionale.
Se uno Stato non facesse parte di un’organizzazione internazionale nessuno potrebbe imporgli delle sanzioni, potrebbe solo accadere che gli altri Stati decidano, ad esempio, di non intrattenere più rapporti diplomatici con esso, oppure che impongano alle proprie imprese di non intrattenere rapporti commerciali con le imprese dello Stato in questione.
Fonti del diritto internazionale
La fonte del diritto è un atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. La fonte produce la norma giuridica. Destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti dell’ordinamento. Nella comunità internazionale le fonti del diritto producono norme giuridiche vincolanti per gli Stati e le organizzazioni internazionali.
Le fonti del diritto internazionale includono:
- Trattati: hanno forma scritta e vincolano soltanto le parti contraenti, Stati ed organizzazioni internazionali, che hanno firmato e ratificato l’accordo internazionale;
- Regole consuetudinarie: le consuetudini internazionali hanno un valore diverso rispetto a quello che hanno le consuetudini nel diritto interno. Le consuetudini sono una fonte del diritto generale che vincolano tutti i soggetti di diritto internazionale e sono orali, diritto non scritto. Queste nascono sulla base di comportamenti ripetuti nel tempo in forma costante ed uniforme da parte dei soggetti di diritto internazionale, elemento oggettivo, con la convinzione che quel comportamento sia vincolante, elemento soggettivo. Questo comportamento è posto in essere o perché ritenuto obbligatorio o perché rappresenta l’esercizio di un diritto. Per il consolidamento delle consuetudini internazionali occorre molto tempo;
- Principi generali.
Corte internazionale di giustizia
La Corte internazionale di giustizia, CIG, ha sede all’Aja. È il tribunale internazionale arbitrale di natura interna alle Nazioni Unite ed ha 2 funzioni:
- Funzione consultiva: fornire pareri agli Stati che lo richiedono e questi pareri non sono fonti di diritto internazionale, ma hanno autorevolezza assoluta. Quello che dice la Corte relativamente al diritto internazionale pubblico può essere difficilmente essere messo in discussione;
- Funzione contenziosa: si occupa di dirimere le controversie tra Stati.
Quando si ha una violazione di un Trattato o di una consuetudine, l’organo competente è la Corte internazionale di giustizia, che si può pronunciare solo in casi contenziosi quando c’è un’accettazione della giurisdizione. I privati non possono rivolgersi a questa Corte.
Corte penale internazionale
La Corte penale internazionale ha sede all’Aja. Questa corte non si occupa di casi tra Stati, ma di giudicare le persone fisiche che si macchiano di crimini contro l’umanità, ad esempio gerarchi. Possono essere sottoposti a questa Corte e non all’azione penale nazionale, in quanto gli Stati attraverso un accordo internazionale, statuto di Roma, hanno deciso di rinunciare ad una parte della loro giurisdizione penale in favore della Corte penale internazionale.
Nello statuto c’è un elenco di reati tipizzati che quando sono commessi da una persona fisica portano all’operatività della Corte penale internazionale. Norimberga è il tribunale ad hoc con cui sono stati condannati i gerarchi nazisti.
Corte europea dei diritti dell’uomo o CEDU
La Corte europea dei diritti dell’uomo o CEDU, Corte di Strasburgo, è l’organo giurisdizionale interno ad un’organizzazione internazionale, ossia il Consiglio d’Europa, e si occupa della tutela dei diritti umani.
Nell’ambito di questa organizzazione, gli Stati che hanno firmato il Trattato di Londra, hanno firmato anche un altro accordo internazionale, ossia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU, che contiene degli articoli che prevedono l’istituzione della Corte di Strasburgo ed altri che prevedono le modalità con cui rivolgersi alla Corte di Strasburgo.
Questa Corte si occupa di valutare le violazioni della CEDU commesse dagli Stati. Lo Stato può essere giudicato per aver permesso una violazione CEDU o perché le autorità statali hanno violato la CEDU o non hanno riconosciuto adeguata tutela a livello nazionale nei casi di violazione della CEDU. Anche le persone fisiche possono rivolgersi a questa Corte nei confronti di uno Stato che ha firmato la CEDU ed accettato la giurisdizione della Corte di Strasburgo.
Corte di giustizia dell’Unione Europea
La Corte di giustizia dell’Unione Europea si occupa delle violazioni all’interno dell’organizzazione internazionale chiamata Unione Europea. È un tribunale arbitrario il cui funzionamento è regolato dal TUE e TFUE. Questi Trattati sono stati accettati dagli Stati.
Soggettività di diritto internazionale
Inizialmente solo gli Stati erano soggetti di diritto internazionale, poiché bisognava possedere una sovranità originaria. Questa sovranità non ce l’hanno le organizzazioni internazionali, poiché questa deriva dalla cessione spontanea di sovranità da parte degli Stati aderenti attraverso la conclusione dell’accordo internazionale. Lo Stato può anche riappropriarsi della propria porzione di sovranità ceduta.
Oggi possiamo dire che i soggetti di diritto internazionale sono sia gli Stati che le organizzazioni internazionali. Ci sono anche molti attori internazionali che rivestono una posizione rilevante nella vita della comunità internazionale e che secondo alcune impostazioni dottrinali possono essere considerati soggetti di diritto internazionale.
Le organizzazioni internazionali nascono sulla base di un accordo internazionale. Il possesso della soggettività di diritto internazionale in capo a queste organizzazioni implica che esse sono in grado di concludere accordi internazionali, poiché riconosciute da tutti come soggetti collettivi di diritto internazionale. Sono titolari di diritti, doveri e situazioni giuridiche attive.
La maggior parte delle organizzazioni internazionali possiede un modello organizzativo analogo a quello degli Stati, infatti al loro interno hanno organi con poteri legislativi o di produzione normativa. Si tratta di organi che emanano atti che hanno il valore previsto dal Trattato esecutivo dell’organizzazione e, quando sono vincolanti, sono diretti soltanto ai membri dell’organizzazione internazionale.
Oltre a questi organi di natura deliberativa, ci sono anche organi di natura esecutiva che devono attuare le politiche del diritto interno all’organizzazione internazionale. Molto spesso ci sono anche tribunali che hanno natura arbitrale e si possono pronunciare solo se autorizzati dagli Stati.
Esempi di organizzazioni internazionali sono l’ONU, l’UE, la NATO, l’UNESCO e le Nazioni Unite.
Le Nazioni Unite nascono sulla base di un Trattato, Carta delle Nazioni Unite. Tra gli organi delle Nazioni Unite vi è la Corte internazionale di giustizia. Gli Stati membri delle Nazioni possono essere giudicati da questa Corte, sempre che non rifiutino la sua giurisdizione.
Nell’ambito di questa organizzazione internazionale gli Stati aderenti possono concludere ulteriori accordi internazionali per disciplinare qualsiasi rapporto giuridico internazionale. Esempi sono il patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e il patto internazionale sui diritti economici e sociali. Questi due patti hanno avuto la funzione di rendere vincolante la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, che è un atto interno alle Nazioni Unite, non un accordo internazionale.
Stato come soggetto di diritto internazionale
Il soggetto di diritto internazionale per eccellenza è lo Stato. Lo Stato contemporaneo ha poco in comune con il suo antenato del XVI secolo o perfino dell’inizio del secolo scorso. All’inizio del ventesimo secolo, esistevano solo una quarantina di Stati. Era questo il numero di Stati partecipanti alle conferenze dell’Aja del 1899 e 1907.
Durante la seconda metà del ventesimo secolo, il numero è aumentato di poco: solo 51 Stati erano presenti o rappresentati nella conferenza di San Francisco del 1945 che ha dato vita all’ONU. Il numero degli Stati è rimasto stabile negli anni successivi, mentre un’accelerazione considerevole si ha a partire dalla fine degli anni Cinquanta per effetto della decolonizzazione.
Nel corso di una decina d’anni, numerosi Paesi hanno ottenuto l’indipendenza, aumentando così il numero degli Stati di cui si componeva la comunità internazionale. Successivamente, la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica e della Iugoslavia hanno ulteriormente incrementato il numero complessivo degli Stati sul pianeta. Per tali ragioni oggi esistono più di 190 Stati membri delle Nazioni Unite.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono 3: il territorio, il popolo stanziato sul territorio e un apparato di governo in grado di esercitare il potere sovrano.
- Nella nozione di territorio è ricompresa la terra ferma che è delimitata dai confini. Non può aversi uno Stato senza un territorio. Il potere sovrano che deve esercitare l’apparato di governo esplica i suoi poteri nei limiti del territorio. Anche il mare territoriale è considerato territorio ed in questo mare uno Stato può comportarsi nello stesso modo che sulla terra ferma. Sono ricomprese nel territorio anche le acque interne, come i fiumi e i laghi, ed anche tutto ciò che è sopra e sotto, sottosuolo, al medesimo territorio. Possono essere incluse nel territorio anche le sedi delle ambasciate, le navi e gli aeromobili. Tutto ciò che accade sulle navi e sugli aerei è di competenza dello Stato di cui le navi battono bandiera o i registri in cui è iscritto l’aereo. Ogni nave e aereo, prima di circolare, deve essere indicato nei registri nautici o aerei di uno Stato.
- Oltre al territorio altro elemento costitutivo dello Stato è il popolo. Il popolo è quell’insieme di persone legate da vincoli di natura sociologica, comunanza di tradizioni, cultura, religioni, etnia, e da quel vincolo giuridico che è la cittadinanza, ossia lo status riconosciuto dallo Stato liberamente e secondo i criteri che ritiene più idonei, ius sanguinis o ius soli. In Italia, è la Legge 91/1992 che indica i criteri per l’attribuzione della cittadinanza. Alcuni autori distinguono tra Stato-comunità e Stato-apparato, organizzazione, precisando che lo Stato-comunità coincide con il popolo, mentre lo Stato-organizzazione rappresenta l’apparato di governo autoritativo, ossia l’insieme degli organi in grado di esercitare il potere sovrano. Questi autori ritengono che la soggettività internazionale vada riconosciuta solo allo Stato-organizzazione, perché sono i comportamenti degli organi dello Stato che possono ad esempio far sorgere la responsabilità internazionale dello Stato. Il popolo è accomunato da vincoli giuridici e sociologici, ma è anche destinatario, in via eccezionale, di un diritto riconosciuto dall’ordinamento internazionale al popolo in quanto tale e non ad uno Stato. Si tratta del principio di autodeterminazione dei popoli: i popoli hanno il diritto di autodeterminarsi, cioè rendersi indipendenti rispetto a Stati stranieri.
- Il terzo elemento costitutivo dello Stato è il più importante, perché determinante per attribuire la soggettività di diritto internazionale. Questo elemento è l’esercizio del potere sovrano da parte di un apparato di governo, che deve necessariamente esercitarlo seguendo 2 principi fondamentali: l’effettività, sovranità interna, e l’indipendenza, sovranità esterna. Il potere viene effettivamente esercitato dall’apparato di governo all’interno del proprio territorio, attraverso misure e decisioni che ne sono l’espressione. Ciascuno Stato ha, al proprio interno, il potere di imporre e far rispettare le proprie norme anche in modo coercitivo. Ogni Stato è libero di organizzare, come ritiene opportuno, la distribuzione del potere politico ed è sovrano nell’organizzare il proprio sistema economico, giuridico e sociale. Oltre ad essere effettivo, il potere è indipendente perché trae la propria origine dalla sovranità di quello Stato e non ci sono influ.
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