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Corso di diritto internazionale - parte II

30

Indice

Capitolo 1 - I trattati

33

1. Le categorie di norme di diritto internazionale 33

2. Il diritto dei trattati e la sua codificazione 34

3. La nozione di trattato 34

4. Il testo 35

4.1. La redazione 35

4.2. L’adozione 35

4.3. L’autenticazione 35

4.4. I plenipotenziari 35

4.5. La struttura esteriore 36

5. La manifestazione del consenso a vincolarsi 36

5.1. La libertà di forme 36

5.1.1. La forma semplificata 37

5.1.2. La forma solenne 37

5.2. L’adesione 37

6. L’entrata in vigore 37

6.1. La data 37

6.2. Il valore obbligatorio delle disposizioni finali relative alle forme di stipulazione 38

6.3. L’obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore 38

7. Le riserve 38

7.1. Nozione 38

7.2. Ammissibilità 38

7.3. Accettazione e obiezione 39

8. L’adempimento 40

9. I trattati e gli Stati terzi 40

10. L’applicazione nello spazio e nel tempo 40

11. L'interpretazione 41

11.1. Le norme sull’interpretazione 41

11.2. La regola generale d’interpretazione 41

11.3. I mezzi complementari d’interpretazione 42

11.4. L’interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue 42

12. L’emendamento 42

13. La modificazione di un trattato multilaterale tra alcune delle sue parti 43

14. L’invalidità 43

14.1. Le cause di invalidità: l’errore 43

14.2. Dolo e corruzione 44

14.3. Minaccia 44

14.4. Violazione delle norme di diritto interno sulla conclusione dei trattati 44

14.5. Contrasto con norme imperative del diritto internazionale generale 45

14.6. Conseguenze 45

15. L’estinzione 45

15.1. Le cause di estinzione: cause previste dal trattato stesso (termine, denuncia) 45

15.2. Abrogazione 46

15.3. Violazione sostanziale del trattato ad opera di una delle parti 46

15.4. Impossibilità sopravvenuta 47

15.5. Mutamento fondamentale delle circostanze 47

15.6. Contrasto con norme imperative del diritto internazionale generale 47

15.7. Conseguenze 47

16. La sospensione 48

17. Gli effetti della guerra sui trattati 48

18. I trattati conclusi da organizzazioni internazionali 49

Capitolo 2 - Le norme generali e le altre categorie di norme

50

1. La concezione prevalente circa la natura delle norme generali 50

2. La fase formativa delle norme generali alla luce di alcuni casi concreti 50

3. La manifestazione di un’intenzione di natura normativa 50

4. L’accettazione generale di un’intenzione di natura normativa 50

5. L’irrilevanza dei comportamenti in quanto tali 51

6. L’accertamento delle norme generali 51

7. Gli strumenti di reperimento della pratica internazionale 52

8. L’efficacia soggettiva delle norme generali 52

8.1. Le consuetudini locali 52

8.2. Lo Stato obiettore persistente 52

9. La codificazione del diritto internazionale 53

9.1. La “codificazione” dottrinale 53

9.2. La codificazione del diritto internazionale di guerra 53

9.3. La Commissione del Diritto Internazionale 53

10. Codificazione e diritto internazionale generale 54

11. I rapporti tra norme generali e trattati 54

12. I principi generali di diritto 55

13. I precedenti giudiziari 55

14. La dottrina 55

15. Le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 55

Capitolo 3 - La responsabilità internazionale

56

1. La responsabilità internazionale come conseguenza del fatto illecito internazionale 56

2. La natura delle regole sulla responsabilità internazionale e la loro codificazione 56

3. Gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale e l’irrilevanza del diritto interno ai fini della sua qualificazione 56

4. L’elemento soggettivo dell’illecito e l’attribuzione della condotta allo Stato 57

4.1. La condotta degli organi dello Stato 57

4.2. La condotta dei privati e il problema degli agenti di fatto 57

5. L’elemento oggettivo dell’illecito e la violazione di un obbligo internazionale 58

6. Altri supposti elementi dell’illecito internazionale: il danno e la colpa 59

7. La partecipazione all’illecito altrui e il problema della responsabilità diretta 59

8. Le circostanze che escludono l’illecito 60

8.1. Il consenso 60

8.2. La legittima difesa 61

8.3. Le contromisure 61

8.4. La forza maggiore e il caso fortuito 61

8.5. L’estremo pericolo 62

8.6. Lo stato di necessità 62

9. Il contenuto della responsabilità internazionale e le conseguenze dell’illecito 62

10. La cessazione e le garanzie di non ripetizione 62

11. La riparazione nelle sue varie forme 63

11.1. La restituzione in forma specifica 63

11.2. La riparazione per equivalente: il risarcimento monetario 63

11.3. La soddisfazione 64

12. Le contromisure come conseguenze strumentali dell’illecito 64

13. Le conseguenze delle gravi violazioni di norme imperative del diritto internazionale 64

14. L’attuazione della responsabilità internazionale: la nozione di Stato leso e il diritto a far valere la responsabilità 65

15. I regimi speciali di responsabilità 65

16. La responsabilità derivante da attività lecite 65

17. La responsabilità delle organizzazioni internazionali 66

Capitolo 4 - Diritto internazionale e diritto interno

67

1. La separazione tra diritto internazionale e diritti interni 67

2. La prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno 67

3. L'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale generale 67

4. Il rango delle norme generali del diritto internazionale recepite nell’ordinamento italiano 68

5. Il procedimento per la partecipazione a trattati 68

5.1. Il negoziato e l’adozione del testo 68

5.2. L’autorizzazione alla ratifica 69

5.3. Il deposito della ratifica 69

6. L’adattamento del diritto italiano a trattati mediante l’ordine di esecuzione 69

7. Il rango dei trattati recepiti mediante l’ordine di esecuzione 70

8. Le norme di adattamento in via ordinaria 70

9. La stipulazione di trattati in forma semplificata 70

Glossario 71

Capitolo 1 - I trattati

1. Le categorie di norme di diritto internazionale

Non esiste nel diritto internazionale la legge, intesa come un atto scritto che pone norme di natura generale e astratta, che è adottato secondo procedure predeterminate da appositi organi investiti della funzione legislativa e che è pubblicato in una raccolta ufficiale.

Non vi è infatti alcun organo internazionale che svolga funzioni simili.

Un ruolo fondamentale hanno invece 2 categorie di norme che traggono origine dalla volontà degli stessi soggetti che ne sono i destinatari:

  • I trattati: diritto internazionale particolare
  • Le norme generali: consuetudini, diritto internazionale generale

Le norme di diritto internazionale emanano dalla libera volontà degli Stati e si esprimono in trattati e consuetudini.

L’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia fa riferimento alle seguenti categorie di norme che la Corte è tenuta ad applicare nella decisione delle controversie che le sono sottoposte:

  • I trattati internazionali, sia generali che particolari: stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite
  • La consuetudine internazionale: come prova di una pratica generale accettata come diritto
  • I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
  • Le decisioni giudiziarie
  • La dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni

Non è invece attribuita natura normativa all’equità: una decisione secondo equità, e cioè secondo i precetti etici e un bilanciamento di esigenze che può portare a risultati diversi da quanto risulterebbe dall’applicazione di norme giuridiche, può essere resa dalla Corte soltanto quando le parti le abbiano concordemente conferito un tale potere.

Trattati Norme generali
Scritti Non scritte
Formali Informali
Applicazione particolare Applicazione generale

Negli ultimi decenni si è formata una categoria di norme di diritto internazionale: le norme generali imperative (jus cogens), che sono poste al vertice della gerarchia normativa, e cioè non possono essere derogate da nessuna norma di altro tipo.

Obblighi possono anche sorgere da atti non aventi natura normativa, come una sentenza, che ha valore obbligatorio solo tra le parti e riguardo al caso deciso, o un atto giuridico unilaterale che crea obblighi solo per chi ne è autore.

2. Il diritto dei trattati e la sua codificazione

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969, entrata in vigore nel 1980) è attualmente in vigore per 114 Stati, Italia compresa.

La Convenzione non si limita a codificare varie regole che erano già operanti sul piano del diritto internazionale generale, ma contiene alcune disposizioni che costituiscono uno sviluppo progressivo del diritto internazionale.

La Convenzione di Vienna si applica soltanto ai trattati che sono stati conclusi dopo la sua entrata in vigore. Le numerose norme di diritto internazionale generale che corrispondono a quelle contenute nella Convenzione stessa, sono vincolanti per tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che essi ne siano parti.

Esclusi dall’ambito di applicazione della Convenzione di Vienna sono:

  • I trattati internazionali conclusi da Stati con altri soggetti di diritto internazionale
  • I trattati internazionali conclusi da altri soggetti di diritto internazionale tra di loro

3. La nozione di trattato

Trattato: accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, costituito da un unico strumento o da due o più strumenti connessi e qualunque ne sia la particolare denominazione.

Vi sono vari sinonimi utilizzati per riferirsi al trattato: convenzione, accordo, patto, carta…

Vi sono però 3 elementi sostanziali che contraddistinguono un trattato internazionale:

1. Redazione di un testo scritto: sia che esso risulti incorporato in un unico strumento o in due o più strumenti tra di loro collegati.

La Convenzione di Vienna sembra però ammettere l’esistenza di accordi internazionali conclusi in forma non scritta, pur escludendo di applicarsi a tali accordi.

2. Due o più Stati o altri soggetti di diritto internazionale manifestano il loro consenso a essere giuridicamente vincolati dalle norme contenute nel testo redatto.

3. Volontà di sottoporre lo strumento alle regole del diritto internazionale.

La pubblicità del testo non costituisce un requisito essenziale di un trattato. Norme del diritto costituzionale di vari Stati fanno divieto di concludere accordi segreti o limitano la segretezza a certe categorie di trattati. Nessuna norma di diritto internazionale generale sancisce però la nullità di un trattato rimasto segreto.

L'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite obbliga gli Stati membri a registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite i trattati conclusi dopo l'entrata in vigore della Carta e obbliga il segretariato a procedere alla loro pubblicazione.

La conseguenza che discende dalla mancata registrazione è soltanto l'impossibilità di invocare il trattato davanti a un organo delle Nazioni Unite, che può però essere sanata da una registrazione tardiva.

Il procedimento che pone in essere un trattato produttivo di effetti giuridici si sviluppa, dal punto di vista logico e cronologico, secondo 3 fasi distinte:

1. La redazione del testo

2. La manifestazione del consenso a vincolarsi

3. L’entrata in vigore del trattato

4. Il testo

4.1. La redazione

La redazione del testo di un trattato si svolge di solito mediante negoziati tra gli stati interessati, che si riuniscono a seguito di un'iniziativa presa da uno o più stati o da un'organizzazione internazionale.

Gli Stati assenti possono avere il diritto di diventare parte del trattato mediante un atto di adesione, se questo sia espressamente previsto nel trattato o risulta altrimenti convenuto.

4.2. L’adozione

Se le trattative hanno esito positivo, il testo del trattato è adottato da parte degli Stati che hanno partecipato alla sua elaborazione. L'adozione del testo segna la fine della procedura di negoziato.

L'art. 9 della Convenzione di Vienna prevede che l'adozione del testo del trattato si effettui con il consenso di tutti gli Stati che hanno partecipato alla sua elaborazione.

L'adozione del testo di un trattato negoziato nell'ambito di una conferenza internazionale avviene però con la maggioranza dei ⅔ degli Stati presenti e votanti. Questo evita che un ristretto numero di Stati dissenzienti possano, avvalendosi di un eventuale regola dell’unanimità, impedire l'adozione di un testo accettabile per tutti gli altri.

4.3. L’autenticazione

Autenticazione: attestazione da parte dei rappresentati degli Stati partecipanti al negoziato dell’autenticità del testo adottato e del suo carattere definitivo.

L’autenticazione avviene con la firma da parte dei plenipotenziari, a questo autorizzati dagli Stati.

L’art. 10 della Convenzione lascia agli Stati ampia libertà sulla forma di autenticazione, giacché il testo del trattato è riconosciuto come autentico e definitivo

a) Con l’apposizione di una firma o con procedura concordata dagli Stati che hanno partecipato all’elaborazione del trattato

b) In mancanza delle suddette procedure, per mezzo della firma ad referendum o della parafatura da parte dei rappresentanti di questi Stati del testo del trattato o dell’atto finale di una conferenza nel quale il testo è incluso

Con l’autenticazione si conclude il procedimento formativo del testo del trattato.

4.4. I plenipotenziari

Alla fase formativa del testo del trattato partecipano coloro che sono muniti dei pieni poteri, cioè di un documento che è emanato dall'autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone quali rappresentanti dello Stato per il negoziato, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato a essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto relativo a un trattato.

Secondo l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, una persona è considerata come rappresentante di uno Stato se riproduce gli appropriati pieni poteri o se risulta dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l'intenzione di considerare questa persona come rappresentante dello Stato e di non richiedere la presentazione di pieni poteri.

Vi sono 3 categorie di persone che, per via delle loro funzioni, sono abilitate a rappresentare lo Stato senza essere tenute a presentare un documento di pieni poteri:

  • Capi di Stato, di governo e i ministri degli affari esteri: per le conclusioni dei trattati
  • I capi di missione diplomatica: per l’adozione di un testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditato
  • I rappresentanti accreditati degli Stati a una conferenza internazionale o presso un’organizzazione internazionale o uno dei suoi organi

L'atto compiuto da persona che non può essere considerata come abilitata a rappresentare uno Stato è privo di effetti giuridici, a meno che esso sia in seguito confermato da questo Stato.

4.5. La struttura esteriore

Il testo del trattato contiene alcuni elementi ricorrenti:

  • Il titolo: identifica il trattato, insieme alla data della sua apertura alla firma, e indica sommariamente la materia oggetto delle sue disposizioni.
  • Il preambolo: parte introduttiva al testo del trattato. Nel preambolo gli Stati enunciano in forma concisa gli antecedenti e i motivi che li hanno spinti a partecipare al negoziato e gli obiettivi che il trattato si prefigge
  • La parte dispositiva: nella quale è specificata la regolamentazione materiale posta in essere con il trattato
  • Una parte finale: nella quale è raccolta tutta una serie di disposizioni, dette clausole finali, in tema di entrata in vigore del trattato e di altre questioni relative alla sua efficacia

e) La lingua

  • Nei trattati bilaterali: il testo è redatto nella lingua di ambe le parti
  • Nei trattati plurilaterali: il testo è redatto in una pluralità di lingue

5. La manifestazione del consenso a vincolarsi

5.1. La libertà di forme

Nel diritto internazionale la fase della formazione del testo di un trattato va tenuta distinta dalla fase della manifestazione del consenso a vincolarsi.

La ripartizione dei poteri fra gli organi dello Stato fa sì che, secondo il diritto interno di quasi tutti gli Stati, il Governo, che negozia un trattato e partecipa con gli altri Governi all’adozione del suo testo, sia spesso privo del potere esclusivo di vincolare lo stato all'osservanza del trattato stesso. Questo potere è condiviso dal Governo con altri organi costituzionali, come il Parlamento o il capo dello Stato.

I governi che hanno adottato il testo di un trattato spesso riservano a una data successiva la manifestazione del consenso del loro Stato a vincolarsi, essendo questo un evento futuro incerto.

La manifestazione del consenso a vincolarsi non è soggetta a prescrizioni d'ordine formale.

Il consenso può essere espresso con:

  • La firma
  • Lo scambio degli strumenti costituenti un trattato
  • La ratifica
  • L’accettazione
  • L’approvazione
  • L’adesione

Nella pratica delle relazioni internazionali si distinguono 2 forme di espressione del consenso a obbligarsi a un trattato:

  • La forma semplificata
  • La forma solenne

5.1.1. La forma semplificata

Forma semplificata: se il consenso a vincolarsi è manifestato tramite la sola firma da parte del rappresentante dello Stato; o tramite lo scambio degli strumenti che costituiscono il trattato.

5.1.2. La forma solenne

Forma solenne: si manifesta attraverso lo scambio o il deposito di un

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anitacortesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Pineschi Laura.
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