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Introduzione

Paragrafo 1: definizione di diritto internazionale

Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della “comunità degli Stati”. Esso trova fondamento nella cooperazione fra gli Stati che si impegnano a rispettarlo per mezzo di norme costituzionali [l’ordinamento italiano all’art. 10, comma 1, della Costituzione].

Compito fondamentale del diritto internazionale è regolare i rapporti fra gli Stati creando diritti ed obblighi.

Un tempo il diritto internazionale si occupava solamente di materie esterne (ad es. immunità diplomatiche, alleanze, condotta di guerra); oggi il diritto internazionale ha subito una radicale trasformazione, occupandosi di regolare i rapporti economici, commerciali, sociali. Materie che un tempo erano disciplinate per mezzo di norme nazionali e che oggi vengono trattate all’interno di convenzioni internazionali. Questa trasformazione ha fatto entrare il diritto internazionale negli ordinamenti dei singoli Stati, rendendolo un diritto destinato ad essere amministrato ed applicato dai giudici nazionali.

Quando si parla di diritto internazionale bisogna distinguere il diritto internazionale pubblico dal diritto internazionale privato.

Quest’ultimo è costituito da quelle norme statali che stabiliscono dei limiti all’applicabilità del diritto di quello Stato, stabilendo quando esso deve trovare applicazione e quando invece debba applicarsi il diritto privato di un altro Stato (si pensi ad es. alla conclusione di un contratto: se i contraenti appartengono a due nazionalità differenti, potranno decidere se applicare la disciplina contrattuale prevista nello Stato dell’uno o dell’altro contraente).

Non vi è dunque alcuna affinità fra diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico dal momento che appartengono ad ordinamenti diversi: il primo alla comunità degli Stati, il secondo all’ordinamento statale interno.

Paragrafo 2: funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coattiva del diritto internazionale

Analizzando le caratteristiche dell’ordinamento internazionale, è possibile distinguere 3 funzioni:

  • Funzione normativa: indica la produzione di norme nell’ambito della comunità internazionale. All’interno di questa funzione bisogna distinguere fra:

a) Le norme di diritto internazionale generale: che vincolano tutti gli Stati. Di queste norme si occupa l’art. 10 della Costituzione statuendo che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Dalla lettura della norma che parla di “norme internazionali generalmente riconosciute” si capisce che le norme di diritto internazionale generale sono norme consuetudinarie, esse si sono formate nell’ambito della comunità internazionale nel tempo e attraverso l’uso continuo, di cui si può affermare l’esistenza, solo se si dimostra che sono rispettate dagli Stati per prassi costante. La consuetudine internazionale è la fonte di primo grado del diritto internazionale; essa tuttavia, ha dato vita sinora ad una scarsa quantità di norme.

Vincenzo De Liso

Testo integrato e aggiornato da per appunti giuridici scrivimi a “vincenzodelys@hotmail.it”

b) Le norme di diritto internazionale particolare: che vincolano solamente gli Stati che hanno partecipato alla loro formazione. Tipiche norme di diritto internazionale particolare sono quelle derivanti da accordi, patti, convenzioni o trattati internazionali, che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse sono molto numerose e costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. Sono fonte di secondo grado, poiché l’accordo è subordinato alla consuetudine, così come nel diritto statale il contratto è subordinato alla legge. In altre parole, la norma internazionale “pacta sunt servanda” ha natura consuetudinaria così come ha natura legislativa la norma secondo cui “il contratto è legge tra le parti” (quindi, hanno natura consuetudinaria le norme che regolano i requisiti di validità e di efficacia degli accordi).

c) I procedimenti previsti da accordi: che costituiscono norme di diritto internazionale particolare detti anche fonti di terzo grado. Essi traggono la loro forza dagli accordi internazionali, che li prevedono, e sono vincolanti solo per gli Stati aderenti agli accordi da cui promanano. Si tratta di atti delle organizzazioni internazionali, ossia delle unioni tra Stati, come l’Onu, Comunità Europea, ecc. Queste organizzazioni non hanno potere vincolante nei confronti degli Stati membri e normalmente emettono raccomandazioni che sono mere esortazioni. Quando gli atti di queste organizzazioni sono vincolanti, invece, essi sono fonti gerarchicamente sottoposte agli accordi, perché prendono vita proprio dall’accordo (trattato istitutivo). Lo Stato, quindi, è vincolato alla decisione, perché si è impegnato a rispettarla con l’adesione all’accordo costitutivo dell’organizzazione.

  • Funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale: l’amministrazione della giustizia, in ambito internazionale, avviene mediante arbitrato (che differisce dalla giurisdizione in quanto trova fondamento non nella legge ma nell’accordo delle parti che decidono di rimettere la regolamentazione della controversia a degli arbitri da loro selezionati).

Anche la Corte internazionale di giustizia, massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha funzione arbitrale. Il fondamento della competenza del giudice è pattizio, nel senso che solo gli Stati che hanno accettato in un modo o nell’altro detta competenza possono essere convenuti in giudizio: la differenza col diritto statale, dove la sottoposizione alla funzione giurisdizionale è imposta dalla legge, è evidente.

Nonostante quel che si è detto finora, alcune Corti internazionali (come ad es. il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia, un organo giuridico istituito nel 1993 con lo scopo di perseguire coloro che hanno commesso gravi crimini durante la guerra di indipendenza Croata combattuta fra il 1991 e 1995) hanno caratteristiche analoghe alle Corti penali operanti negli Stati, avendo dunque funzione giurisdizionale.

  • L’attuazione coattiva delle norme internazionali: cioè la repressione della violazione delle norme internazionali per assicurare che vi sia osservanza delle stesse, si basa sull’autotutela (nel diritto interno è invece un’eccezione il farsi giustizia da sé). Proprio per questo si afferma che il diritto internazionale poggia su rapporti di mera forza.

Vincenzo De Liso

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Da quanto detto finora emerge un quadro internazionale caratterizzato da una sorta di anarchia in cui risulta difficile vincolare i singoli Stati alle norme di diritto internazionale. Per questa ragione molti hanno dubitato che il diritto internazionale possa qualificarsi come un vero e proprio diritto. Ciò che viene criticato maggiormente è la mancanza di mezzi idonei a vincolare i singoli Stati, in particolare le grandi potenze.

Secondo parte della dottrina questo problema può essere risolto solamente con la cooperazione degli operatori giuridici dei singoli Stati e in particolare i giudici. Essi dovrebbero garantire l’applicazione delle norme di diritto internazionale. In generale gli ordinamenti statali prevedono, con regole più o meno simili in tutti i paesi, che il diritto internazionale sia osservato al pari del diritto interno (in Italia ad esempio è l’art. 10 Cost. a far “rispettare le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”). Questa tesi riprende quella formulata dal positivista Jellinek nel XIX secolo: egli riteneva che il diritto internazionale consistesse nell’autolimitazione del singolo Stato. Solamente il superamento dell’idea per cui ogni Stato può liberamente sciogliersi dagli impegni internazionali assunti, porterebbe il diritto internazionale a qualificarsi come un vero e proprio diritto.

Come detto in precedenza tutti i paesi prevedono a livello legislativo il dovere di osservare le norme di diritto internazionale [l’Italia prevede quest’obbligo all’art. 10 della Costituzione]; ciò nonostante i pregiudizi nazionalistici e la scarsa conoscenza dei meccanismi utilizzabili per risolvere questioni di diritto internazionale, portano ad un’applicazione limitata e non vincolante del diritto internazionale.

Paragrafo 2.1: il diritto internazionale sotto un’altra prospettiva

Oltre che come fonte di diritto da applicare all’interno dei singoli Stati, il diritto internazionale può anche essere considerato come uno strumento utilizzato nell’ambito della comunità internazionale, per regolamentare le relazioni internazionali fra gli Stati. Sotto questa luce il diritto internazionale si qualifica come un sostegno alla diplomazia, dal momento che lo Stato che dimostra di aver rispettato il diritto internazionale, partirà da una posizione privilegiata nelle relazioni diplomatiche con gli altri Stati. Questa visione del diritto internazionale rende viva la tesi di Austin che lo qualificava come “morale positiva internazionale”.

Paragrafo 3: lo Stato come soggetto di diritto internazionale

Come detto in precedenza il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli Stati. Questa nozione richiede di definire lo Stato, inteso come destinatario di norme di diritto internazionale.

Lo Stato viene definito in modo duplice:

  • Da una parte Stato-comunità: comunità umana stanziata su una zona della superficie terrestre e sottoposta a leggi che la tengono unita.
  • Dall’altra Stato-organizzazione: cioè l’insieme degli organi che esercitano effettivamente il potere di governo, partecipando alla formazione delle norme di diritto internazionale. Gli organi che concorrono alla formazione dell’apparato statale non sono solo quelli di vertice, ma tutti quelli che partecipano al potere di governo nell’ambito del territorio, quindi anche le amministrazioni locali e gli enti pubblici minori, che, per consuetudine, sono considerati componenti dell’organizzazione dello Stato soggetto di diritto internazionale.

Vincenzo De Liso

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Il diritto internazionale si rivolge dunque allo Stato-organizzazione e presuppone l’esistenza di due requisiti affinché uno Stato acquisti la personalità giuridica di diritto internazionale:

  • L’effettività: questo requisito presuppone che lo Stato-organizzazione eserciti effettivamente il suo potere sulla comunità. Per questo motivo viene negata la personalità giuridica di diritto internazionale a:

a) Ai governi in esilio e ai comitati di liberazione nazionale che, benché riconosciuti dai governi ospitanti per motivi di opportunità politica, non hanno effettiva sovranità sul territorio occupato da altro Stato. Così, ad esempio, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina con sede a Tunisi, che nel 1988 proclamò lo Stato della Palestina (OLP), nonostante non avesse alcuna base territoriale.

A proposito dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, la Cassazione (1985-1986) ha sostenuto: che l’OLP, e altri movimenti di liberazione nazionale, godono di soggettività limitata allo scopo di discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, questioni relative alla autodeterminazione dei popoli da essi controllati, principio ritenuto norma consuetudinaria di natura cogente. Viene, invece, esclusa la soggettività piena e, quindi, vengono negate le immunità previste dal diritto internazionale e le immunità dalla giurisdizione penale riconosciuta ai capi di Stato estero.

Anche oggi, nonostante il passaggio di vari territori da Israele al controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese, vi sono dubbi sulla effettiva soggettività di uno Stato palestinese per alcune ragioni fondamentali:

  • I suoi territori di fatto sono ancora sotto il controllo militare israeliano.
  • Gli accordi che hanno sancito questo passaggio somigliano, più che ad accordi internazionali, ad intese intercorse con le potenze coloniali nella fase di decolonizzazione e di preparazione all’indipendenza definitiva. Del resto, tali accordi non sono registrati presso il segretariato dell’Onu, come avviene per le intese internazionali.
  • Inoltre l’Anp continua ad avere, presso l’Onu, lo status di osservatore e non di membro.

b) Agli Stati falliti: che esistono solamente sulla carta non avendo alcun controllo sul loro territorio. Un esempio è fornito dalla Somalia che dal 1991 è dominata da signori della guerra. Il governo federale provvisorio, formalmente esistente, viene difeso dagli Stati esteri per evitare che i territori della Somalia vengano considerati come nullius suscettibili dunque di acquisto mediante occupazione (come è avvenuto in passato per i territori coloniali delle Americhe, occupati da Francia, Inghilterra, Spagna…).

Vincenzo De Liso

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c) Per quanto riguarda il Governo o il partito insurrezionale. Gli insorti non possono essere soggetti di diritto internazionale, ma solo sudditi ribelli, verso i quali il Governo legittimo può prendere i provvedimenti che ritiene opportuni. Ma, se essi dovessero riuscire a prendere il controllo effettivo di una parte di territorio, in tal caso ci si troverebbe di fronte ad una forma embrionale di Stato, alla quale non si può negare soggettività, anche se la rivolta poi dovesse fallire.

È dunque, l’effettivo controllo del territorio il requisito richiesto per la personalità giuridica internazionale.

  • L’indipendenza (o sovranità esterna): questo è l’altro requisito richiesto affinché uno Stato acquisisca la personalità giuridica di diritto internazionale. Deve considerarsi indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento trova fondamento nella propria Costituzione e non nell’ordinamento giuridico di un altro Stato. Per questo motivo non può essere riconosciuta la personalità giuridica di diritto internazionale a:

a) Gli Stati membri di Stati federali: si pensi ad es. ai singoli Stati membri degli Stati Uniti d’America o alle Regioni italiane. Essi non hanno una soggettività internazionale indipendente rispetto allo Stato di cui fanno parte. Talvolta la Costituzione li autorizza a stipulare accordi con Stati terzi (come avviene ad es. per le regioni italiane); si tratta tuttavia di un potere derivato dal governo centrale che dunque non richiede l’acquisto di personalità giuridica di diritto internazionale da parte dei singoli Stati membri della federazione. Essi agiscono dal punto di vista del diritto internazionale come organi dello Stato federale nel suo complesso (anche le regioni possono stipulare accordi internazionali, ma agiscono come organi dello Stato italiano e quindi con una soggettività dipendente). Dallo Stato di cui fanno parte.

Un discorso diverso deve essere fatto per quanto riguarda le Confederazioni: si tratta di unioni di Stati perfettamente indipendenti, guidate da un’assemblea con lo scopo di garantire una comune difesa. La confederazione rimane un fenomeno legato al passato (si pensi alla Confederazione degli Stati Uniti d’America o alla Confederazione Elvetica); inoltre lo Stato confederale si è qualificato, generalmente, come una fase di passaggio verso la creazione di uno Stato federale (esempio USA).

b) I governi fantoccio: si tratta di quelle ipotesi cui il governo centrale di uno Stato è al servizio di uno Stato terzo che legifera indirettamente manovrando questo governo fantoccio. Un esempio è rappresentato dal Governo Quisling in Norvegia: un governo collaborazionista che, durante la seconda guerra mondiale, aveva il compito di tradurre in atto la volontà degli occupanti.

Paragrafo 3.1: il riconoscimento da parte degli altri Stati

Una volta identificati i requisiti necessari affinché uno Stato acquisti la personalità giuridica di diritto internazionale, bisogna stabilire se sia necessario il riconoscimento da parte degli altri Stati.

La risposta è sicuramente negativa: il riconoscimento infatti consiste in un atto politico compiuto dagli Stati che vogliono stabilire delle relazioni amichevoli con lo Stato che vanno a riconoscere. Quindi il riconoscimento o il non riconoscimento non producono conseguenze giuridiche. Appartengono alla sfera politica: rivelano l’intenzione, o meno, di stringere rapporti amichevoli e di avviare forme più o meno intense di collaborazione mediante la conclusione di accordi.

Vincenzo De Liso

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Il riconoscimento dunque non può considerarsi come costitutivo della personalità giuridica internazionale. In questo modo si nega, se uno Stato si costituisce con i caratteri dell’effettività e della indipendenza, una sorta di potere di ammissione agli Stati preesistenti nella comunità internazionale.

Nonostante ciò gli Stati preesistenti oggi chiedono al nuovo Stato di non costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, che esso goda del consenso del popolo attraverso libere elezioni e non violi i diritti umani. Sono altri requisiti affinché possa essere riconosciuta la personalità giuridica internazionale.

Tuttavia come si è già sottolineato, nel contesto mondiale attuale questi requisiti, mai ufficializzati,

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Iovane Massimo.
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