Diritto internazionale
Diritto internazionale pubblico
La materia si divide nello studio delle relazioni tra i membri della comunità internazionale e nel sistema di regole volte a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato.
Ogni ordinamento ha le sue fonti, ovvero l’idoneità dell’atto o del fatto a produrre norme giuridiche che si distinguono dalle norme non giuridiche. Nell’ordinamento internazionale gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche, sono diversi rispetto ad altri ordinamenti. La distinzione tra fonti produttrici di norme giuridiche e norme non giuridicamente vincolanti sta nel fatto che le prime debbano essere rispettate e sono indirizzate alle persone sia fisiche che giuridiche, quindi titolari di situazioni giuridiche attive e passive. Le norme giuridiche sono per i soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale.
Stiamo parlando di una relazione tra soggetti internazionali non di tipo privato, ma tra soggetti di diritto internazionale pubblico che sono: gli Stati e le organizzazioni internazionali.
Diritto internazionale privato
Per quanto concerne il diritto internazionale privato, esso non si occupa di disciplinare i rapporti tra i soggetti di diritto internazionale, ma si occupa di rapporti privati (può riguardare anche gli Stati, ma che operano nell’ambito privatistico). Si occupa di disciplinare rapporti tra privati nell’ambito di situazioni di transnazionalità. Una situazione per essere rilevante per il diritto internazionale privato deve presentare l’elemento di estraneità: si tratta di una circostanza giuridica o di fatto le cui caratteristiche consentono di localizzarlo oltre i confini nazionali, dunque impediscono di limitare l’analisi di quella situazione a un solo ordinamento giuridico nazionale.
Quando si presenta l’elemento di estraneità occorre capire tre aspetti, che coincidono alle tre funzioni del diritto internazionale privato, che sono:
- Individuare la legge di un ordinamento che sia più idonea a disciplinare quel particolare rapporto: non è un diritto sostanziale o materiale (occorre dunque per capire quale sia la legge applicabile);
- Individuare il giudice nazionale competente per la controversia internazionale (fase patologica);
- Capire che valore ha la sentenza emessa dal giudice nazionale all’estero.
Categorie del diritto internazionale pubblico
È importante capire quale sia l’ordinamento giuridico, quali siano i soggetti di quell’ordinamento e quali siano le fonti del diritto. Questi tre elementi sono in una forte correlazione tra di loro. L’ordinamento giuridico italiano riconosce a specifiche fonti la capacità di produrre norme giuridiche e queste norme sono indirizzate ai soggetti di quell’ordinamento, vale a dire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Per quanto concerne l’ordinamento giuridico internazionale, invece, corrisponde alla comunità internazionale detta anche comunità degli Stati.
Nel mondo ci sono oltre 200 Stati sovrani e questi stati fanno parte della comunità internazionale. L’ordinamento giuridico internazionale ha caratteristiche molto diverse da tutti gli altri ordinamenti giuridici e sono caratteristiche che non solo soltanto distinzioni descrittive, ma hanno conseguenze pratiche importanti sia per quanto riguarda la funzione di produzione normativa (come vengono prodotte le norme giuridiche) sia per quanto concerne l’accertamento e l’applicazione di quelle norme giuridiche, ma anche come si può ottenere il rispetto di quelle regole per evitare che le stesse vengano violate.
Fonti del diritto internazionale
A questo ordinamento è riconosciuta la capacità di produrre norme giuridiche attraverso tre tipi di fonti. Le fonti hanno caratteristiche particolari solo in quanto esse siano state attribuite dalla stessa comunità internazionale. Le fonti che possono produrre norme giuridiche vincolanti per i soggetti sono:
- Consuetudini;
- Trattati (anche detti accordi, convenzioni, patti);
- Principi generali riconosciuti dalle nazioni.
Le norme prodotte nell’ambito di queste tre fonti del diritto internazionale sono vincolanti per i soggetti della comunità internazionale cioè gli Stati e la comunità internazionale.
Distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche
Le persone fisiche sono entità/individui singolarmente considerati; le persone giuridiche sono invece aggregati di persone fisiche, un gruppo organizzato riconosciuto dall’ordinamento. Una persona giuridica a sua volta diviene un soggetto di diritto nata per l’incontro di volontà di più persone e perciò ha la capacità di dare a sua volta vita ad altri rapporti giuridici. La stessa cosa accade nel diritto internazionale: i singoli soggetti sono gli Stati, che però a loro volta possono costituire un nuovo soggetto di diritto, cioè una organizzazione internazionale.
Strumenti del diritto internazionale
Mentre lo strumento per la conclusione di questi accordi sono i contratti nel diritto italiano; nel diritto internazionale sono gli accordi internazionali, vale a dire una fonte del diritto che consente tra le altre cose di costituire persone giuridiche internazionali, organizzazioni dette appunto internazionali. Gli Stati concludono trattati con i quali istituiscono organizzazioni internazionali, che diventa a sua volta un soggetto di diritto che può concludere altri accordi internazionali. Possono concludere accordi internazionali con singoli Stati o anche con altre organizzazioni internazionali.
Esempi di organizzazioni internazionali sono l’Unione Europea, Unicef, Omg, Fao, Nato, Omg, Consiglio d’Europa ecc. Per essere tali devono nascere sulla base di un accordo internazionale tra Stati e devono essere necessariamente organizzazioni internazionali governative (se sono organizzazioni internazionali non governative non sono soggetti del diritto internazionale).
Creazione di organizzazioni internazionali
Perché creare una organizzazione internazionale? E cosa si scrive in un accordo internazionale? Anzitutto occorre indicare gli Stati firmatari: questi hanno dato vita ad una organizzazione internazionale con l’obiettivo di perseguire una finalità comune che individualmente non avrebbero potuto perseguire. Nel trattato istitutivo, oltre all’elenco degli Stati aderenti, occorre indicare anche le finalità che la stessa persegue. Ogni organizzazione internazionale ha proprie finalità che sono condivise tra tutti gli Stati che vi fanno parte: se uno Stato non condivide più quelle stesse finalità ha la possibilità di recedervi. Gli Stati sono sovrani dunque sono al vertice della struttura della comunità internazionale.
I trattati sono impiegati anche per la regolamentazione di rapporti internazionali, dunque non solo per la costituzione di organizzazioni internazionali. I trattati sono fonti del diritto internazionale con una forma scritta e sono vincolanti solo per i soggetti contraenti: sono le due più grandi differenze che distinguono i trattati dalle consuetudini internazionali.
Altra grande fonte del diritto internazionale, le consuetudini internazionali, non sono scritte e sono vincolati per tutti gli Stati, non solo per i soggetti contraenti. Le consuetudini internazionali non vanno confuse con le consuetudini interne: quest’ultime nella gerarchia delle fonti italiane sono collocate al livello più basso; mentre, nel diritto internazionale, le consuetudini internazionali sono fonti vincolanti a tutti gli effetti per tutti gli Stati e sono orali, non scritte.
Una consuetudine internazionale, non essendo scritta, nasce sulla base di comportamenti degli Stati reiterati nel tempo in maniera uniforme e costante con la convinzione della loro vincolatività giuridica. La difficoltà sta nell’accertarne il contenuto, poiché non si ha la certezza del diritto, così come non si hanno limiti ben definiti. Non si può sapere con esattezza nemmeno quando una nuova entità diventa un soggetto del diritto internazionale.
Principi generali del diritto internazionale
Troviamo come terza fonte del diritto internazionale, cioè i principi generali, che hanno sostanzialmente una funzione di supporto: a volte anticipano la nascita di una consuetudine, a volte sono riconosciuti da stati e base per redigere trattati internazionali, a volte aiutano l’interprete nell'applicazione del diritto internazionale.
Caratteristiche della comunità internazionale
Caratteristiche della comunità internazionale che la differenziano dagli altri ordinamenti giuridici: primo elemento è la cd. anorganicità, vale a dire la mancanza di una o più autorità centrali; infatti è una comunità detta inorganica, dunque sprovvista di organi.
Il termine “anorganica” indica il fatto che le funzioni tipiche dello Stato (potere legislativo, esecutivo e giudiziario) nell’ordinamento internazionale non sono svolte da un'autorità centrali. Gli organi interni a una organizzazione internazionale non rilevano come organi della comunità internazionale, in quanto hanno un loro ordinamento giuridico che vincolano solo i soggetti che vi fanno parte.
La seconda caratteristica della comunità internazionale è la sua paritarietà: non c’è una struttura gerarchica, ma vi è una struttura puramente orizzontale: tutti gli Stati sono soggetti di diritto internazionale e hanno tutti stessi diritti e doveri. Tutti gli stati hanno la medesima sovranità. Non esiste un’autorità con un potere superiore a quello degli Stati sovrani.
Funzioni della comunità internazionale
Come può una comunità essere organizzata in questo modo? La comunità internazionale opera in modo diametralmente opposto rispetto a ciò che vediamo negli ordinamenti statali e lo fa sia in relazione alla funzione di produzione normativa sia in relazione alla funzione giurisdizionale (risoluzione controversie) sia in relazione all’attuazione anche coercitiva del diritto internazionale.
È possibile coniugare le due caratteristiche della comunità internazionale con queste funzioni? Per quanto concerne la funzione di produzione normativa i soggetti di diritto dell’ordinamento giuridico italiano hanno diritti e doveri riconosciuti dalle fonti del diritto italiane, in primis la legge, dettate dal Parlamento. Dunque non siamo noi cittadini a dettare le regole, ma è il Parlamento, dunque un’autorità centrale.
Nella comunità internazionale non essendovi un’autorità legislativa centrale chi produce le norme? Le norme che i soggetti del diritto internazionale devono rispettare sono prodotte dagli stessi soggetti che poi le rispetteranno. È una forma di autoregolamentazione che prescinde da un’autorità legislativa centrale. Basta pensare alle due fonti del diritto dell’Unione Europea, Tue e Tfue: sono fonti che producono norme giuridiche vincolanti per gli Stati, ma sono stipulati dagli stessi Stati che regolamentano i propri rapporti reciproci.
Qualcuno può imporre ad uno Stato di stipulare un trattato? No, gli Stati spontaneamente decidono di sottostare ai trattati internazionali: loro stessi creano le norme giuridiche che rispetteranno. Possiamo dire la stessa cosa anche per le consuetudini: la consuetudine è un comportamento reiterato nel tempo dagli Stati in materia costante e uniforme con la convinzione che sia vincolante. Anche le norme di diritto consuetudinario rispettate dagli stessi Stati che le hanno create presuppongono un’assenza di una autorità centrale. Il diritto internazionale è dunque basato sull’autoregolamentazione.
Funzione giudiziaria nella comunità internazionale
Per quanto concerne la funzione giudiziaria, possiamo avere un giudice naturale precostituito per legge che si pone al di sopra degli Stati? No, non esiste nulla al di sopra degli Stati sovrani: essi sono sovrani e tutti posti sullo stesso piano. Tutto ciò a meno che non si tratti di un arbitro: attraverso quest’ultimo le parti hanno accettato che la controversia sul piano internazionale venga disciplinata dall’arbitro medesimo. Vi è dunque un accordo con cui si attribuisce il potere di disciplinare la controversia ad un soggetto terzo, l’arbitro.
Nel nostro ordinamento non è la regola: l’arbitro è l’eccezione. Nel diritto internazionale, invece, quella che è l’eccezione è la regola: si tratta dunque dell’unico modo per avere una corte internazionale avente la capacità di emettere un provvedimento per le parti in causa proprio nascente dalla volontà delle stesse parti in causa, dunque gli Stati. Sono gli Stati che decidono di sottoporsi spontaneamente al sindacato internazionale di un certo giudice internazionale.
Non esiste un giudice internazionale naturale e precostituito per legge: solo se gli Stati hanno accettato la giurisdizione di quell’organo giudiziario potranno essere sottoposti ad un procedimento. Lo strumento che si può utilizzare per attribuire quel potere ad un tribunale arbitrale è il trattato internazionale. È l’accordo che fonda il potere giurisdizionale del tribunale arbitrale per risolvere controversie tra Stati.
Esempi di corti internazionali
Esempio Corte di giustizia dell’Unione Europea: è disciplinata dai trattati che sono stati realizzati dagli Stati membri medesimi, quindi possiamo definirla come un tribunale arbitrale.
Corte Europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa (Corte di Strasburgo): la sua disciplina è contenuta nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, quindi anche in questo caso si tratta di un tribunale arbitrale.
Corte internazionale di giustizia dell’ONU: è una corte nata per mezzo del trattato di San Francisco del 1945 istitutivo dell’ONU, dunque si tratta di un tribunale arbitrale.
Tribunale di Amburgo per il diritto internazionale del mare: è un tribunale con natura arbitrale perché il suo potere giurisdizionale deriva dalla convenzione di Montego Bay.
Conseguenze della violazione del diritto internazionale
Cosa accade se uno Stato non rispetta il diritto internazionale o se uno Stato non rispetta la sentenza di una corte arbitrale? Non esiste potere più autoritario di quello degli Stati, dunque l’unico mezzo esistente consiste nel cercare di indurre il soggetto che viola diritto internazionale a rispettarlo. Come? Attraverso le cd. reazioni collettive. Si hanno nel momento in cui la comunità internazionale, che comprende Stati e organizzazioni internazionali, collettivamente reagisce. Più ampia, solidale e concorde è la reazione della comunità internazionale che decide di intervenire nel ripristino della legalità, più la reazione collettiva può avere frutti, dunque essere convincente.
Questo tipo di reazioni hanno uno scopo ben preciso: sono finalizzate a ripristinare l’equilibrio della comunità internazionale.
Chiarimenti terminologici
Analizziamo ora dei chiarimenti su aspetti terminologici. La comunità internazionale consta al suo interno di fonti (consuetudini internazionali, trattati internazionali e principi generali) e soggetti (Stati e organizzazioni internazionali). All’interno della comunità internazionale troviamo Stati sovrani dotati di un loro ordinamento giuridico, di loro fonti e di loro soggetti del diritto che sono autonomi e diversi rispetto a quelli degli altri ordinamenti statali.
Oltre agli Stati troviamo anche le organizzazioni internazionali, di cui una anche molto estesa dal punto di vista geografico, l’ONU. All’interno di questa organizzazione internazionale troviamo fonti, organi e soggetti: le fonti sono quelle previste dallo statuto dal trattato. Nel trattato istitutivo di una organizzazione internazionale oltre ai membri e alle finalità della stessa troviamo anche il funzionamento dell’organizzazione medesima.
Queste fonti dell’ONU sono le risoluzioni e le raccomandazioni dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza. Tra gli organi importanti troviamo la Corte internazionale di giustizia con sede all’Aja. La Corte internazionale di giustizia è un tribunale arbitrale che si occupa di risolvere controversie tra Stati, non tra persone, per violazione di una qualunque norma di diritto internazionale: dunque consuetudini internazionali, che sono vincolanti per tutti gli Stati della comunità internazionale, e trattati internazionali, che le parti in causa devono aver stipulato.
La Corte internazionale di giustizia non è da confondere con la Corte penale internazionale: entrambe con sede all’Aja. La Corte penale internazionale si occupa solo di crimini contro l’umanità commessi da individui. La Corte risulta modellata sulla base del procedimento penale. È competente in quanto alcuni Stati hanno firmato lo statuto di Roma del 1998, trattato internazionale che definisce i compiti della Corte penale internazionale, una corte permanente con la quale gli Stati hanno deciso di rinunciare a porzione del loro potere giurisdizionale sovrano limitatamente alla repressione di crimini contro l’umanità (esempio: Tribunale di Norimberga: costituito specificamente per un certo evento, punire i generali nazisti; Tribunale penale internazionale: per i crimini commessi in ex Jugoslavia).
Tutto ciò a sua volta non è da confondere nemmeno con il Consiglio d’Europa: organizzazione internazionale che consta di 48 Stati membri, contro i 27 dell’Unione Europea (organizzazioni).
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