Diritto internazionale privato
Nella prima lezione abbiamo distinto tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato e abbiamo detto che il diritto internazionale pubblico si occupa dei rapporti tra soggetti di diritto internazionale, cioè rapporti tra Stati e organizzazioni internazionali, mentre il diritto internazionale privato ha delle funzioni diverse e un diverso campo di applicazione. Il diritto internazionale privato si occupa di situazioni tra privati (privato può essere anche uno Stato nell’esercizio di funzioni privatistiche).
Funzioni del diritto internazionale privato
La prima cosa da dire quando si parla di diritto internazionale privato è chiarire quali sono le sue funzioni. Il diritto internazionale privato ha tre funzioni ben determinate:
- Individuazione del giudice competente;
- Determinazione della legge applicabile;
- Riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri.
Queste sono le tre funzioni del diritto internazionale privato, ma potremmo dire che di queste funzioni non si occupa anche il diritto nazionale? Un giudice investito di una causa deve interrogarsi se sussiste la sua competenza, è competente il tribunale di Urbino o è competente il tribunale di Milano o il giudice di pace o il giudice del lavoro? Deve interrogarsi anche sulla legge da applicare, ad esempio quella del codice del consumo o del codice civile? Quindi anche il giudice nazionale si deve sempre porre questo tipo di domande anche quando si tratta di situazioni che già conosce. Stessa cosa per il riconoscimento dei provvedimenti: che valore ha quella sentenza emessa da un altro giudice nazionale?
Situazioni internazionali nel diritto internazionale privato
Ovviamente quando però parliamo di situazioni internazionali nel diritto internazionale privato dobbiamo considerare che sono situazioni con caratteristiche diverse, in quanto se una situazione è puramente interna è il diritto dello Stato a regolare queste funzioni. Parliamo di situazioni che hanno qualcosa di diverso. Nei manuali c’è scritto che il diritto internazionale privato si occupa di situazioni connotate dalla presenza di elementi di estraneità. Se non ci sono elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale, il diritto internazionale privato non opera.
Queste tre funzioni sopradette riguardano il diritto internazionale privato, ma in una certa misura anche il diritto interno. Ad esempio, se vado a comprare un libro e non lo pago, il libraio che mi vuol far causa non si pone dubbi sul fatto che si debba applicare la legge italiana o la legge di un altro Stato, se deve fare causa di fronte al tribunale di Urbino o al tribunale di un altro Stato? Ovviamente in questo caso è una situazione che non presenta elementi di estraneità e quindi si applica il diritto italiano. Ma se uno studente Erasmus compra un libro dal libraio di Urbino, c’è un elemento di estraneità? Sì, perché lo studente Erasmus ha la cittadinanza di un paese straniero, non è più così scontato che sia applicabile il diritto italiano e competente il giudice italiano.
Elementi di estraneità
Gli elementi di estraneità possono essere sia di fatto che di diritto e possono essere i più disparati (es. la sede della società, il luogo di conclusione di un contratto, la residenza o la nazionalità di una delle parti o di tutte e due le parti, il luogo in cui si è verificato l’illecito: se io vado in Svizzera con la macchina e faccio un incidente o subisco un danno posso chiedere un risarcimento di fronte al tribunale italiano o di fronte al tribunale di Zurigo? Anche con San Marino potrei fare lo stesso es.).
Quindi devo utilizzare il diritto internazionale privato per rispondere a queste domande:
- Il giudice di quale Stato è competente?
- La legge statale di quale nazione è idonea a disciplinare un rapporto?
- Quali sono eventualmente le modalità da adottare se dovessi riconoscere in Italia o all’estero una sentenza emessa da un’autorità giurisdizionale straniera?
Criteri del diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato risponde a queste domande ponendo dei criteri:
- Criteri di giurisdizione per l’individuazione del giudice competente.
- Criteri di collegamento per la designazione della legge applicabile e per le regole relative alle modalità di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze.
Innanzitutto bisogna capire che valore ha il diritto internazionale privato, se si può parlare di diritto internazionale privato italiano o straniero. Ogni Stato, ancora oggi, è dotato di proprie norme di diritto internazionale privato, quindi sicuramente il diritto internazionale di ciascuno Stato disciplina il giudice competente, la legge applicabile e il riconoscimento dei provvedimenti stranieri. Ogni Stato ha le sue regole, c’è chi le ha scritte e verificate come l'Italia che le ha all’interno della legge 218/1995, c’è chi le ha in una pluralità di leggi diverse come in Francia, c’è chi non ce le ha per niente e si basa su quello che capita nella giurisprudenza come a San Marino, e ci sono anche altri Stati che si affidano a fonti esterne.
Accordi internazionali nel diritto internazionale privato
Purtroppo questo quadro è stato complicato da un certo punto di vista, però anche agevolato da un altro punto di vista perché si sono susseguiti nel corso degli anni e, ancora oggi vi è questa tendenza, conclusioni di accordi internazionali (convenzioni) di diritto internazionale privato. La ragione per cui troviamo convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali è che gli Stati hanno cercato di dotarsi di criteri di giurisdizione e criteri di collegamento uniformi, in quanto il concreto rischio che si poteva verificare è che il diritto internazionale privato interno di ogni Stato prevedesse i propri giudici competenti (es. rimanendo nell’ambito della giurisdizione, io sono in macchina in Svizzera faccio un incidente, il diritto internazionale svizzero dice che il giudice competente è il giudice svizzero, diritto internazionale italiano dice, invece, che il giudice competente è il giudice italiano, quindi quale è il giudice competente?). Si ha, dunque, il cd. rischio di giurisdizione. Lo stesso si potrebbe dire se entrambi gli ordinamenti prevedessero l’applicabilità della propria legge (es. la legge svizzera dice che in questi casi si applica il codice civile svizzero, la legge italiana dice che in questi casi si applica il codice civile italiano alla disciplina dell’illecito commesso all’estero). Si avrebbe, dunque, un conflitto di leggi; oppure potremmo avere un conflitto negativo, cioè nessuno si ritiene competente. Nel caso di conflitto negativo, quindi gli ordinamenti non riconoscono la propria competenza, il soggetto a chi si deve rivolgere? Rimane senza tutela? Per evitare questa situazione patologica si è verificata una proliferazione di convenzioni anche multilaterali che settorialmente hanno disciplinato le regole di diritto internazionale privato dando regole uniformi.
Questo potrebbe, però, porre un problema di sovrapposizione di fonti di diritto internazionale privato perché abbiamo il diritto internazionale privato interno (nel caso dell’Italia la legge 218 e la nuova Q5) che potrebbe prevedere criteri di giurisdizione e di collegamento diversi rispetto ad un’eventuale convenzione internazionale conclusa con un certo Stato o altri Stati.
Regolamenti dell'UE e diritto internazionale privato
La situazione è resa ancora più complicata dopo il Trattato di Amsterdam, in quanto l’UE prima già aveva adottato una serie di convenzioni internazionali, ma poi con il trattato di Amsterdam (avendo ricevuto specifica attribuzione di competenza dagli Stati) è passata a disciplinare con dei regolamenti di diritto internazionale privato vincolanti per tutti gli Stati membri dell’UE. Come vedremo non è un regolamento, ma sono una miriade di regolamenti ciascuno con un campo di applicazione diverso, infatti qualcuno in modo critico ha detto che si è passati alla destatualizzazione del diritto internazionale privato. Perché destatualizzazione del diritto internazionale privato? Vedremo che tutte queste sovrapposizioni hanno creato delle conseguenze sull’applicabilità delle leggi nazionali di diritto internazionale privato.
Il diritto internazionale privato, di regola, è un non diritto materiale, non è un diritto sostanziale, non è un diritto che disciplina sostanzialmente chi ha ragione o chi ha torto, oppure non è un diritto che ci dice un termine per contestare i vizi della merce venduta, non è questo il diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato è un diritto di ricerca della giustizia per la scelta non o un diritto che disciplina materialmente sostanzialmente il rapporto giuridico come fa il diritto interno; il diritto italiano pone delle regole più giuste possibili, di giustizia sostanziale, cercando di individuare le regole e la disciplina più giusta o più equa per un certo rapporto o una certa situazione. Il diritto internazionale privato non può cercare questo tipo di giustizia sostanziale, ma la ricerca nella scelta perché il diritto internazionale privato lavora con il metodo del rinvio.
Fonti del diritto internazionale privato
Queste fonti, che vedremo (L. 218/1995, le convenzioni internazionali di diritto internazionale privato, i regolamenti europei di diritto internazionale privato), pongono delle norme non materiali, non da applicare al caso concreto, ma si limitano a rinviare e indicare qual è l’ordinamento il cui giudice dovrà pronunciarsi su una certa causa o la cui legge dovrà essere applicata ad un certo rapporto.
Ad esempio, una norma di diritto internazionale privato relativa alla separazione dei coniugi aventi la medesima nazionalità ci dice che tale separazione è disciplinata dalla legge di nazionalità comune dei coniugi, non ci dice come si regola concretamente la separazione, ma ci dice che rinvia alla legge di nazionalità comune dei coniugi. Oppure il diritto internazionale privato ci potrebbe dire che nel caso di compravendita internazionale di beni il giudice competente è il giudice del luogo in cui doveva essere consegnata la merce, però non ci dice in termini assoluti che sarà sempre quel giudice, a seconda della situazione e attraverso il metodo del rinvio si individuerà il giudice competente. Il diritto internazionale privato è complicato perché bisogna conoscere bene il diritto interno, il diritto processuale (per far valere la pretesa) e il diritto comparato perché prima o poi bisognerà fare una comparazione, e il diritto dell’UE, e questa sovrapposizione di fonti rende il diritto internazionale privato una materia altamente specializzante.
Sovrapposizione di fonti
Abbiamo delle norme nazionali interne che pongono delle regole di diritto internazionale privato, delle convenzioni internazionali che pongono altre regole di diritto internazionale privato e dei regolamenti dell’UE che contengono altre regole di diritto internazionale privato. Se il giudice o l’interprete si trovano in una situazione che presenta elementi di estraneità deve capire, innanzitutto, se è lui competente e quindi se sarà lui a doversi pronunciare, ed eventualmente dopo, capire qual è la legge applicabile. Ad esempio: abbiamo un giudice italiano che ha un caso che presenta un elemento di estraneità e si chiede se è competente, se ha giurisdizione a pronunciarsi. Il giudice italiano ha a disposizione astrattamente:
- Sia una legge interna, ossia la legge 218 agli artt. 3 e ss;
- Sia una convenzione internazionale;
- Sia un regolamento comunitario.
Il giudice in questa situazione si chiede: quale criterio di giurisdizione devo utilizzare? Il criterio di giurisdizione italiano che magari attribuisce la giurisdizione a sé stesso, o il criterio della convenzione internazionale di diritto internazionale privato che pone la giurisdizione ad un altro giudice, o il regolamento comunitario che utilizza un altro criterio di giurisdizione come ad esempio la cittadinanza dell’attore, mentre un altro criterio dice il luogo dove si è verificato il sinistro? Sono tre criteri di giurisdizione che attribuiscono la competenza a tre diversi giudici. Il giudice italiano si chiede quale criterio di giurisdizione deve applicare? Per capirlo ci serviamo dell’adattamento perché abbiamo un conflitto di fonti astrattamente applicabili. Il giudice deve fare un ragionamento che si lega ai principi dell’ordinamento italiano sull’adattamento al diritto internazionale.
Se ci troviamo in una situazione in cui abbiamo una legge del Parlamento: la legge 218 e abbiamo una convenzione internazionale di diritto internazionale privato, che è stata ovviamente ratificata e resa esecutiva, ed è anche entrata in vigore, di fronte a questo conflitto dobbiamo applicare la convenzione perché secondo l’art. 117 Cost. la potestà legislativa primaria deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali e quindi la convenzione internazionale prevale sulla legge 218.
Nel caso avessimo un conflitto soltanto tra la legge 218 e una convenzione internazionale il giudice dovrebbe preferire il criterio di giurisdizione previsto nella convenzione internazionale. Se non ci fosse una convenzione internazionale si applicherebbe la legge 218 ad esempio con San Marino non c’è una convenzione internazionale di diritto internazionale privato e quindi si dovrebbe applicare la legge 218.
Oltre alla legge 218 e alla convenzione internazionale di diritto internazionale privato abbiamo anche un regolamento dell’UE, bisogna fare un passo indietro e capire che valore hanno i regolamenti dell’UE nel nostro ordinamento. Ci serviamo del principio teorizzato dalla sentenza Simmenthal, il principio del primato del diritto UE sul diritto interno, l’unico ostacolo che il diritto UE incontra sono i controlimiti, quindi sicuramente anche in questo caso il regolamento dell’UE prevale sulla legge 218 senza però condurre alla sua abrogazione tacita, ma limitando il potere del giudice italiano alla disapplicazione del diritto interno confliggente.
Se avessimo un triplice conflitto cosa prevale? In questo caso la corte costituzionale ha ricavato dall’art.11 Cost. (che riconosce un valore rinforzato ulteriore al regolamento europeo), pensato per le Nazioni Unite, in quanto prevede che l’Italia acconsente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuova e favorisca le organizzazioni internazionali compresa l’Unione Europea rivolte a tale scopo. Quindi la corte costituzionale ha utilizzato questo articolo non solo per le Nazioni Unite ma anche per l’Unione Europea. In questo quadro, se c’è un regolamento europeo che si può applicare e il suo campo di applicazione combacia con la fattispecie concreta, si applica, se non c’è un regolamento europeo applicabile bisogna vedere se c’è una convenzione internazionale applicabile, se non c’è neanche una convenzione internazionale si applica la legge 218. Si parla di destatualizzazione o denazionalizzazione del diritto internazionale privato perché i regolamenti europei e le convenzioni internazionali sono sempre più numerosi e quindi lo spazio residuo per l’applicazione del diritto internazionale privato interno (quanto meno all’interno dell’UE) è sempre più ridotto. Infatti, sono veramente poche le fattispecie per cui si può applicare la legge 218, ciò nonostante pone dei principi validi soprattutto per i rapporti extraeuropei (ma non solo).
Come si fa a capire se ci sono convenzioni internazionali in vigore per l’Italia? Il Ministero degli Affari Esteri ha predisposto un archivio online aggiornato (atrio.esteri.it archivio dei trattati internazionali online a cura del servizio per gli affari giuridici, dei contenziosi diplomatici e dei trattati della Farnesina), questo sito che è un sito istituzionale permette di trovare tutti i trattati conclusi dall’Italia.
Regolamenti europei tematici e settoriali
Cerchiamo di andare un po’ di più nel merito, indicando alcuni dei regolamenti europei, regolamenti tematici e settoriali. Abbiamo dei regolamenti che vengono chiamati di Bruxelles e altri che vengono chiamati di Roma (più tutti gli altri regolamenti sui fallimenti internazionali ecc.).
Quando troviamo un regolamento chiamato Bruxelles (Bruxelles 1, Bruxelles 1bis, Bruxelles 2, 2bis, 3 ecc.) significa che si tratta di un regolamento che si occupa soltanto di determinazione del giudice europeo competente e delle modalità di riconoscimento delle sentenze.
- Bruxelles 1bis si occupa di materia civile commerciale;
- Bruxelles 2bis si occupa di famiglia.
Quando, invece, troviamo dei regolamenti di Roma, in particolare Roma 1, Roma 2, Roma 3, sono dei regolamenti che riguardano la designazione della legge applicabile.
- Roma 1 si occupa di legge applicabile nelle obbligazioni contrattuali;
- Roma 2 si occupa di obbligazioni extra-contrattuali.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto internazionale , Prof. Rossi Edoardo Alberto, libro consigliato Introduzione al diritto int…
-
Riassunto esame Diritto internazionale , Prof. Rossi Edoardo Alberto, libro consigliato Diritto internazionale, Na…
-
Riassunto esame Diritto internazionale privato, Prof. Franzina Pietro, libro consigliato Introduzione al diritto In…
-
Riassunto esame Diritto internazionale, Prof. Franzina Pietro, libro consigliato Introduzione al diritto internazio…