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Diritto internazionale pubblico

Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale

La personalità giuridica nel diritto internazionale: gli Stati e gli individui.

L'ordinamento giuridico è l'insieme di norme tra loro coordinate e collegate attraverso l'impiego di strumenti e tecniche che ne garantiscono l'effettività. I beneficiari e destinatari finali sono gli individui i cui interessi vengono realizzati e tutelati. Nel diritto internazionale, i soggetti primari sono enti collettivi normalmente identificati con gli Stati dotati di alcune specifiche caratteristiche.

Il diritto internazionale si è preoccupato di regolare ed assicurare, attraverso i propri strumenti e tecniche normative, la reciproca non interferenza e pacifica coesistenza nell'ambito della comunità internazionale, nonché la produzione da parte loro della disciplina dei relativi rapporti transazionali. Tali individui e imprese, anche quando espressamente indicati, non sono normalmente in grado di attuarle e portarle ad esecuzione nell'ambito e attraverso strumenti propri dell'ordinamento internazionale senza l'intermediazione necessaria degli Stati, ad esempio nella protezione degli investimenti stranieri.

In diritto internazionale, i soggetti primari sono solo enti collettivi con le caratteristiche proprie degli Stati sovrani e organizzazioni internazionali che operano con caratteristiche particolari e con soggettività limitata.

  • A. Soltanto gli Stati sono i soggetti in grado di garantire l'attuazione del diritto internazionale negli ambiti spaziali di loro appartenenza a beneficio degli individui e delle imprese.
  • B. Solo gli Stati possono azionare specifiche tecniche e sanzioni previste dal diritto internazionale nei confronti degli altri Stati che non dovessero essere adempienti.

Gli Stati sono il nucleo sociale rilevante della comunità internazionale.

La sovranità esterna o "indipendenza giuridica"

Lo Stato è in grado di garantire la sicurezza di una determinata comunità verso l'esterno e la solidarietà degli individui ricompresi nella relativa popolazione, di cui assicura anche il governo all'interno di uno specifico ambito territoriale. Questa è la "riunione perfetta di uomini liberi associati" (Grozio) che consente loro di godere della protezione della legge e di realizzare l'utilità comune e le libertà individuali.

Gli individui risultano uniti in comunità organizzate in vari enti o Stati tra loro reciprocamente indipendenti e sovrani.

Il momento iniziale è il Trattato di Westfalia del 1648, in occasione del quale lo Stato:

  • C. Consolida la propria indipendenza rispetto al Papa e all'Imperatore.
  • D. Afferma il proprio dominio esclusivo su un determinato territorio e sulla relativa popolazione, eliminando vari centri di potere dei secoli precedenti.

La sovranità esclude la presenza di interferenze esterne sullo Stato e esprime il suo supremo potere sulle aggregazioni sociali esistenti. Il diritto internazionale si limita a prendere atto della loro esistenza e a tutelare le loro prerogative esistenziali insieme all'esercizio dei relativi poteri nel loro ambito di sovranità esclusiva e nelle reciproche relazioni esterne.

Il diritto internazionale è giuridicamente sovraordinato rispetto agli ordinamenti degli Stati, che non sono dipendenti dall'ordinamento internazionale, la cui caratteristica principale consiste nell'autonomia e indipendenza tra gli Stati che compongono la comunità. Tuttavia, tale autonomia e indipendenza è progressivamente ridotta dall'evoluzione del diritto internazionale, tanto che le determinazioni e l'esercizio della sovranità degli Stati subiscono vincoli e condizionamenti sempre maggiori da parte di norme e principi di diritto internazionale, come i limiti e condizionamenti relativi alla tutela dei diritti dell’uomo.

I condizionamenti non pregiudicano il rilevo per cui ogni Stato e corrispondente ordinamento statale autolegittima la sua sovranità e la sua indipendenza: ogni Stato trova in sé stesso la fonte che ne origina l'esistenza e legittima l'attribuzione a suo beneficio della personalità giuridica internazionale e dei conseguenti effetti relativi all'applicazione delle norme di diritto internazionale a tutela dell'esercizio della sua sovranità sul proprio territorio e popolazione.

È apprezzata la dichiarazione di indipendenza di un determinato territorio e della relativa popolazione, la cui legittimità ed adeguatezza ai fini dell'attribuzione ad esso della personalità internazionale è stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia, in presenza di situazioni nelle quali non vi sia stato uso illegittimo della forza o violazione delle norme di diritto internazionale generale.

Le caratteristiche strutturali della comunità internazionale sono ancorate alla pacifica e paritaria coesistenza di Stati dotati degli elementi costitutivi che la comunità ha interesse a preservare. Si tratta di una comunità di Stati dotati di indipendenza ("sovranità esterna"), popolazione permanente, specifico ambito territoriale e un ente governativo effettivo.

L'indipendenza deve essere intesa e valutata in termini di "indipendenza giuridica". Lo Stato si considera dotato di personalità internazionale se ha trovato in sé stesso la fonte della sua legittimità e non dipende dall'ordinamento di un altro Stato.

Le situazioni di dipendenza e l'indipendenza giuridica

Le situazioni in cui la dipendenza da enti esterni esclude l'indipendenza giuridica dello Stato. Le restrizioni alla libertà degli Stati imposte dal diritto internazionale consuetudinario, o dipendenti da impegni assunti, o di fatto esistenti nei confronti di un altro Stato, non incidono sulla sua indipendenza. Solo quando tali restrizioni si trasformano in vincoli che pongono uno Stato sotto l'autorità legale di un altro, tale da impedire la sua autonomia decisionale, si riterrà che questa circostanza pregiudichi la sua indipendenza sino ad escludere la sua personalità giuridica internazionale.

Vi sono situazioni in cui uno Stato, formalmente indipendente, si è dotato di un ente governativo che risulta totalmente condizionato dall'autorità di un altro Stato. In questi casi, l'autonomia organizzativa di uno Stato e la relativa autorità di governo sono solo apparenti, dipendendo dalle determinazioni di un altro Stato. Tali vincoli non devono essere riconducibili sul piano dei rapporti interstatali retti dal diritto internazionale, configurandosi come rapporti costituzionali interni di uno Stato egemone, con la conseguente perdita della personalità giuridica internazionale dell'altro Stato per difetto di sua indipendenza.

Gli Stati membri di Stati federali e il loro difetto di "sovranità esterna"

Non possono essere considerati dotati di personalità giuridica internazionale, per difetto di indipendenza, gli Stati membri di Stati federali, Cantoni svizzeri, Länder o regioni di uno Stato unitario. Pur dotati di qualche autonomia, non sono in grado di instaurare tali rapporti. Anche nei casi in cui le norme costituzionali riconoscono agli Stati federali o regioni in alcune materie la possibilità di esercitare alcuni poteri esteri, ciò avviene nel quadro di garanzie e del coordinamento dei relativi poteri da parte dello Stato centrale.

La sovranità interna: la triade popolo-governo-territorio

La sovranità comporta necessariamente la presenza di una comunità che consiste in: popolazione, territorio e autorità politica organizzata. La popolazione è l'insieme di individui che convivono stabilmente nell'ambito di spazi con caratteristiche di comunità dotata di una propria e particolare coscienza politica, pur potendo appartenere a differenti culture o religioni.

Il territorio è la "parte della superficie terrestre venuta ad esistenza in modo naturale", alla quale non può essere assimilata una piattaforma artificiale, anche se costruita in spazi marittimi non soggetti alla sovranità dello Stato di cui un ente ed una comunità di individui abbiano operato l'occupazione con la rivendicazione di essere titolari di sovranità esclusiva. Non è necessario che lo specifico territorio abbia frontiere definitivamente certe.

L'autorità politica organizzata deve essere in grado di esercitare le funzioni statali con caratteristiche di effettività e adeguatamente rappresentativa della popolazione insediata nell'ambito del territorio, di cui si fa carico di tutelare i relativi interessi. Si vuole soddisfare l'esigenza che un determinato ambito spaziale sia sotto il controllo e la tutela di un'autorità di governo che si cura ed operi nell'interesse dei componenti della comunità insediata stabilmente nel relativo territorio.

Uno Stato non può considerarsi dotato di personalità giuridica internazionale sino a quando non è stata creata una stabile organizzazione politica e le autorità pubbliche sono divenute sufficientemente forti da affermarsi nell'ambito del territorio dello Stato. È importante l'effettivo esercizio di tutte le funzioni sovrane su un territorio e su una popolazione, a prescindere dai criteri attraverso i quali si è consolidata nel tempo la titolarità e l'effettività dell'esercizio di tali funzioni sovrane.

L'esercizio effettivo di funzioni sovrane deve risultare "esclusivo" con riferimento al territorio e alla popolazione dello Stato. Altri Stati non possono spiegare sul territorio e sul popolo che vi si trova insediato la propria autorità senza il consenso dello Stato che ivi esercita la propria sovranità.

In riferimento ad alcuni Stati, si pone il dubbio sul mantenimento della loro personalità, in quanto si è manifestata la loro sopravvenuta incapacità di governare un determinato territorio (i cosiddetti failed States). È emersa una pratica favorevole a garantire la presenza e mantenimento di una autorità politica effettiva su un determinato territorio e sulla sua popolazione al fine di conservare o proteggere la personalità giuridica internazionale degli Stati. La comunità internazionale pone in essere specifiche misure per favorire lo sviluppo e l'affermazione di tale effettività, eliminando carenze e limiti.

State-building delle Nazioni Unite: hanno inteso far corrispondere all'effettività di un'autorità di governo su un territorio e popolazione un modello organizzativo statale ispirato a principi democratici e rispetto dei diritti dell'uomo, favorendo l'affermazione e consolidamento di nuovi Stati dotati di personalità giuridica solo se organizzati secondo modalità tali da garantire l'effettiva titolarità e l'effettivo esercizio della relativa sovranità da parte del popolo e rispetto dei diritti dell'uomo.

Ulteriori potenziali requisiti: il rispetto dei diritti dell'uomo e del principio di autodeterminazione

La progressiva evoluzione del sistema normativo internazionale prevede l'acquisto della personalità internazionale degli Stati solo in presenza di specifiche condizioni relative al controllo e all'esercizio del potere di governo su territorio e popolazione. Secondo le manifestazioni della pratica internazionale, tale potere deve affermarsi ed essere gestito nel rispetto di alcuni principi democratici e diritti dell'uomo.

In caso di violazione, si legittima l'intervento da parte di altri Stati e l'uso della forza al fine di garantirne il rispetto. Il potere di governo e di imperio deve essere legittimato dal diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli, in conformità alla Dichiarazione delle relazioni amichevoli e alla cooperazione fra Stati del 1970, che prevede il "divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione". Ciò ha consentito di legittimare aiuti e interventi rivolti a favorire la creazione di nuovi Stati invocando l'esigenza di garantire l'autodeterminazione di popolazioni sottoposte a dominazione coloniale, occupazione di uno Stato estero o apartheid.

In ogni altra situazione, la pratica internazionale è incerta nel riconoscere l'ambito e i confini dell'esercizio del diritto di autodeterminazione dei popoli. Bisogna valutare comparativamente due esigenze che trovano riconoscimento nel diritto internazionale:

  • E. Esigenza di garantire la creazione di uno Stato sovrano al fine di garantire ad ogni popolo l'esercizio completo del suo diritto all'autodeterminazione.
  • F. Rispetto dell'integrità del territorio e dell'unità politica di ogni Stato sovrano.

La verifica e il controllo dell'effettiva rappresentatività politica di tutte le componenti della popolazione e la loro legittimazione nel rispetto dei criteri di autodeterminazione dei popoli costituiscono circostanze che di recente hanno assunto rilevanza ai fini della valutazione della personalità giuridica internazionale degli Stati. È escluso che il principio di autodeterminazione possa essere assegnato effetti retroattivi tali da incidere negativamente sulla personalità giuridica internazionale di enti statali che sono affermati come soggetti della comunità internazionale. Il principio non consente di sottoporre a revisione situazioni territoriali definite a seguito dei più importanti eventi bellici del secolo scorso, con effetti che metterebbero in discussione la certezza dei confini nazionali.

Ciò che rileva ai fini della personalità giuridica degli Stati è la presenza di un’organizzazione dotata di potere effettivo ed indipendente in grado di esercitarlo su una comunità territoriale.

Il riconoscimento della personalità internazionale degli Stati: suo valore meramente dichiarativo

L'acquisto della personalità giuridica internazionale avviene in presenza del riscontro degli elementi costitutivi dello Stato, a prescindere da qualsiasi procedimento formale accertativo di tali elementi. Il riconoscimento è da considerarsi privo di qualsiasi efficacia costitutiva e ha un valore meramente dichiarativo della sua personalità giuridica internazionale, come confermato dalla Commissione d'Arbitrato durante la conferenza per la Pace in Jugoslavia nel 1992. Il riconoscimento ha l'effetto di poter essere invocato come prova presuntiva della sussistenza degli elementi costitutivi della personalità internazionale dello Stato e della volontà, da parte degli Stati che lo hanno effettuato, di intrattenere rapporti giuridici rilevanti nell'ordinamento internazionale con lo Stato nei confronti del quale opera il riconoscimento. Ciò che rileva è l'esistenza fattuale di un ente-Stato dotato dei criteri attributivi della personalità giuridica internazionale.

Posizione dello Stato non riconosciuto nella comunità internazionale

Uno Stato non riconosciuto, ma dotato delle caratteristiche sopra descritte, risulta dotato di personalità giuridica e:

  • G. Non può essere oggetto di atti di aggressione e il suo territorio non può essere considerato terra nullius.
  • H. Ha diritto di vedere riconosciute le immunità previste dal diritto internazionale.

Anche nei confronti di tali Stati operano i principi e le regole di diritto internazionale rivolti a garantire la coesistenza degli Stati. Lo Stato non riconosciuto non può pretendere di far valere nei confronti degli altri Stati alcun diritto o attivare i procedimenti di formazione volontaria delle norme di diritto internazionale per instaurare rapporti di collaborazione ed assistenza internazionale, il che lo pone in una posizione di oggettiva debolezza e precarietà in una comunità internazionale sempre più collegata. Si esclude che l'effetto si estenda ad alcuni atti di tipo umanitario destinati ad operare anche a favore delle popolazioni di Stati non riconosciuti.

Il riconoscimento o mancato riconoscimento di uno Stato rappresenta un importante strumento di politica internazionale. Si evita di riconoscere Stati al fine di rimarcare il dissenso politico nei confronti del loro regime e la volontà di non collaborare con essi, mentre si riconoscono Stati privi di alcuni elementi al fine di favorire la politica di collaborazione internazionale. Il riconoscimento è impiegato nelle relazioni internazionali come "biglietto di ammissione" ad effettivi rapporti internazionali convenzionali e ai normali rapporti diplomatici e consolari, attraverso i quali è possibile una completa partecipazione degli Stati alla collaborazione internazionale. In difetto della manifestata volontà politica da parte di altri Stati di intrattenere rapporti di collaborazione attraverso il riconoscimento di uno Stato, quest'ultimo rischia di non poter attuare le proprie potenzialità di sviluppo economico, non poter far valere i propri diritti e vedere i diritti pregiudicati con rischio della sua personalità giuridica.

Il riconoscimento:

  • I. Non incide costitutivamente sull'attribuzione della personalità giuridica internazionale degli Stati, ma favorisce la prova della presenza degli elementi costitutivi di tale personalità.
  • J. È un atto essenziale al fine di permettere una loro effettiva partecipazione alla comunità internazionale attraverso l'attivazione di rapporti di collaborazione ed assistenza.

La personalità degli enti diversi dagli Stati: gli insorti e i movimenti di liberazione nazionale

Il diritto internazionale si è evoluto verso forme e sulla base di norme idonee a favorire la cooperazione tra Stati, con progressiva riduzione dell'assolutezza della sovranità degli Stati, assumendo un ruolo sempre più rilevante per alcuni enti.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale.tabacchi01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Presti Giorgio.
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