Diritto internazionale
Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della “comunità degli Stati”.
Le norme internazionali si indirizzano in linea di massima agli Stati, creando cioè diritti ed obblighi per questi ultimi. La caratteristica più rilevante del diritto internazionale odierno è che esso non regola solo materie attinenti a rapporti interstatali, ma tende a disciplinare rapporti che si svolgono all’interno delle varie comunità statali.
Quando nasce? Con la nascita dello stato moderno, ossia nel 1648 con la pace di Westfalia (fine guerra 30 anni). Perché con la fine di tale guerra, si afferma lo stato moderno così come lo intendiamo noi, cioè lo stato indipendente e sovrano.
→ Un tempo il diritto internazionale si occupava solamente di materie esterne (ad es. immunità diplomatiche, alleanze, condotta di guerra) oggi il diritto internazionale ha subito una radicale trasformazione, occupandosi di regolare i rapporti economici, commerciali, sociali.
Il diritto internazionale viene anche chiamato diritto internazionale pubblico in contrapposizione al diritto internazionale privato:
- Diritto internazionale privato = si chiama così ma non è “Diritto internazionale”, il diritto internazionale privato è quel ramo del diritto interno di ogni Stato, che consente di disciplinare fattispecie che presentino un elemento di estraneità cioè le fattispecie che non si esauriscono nell’ambito di un unico ordinamento giuridico. Il diritto internazionale privato nell’ordinamento giuridico italiano è stato riformato in maniera radicale nel 1995, nella quale è stata approvata la legge 218 che contiene il sistema italiano di diritto internazionale privato;
- Diritto internazionale pubblico = che normalmente noi chiamiamo “diritto internazionale”, disciplina i rapporti fra soggetti e sovrani. È il diritto atto a disciplinare relazioni fra gli Stati.
Non vi è dunque alcuna affinità fra diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico dal momento che appartengono ad ordinamenti diversi:
- Il primo alla comunità degli Stati;
- Il secondo all’ordinamento statale interno.
Un po’ di storia
Il diritto internazionale nasce con la Pace di Westfalia nel 1648, in concomitanza con la nascita dello Stato moderno. In seguito è stata sempre influenzata dall’evoluzione sociale, da cui dipende interamente. Fino alla fine dell’800 la società internazionale era dunque “eurocentrica”; si parlava di rapporti esclusivamente tra stati europei.
Poi notiamo 3 elementi di rottura che allarga la sfera d’azione:
- Indipendenza America Latina;
- La Rivoluzione russa;
- La decolonizzazione.
Arrivando alla contemporaneità, l’individuo oggi è tutelato a prescindere dalla nazionalità, ma viene considerato proprio come individuo. Ciò comporta lo sviluppo di 2 settori a partire da questa nuova concezione:
- Tutela dei diritti umani: che si afferma dopo la Seconda guerra mondiale.
- Diritto internazionale penale.
La società internazionale prevede che lo Stato sia il soggetto principale del diritto internazionale. In più essa deve essere:
→ Paritaria, orizzontale = All’inizio questa società paritaria ed orizzontale fino alla Prima guerra mondiale era una società che si caratterizzava per un numero di stati molto limitato. Pensate che nel 1815, ossia con il congresso di Vienna abbiamo appena 15 Stati, questi stati sono quasi tutti europei; quindi, è una società molto omogenea ma anche eurocentrica.
In tema di responsabilità collettiva, ci furono importanti cambiamenti che avvengono dopo le due guerre mondiali e troviamo:
- Divieto dell’uso della forza;
- Introduzione di norme inderogabili;
- Nascita di obblighi erga omnes;
- Affermazione di nuovi soggetti che incidono sull’autorità dello Stato;
- L’individuo viene considerato in quanto tale.
Le 3 funzioni
1) Funzione normativa (di produzione): indica la produzione di norme nell’ambito della comunità internazionale quindi, sarà lo Stesso Stato che, produce queste regole di cui è destinatario (non c’è un parlamento nella società internazionale). All’interno di questa funzione bisogna distinguere fra:
- Le norme di diritto internazionale generale: che vincolano tutti gli stati. Di queste norme si occupa l’art 10 della costituzione statuendo che: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
La consuetudine è la fonte di primo grado del diritto internazionale; essa, tuttavia, ha dato vita sinora ad una scarsa quantità di norme.
- Le norme di diritto internazionale particolare: che vincolano solamente gli stati che hanno partecipato alla loro formazione. Tipiche norme di diritto internazionale particolare sono quelle derivanti da accordi, patti, convenzioni o trattati internazionali, che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse sono molto numerose e costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale.
Sono fonte di secondo grado, poiché l’accordo è subordinato alla consuetudine (hanno infatti natura consuetudinaria le norme che regolano i requisiti di validità e di efficacia degli accordi).
- I procedimenti previsti da accordi: che costituiscono norme di diritto internazionale particolare detti anche fonti di terzo grado. Essi traggono la loro forza dagli accordi internazionali, che li prevedono, e sono vincolanti solo per gli Stati aderenti agli accordi da cui promanano. Si tratta di atti delle organizzazioni internazionali, ossia delle unioni tra Stati, come l’ONU, Comunità Europea, ecc.
Queste organizzazioni non hanno potere vincolante nei confronti degli Stati membri e normalmente emettono raccomandazioni che sono mere esortazioni.
1 Il congresso di Berlino: è stato quel congresso in cui le grandi potenze si sono spartite a tavolino l’Africa, cioè hanno creato 13 Stati.
2) Funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale: sarebbe la funzione di interpretazione di queste norme, anche questa avviene ad opera dell’istituzioni pubbliche giudiziarie oppure anche degli Enti amministrativi.
Esistono dei Tribunali internazionali? Sì, esistono ma questi giudici (anche se prendono il nome di giudici i tribunali), non sono i Tribunali interni perché strettamente non si può parlare di giurisdizione, perché la giurisdizione si impone; mentre nel diritto internazionale questo non è possibile perché gli Stati per essere sottoposti al giudizio del Tribunale internazionale devono accertare la competenza di quel Tribunale. Ecco perché in realtà l’accertamento delle norme avviene soprattutto attraverso il cosiddetto arbitrato (avranno sempre natura arbitraria).
3) Funzione di attuazione coattiva del diritto: cioè la repressione della violazione delle norme internazionali e essa si basa sull’autotutela (nel diritto interno è invece un’eccezione il farsi giustizia da sé). Significa “far rispettare le regole”, proprio per questo si afferma che il diritto internazionale poggia su rapporti di mera forza.
Il diritto internazionale può anche essere considerato come uno strumento utilizzato nell’ambito della comunità internazionale, per regolamentare le relazioni internazionali fra gli stati.
Lo Stato come soggetto di diritto internazionale
La prima domanda è: Cosa si intende per soggettività? Cosa significa essere soggetto di diritto? Significa essere destinatario di norme di un dato ordinamento giuridico e quindi, di conseguenza essere al centro di imputazione, cioè essere destinatario di situazioni giuridiche soggettive attive (diritti) e passive (doveri od obblighi). Soggetto del diritto internazionale significa essere destinatario delle norme giuridiche internazionali.
Non esiste nel diritto internazionale una norma che individui i soggetti del diritto internazionale. Per molto tempo l’unico soggetto del diritto internazionale è stato lo Stato; ora non è più così. Certamente lo Stato continua a rimanere l’unico soggetto che ha una soggettività piena, perché è dotato di sovranità. Tutti gli altri attori hanno una soggettività parziale, e addirittura in alcuni casi la soggettività è dubbia.
Abbiamo diverse categorie:
- Prima categoria: Gli enti territoriali che esercitano un potere di governo in un determinato territorio. All’interno di questa categoria includiamo lo Stato-sovrano e gli insorti.
- Gli enti che non esercitano alcun potere di governo su un territorio ma che aspirano ad acquistare un tale potere (rientrano i governi in esilio, OLP, movimenti di liberazione nazionale).
- Gli enti non territoriali di diversa natura che non aspirano ad acquisire un potere di governo (santa sede, l’ordine di Malta e il comitato internazionale della Croce Rossa).
- Gli enti non territoriali che sorgono per volontà degli stati (organizzazioni internazionali).
- Popoli, minoranze, individui, OMG e società multinazionali.
Prima categoria
Allora, la prima ipotesi è quindi l’unica che presuppone l’esistenza di un potere di governo sul territorio e anche questa ipotesi a sua volta si suddivide in Stati ed Insorti:
Lo stato è l’insieme dei suoi organi che esercitano il potere di imperio sui singoli associati ed è il soggetto più importante del diritto internazionale. Si compone di 3 elementi costitutivi:
- Popolo;
- Territorio;
- Sovranità.
Lo stato è l’unico soggetto dotato di sovranità (peculiarità solo dello stato). Questa sovranità può essere di 2 tipi:
→ Sovranità interna: cioè lo Stato che esercita il suo potere di controllo effettivo su una determinata comunità stanziata su un certo territorio (quella che in diritto tradizionale viene chiamata “comunità territoriale”). Non è altro che la triade dei 3 elementi costitutivi dello stato, ossia popolo, territorio e potere di governo;
→ Sovranità esterna: è l’indipendenza da tutti gli altri stati. Principio cardine del diritto internazionale ed è sancito nell’art.1 dello statuto delle nazioni unite.
Lo Stato viene definito in modo duplice:
- Da una parte Stato-comunità: è la popolazione;
- Dall’altra Stato-apparato2: cioè l’insieme degli organi che esercitano effettivamente il potere di governo, partecipando alla formazione delle norme di diritto internazionale.
Il diritto internazionale si rivolge dunque allo stato organizzazione e presuppone l’esistenza di due requisiti affinché uno stato acquisti la personalità giuridica di diritto internazionale:
I. Primo requisito: L’effettività. Effettività significa che questo stato che noi stiamo considerando, esercita un potere di governo effettivo su una data comunità territoriale, cioè su una data popolazione stanziata su un territorio.
Di conseguenza, sulla base di questo requisito, possiamo escludere la soggettività internazionale di tutta una serie di categorie, che sono per esempio i governi in esilio; il movimento di liberazione nazionale che non hanno un controllo nel territorio che forse ormai sono solo ipotesi storiche.
- I governi in esilio degli stati europei occupati dal terzo reich ed esiliarono a Londra = questi Governi non avevano più il controllo del territorio; quindi, mancava il requisito dell’effettività;
- I movimenti di liberazione nazionale: Tipico esempio di comitato di liberazione all’estero è stato per tanti anni l’organizzazione per la liberazione della Palestina, con sede a Tunisi, e ciò anche dopo il 1998, anno in cui si proclamò “Stato di Palestina”. La soggettività della Palestina è dubbia ancora oggi.
2 Qual è il concetto rilevante nel diritto internazionale? Lo stato apparato, perché la concezione dello Stato nel diritto internazionale è quella di un ente che esercita un potere di governo effettivo su un dato territorio.
L’altra ipotesi, in cui l’effettività manca è quella dei cosiddetti “Stati falliti” = che esistono solamente sulla carta non avendo alcun controllo sul loro territorio. Significa “fallito in senso economico”. Lo stato fallito è uno stato che non è in grado di onorare i suoi impegni finanziari nei confronti degli altri stati. Esempio di stato fallito è il caso della Somalia = paese che per circa venti anni è stato dominato per singole zone da signori della guerra. La situazione della Somalia vada mutando dal 2012 con il consolidamento di un Governo federale.
II. Secondo requisito: L’indipendenza. Va intesa come un’indipendenza in senso giuridico, non un’indipendenza sostanziale ma indipendenza in senso formale.
Cosa significherà indipendenza in senso giuridico? Significa che ha un ordinamento giuridico autonomo ed originario, cioè hanno una propria costituzione che non è legittimata da altri ordinamenti giuridici.
Esempio di ordinamento giuridico che non sia originario? Esempio le colonie, perché la loro legittimità derivava dall’ordinamento giuridico della madre patria, ma un esempio recente è quello delle regioni trae la sua legittimità dalla nostra costituzione.
Il riconoscimento non è un requisito della personalità nella soggettività internazionale di stato, il riconoscimento non è un atto giuridico cioè, non crea la personalità giuridica internazionale dello Stato, ma è molto importante in termini politici perché il riconoscimento è una sorta di biglietto di ammissione nella società internazionale. Questo riconoscimento può essere esplicito cioè una dichiarazione, ma può essere anche implicito.
Cosa sono gli insorti? Sono un gruppo di individui che si ribellano contro il potere centrale rivendicando o la propria indipendenza o ribaltando il governo centrale e sostituirlo. Il cui scopo è quello di rovesciare il governo o sostituire un nuovo stato = entrambe le ipotesi avvengono con l’uso della forza armata. Hanno rilevanza per il diritto internazionale e si può anche affermare una loro soggettività quando esercitano un potere di governo effettivo su un determinato territorio. La soggettività degli insorti è transitoria perché una delle due ipotesi si deve affermare.
Sono Enti territoriali e il potere deve essere effettuato in maniera totale. Secondo la dottrina più recente, la soggettività degli insorti era limitata, in particolare si applicavano agli insorti solo le norme del diritto internazionale umanitario (cos’è? Tutte quelle norme che si applicano in presenza di conflitti armati es. tutela dei civili, dei prigionieri).
N.B. I governi fantoccio sono privi di soggettività internazionale e si ebbero all’epoca della Seconda guerra mondiale nei territori occupati dai Nazisti. Un esempio attuale di governo fantoccio è quello della Repubblica turco-cipriota, insediata dalle forze militari turche nella parte settentrionale di Cipro e controllata dalla Turchia.
Seconda categoria
Questi enti sono:
- OLP = ha soggettività limitata;
- Governi in esilio;
- Movimenti di liberazione nazionale = Il movimento di liberazione nazionale è un ente che rappresenta il popolo nell’esercizio del diritto di autodeterminazione; quindi, non è un suddito ribelle contro lo Stato/non è una guerra civile, ma è una guerra di liberazione nazionale contro l’oppressore.
Il movimento di liberazione nazionale non ha un suo territorio quindi in realtà è molto difficile affermare la soggettività internazionale del movimento di liberazione nazionale; tuttavia, esiste nel diritto internazionale un principio fondamentale che è “Il principio di autodeterminazione”.
Il principio di autodeterminazione non è solo un principio politico, è anche un principio giuridico del diritto internazionale, addirittura secondo una buona parte della dottrina è una norma di ius cogens (è una norma che non è mai derogabile, quindi è una norma al di sopra di tutte le altre norme del diritto internazionale). Il principio di autodeterminazione è stato riconosciuto anche come una norma consuetudinaria dalla corte internazionale di giustizia in tre occasioni:
- Il parere sulla Namibia del 1971;
- Il parere sul Sahara occidentale del 1975;
- La sentenza su Timor est del 1995.
Sono tutti e tre casi di soggettività controversa.
Allora qual è il problema con questo principio? (innanzitutto, è l’autodeterminazione dei popoli), entra in contrasto con il principio di sovranità dello Stato. Mentre il principio di sovranità dello Stato tende a tutelare la sovranità di quel soggetto su quel territorio/ su quella popolazione; il principio di autodeterminazione è esattamente l’opposto cioè il diritto del popolo di autodeterminarsi; quindi, potrebbe essere difficile garantire l’esercizio di questo diritto.
L’autodeterminazione può essere di due tipi:
- Autodeterminazione interna: Quando un gruppo minoritario si vuole staccare da uno stato sovrano e la stessa Corte internazionale di giustizia nel parere sul Kosovo del 2010, ha detto che il diritto internazionale non esiste la secessione come rimedio; anche nel caso in cui una minoranza abbia i suoi diritti violati dallo Stato. (Nel diritt
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