Diritto nella società internazionale
Che cos’è il diritto internazionale?
Concezione tradizionale Concezione progressista scuola NewHaven
Insieme di diritto internazionale come non è un insieme di regole ma un regole giuridiche processo normativo che regolano rapporti in continua tra Stati e tra Stati e organizzazioni evoluzione intergovernative/altri enti.
Buona parte di queste regole riguardano trattamento degli stranieri il comportamenti delle autorità statali verso persone → giuridiche o fisiche di nazionalità straniera.
- Tutela organi stranieri capi di Governo, di Stato, ministri degli esteri e agenti diplomatici, → regole caratterizzate dal carattere bilaterale: Stato A tratta cittadini e organi stranieri dello stato B come lo Stato B farà nei confronti dei cittadini e organi stranieri dello stato A.
- Diritti dell’uomo indirizzati agli Stati in relazione al trattamento dei propri cittadini → sistema giuridico internazionale riguarda il, distinto da quello nazionale.
Quando nasce?
Pace di Westfalia del 1648. Generalmente si fa coincidere la nascita del D.I. con la con il nascita degli significato simbolico della fine delle lotte di primato tra Stato e Chiesa e con la Stati Sovrani Indipendenti basati sul principio dell’eguaglianza sovrana → superiorem non ricognoscentes.
Modello Westfaliano della Comunità internazionale Stati europei si fornirono di regole → giuridiche basate sulla reciprocità volte ad assicurare un regime di indipendenza politica militare ed economica sul principio di uguaglianza sovrana tra gli Stati.
Nei secoli precedenti il 1600 sono stati fatti dei tentativi simili, ad esempio: Impero romano → modello egemonico imposto alle comunità conquistate.
1’ fase di rottura prima guerra mondiale che ha portato totalitarismi che hanno → → carta atlantica portato 1941 firmata da Churchill e Roosevelt che ha sancito → divieto di uso della forza 2) protezione e promozione dei diritti → dell’uomo 3) liberalizzazione degli scambi commerciali 4) protezione investimenti stranieri.
Carta dell’organizzazione delle Nazioni Unite nata nel 1945 da 51 Stati fondatori nell’Assemblea dell’ONU i Paesi → occidentali avevano larga maggioranza al contrario dell’Unione Sovietica e dei paesi di maggioranza socialismo reale decolonizzazione dei Paesi del Terzo Mondo detti Paesi → → “non allineati” nei fatti si allinearono con i Paesi comunisti Paesi occidentali dovettero → procedere alla rinegoziazione del diritto internazionale di gran parte del diritto consuetudinario fine blocco sovietico con la caduta del muro di Berlino che portò → all’ampliamento del commercio internazionale con la creazione dell’OMC organizzazione mondiale del commercio e l’ingresso in essa della Cina nel 94 attentato Torri Gemelle → 2001 attacco anglo-americano nel 2003 all’Iraq senza il consenso del Consiglio di → Sorveglianza aumento tensioni Paesi islamici e Paesi europei/americani presidenza → → Obama Trump che attenuò l’egemonia americana presidenza caratterizzata da contrasti → politici con alleati occidentali, disimpegno in Iraq e Siria, guerra commerciale con la Cina.
Chi fa le regole e chi sono i destinatari?
In primo luogo sono gli Stati che compongono l’ordinamento internazionale che fanno le Stati sono → regole e allo stesso tempo sono gli stessi Stati i principali destinatari di esse soggetti dell’ordinamento internazionale.
«Il DI è il risultato di un processo di produzione di regole fatto dagli Stati nell'esercizio della loro sovranità esterna, attraverso la manifestazione del consenso ai trattati e la partecipazione ai processi consuetudinari.», «chi fa, interpreta e applica la legge sono i suoi stessi destinatari».
Caratteristiche dell’ordinamento internazionale
- 1 Ha una funzione normativa “diffusa”: gli Stati, mediante propri comportamenti o → manifestazioni di volontà, sono i creatori delle regole di DI e, al tempo stesso, sono anche i destinatari di quelle stesse regole.
- 2 Non c’è un “legislatore internazionale” inteso come organo permanente che ha → funzione legislativa.
- 3 Il procedimento di formazione del diritto si compone della partecipazione (diretta nel → caso degli accordi o indiretta nel caso della consuetudine) di tutti i soggetti destinatari delle regole stesse. Gli Stati creano/modificano le regole internazionali o mediante il comportamento (consuetudine) o mediante la manifestazione di volontà (accordo).
- 4 Qualsiasi materia può essere disciplinata dal D.I., l’oggetto può essere D.I. → pubblico o D.I. privato.
Nel caso del punto 3 del legislatore internazionale:
C’è l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, organo permanente a competenza non generale in base alla carta ONU e rappresentativo della Comunità internazionale che però produce atti giuridici ipso facto vincolanti (leggi internazionali) ma catalizza le interazioni diplomatiche tra gli Stati attraverso le due principali fonti del diritto internazionale: la consuetudine e l’accordo.
Consuetudine e accordo
Consuetudine Accordo.
Gli atti dell’assemblea generale sono costituiti da raccomandazioni ai sensi dell’ART 10 della Carta ONU che a seconda delle maggioranze di voto possono essere:
- 1- Elemento per rilevare 1 consuetudine esistente.
- 2- Consolidare una consuetudine nel suo processo di formazione.
- 3- Stimolare una nuova prassi per creare una nuova consuetudine.
Gli atti tipici dell’assemblea generale hanno natura meramente raccomandatoria. Quando i governi intendono sottoscrivere un trattato internazionale conferiscono espressamente poteri ai propri rappresentanti per sottoscriverlo.
Le risoluzioni dell’assemblea generale si 1q\ possono considerare che hanno partecipato alla sua formazione e elementi di prassi per rilevare l’opinio iuris ≠ tesi della consuetudine istantanea la quale ha portato a favorire i Paesi del Terzo Mondo alla fine degli anni ’60 dopo la decolonizzazione.
Art 38 statuto Corte internazionale di giustizia: fonti del diritto internazionale
Art 38 statuto Corte internazionale di giustizia → fonti del diritto internazionale.
“La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
- A. Le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
- B. La consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
- C. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- D. Con riserva della disposizione dell’articolo 59 (“La sentenza della Corte è obbligatoria soltanto per le parti in lite e nel caso da essa deciso”), le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono.”
Ci aiuta a individuare i procedimenti di formazione delle norme internazionali e ci fa comprendere il ruolo delle fonti formali e i mezzi di accertamento delle norme internazionali in generale (non solo in relazione in un procedimento dinnanzi alla CIG ma anche nelle relazioni diplomatiche tra Stati).
Cosa sono le fonti formali? Procedimenti giuridici tramite cui le norme acquistano validità e → 1) consuetudine 2) trattati 3) principi generali di forza giuridica: diritto.
Si può fare una gerarchia delle fonti del diritto internazionale? Sì e no…
Diritto consuetudinario
Diritto consuetudinario → Fonte principale delle regole giuridiche; è consuetudine una regola non scritta che è formata dalla partica di comportamenti diffusa in maniera omogenea e ripetuta nel tempo da un numero ampio di Stati, con la convinzione che questi comportamenti dovrebbero essere obbligatori, e successivamente la convinzione che lo siano.
La consuetudine ha portata generale, efficacia illimitata poiché obbliga i componenti dell’ordinamento internazionale indipendentemente dal fatto che lo Stato abbia contribuito alla sua formazione.
Ha trovato fondamento soprattutto nei primi 3 secoli del d.i. moderno per l’omogeneità dei valori sociali, politici, giuridici tra gli Stati europei che si è riassunto nella trasposizione a livello internazionale dello Ius publicum europeum (costituito da un n° limitato di regole consuetudinarie dal contenuto vago basate sulla reciprocità es. regole sul trattamento degli organi stranieri, regole sul → trattamento dei cittadini e società straniere, regole sul diritto bellico; principi derivanti dai romani basati sui principi pacta sunt servanda, consuetudo est servanda, equità, buona fede) si ha → un’aspettativa di fatto di comportamenti reciproci =.
- Reciprocità nel caso di violazione di un’aspettativa giuridicamente fondata consiste nella contromisura;
- Reciprocità opera come fondamento degli usi e delle regole di cortesia. Reciprocità nel caso di violazione di un’aspettativa basata su regole di cortesia consiste nella ritorsione.
Caratteristiche della consuetudine
- 1) Portata generale → obbliga tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale e anche gli Stati che non hanno concorso alla sua formazione.
- 2) Fonte del diritto non scritta → problemi per rilevarla e per interpretarla.
- 3) Si compone di due elementi.
Elemento oggettivo Elemento soggettivo/psicologico: ripetizione del comportamento nel tempo in relazione a convinzione dell’obbligatorietà della norma prassi e dal dovere sociale di eseguirla “Gli Stati situazioni analoghe () devono avere la sensazione di conformarsi a ciò che equivale ad un obbligo giuridico”.
Siccome nell’ordinamento internazionale non c’è un “legislatore internazionale” che ha il potere di creare e imporre le norme, e non c’è un organo competente ad assicurare l’osservanza delle regole, spetta agli stessi Stati, oppure ad un tribunale internazionale (quando dotato di competenza), rilevare le norme consuetudinarie da applicare. 2
Giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nell’accertamento della consuetudine: casi
Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia nell’accertamento della consuetudine: casi.
1° caso: piattaforma continentale del Mare del Nord (1969)
1° caso caso della piattaforma continentale del Mare del Nord (1969) → DAN, Paesi Bassi ART 6. Convenzione di GERMANIA: equa e giusta ripartizione → Ginevra: equidistanza.
Oggetto controversia: delimitazione piattaforma continentale del Mare del Nord tra Danimarca e Paesi Bassi da un lato, e Germania. Danimarca e Paesi Bassi invocavano l’ART 6 della Convenzione di Ginevra del ’58 sulla piattaforma continentale: la delimitazione della piattaforma tra Stati contigui doveva essere fatta secondo le linee di equidistanza anche se la Germania non aveva aderito a questa convenzione la Germania non era parte della convenzione ma secondo Dan. E Paesi Bassi l’art. si → sarebbe applicato anche alla Germania perché il contenuto sarebbe coinciso con una norma consuetudinaria la Corte ha rigettato la pretesa che l’art.6 avrebbe vincolato anche la → Germania negando il fatto che l’art. in questione coincidesse con una consuetudine La Corte ha → però elaborato 3 ipotesi in cui una regola convenzionale possa essere obbligatoria per uno Stato terzo rispetto la convenzione:
- 1- Quando la regola ribadisce consuetudine preesistente di una.
- 2- Quando la regola convenzionale ha cristallizzato una consuetudine in processo di formazione avanzato.
- 3- Quando la regola ha promosso formazione di una consuetudine.
Sentenza della Corte:
- I. Gli atti devono corrispondere a una prassi costante, ma devono anche essere posti in essere in modo tale da costituire la prova di una convinzione che questa pratica è resa obbligatoria dall'esistenza di una norma che lo impone. La necessità di una tale convinzione è implicita nella nozione stessa di opinio juris sive necessitatis.
- II. Gli Stati interessati devono dunque avere la sensazione di conformarsi a ciò che equivale ad un obbligo giuridico.
- III. La frequenza, o il carattere abituale degli atti, non è di per sé sufficiente.
- IV. Ci sono molti atti internazionali che vengono eseguiti quasi sempre in maniera uguale, ma che sono motivati esclusivamente da considerazioni di cortesia, convenienza o di rispetto della tradizione, non da senso di obbligo giuridico.
- V. Conclusione: la CIG conclude che non si è formata una consuetudine basata sul principio di equidistanza, poiché manca l’elemento psicologico: “Semplicemente in alcuni casi gli Stati interessati hanno deciso di tracciare o hanno tracciato i confini in questione secondo il principio dell'equidistanza. Non ci sono prove che abbiano agito così perché si sono sentiti per legge obbligati a disegnarli in questo modo in forza di una norma di diritto consuetudinario che li obbligava a farlo, ma avrebbero potuto essere motivati da altri fattori ovvi.
2° caso: attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in e contro il Nicaragua (1986)
2° caso caso delle Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in e contro il Nicaragua → (1986).
Nel Nicaragua c’era un governo filocomunista e c’erano anche i Contras: gruppi armati che combattevano in Nicaragua contro il governo sandinista, insediatosi nel 1979. Si scopre che la guerriglia dei Contras era sostenuta dagli Stati Uniti e che la CIA organizzò missioni militari dirette sul suolo nicaraguense.
Oggetto della controversia: divieto dell’uso della forza e diritto di legittima difesa, tutti e 2 disciplinati dalla Carta ONU e dall’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e sia USA che Nicaragua sono parti di entrambi i trattati.
Comportamento presunto in violazione della norma: gli Stati Uniti finanziavano, addestravano soldati e spalleggiavano la guerra in El Salvador e Honduras contro il Nicaragua.
Il Nicaragua chiese alla CIG di valutare se il finanziamento, addestramento e supporto dei Contras e le altre attività militari da parte USA rappresentassero una violazione del divieto d’intervento armato e uso della forza.
Gli USA invocarono il diritto all’autodifesa, obiettando alla giurisdizione della CIG sostenendo che la Corte non aveva giurisdizione perché non avevano acconsentito a sottoporsi al suo giudizio per l’applicazione di trattati multilaterali (cioè la Carta ONU e l’OSA) la Corte affermò la propria → giurisdizione sostenendo che le norme internazionali relative all’uso della forza sono delle consuetudini.
Sentenza della Corte La CIG: →
- I. “..il materiale cercato di diritto internazionale consuetudinario deve essere anzitutto prassi opinio juris nella effettiva e nella degli Stati”.
- II. Sul rapporto tra consuetudine e trattato: <<Quando due Stati convengono di incorporare una particolare norma in un trattato, il loro accordo è sufficiente a rendere tale norme una norma giuridica vincolante nei loro confronti; ma nel campo del DI consuetudinario, la visione condivisa degli Stati circa il contenuto della norma non basta. La Corte deve convincersi che l’esistenza della norma nell’opinio juris degli Stati è confermata dalla prassi.>>
- III. «Se lo Stato pone in essere una condotta incompatibile (in questo caso con la consuetudine che vieta l’uso della forza) e si giustifica dicendo che il suo comportamento non costituisce una violazione della norma consuetudinaria, non fa altro che confermare l’esistenza di tale norma».
Principi generali di diritto
Principi generali di diritto → ART 38 dello Statuto della Corte Intern. di Giustizia cita i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili come fonte di d.i. autonoma inizialmente erano quei principi generalmente → riconosciuti in foro domestico e andavano a supplire spazi vuoti lasciati dalle consuetudini e dai trattati internazionali, oggi si ritiene che siano stati assorbiti dal diritto consuetudinario questa → tesi è confermata dalla giurisprudenza italiana rispetto l’applicazione del d.i. trasformato in diritto interno tramite l’art 10 della costituzione ES. Corte d’Appello di Palermo ha escluso che il traffico di stupefacenti rientrassi tra i crimina juris gentium (come la pirateria, la tratta degli schiavi) perché è vero che ledono gli interessi fondamentali della vita e l’integrità degli Stati ma la formazione di tali principi richiede gli stessi requisiti previsti per la formazione delle norme consuetudinarie.
Contenuto prevalentemente regole di supporto all’interpretazione e applicazione di regole → internazionali.
Quali sono i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili? # → 1-principio di buona fede 2-principio di legalità 3-rispetto diritti della difesa 4-diritto all’equo processo 5-ne bis in idem (nessuno può essere giudicato o condannato penalmente due volte per lo stesso reato) 6-certezza del diritto 7-Inadimplenti non est adimplendum (Non dev'essere adempiuto a chi non adempie).
# Ha senso oggi parlare di principi generali di diritto “riconosciuti dalle nazioni civili”? E quali sarebbero le nazioni “civili” da prendere in considerazione per rilevare tali principi? Opinione individuale del → giudice Ammun, allegata alla sentenza Piattaforma continentale del Mare del Nord, 1969:
“le parole “nazioni civili” sono incompatibili con le disposizioni della Carta ONU limitano in modo sconsiderato la nozione dei principi generali del diritto. La discriminazione fra nazioni civili e non civili fa parte della passata epoca del colonialismo e del tempo ormai superato in cui un ristretto numero di potenze stabiliva le r
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