Diritto internazionale
Introduzione
Le configurazioni del diritto internazionale: regole giuridiche che riguardano il diritto internazionale sono definite come l'insieme dei rapporti tra gli Stati, organizzazioni intergovernative e tra questi e le entità. La maggior parte delle regole internazionali di condotta operano all'interno degli Stati: infatti, la maggior parte delle regole di diritto internazionale riguardano i comportamenti delle autorità statali, vale a dire gli organi legislativi, giudiziari ed esecutivi, nei riguardi di persone fisiche o giuridiche che si trovano sul territorio o che sono sottoposte alla giurisdizione di questi.
Regole simili si sono formate a tutela degli organi stranieri, con particolare riguardo ai capi di Stato, ai capi di governo, i ministri degli esteri e agli agenti diplomatici. Si tratta di regole dotate di un tasso di protezione rafforzata rispetto a quelle sul trattamento dei semplici cittadini e delle società straniere. Tali regole dispongono:
- Inviolabilità
- Immunità della giurisdizione
- Privilegi rari (esenzioni fiscali per gli organi stranieri in questione)
Ciò che accomuna le regole sul trattamento dei privati stranieri e quelle sul trattamento degli organi stranieri è il carattere bilaterale del loro funzionamento in base al principio della reciprocità. Lo Stato A tratterà i cittadini e gli organi esteri dello Stato B secondo le regole in questione nella misura in cui lo Stato B farà altrettanto nei riguardi dei cittadini e degli organi stranieri dello Stato A. Inizialmente, questa reciprocità era oggetto di mera aspettativa di fatto circa le reazioni degli Stati di nazionalità degli stranieri in una prospettiva giuridica. Successivamente, con il diffondersi di comportamenti reciproci nel trattamento degli stranieri e degli organi stranieri, la reciprocità divenne oggetto di pretesa giuridica.
Questa pretesa di reciprocità si è evoluta in termini di pretesa di standard internazionali di trattamento dello straniero, la cui definizione è oggetto di controversie tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo.
A partire dai primi del Novecento l'individuo ha assunto una propria autonoma rilevanza inizialmente in quanto appartenente a una minoranza nazionale, poi in qualità di persona umana indipendentemente dal rapporto di cittadinanza. In questo modo si aggiunge alla categoria delle regole sul trattamento degli stranieri quella dei diritti dell’uomo. Tali regole internazionali si indirizzano agli Stati, vale a dire ai loro organi, anche in relazione al trattamento dei propri cittadini.
La teoria di New Haven
La definizione di diritto internazionale come insieme di regole giuridiche non è condivisa dalla scuola di pensiero giuridico americana degli internazionalisti dell'Università di Yale, nota come New Haven. Secondo questa corrente, il diritto internazionale non è un insieme di regole, bensì un processo normativo senza soluzione di continuità, costituito dal succedersi delle decisioni normative delle forze prevalenti nella comunità internazionale. Questo pensiero può apparire particolaristico. In particolare, secondo la teoria, il diritto internazionale è tanto strumento normativo quanto di comunicazione (o re un linguaggio comune per la prevenzione e per la soluzione delle controversie in modo pacifico).
In realtà, la distanza tra la tesi del diritto come processo continuo di decisioni normative e delle forze prevalenti della comunità internazionale, da un lato, e la concezione secondo cui il diritto è un insieme di regole, dall'altro, sembra più terminologica che sostanziale. Questa distanza, infatti, sarà tanto minore quanto maggiore sarà la dinamicità della visione relativa alle modalità giuridico-formali del ricambio di regole.
Ai nostri fini è sufficiente constatare che nella realtà sociale internazionale si riconosce generalmente l'esistenza di un quadro concettuale e pratico entro il quale si svolge la dialettica per la:
- Formazione
- Trasformazione
- Ricambio
- Accertamento
- Esecuzione
di regole di comportamento nei rapporti tra gli Stati. A tali regole viene normalmente attribuita una natura giuridica.
In summa
Nonostante ciò che si è appena detto, il diritto internazionale, come qualsiasi altra forma di diritto, non si sottrae alla contestualità del fenomeno giuridico rispetto a quello sociale e politico di riferimento. Il grado di effettività del diritto internazionale dipenderà dalla percentuale del principio di legalità da parte della comunità internazionale, piuttosto che da una qualità intrinseca al sistema giuridico e alla sua formale coerenza interna.
Allora volta, le regole giuridiche possono contenere o condurre le dinamiche sociali e politiche, senza mai però mai determinarle nella loro essenza. Sono la società e la politica che producono il diritto e non viceversa.
Tipi di norme principali
Secondo una terminologia strettamente giuridica, esistono:
- Regole formali secondarie, di tipo procedurale e strutturale, sostanzialmente di natura costituzionale per la società internazionale.
- Regole sulla produzione giuridica, riconoscimento, anche dette di che disciplinano le modalità per la produzione, modifica, estinzione secondo diritto di altre regole giuridiche, specialmente delle regole di condotta.
- Regole di organizzazione, volte a istituire elementi istituzionali del sistema giuridico internazionale, come le organizzazioni internazionali con i rispettivi poteri, competenze e procedure di funzionamento.
- Regole sulla responsabilità internazionale relativa ai casi di violazione delle regole di condotta, alla sua attribuzione a un soggetto internazionale e alle sue controversie.
- Regole sulla soluzione delle controversie.
Tipi di norme minori
Un'attenzione minore viene rivolta alle regole materiali, anche dette primarie o sostanziali. Queste regole sono il risultato del processo di funzionamento delle regole formali o secondarie sopraindicate. Si tratta delle regole di condotta, che contengono diritti e obblighi di fare o non fare, per i soggetti della società internazionale.
Si tratta in particolare delle regole in materia di diritti dell'uomo, trattamento degli stranieri e dei migranti, divieto dell'uso della forza, diritto del mare, immunità, investimenti stranieri, commercio internazionale e gestione delle risorse naturali e protezione dell’ambiente.
Prospettiva storica: la nascita del diritto internazionale
La nascita del diritto internazionale è identificata con la fine della guerra dei trent'anni, sancita dalla pace di Vestfalia nel 1648. Questo evento vuole segnare la fine di una distribuzione gerarchica super-statale del potere sulla scena internazionale, o meglio europea, che trovasse il suo vertice nell'impero e nel papato. Gli Stati europei dall'Inghilterra alla Russia, formalmente parimenti ordinati tra loro, mostravano interessi concorrenti ma ispirati a valori e modelli di comportamento omogenei: essi si fornivano di un bagaglio assai limitato di regole giuridiche, basate sulla reciprocità. Tali regole erano volte ad assicurare un regime di libera concorrenza politica, militare ed economica sulla base del principio della sovrana uguaglianza degli Stati.
Questo assetto normativo di minima, cosiddetto modello westfaliano della comunità internazionale, non è una teoria delle relazioni internazionali, né tantomeno un modello matematico: si tratta di una prospettiva eurocentrica del diritto internazionale. L'impianto storico politico ha sviluppato il diritto internazionale moderno, basato, infatti, sul principio della sovrana uguaglianza formale degli Stati, dotato delle caratteristiche di:
- Orizzontalità o bilateralità dei rapporti giuridici (caratterizzato, tra l'altro, da una scarsa istituzionalizzazione).
Si tratta di un modello chiave esistito per interi secoli, resistendo ai tentativi di egemonizzazione verticistica di tipo imperiale (Napoleone, il modello nazifascista, quello sovietico, infine i neoconservatori statunitensi dell'inizio del secolo attuale).
Le teorie della società internazionale
In dottrina vi sono state diverse teorizzazioni di una comunità internazionale, e del relativo ordinamento giuridico, in termini unitari e di superamento della sovranità degli Stati, in senso alternativo al modello egemonico. Si tratta di modelli di costituzionalizzazione cosmopolita e solidaristica della comunità internazionale che trovano fondamento nel pensiero di Kant e che hanno incontrato un certo sviluppo negli anni successivi alla fine della guerra fredda.
- Si può sostenere che lo stesso impero romano abbia prodotto un modello di diritto internazionale, egemonico e gerarchizzato che si è imposto sulla pluralità dei popoli e delle comunità da esso conquistati.
- Il processo di formazione a livello universale di una res publica christiana, segnata attraverso l'alto medioevo dalla conflittualità permanente tra il Papa e l'imperatore, può essere considerato come un tentativo di ereditare il modello germanico-romano sulla scena internazionale, sostanzialmente europea.
Questi processi sono paragonabili a un lungo processo rivoluzionario che ha portato alla trasformazione degli assetti della società internazionale e alla formazione della costituzione materiale successivamente alla pace di Vestfalia. Una delle norme base di tale costituzione materiale si rinviene nel principio dell'eguaglianza sovrana tra comunità statali, fondamentale anche oggi nella comunità internazionale. Si tratta di un principio di eguaglianza formale che si applica inizialmente alla comunità dei popoli europei, aggregate in forme di governo interna di tipo statale, più eguali delle altre comunità del globo. Nel corso dei secoli le prime hanno imposto su gran parte delle seconde i propri valori giuridici, a volte anche religiosi, per lo sfruttamento delle risorse economiche, naturali e umane.
Esempi:
- Si pensi alle colonizzazioni, oppure all'imposizione del cosiddetto regime delle capitolazioni: in base a quest'ultimo, i cittadini europei nell'impero ottomano, e in parte in Cina, Giappone e Siam (attuale Thailandia) venivano sottratti alle giurisdizioni locali per essere sottoposti all'applicazione extraterritoriale degli ordinamenti giuridici nazionali dei paesi.
- Dall'altra parte del globo, gli Stati Uniti si avvalsero, con la dichiarazione di indipendenza dal governo britannico del 1776, degli stessi principi di diritto internazionale elaborati nei paesi europei per conquistare a livello egemonico l'America Latina ispirandosi alla dottrina Monroe (dottrina elaborata all'inizio del 1800 dal presidente Monroe, contro ingerenze europee, specialmente di Portogallo, Spagna e America Latina).
Il diritto internazionale tra le due guerre
L'omogeneità di valori e modelli di comportamento tra le potenze europee si è infranta durante la prima guerra mondiale, evento catalizzatore delle promesse che hanno portato ai totalitarismi dell'epoca successiva. In particolare, la rivoluzione russa del 1917 ha introdotto una nuova forma di governo e di rapporti economici che negavano il diritto di proprietà privata e il libero commercio tra privati, infrangendo il principio del liberismo economico su cui si era sviluppata la società internazionale e le relative regolamentazioni giuridiche fino ad allora. Ne è scaturita una conflittualità tra il regime sovietico e il mondo capitalista e liberista che si è spinta sino al rigetto dell'efficacia giuridica di queste regole da parte dei paesi comunisti. Questo rigetto è giunto sino al disconoscimento della stessa fonte giuridica di tali regole: la consuetudine.
Il nuovo attore sovietico sulla scena internazionale non accettava di essere vincolato da regole maturate consuetudinariamente che si erano formate attraverso un processo a cui non aveva partecipato. Questa fase di rottura dei contenuti delle regole della società internazionale, sia di quelle materiali, sia di quelle sulla produzione giuridica, viene alimentata dall'avvento dei regimi nazifascisti.
Durante la seconda guerra mondiale emerse la visione di un ordine internazionale nuovo di tipo universalistico basato sul principio della legalità e dell'uguaglianza sovrana degli Stati e dell'economia di mercato. Le linee fondanti di questa visione, suggellata da Roosevelt e Churchill nel 1941 con la carta atlantica, si articolavano in:
- Divieto dell'uso della forza
- Protezione e promozione dei diritti dell’uomo
- Liberalizzazione degli scambi commerciali
- Protezione degli investimenti stranieri
Questa visione mirava a costruire una rete di protezione giuridica. In questo senso devono essere intese dichiarazioni di Winston Churchill, che affermava la necessità di costruire una sorta di Stati Uniti d’Europa (“a kind of United States of Europe”). Egli disse: "non c'è nessuna ragione perché l'organizzazione regionale europea dovrebbe in qualche modo combattere con l'organizzazione mondiale delle Nazioni Unite".
Dall'altra parte, Roosevelt ricorda di aver imparato in qualità di politico statunitense, di essere cittadino del mondo, perché il benessere degli Stati Uniti dipende dal benessere delle nazioni lontane da essi, e non si può vivere in solitudine in pace.
Il post-guerra: Occidente, ONU e socialismo del terzo mondo
Il sovrascritto bisogno di ordine internazionale, antitetico a quello nazifascista, rilanciava il modello westfaliano, aggiornandolo, nel 1919, con la società delle nazioni, avente lo scopo di istituzionalizzare la gestione sovranazionale della funzione di polizia internazionale. Questa stessa visione viene codificata nella carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1945 dai 51 Stati fondatori.
Poiché l'omogeneità politica in chiave antinazista che aveva prodotto tale equilibrio si infranse velocemente con l'insorgere del bipolarismo e la guerra fredda (1946-1989), si può sostenere che tale modello eurocentrico venne sostanzialmente imposto sulla scena mondiale dai paesi occidentali e dei loro alleati. D'altro canto, l'Unione Sovietica e i paesi del cosiddetto "socialismo reale" assumevano una posizione di retroguardia ai margini di questo scenario: essi conducevano tuttavia scambi commerciali con il mondo occidentale.
Entro la metà del 1960, con la proliferazione dei nuovi Stati emergenti dal processo di decolonizzazione, cambiano gli assetti di potere sulla scena internazionale e le maggioranze in seno all'assemblea Generale ONU. La maggioranza dei paesi del terzo mondo, organizzati nel gruppo dei cosiddetti Stati "non allineati", di fatto si allineò, soprattutto su numerose istanze di politica economica internazionale, sulle posizioni dei paesi del blocco comunista.
I paesi socialisti del terzo mondo intrapresero così una sorta di rinegoziazione del diritto internazionale di gran parte del diritto consuetudinario. Questo processo si è materializzato formalmente in una pluralità di convenzioni di codificazione adottate in ambito ONU. Questa istanza di revisione esprimeva esigenze di retorica ideologico-politica e il processo di rinegoziazione e trascrizione della consuetudine, infatti, ha in larga misura confermato i fondamenti tradizionali del diritto internazionale in quegli ambiti (come il diritto diplomatico e consolare e, soprattutto, il diritto dei trattati) di cui gli stessi paesi socialisti e del terzo mondo necessitavano al fine di garantire una vita di relazione internazionale.
Non si può ignorare come l'innovativa tutela di interessi collettivi della comunità internazionale sia stato promosso in quegli anni principalmente dall'azione diplomatica degli schieramenti socialista e del terzo mondo, trovando la sua base nella carta ONU e con il consenso dei paesi occidentali.
Tra le tematiche oggetto di questa innovativa tutela, si segnala il divieto all'uso della forza (carta delle Nazioni Unite). L'azione dei paesi socialisti e del terzo mondo ha portato all'articolazione del divieto in oggetto attraverso la solenne "dichiarazione del 1970 sui principi di diritto internazionale circa le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati".
Gli anni '70: i blocchi est-ovest e il caso del risarcimento per espropriazione
Una fase importante del contrasto tra paesi industrializzati e paesi del terzo mondo e socialisti, si sviluppò intorno agli anni '70 sul terreno della regolamentazione giuridica internazionale dei rapporti economici tra gli Stati, con particolare riguardo agli investimenti all'estero, specialmente nel settore energetico e minerario. Attraverso la proposta di testi negoziati che sfociarono in una pluralità di risoluzioni dell'assemblea Generale dell'ONU, le delegazioni dei paesi del terzo mondo cercarono di instaurare un nuovo ordine economico internazionale che doveva essere fondato sulla priorità del principio della sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali e del diritto per gli Stati di regolamentare autonomamente le attività economiche sul proprio territorio, senza eccezione per quelle di società straniere. Gli obiettivi erano di stabilizzazione dei prezzi delle materie prime di cui questi paesi sono particolarmente ricchi.
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