Introduzione al diritto internazionale — Palombino
RIASSUNTI DETTAGLIATI · PARTE PRIMA · CA P ITO L I I , II , II I , I V
PARTE PRIMA · SOGGETTIVITÀ E FUNZIONE NORMATIVA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Stato e funzione normativa nel diritto internazionale
CAP. I
Il capitolo fondante del manuale: risponde alla domanda «chi è soggetto di diritto internazionale e come
lo si accerta?». Introduce il metodo logico-induttivo, i requisiti della soggettività statale, il riconoscimento
e la circolarità tra fonti e Stato. È lo snodo che giustifica la trattazione congiunta di soggettività e
funzione normativa.
Lo Stato come soggetto di diritto internazionale
§ 1
Soggettività internazionale — Metodo logico-induttivo
A differenza degli ordinamenti interni (dove esiste l'art. 1 c.c. che attribuisce la personalità
giuridica), nell'ordinamento internazionale manca una norma attributiva della personalità. La
soggettività si accerta con ragionamento logico-induttivo: si analizzano le norme vigenti e si risale
per induzione alle caratteristiche dei soggetti a cui sono rivolte. Esempio: dall'art. 2 par. 4 Carta
ONU («integrità territoriale», «indipendenza politica») si deducono i due requisiti fondamentali.
I due requisiti cumulativi della soggettività statale:
Effettività Indipendenza
Esercizio effettivo del potere di governo su un Esistenza di un ordinamento originario non
territorio e sulla sua popolazione. Dimensione dipendente da quello di un altro Stato.
interna della sovranità. Senza effettività non Dimensione esterna della sovranità. La
si può rivendicare integrità territoriale. Resta il Costituzione è il sintomo più significativo
requisito essenziale nonostante tendenze dell'indipendenza. Art. 1 Convenzione di
dottrinali a sostituirlo con altri criteri. Montevideo 1933: lista di requisiti (territorio,
popolazione, governo, capacità relazioni) —
Somalia post-1991: collasso totale delle strutture utile ma non esaustiva.
di governo mancanza di effettività assenza
→ →
di soggettività piena. Recuperata solo con la Repubblica turco-cipriota: controllo estensivo
Costituzione del 2012 (Repubblica federale della Turchia rapporto di completa dipendenza
→
somala). difetto di indipendenza.
→
Entità prive di soggettività o con soggettività limitata:
Stati falliti Stati fantoccio Stati federati
Collasso totale delle strutture Formalmente autonomi ma Articolazioni dello Stato
essenziali di governo sostanzialmente sotto controllo federale, non personalità
→
carenza di effettività. La straniero difetto di distinta. Es. Länder tedeschi,
→
soggettività non nasce o si indipendenza reale. Es. Rep. Stati USA. Possono avere
estingue. Es. Somalia 1991– turco-cipriota. autonomia ma non soggettività
2012. internazionale propria.
Taiwan: pur riconosciuta da pochissimi Stati, esercita effettivamente il governo su territorio con propria
Costituzione del 1947. Secondo alcuni autori (Ruoppo), ciò sarebbe sufficiente per la soggettività. Il caso
è controverso: la presidente Tsai Ing-wen ha affermato che una dichiarazione formale di indipendenza
sarebbe pleonastica. Hong Kong (regione amministrativa speciale): priva di effettività e indipendenza
autonome — formula «un Paese, due sistemi».
Il riconoscimento:
Riconoscimento — Atto unilaterale con efficacia dichiarativa (non costitutiva)
Atto unilaterale con cui uno Stato preesistente riconosce un altro Stato quale soggetto. Non ha
efficacia costitutiva della personalità: è necessario e sufficiente il soddisfacimento di effettività e
indipendenza. Ha invece efficacia preclusiva: lo Stato che ha riconosciuto non può più contestare
la soggettività dello Stato riconosciuto né le conseguenze di essa (es. validità di accordi conclusi).
Costituisce anche una «prova indiretta» della statualità, tanto più rilevante quanto più è alto il
numero degli Stati riconoscenti.
USA 1979: riconoscimento della RPC come unico governo cinese (One China Policy). Taiwan: pochi
riconoscimenti formali, ma esercita effettivamente il potere soggettività controversa.
→
Teoria dichiarativa (prevalente) Teoria costitutiva (minoritaria)
Il riconoscimento dichiara la soggettività già Il riconoscimento crea la soggettività. Porta al
esistente in base ai requisiti fattuali. Evita il paradosso: Stato riconosciuto da A ma non da
soggettività relativa
paradosso della (Stato B soggetto solo nei confronti di A. Assegna
→
riconosciuto solo da alcuni). Coerente col agli Stati preesistenti un inammissibile potere
principio di uguaglianza sovrana (art. 2 par. 1 di ammissione. Oggi abbandonata dalla
Carta ONU): impedisce agli Stati preesistenti dottrina prevalente.
di esercitare un «potere di ammissione» su
quelli di nuova formazione.
art. 3 Conv. Montevideo 1933 · art. 2 par. 1 Carta
ONU
Riconoscimento prematuro — Violazione del divieto di non ingerenza
Il riconoscimento di un'entità che non ha ancora effettività e indipendenza (es. quando una parte
del territorio di uno Stato pretende di secedere) costituisce una violazione del divieto di non
ingerenza negli affari interni dello Stato territoriale. Si tratta di una delle eccezioni più importanti al
carattere puramente politico dell'atto di riconoscimento.
Disconoscimento — Sanzione · principio di legalità ex
Atto opposto al riconoscimento. Si distingue da esso perché obbedisce al principio di legalità (
iniuria ius non oritur ex factis ius
), mentre il riconoscimento obbedisce al principio di effettività (
oritur ). Non incide formalmente sulla soggettività (che dipende dai requisiti fattuali), ma l'isolamento
totale o quasi rende la soggettività solo ipotetica (perdita della «situazione di sociabilità» con gli
altri Stati: Perassi). Configura quindi una vera e propria sanzione.
Rhodesia del Sud 1965: proclamazione di indipendenza in spregio al divieto cogente di apartheid →
disconoscimento quasi universale della Comunità internazionale.
Cassazione penale n. 49666/2004 — Djukanovic e la soggettività del Montenegro
Cassazione penale sez. III · 17 settembre 2004
Al momento del giudizio il Montenegro mancava di autonoma personalità internazionale, essendo solo
una componente della Repubblica federale di Iugoslavia. La Cassazione ha quindi escluso l'applicabilità
della norma consuetudinaria sull'immunità dei Capi di Stato. Mostra la rilevanza pratica
dell'accertamento della soggettività: solo se lo Stato esiste come tale, le norme a esso rivolte si
applicano.
Parere consultivo sulla Dichiarazione di indipendenza del Kosovo
CIG · 22 luglio 2010
La dichiarazione del 17 febbraio 2008 non è automaticamente fonte di soggettività per mancanza (al
momento) del requisito dell'effettività. La CIG si è espressa positivamente sulla conformità della
dichiarazione al dir. int.le solo perché mirava a disciplinare il regime transitorio del Kosovo, non la sua
presunta soggettività.
La «circolarità» tra fonti e Stato
§ 2
Circolarità — Modello decentrato di produzione normativa
La personalità internazionale comporta non solo l'idoneità a essere destinatari di diritti e obblighi,
ma anche il potere di creare diritto. In assenza di un legislatore internazionale (dato empirico), la
funzione normativa è affidata essenzialmente agli Stati, che la esercitano secondo un modello
gestionale decentrato. Ne deriva una circolarità: le fonti rivelano i requisiti della soggettività statale;
gli Stati sono gli artefici principali delle fonti.
Fonti Stato Stato Fonti
→ →
Le norme vigenti (es. art. 2 par. 4 Carta ONU) Gli Stati sono gli artefici principali della produzione
rivelano i requisiti che uno Stato deve soddisfare normativa: creano consuetudini con i loro
per acquisire personalità internazionale. comportamenti e concludono trattati.
Caso Tadić (TPIY, 2 ott. 1995): «Non vi è alcun legislatore, nel significato tecnico del termine, nel
sistema delle NU e, più in generale, alcun Parlamento nella comunità mondiale. Ciò significa che non
esiste alcun organo collegiale formalmente deputato a emanare leggi direttamente vincolanti per i
soggetti di diritto internazionale.»
Questa circolarità giustifica la scelta strutturale del manuale di trattare soggettività e funzione normativa
in sequenza immediata. I soggetti diversi dallo Stato (org. internazionali, individui ecc.) vengono
esaminati nel Cap. IV, solo dopo aver acquisito la conoscenza delle fonti.
Il diritto internazionale generale
CAP. II
Il cuore del manuale. Copre: sistema delle fonti (art. 38 CIG), consuetudine (diuturnitas + opinio iuris),
persistent objector, sovranità territoriale, spazi marini, immunità degli Stati, codificazione (CDI), ius
cogens, principi generali, principi interstiziali, dichiarazioni AG-ONU ed equità.
Introduzione — Sistema delle fonti e Art. 38 Statuto CIG
§ 1
Art. 38 Statuto CIG — Lista delle fonti (non esaustiva)
Elenca le fonti cui la CIG deve attingere: a) convenzioni internazionali (trattati); b) consuetudine
(«prassi generale accettata come diritto»); c) principi generali di diritto; d) giurisprudenza e dottrina
(mezzi sussidiari). Non è esaustiva: esclude atti vincolanti org. int.li e atti unilaterali. Non è una vera
«norma sulle fonti» ma una disposizione con logica giudiziaria, che indica l'ordine in cui la Corte
deve attingere alle fonti nel decidere controversie.
art. 38 Statuto CIG (riproduce l'art. 38 Statuto CPGI 1920)
Sistema a gradi — Logica di validazione a catena
Le norme consuetudinarie sono fonti di 1° grado: non traggono giuridicità da norma superiore, sono
semplicemente presupposte. I trattati sono fonti di 2° grado: il loro fondamento di validità è la
pacta sunt servanda
norma consuetudinaria . Apparente incongruenza con l'art. 38 (che elenca i
trattati per primi): si spiega perché i trattati, come lex specialis ratione personarum, in un'ottica
giudiziaria prevalgono sulla consuetudine. Eccezione: ius cogens (norme cogenti), per natura
inderogabile, prevale sui trattati.
La consuetudine
§ 2
Norma consuetudinaria — Definizione
Norma non scritta che si forma in presenza di due elementi cumulativi: l'elemento oggettivo
diuturnitas opinio iuris
( /prassi) e l'elemento soggettivo ( ). Definizione ripresa da art. 38 par. 1 lett. b):
«prassi generale accettata come diritto». Confermata dalle CDI Conclusioni 2018.
Elemento oggettivo — Diuturnitas (prassi)
Comportamento sufficientemente omogeneo e ripetuto nel tempo a opera della maggior parte
degli Stati. La prassi comprende: prassi interna (costituzionale, legislativa, giurisprudenziale,
amministrativa), prassi diplomatica, prassi convenzionale. Il criterio «maggior parte» è
qualitativo/rappresentativo, non quantitativo (maggioranza assoluta): il gruppo di Stati deve essere
eterogeneo per politica, geografia e sviluppo economico. Non esistono «consuetudini istantanee»
(che si formerebbero senza prassi duratura: posizione dottrinale non condivisa dal manuale).
Piattaforma continentale: proclama Truman del 28.9.1945 poi aderirono tutti i Paesi costieri con
→
comportamento costante e omogeneo norma consuetudinaria.
→
Elemento soggettivo — Opinio iuris opinio necessitatis
Convinzione degli stessi Stati che la prassi sia socialmente ( ) e giuridicamente
opinio iuris
( ) doverosa. Non facilmente separabile dall'elemento oggettivo: «l'opinio iuris e la prassi
non sono separabili, e sono anzi i due lati d'una stessa medaglia» (Condorelli). Si desume dagli
stessi accadimenti reali che costituiscono la prassi (CIG, caso Nicaragua, 1986). Le Conclusioni CDI
2018: conclusione n. 6 (prassi) e n. 10 (opinio) hanno contenuto quasi identico. Non a caso, anche
le consuetudini costituzionali interne presentano la stessa difficoltà di accertamento dell'elemento
soggettivo.
Persistent objector — Regola controversa (sviluppo progressivo, non dir. vigente)
persistentemente
Secondo la c.d. regola del persistent objector, se uno Stato si oppone a una
norma durante la sua fase di formazione, essa non gli sarebbe opponibile una volta formata.
Apparente fondamento: caso delle Peschiere (CIG, 1951) — ma si tratta di un obiter dictum: la Corte
aveva già escluso la formazione della consuetudine in questione, rendendo il riferimento
all'obiettore persistente non necessario alla decisione. Critica fondamentale: contraddice il fatto
che la consuetudine vincola anche gli Stati nuovi che non hanno potuto esprimere il loro punto di
vista. Le Conclusioni CDI 2018 la riconoscono ma solo come sviluppo progressivo, non come
codificazione del dir. vigente (Palombino: pratica non sufficiente per norma generale).
Caso Peschiere (UK c. Norvegia, CIG, 18 dic. 1951) — obiter dictum
Consuetudini particolari:
Consuetudine regionale Consuetudine bilaterale
Norma non scritta vincolante solo per un Opera solo nei rapporti tra due Stati specifici.
gruppo di Stati di un'area geografica. Prova: Riconosciuta dalla CIG nel caso Diritto di
doppio accertamento (prassi regionale + passaggio su territorio indiano (1960).
opinio iuris regionale). Riconosciuta dalla CIG Questione aperta: se coperta dall'art. 10 co. 1
nel caso Asilo colombiano (1950). Cost. italiana (Trib. Roma, caso Tolmann:
risposta positiva, ma non confermata dalla
Corte cost.).
Concezioni eterodosse (Roberts): equilibrio riflessivo
Teoria basata sul modello rawlsiano: le norme consuetudinarie si formerebbero attraverso un
processo di mutuo aggiustamento tra prassi e opinio fino a un punto di equilibrio. Dove la prassi si
presta a più letture, si sceglie quella che riflette maggiormente l'opinio. Critica del manuale:
conduce a risultati discutibili (es. giustificare un presunto obbligo di vigilare sulla sorveglianza di
massa extraterritoriale).
Sovranità territoriale e spazi marini
§ 2 cont.
Sovranità territoriale (norma consuetudinaria)
Ogni Stato esercita in via esclusiva il potere di governo sulla sua comunità territoriale (individui e
beni). Principio simmetrico: non ingerenza (nessuno Stato può interferire negli affari interni o
esterni di un altro Stato, inclusi i rapporti tra governo e sudditi).
Dominio riservato Genuine link e stranieri Giurisdizione penale e
civile
Materie che, per il loro Uno Stato può pretendere
carattere intrinsecamente determinati comportamenti Sul mare territoriale: no
interno, non possono (es. obblighi fiscali) da uno giurisdizione penale sulle
formare oggetto di straniero solo in presenza di navi straniere in transito,
obbligazioni internazionali un collegamento sociale salvo le eccezioni ex art. 27
genuine link
(es. forma di governo). ( ) e Conv. (danni sul territorio;
Concetto dinamico: si proporzionalmente alla sua disturbo alla pace; richiesta
riduce all'aumentare dei intensità. Obbligo di del comandante;
trattati di cui lo Stato è protezione degli stranieri: repressione droga). No
parte. La tutela dei diritti prevenire e punire offese a fermo/dirottamento per
umani ne è uscita persona o beni dello giurisdizione civile (art. 28
progressivamente. straniero. Violazione per Conv.).
mancata tutela giudiziale =
art. 2 par. 7 Carta ONU diniego di giustizia.
Caso Regeni 2016: rifiuto
egiziano di cooperare con la
magistratura italiana e
persecuzione del solo reato di
furto pongono dubbi
sull'adempimento del dovere
di repressione.
Spazi marini — Convenzione di Montego Bay 1982 (accordo di codificazione):
Acque interne Mare Zona contigua Piattaforma / Alto mare /
territoriale (artt. (art. 33) ZEE (artt. 56-76- Area (artt. 86-
A terra rispetto
alla linea di 2-3-17) 77) 87-136)
Max 24 miglia.
base. Piena Controllo per
Max 12 miglia Piatt.: diritti Alto mare: res
sovranità. prevenire/punire
dalla linea di esclusivi fondale communis
Nessun diritto di violazioni di
base. Piena e risorse omnium, libertà
passaggio leggi doganali,
sovranità + (acquistati di navigazione,
inoffensivo. fiscali, sanitarie,
diritto passaggio automaticamente, sorvolo, pesca,
immigrazione.
inoffensivo. senza ricerca. Area
USA (non parte
Delimitazione: proclamazione). (fondi al di là
Conv.) l'ha
criterio linea ZEE: max 200 ZEE): patrimonio
istituita
mediana + miglia, diritti comune
confermandone
circostanze sovrani sulle dell'umanità —
la natura
speciali (test risorse biologiche gestita
consuetudinaria.
bifasico CIG). e non (richiede dall'Autorità
proclamazione). int.le dei fondi
Delimitazione: marini.
criterio trifasico
(linea mediana
provvisoria →
circostanze
speciali →
verifica equità).
Lodo Enrica Lexie (Italia c. India, 21.5.2020): i due marò italiani, organi statali italiani, avevano impedito
con la sparatoria alla nave peschereccia indiana di navigare liberamente violazione della libertà di
→
navigazione (artt. 87 e 90 Conv.) di tipo fisico. La natura di organi statali implica l'imputazione dell'atto
all'Italia. Immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera
§ 2 cont.
Immunità ristretta — Norma consuetudinaria vigente
par in parem non habet iurisdictionem
Principio: . Evoluzione: dall'immunità assoluta (Stato mai
convenuto) alla immunità ristretta (emersa dalla giurisprudenza italiana e
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