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Mercato del lavoro

(non attiene al diritto, nasce da sociologia: punto vista sociologi)

Lavoro: il lavoro nasce dalla pratica, dalla volontà di una parte di assegnare/attribuire ad un altro soggetto una parte di attività lavorativa (lavoro, servizio).

Definizione: è l’insieme dei meccanismi che regolano l’incontro tra i posti vacanti (posti che non sono occupati) e le persone in cerca di occupazione e che sottostanno alla formazione dei salari pagati dalle imprese ai lavoratori (soggetti che vogliono essere occupati) → si può parlare di lavoro subordinato: prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga by retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale/manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’(non)imprenditore. Elementi essenziali contratto lavoro subordinato: retribuzione, collaborazione, subordinazione. La subordinazione, quindi, è evidente quando si parla di formazione di salari pagati dalle imprese ai lavoratori.

Mercato di lavoro come un mercato (insieme di meccanismi) che hanno lo scopo di regolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro <soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato>.

Politica attiva

Politica attiva: un insieme di interventi pubblici rivolti alla tutela di interesse collettivo all’occupazione; sostegno che lo Stato/ente territoriale è in grado di assicurare a determinati soggetti (datori di lavoro, lavoratori, imprese: funzione bidirezionale). Obiettivo: incidere sul mercato di lavoro, rimuovendo cause che impediscono l’ottimale allocazione delle risorse umane disponibili in un determinato territorio. ES: migliorare occupabilità lavoratori, misure come incentivi economici/normativi x indirizzare domanda di lavoro verso soggetti determinati, misure di sostegno, misure volte a creazione diretta di lavoro. In ambito giuridico: si preoccupano di offrire servizi utili a soggetti x + rapido/puntuale incontro tra domanda-offerta di lavoro (servizi orientamento, formazione professionale, mediazione) e tendono a implementare specifiche misure x sostenere l’(re)inserimento al lavoro di persone con maggiori difficoltà occupazionali (reddito di cittadinanza).

➔ Tali politiche sono il principale strumento x dare concretezza ed effettività al diritto al lavoro di cui all’art 4 della Costituzione.

Politica passiva

Politica passiva: iniziative nelle quali la pubblica amm si limita a registrare lo stato di difficoltà occupazionale in cui versa il lavoratore e tendono ad attenuarne la conseguenza + grave/immediata, cioè la perdita di reddito, by erogazione di aiuti o sussidi economici. ES: disciplina dei rapporti di lavoro e del fenomeno sindacale, forme di sostegno al reddito in caso di sospensione del lavoro x cause economiche/disoccupazione involontaria. ES sussidio economico: nel nostro ordinamento la NASPI = nuova assicurazione sociale dell’impiego, cioè l’indennità di disoccupazione (perde lavoro x cause indipendenti dalla sua volontà → licenziato → Stato interviene by intervento di politica pax, cioè riconoscendogli un sussidio economico); cassa integrazione: Stato interviene x garantire sussidio al lavoratore che vorrebbe lavorare nella sua azienda ma l’azienda si trova in difficoltà economica e quindi sospende la propria attività.

Politica attiva nella strategia europea x l’occupazione

L’UE ha sviluppato una propria politica x l’occupazione e x l’inclusione sociale, volta a favorire la convergenza dei Paesi aderenti su obiettivi comuni. Non avendo l’UE competenze direttamente normative in questa materia, si è limitata a sviluppare una strategia coordinata a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, attendibile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici e di integrazione di persone escluse dal mercato (art 145 e 153). Cioè suggerire agli stessi Stati EU di intervenire efficacemente nei confronti dei lavoratori potenzialmente tali ma fondamentalmente esclusi (donne, lavoratori con certa età, soggetti con specializzazioni), che il mercato del lavoro non considera xchè hanno diversi limiti strutturali ➔ obiettivi generali comuni x la politica eu del lavoro e dell’occupazione:

  1. Vertice di Lussemburgo novembre 1997: articolati su 4 pilastri: occupabilità (garantire l’occupazione sempre maggiore dei lavoratori e ridurre tasso di disoccupazione), adattabilità (rendere, legiferare, cioè proporre riforme in grado di adattare il lavoro al contesto economico imprenditoriale), imprenditorialità (favorire l’autonomia, il lavoro autonomo, le imprese che vogliono intraprendere in proprio un’attività), pari opportunità (favorire l’occupabilità delle donne e degli uomini in misura uguale).
  2. Consiglio EU di Lisbona 2000: ribadisce stessi concetti + obiettivo strategico: diventare l’economia basata sulla conoscenza + competitiva/dinamica del mondo, con crescita economica sostenibile con new e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale.
  3. Programma comunitario di Lisbona del (PCL 2008-2010): new obiettivi: tasso occupazione generale almeno del 70%, tasso occupazione femminile almeno del 60%, tasso occupazione lavoratori tra 55-64 anni → almeno del 50% su 3 aree prioritarie: attirare/attrarre nel mondo del lavoro un maggior numero di persone, accrescere offerta di manodopera e attualizzare sistemi di protezione sociale; migliorare adattabilità lavoratori/imprese e rendere + flessibile mercato del lavoro (percorsi specifici); aumentare investimenti nel capitale umano, migliorando istruzione e competenze.
  4. Strategia “Europa 2020”: nel 2009, fissa obiettivi che anche il nostro paese cerca di raggiungere: rendere efficiente il mercato del lavoro (strumenti, piani, politiche), dotare lavoratori di competenze richieste dal mercato di lavoro, migliorare la qualità degli impieghi e le condizioni di lavoro e creare nuove occupazioni. Questa strategia ha un obiettivo meno rigido e ambizioso rispetto a quello di Lisbona e di Lussemburgo: individua 5 obiettivi misurabili, che l’UE intende raggiungere entro 2020 e che dovranno essere tradotti in obiettivi nazionali. Essi sono: tasso di occupazione delle persone di età tra 20-64 anni almeno del 75%, tasso di abbandono scolastico inferiore del 10% e aumento di occupazione almeno il 40% dei 30/34enni che hanno finito l’uni, 3% del PIL dell’UE deve essere investito in Ricerca e sviluppo, almeno 20 milioni di persone in meno a rischio di povertà/emarginazione, obiettivi in materia di clima/energia → il sistema italiano non è ancora riuscito a raggiungere queste performances che, invece, altri Stati dell’UE hanno raggiunto (Germania, Francia, Danimarca).
  5. Marzo 2014: prima valutazione della strategia “Europa 2020”: difficoltà x persistere crisi economica + in evidenza “le 3 dimensioni della crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, proprie del modello auspicato dalla strategia” hanno svolto un’efficace funzione di ancoraggio x le politiche comunitarie e x quelle nazionali, determinando progressivi elementi di convergenza tra i Paesi aderenti.
  6. 2016: ancora significative disparità, proposta di un “pilastro europeo dei diritti sociali”, quale iniziativa di promozione di una sempre maggiore convergenza economica e sociale: individuati 20 principi e diritti da realizzare (dal diritto a un’equa retribuzione al diritto all’assistenza sanitaria, dall’apprendimento permanente a migliore conciliazione tra vita professionale e privata, da parità di genere a reddito minimo). Il pilastro dei diritti sociali è stato proclamato dall’UE nel 2017.

Politica attiva del lavoro in Italia

Anche il nostro Paese ha posto in essere un lungo e difficile processo di modernizzazione di politiche attive.

  1. Nel 1997: prima stagione riformatrice, riconducibile alla legge 196 (ammissione di soggetti privati alla fornitura di lavoro interinale, ora chiamata somministrazione del lavoro, riforma del sistema di formazione professionale, revisione della disciplina socialmente utili) e al decreto lgs 469 (principio di decentramento: conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e alle Province x quanto concerne collocamento, servizi di impiego e politiche attive del lavoro → passaggio storico dalle funzioni statali prima attribuite solo allo stato a funzioni attribuite anche a regioni e province).
  2. Nel 2001: il Parlamento ha approvato la riforma del Titolo 5 della Costituzione, in cui è riconosciuta alle regioni potestà lgs concorrente in materia di “tutela e sicurezza sul lavoro”, cioè le regioni possono legiferare su materie concorrenti a quelle dello stato; una di queste è rappresentata dalla materia della tutela e sicurezza del lavoro.
  3. Nel 2003: la legge 30 (Biagi) e il relativo d.lgs. 276 hanno perseguito obiettivo di definire una nuova “organizzazione e disciplina del mercato del lavoro” valorizzando il contributo dei soggetti privati. Ovvero, vi è introduzione di agenzie di lavoro con serie di attività: quindi non c’è + semplicemente l’intermediazione tra domanda-offerta di lavoro ma attribuendo alle agenzie altri compiti (somministrazione manodopera, ricerca/selezione del personale e riqualificazione professionale). La riforma introduce anche la novità di prevedere che queste agenzie siano gestite da soggetti privati e quindi in concorrenza con l’attore pubblico che fino ad oggi è rappresentato dal centro per l’impiego, ovvero l’ufficio di collocamento.
  4. Nel 2012: riforma Fornero, che prevede il 1° potenziamento dell’offerta di servizi x l’impiego e pone in essere regole + stringenti volte a condizionare l’erogazione dei sussidi a comportamenti attivi e cooperativi da parte dei lavoratori (ES: lgs chiede di tenere un comportamento proattivo alla ricerca della new occupazione).
  5. Legge 247 del 2007 e leggi del 2008: diverse leggi di aggiustamento e manutenzione.
  6. Legge del 2014 e d.lgs. del 2015: riforma con il Job’s Act: governo ha emanato decreti lgs su determinate materie, tra le quali il mercato del lavoro, in modo da renderlo + efficiente → l’attuazione del disegno di riforme ha portato a interventi innovativi su 4 versanti:
  • Modificato assetto istituzionale relativo alle materie “collocamento”, “servizi x l’impiego”, “politiche attive” prima con il passaggio delle funzioni amministrative dallo stato alle regioni e agli enti locali, poi con il riconoscimento della competenza lgs concorrente delle regioni.
  • Ammesso l’ingresso di privati nella fornitura di servizi x l’impiego.
  • Progressivo spostamento di attenzione dagli interventi tradizionali (sostegno al reddito e equa ripartizione delle opportunità occupazionali) a quelli che svolgono un ruolo + attivo della p.a. nel mercato del lavoro (come servizi x l’impiego e la formazione professionale).
  • La legislazione ha perseguito forme di intreccio tra politiche attive e pax → a presidio di ciò è stato posto il principio di condizionalità: la mancata partecipazione del lavoratore a interventi di politica attiva del lavoro concordati con strutture competenti comporta la perdita dei benefici di sostegno al reddito.

Dunque, l’obiettivo è di potenziare l’offerta dei servizi, nell’intento di assicurare ai cittadini i “livelli essenziali di servizi x l’impiego” su tutto il territorio nazionale → offerta dei servizi a sostegno sia del lavoratore che cerca attivamente sia strumento di contrasto vs eventuali comportamenti pax/opportunistici.

Evoluzione dell’assetto istituzionale in materia di servizi x l’impiego e politica attiva

In altri Paesi: a partire dagli anni 70 si è cercato di favorire la stretta connessione tra servizi per l’impiego e formazione professionale; nel nostro Paese: impianto istituzionale gracile, con conflitti tra stato e regioni e ➔ nessun disegno organico diverse riforme.

Fase del federalismo amm

Fase del federalismo amm: disciplinato dalla legge del 97, vi è il tentativo di valorizzare il + possibile le autonomie locali senza modificare la cornice tracciata dalla normativa costituzionale ➔ il d. lgs. 469 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro (di poteri nelle aree individuate dal decreto: collocamento ed avviamento al lavoro, servizi x l’impiego, politiche di sostegno all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati, espressione di pareri riguardo eccedenze temporanee/strutturali di personale; anche disposizioni x coinvolgere le regioni nelle procedure riguardo la concessione dell’integrazione salariale straordinaria o la collocazione in mobilità del personale) - - -> Questi servizi si concretizzano con gli uffici di collocamento, con l’articolazione di strutture pubblicistiche alle quali è devoluto un compito fondamentale, quello di intermediare tra domanda-offerta di lavoro. = ha decentrato funzioni e compiti di natura amm, ora posti in capo alle regioni.

Quindi: regioni: ruolo di programmazione; province: ruolo di gestione.

L’autonomia regionale non è assoluta: il d.lgs 469/97 ha infatti fissato, all’art 4, criteri e principi direttivi a cui le regioni devono attenersi nella emanazione della legge. Lett. A): compiti delle regioni e province. Le province hanno compiti di gestione dei servizi (collocamento, servizi all’impiego, iniziative volte ad incrementare l’occupazione e a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro). Infatti vincola le regioni ad attribuire alle province i suddetti compiti da gestire: “Centri x l’impiego” (cioè le nuove sezioni circoscrizionali), strutture aventi riferimento bacini di circa 100000 abitanti, con potenziali soggetti disoccupati/in cerca di occupazione.

Inoltre, il successivo d.lgs 112/98 ha stabilito che, x assicurare l’integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro, la regione debba attribuire alle province anche le funzioni amministrative in materia di formazione professionale. È possibile, infine, il coinvolgimento delle province anche nella gestione degli interventi di politica attiva del lavoro. Per le regioni il decreto tende a delineare un ruolo di programmazione, coordinamento, valutazione e controllo. Infatti, tutte le regioni a statuto ordinario hanno provveduto all’approvazione di leggi x l’organizzazione dei rispettivi sistemi regionali per l’impiego, nel rispetto dei principi sopra indicati. Inoltre, laddove indicati i compiti della new “struttura regionale autonoma”, ad essa anche assistenza tecnica e il monitoraggio degli interventi di politica attiva, oltre alla facoltà di scegliere se affidare anche gli interventi di politica attiva alle province o gestire tali interventi tramite la struttura autonoma di propria emanazione.

In 2° luogo, lo stesso decreto detta principi/criteri in tema di partecipazione delle parti sociali al sistema regionale x l’impiego: sopprime tutti gli organi collegiali, operanti prima in materia di collocamento, avviamento al lavoro e politica del lavoro, sostituendoli con una commissione regionale permanente tripartita e da un’unica commissione tripartita provinciale x le politiche del lavoro.

Strutture: Centri x l’impiego: chiamate a sostituire le preesistenti strutture ministeriali, nel disegno del lgs del 97, sono destinate a diventare le strutture di base del new sistema pubblico di politica attiva, con ampi compiti (..). X la distribuzione dei Centri sul territorio provinciale: il bacino di utenza di ciascun Centro è indicato in almeno 100000 abitanti, pur lasciando margini di valutazione discrezionale alle regioni. Sistema informativo del lavoro: insieme di strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative → alle funzioni e ai compiti di politica attiva obiettivo ambizioso xchè l’informatizzazione delle strutture del sistema pubblico di politica del lavoro e il collegamento con soggetti privati o pubblici autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda-offerta di lavoro.

In sintesi: regione: indica direttive su cui puntare x favorire incontro domanda-offerta; provincia: gestire il centro dell’impiego, con il proprio personale, curare aspetti di natura amm.

Sentenza della Corte costit 2001

Sentenza della Corte costit 2001: nel frattempo xò le norme che delineavano il disegno organizzativo del 469/97 (stabilito lo svuotamento di competenze regionali a favore delle provinciali), sono state impugnate da alcune regioni davanti alla Corte costit: hanno presentato ricorso di legittimità cost. La Corte (giudica conflitti di attribuzioni tra stato-regione, tra regioni, tra regione-province) si pronuncia accogliendo in parte il ricorso proposto. Sono state xò respinte le questioni di illegittimità + rilevanti e in particolare quelle tendenti a mettere in discussione l’attribuzione delle funzioni amministrative alle province. Nel contempo, rimossa la parte del decreto che comprimeva illegittimamente l’autonomia regionale (dove determinava la composizione degli organi collegiali di concertazione/coordinamento istituzionale).

Riforma del Titolo V e i suoi riflessi sulla partizione di poteri

Riforma del Titolo V e i suoi riflessi sulla partizione di poteri: nel 2001, sono state apportate modifiche al Titolo V, parte II della costit e in particolare alle norme che attengono alla ripartizione delle competenze lgs di stato e regioni, e a quelle sulle competenze amm di stato, regioni, province, città metropolitane, comuni.

  1. In art 117 cost: competenza lgs: dettagliata elencazione di materie, suddivise tra quelle di competenza esclusiva dello stato e quelle di competenza concorrente di stato e regioni. Nelle materie a competenza concorrente, le leggi dello stato determinano solo i principi fondamentali, mentre la restante disciplina spetta alle regioni. Le materie non ricomprese nell’elenco sono considerate di competenza esclusiva delle regioni. Ci sono anche competenze esclusive dello stato, con carattere trasversale che incidono sulle altre materie x omogeneità (ES: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concorren
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Naomipadovan di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Squeglia Michele.
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