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Diritto del lavoro

Diritto del lavoro: complesso di norme che disciplinano il lavoro, si occupa principalmente/riguarda essenzialmente da un soggetto alle dipendenze di un altro soggetto di lavoro dipendente/subordinato, svolto obbligato alla controprestazione retributiva, art. 2094 c.c., ma anche di lavoro autonomo, parasubordinato, familiare e volontario.

Il diritto del lavoro studia quella parte dell’ordinamento che ha ad oggetto il lavoro umano, definibile come attività diretta ad un risultato produttivo o che “concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Costituzione)”.

Il diritto del lavoro è nato a tutela dei lavoratori dipendenti, considerati bisognosi di tali tutele. Poi ha conosciuto una tendenza espansiva recentemente. Il lavoro, in tutte le sue forme, è un’attività fondamentale, utile al progresso della società.

Tradizionale tripartizione della materia: diritto del rapporto di lavoro/diritto del lavoro in senso stretto, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale.

Diritto dei rapporti di lavoro

Diritto dei rapporti di lavoro: insieme di norme che riguardano il contratto/disciplinano direttamente il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore dal momento del collocamento/reclutamento (esistono particolari strumenti che connettono la domanda e l’offerta di lavoro) a quello della costruzione/nascita del rapporto fino al suo svolgimento e conclusione. Il rapporto deve essere continuativo, con durata variabile.

Tale diritto fissa a tutela del lavoratore minimi inderogabili di trattamento, anche se non mancano disposizioni volte a proteggere l’interesse del datore di lavoro o generale.

Diritto sindacale

Diritto sindacale: si occupa di coalizioni professionali/sindacati, che tutelano l’interesse dei lavoratori e delle aziende, e della loro attività. È composto dalle norme dello Stato e dalle Parti sociali (contratti collettivi: accordi che creano ulteriori norme che devono essere applicate dalle parti).

Diritto della previdenza sociale

Diritto della previdenza sociale: complesso di norme che riguardano una serie di previdenze/prestazioni che lo Stato mette a disposizione per chi si trova in situazioni di bisogno per il verificarsi di eventi pregiudizievoli quali disoccupazione involontaria, malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio. All’inizio le prestazioni erano rivolte solo ai lavoratori subordinati, poi ai cittadini.

Infine, il diritto del lavoro comprende anche il diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, i cui destinatari sono i dipendenti del settore pubblico (è soggetto a norme differenti rispetto al settore privato).

Il diritto del lavoro si distingue da altre scienze sociologiche ed economiche aventi oggetto il lavoro e il fenomeno sindacale perché ne studia la disciplina giuridica.

Cenni storici

In epoca romana il lavoro manuale ed eterorganizzato era svolto prevalentemente dagli schiavi, considerati come leciti oggetti di negoziazione (istituto della locatio hominis). Quando un uomo libero si obbligava a lavorare sotto la direzione altrui, l’oggetto del contratto era la sua attività (istituto della locatio operarum). Da questi servizi si distinguevano sia la locatio operis (contratto che aveva ad oggetto il compimento di una determinata opera con autonomia di esecuzione e rischio del risultato sul lavoratore) sia le operae liberales (medico, avvocato).

Nel Medioevo vi è traccia di qualche disposizione di tutela nei confronti degli apprendisti delle botteghe artigiane. Le disposizioni erano date dalle corporazioni, create dagli stessi soggetti iscritti.

Gli statuti delle corporazioni disciplinavano principalmente la concorrenza tra gli imprenditori associati e le controversie tra soci, ma contenevano anche disposizioni relative alle condizioni di lavoro di operai e apprendisti (età minima, durata massima del lavoro).

Nascita del diritto del lavoro

Nascita diritto del lavoro: a partire dalla metà del XVIII sec. durante la Rivoluzione industriale, a causa di fenomeni sociali/economici:

  • Diffusione delle macchine e delle fabbriche.
  • Spostamento dalle campagne alle città dei lavoratori (Nord Italia) → i lavoratori offrivano la loro attività non qualificata in una situazione pauperistica di diffusa disoccupazione e con una spietata concorrenza reciproca che ridusse i salari a livello di mera sussistenza.
  • Sfruttamento pesante di tutti i lavoratori subordinati, soprattutto donne e bambini (braccianti, lavoratori nelle fabbriche): orario di lavoro era di 16 ore, assenza di qualsiasi forma di previdenza, il salario bassissimo, le tutele contro i rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori erano inesistenti, pericolosità dell’ambiente.

La Rivoluzione francese (1789) eliminò la struttura corporativa affermando l’ideologia liberale, che considerava dannoso qualsiasi corpo intermedio tra cittadini e stato e qualsiasi vincolo alla libertà di contrattazione e alla libera concorrenza. Vigeva il divieto di coalizione professionale e mancava una regolamentazione legale del rapporto di lavoro (determinato dalle parti: dittatura contrattuale di quella economicamente più forte).

Due conseguenze importanti:

  • Questione sociale/questione operaia: i lavoratori riuniti nella fabbrica e partecipi delle medesime condizioni di lavoro e di vita avvertirono la spinta ad associarsi (coalizioni episodiche, leghe di resistenza, trade unions) per ottenere dall’imprenditore migliori condizioni di lavoro mediante il rifiuto collettivo di lavorare. Formarsi delle prime forme di associazionismo sindacale (migliori condizioni di lavoro erano ottenute attraverso le contrattazioni e soprattutto scioperi) nonostante l’ostilità della classe dirigente.
  • Interventi del legislatore statale.

Primo codice civile e prime norme sul contratto di lavoro

1865, primo codice civile, contenente due norme sul contratto di lavoro:

  • Art. 1568, premessa, “il contratto di locazione ha per oggetto le cose e le opere”.
  • Norma definitoria, assimilata dagli altri contratti: (art. 1570) locazione delle opere è il “contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante pattuita mercede”.
  • Art. 1628, unica regola del lavoro dipendente: “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa (specifico lavoro)”. Il contratto doveva essere solo a tempo determinato, doveva essere destinato a concludersi. Vi era la paura di ricreare la schiavitù/asservimento personale/rapporto servile dal quale il lavoratore non riusciva a svincolarsi.

Dal punto di vista penalistico: codice penale albertino 1859: reprimeva penalmente l’attività sindacale (era considerata reato).

Dal momento che, durante la Rivoluzione industriale, nacque la questione sociale, ovvero la tutela dei lavoratori sfruttati nelle fabbriche, e si costituirono le associazioni sindacali (la debolezza del singolo veniva sostituita dalla forza di coalizione), il legislatore intervenne. 1889 codice penale Zanardelli: nuovo codice che riconosce la libertà di attività sindacale (lo sciopero e la serrata non erano più considerati reato, erano leciti se non attuati con violenza/minaccia; erano considerati inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e potevano avere conseguenze sul rapporto di lavoro).

Dottrina sociale della Chiesa, 1891 Rerum novarum di Leone XIII: auspicava nell’interesse della persona umana ad una collaborazione tra capitale e lavoro, alla libertà sindacale, all’intervento diretto dello stato per il miglioramento delle condizioni di lavoro (giusta retribuzione, riduzione dell’orario di lavoro, riposo festivo, regolamentazione del lavoro delle donne e dei ragazzi).

Si diffuse la contrattazione collettiva: all’inizio si trattava di concordati di tariffa, che avevano come unico oggetto i minimi retributivi; nacquero i primi grandi sindacati, oggi confederazioni: CGIL, CISL.

Nacque la legislazione sociale di protezione dei lavoratori per combattere lo sfruttamento (furono imposti limiti massimi all’orario di lavoro). Prima legge in materia di previdenza: tutela del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro, che obbligava le aziende ad assicurarsi per garantire all’infortunato un contributo economico.

In questo periodo ebbe particolare rilievo la istituzione con la legge dei Collegi dei probiviri: avevano la funzione di decidere le controversie individuali tra industriali e operai. Le decisioni, mancando una normativa sul rapporto di lavoro, erano adottate secondo le norme dei contratti collettivi, usi, equità.

La maggior parte degli interventi del legislatore riguardava esclusivamente gli operai, più bisognosi di tutela a causa della disoccupazione e del basso livello culturale; per gli impiegati non sindacalizzati provvide nel 1924 prima legge sull’impiego privato (contratto di lavoro subordinato): mai stata formalmente abrogata.

Idea di fondo: l’impiegato è un soggetto debole contrattualmente con il datore di lavoro, accetta tutte le condizioni proposte non solo nella fase iniziale, ma anche durante lo svolgimento del rapporto. L’inferiorità è anche sociale, economica e psicologica. Invece i funzionari pubblici e i marittimi ebbero sin dalle origini un loro speciale regime.

! Le norme del diritto del lavoro sono imperative (ogni accordo in contrasto con esse è nullo, ad eccezione della nullità parziale all’art. 1419 del Codice civile) e inderogabili in pejus: non possono essere modificate in senso peggiorativo né a livello individuale (datore di lavoro/lavoratore) né collettivo (contratti collettivi). Le deroghe devono essere solo migliorative, ad eccezione delle norme che si qualificano come derogabili.

Il diritto del lavoro è un diritto disuguale: parte dall’idea che vi sia una disuguaglianza nella posizione delle parti. È infatti contrapposto al diritto privato, che prevede invece l’uguaglianza.

Periodo fascista e ordinamento corporativo

Periodo fascista/ordinamento corporativo, furono emanate molte leggi:

  • Legge sindacale 1926: atteggiamento repressivo nei confronti delle attività sindacali. Esisteva un unico sindacato di lavoratori e datori di lavoro per ciascuna categoria, riconosciuto dallo stato. Il sindacato non era una associazione privata libera, ma acquisiva personalità giuridica di diritto pubblico. Il sindacato stipulava i contratti collettivi, che avevano efficacia erga omnes. I contratti collettivi erano fonti del diritto in senso formale. I sindacati erano adeguati ai principi dell’ordinamento corporativo: capitale e lavoro dovevano collaborare nell’interesse superiore dell’economia nazionale.
  • Divieto penale della serrata (chiusura della fabbrica) e dello sciopero (anche dell’abbandono collettivo dei pubblici impieghi). Erano considerati reato perché considerati delitti contro l’economia nazionale.

Per le proprie rivendicazioni, i lavoratori si rivolgevano ai giudici: esisteva una sezione specifica della Corte d’appello per le controversie collettive.

L’ordinamento corporativo riconosceva la necessità di tutelare i lavoratori: leggi sull’orario di lavoro, riposo settimanale e festivo, materia previdenziale.

1942 codice civile, contenente moltissime norme sul contratto di lavoro (libro V).

I più decisi oppositori del regime abbandonarono l’Italia e la Chiesa Cattolica riaffermò la necessità di una nuova libertà sindacale.

1943: caduta del fascismo e soppressione delle corporazioni e dei sindacati fascisti.

Costituzione e libertà sindacale

1948 fu ripristinata la libertà sindacale attraverso la Costituzione: i Costituenti volevano una netta discontinuità rispetto alla normativa passata, soprattutto nel periodo fascista. La Costituzione contiene un gran numero di norme dedicate alla materia del lavoro → il lavoro occupa una posizione centrale:

  • Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
  • Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
  • Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il lavoro è inteso come diritto e dovere + non vi è distinzione tra lavoro manuale e intellettuale/subordinato e autonomo (principio di pari dignità sociale di ogni forma di lavoro).

I principi fondamentali della Costituzione sono norme programmatiche rivolte al legislatore e contengono i parametri per verificare la costituzionalità di una legge in materia di diritto del lavoro.

Costituzione, parte I, titolo III, rapporti economici

Costituzione, parte I, titolo III, Rapporti economici:

  • Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
  • Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
  • Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
  • In materia sindacale gli articoli 39, 40, 41. Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
  • In materia di previdenza sociale l’articolo 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
  • Art. 46: Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Espansione del diritto del lavoro

Gli anni successivi alla Costituzione sono caratterizzati da un processo di espansione del diritto del lavoro. Soprattutto tra gli anni ’50 e ’70, furono emanate moltissime leggi, ispirate all’idea della “tutela ad oltranza” dei diritti dei lavoratori:

  • Legge 604 1966 sui licenziamenti individuali: per la prima volta fu sancito il principio in base al quale il lavoratore può essere licenziato solo per valido motivo.
  • 19 maggio 1970 Statuto dei lavoratori (legge 300): riconosce al sindacato la possibilità di svolgere attività nei luoghi di lavoro, introducendo la tutela dell’attività sindacale nelle aziende. Attua i principi costituzionali di protezione della libertà e dignità della persona e promuove la presenza sindacale nei luoghi di lavoro in funzione di contropotere.

Anni ’70 – 2000: grave crisi economica e sociale (inflazione, disoccupazione, debito pubblico). Le aziende non potevano garantire gli standard della tutela dei dipendenti. Era frequente la chiusura delle aziende e la disoccupazione. “Diritto del lavoro come legislatore dell’emergenza”: nacque l’idea di ridurre le tutele ai dipendenti per proteggere/salvare le aziende (diritto del lavoro della flessibilità). I lavoratori si dovevano adattare ai cambiamenti di mercato. Furono introdotte norme sul lavoro part-time, sui licenziamenti collettivi/individuali. Modifica dell’art. 117.

2001 riforma costituzionale: Le competenze normative vengono distribuite.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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