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Diritto del lavoro 23/24

Introduzione: nozione ed evoluzione del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltreché l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.

L’oggetto è disciplina dei rapporti di lavoro e della relazione giuridica tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Dal punto di vista giuridico, il datore di lavoro e il lavoratore operano formalmente sullo stesso piano di parità.

Dal punto di vista economico, il prestatore di lavoro è in una posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro.

Le norme del diritto del lavoro hanno, pertanto, la finalità di tutelare il lavoratore, contemperando gli interessi del capitale con quelli del lavoro.

Partizioni diritto del lavoro

Il diritto del lavoro si distingue in:

  • Diritto del lavoro in senso stretto, che comprende la materia oggetto del contratto e del rapporto di lavoro;
  • Diritto sindacale, che comprende la disciplina dei rapporti sindacali, la contrattazione collettiva, l’autotutela sindacale;
  • Legislazione sociale, che comprende le norme che regolano i rapporti tra lo Stato, i datori e prestatori di lavoro e le norme in materia di previdenza e assistenza sociale.

Evoluzione diritto del lavoro

Nella disciplina del Codice civile del 1865 le parti erano poste formalmente su un piano di parità; avevano pertanto la più ampia libertà nel determinare il contenuto del contratto.

A causa dell’eccessivo sfruttamento della forza lavoro, il legislatore fu costretto ad intervenire con la c.d. legge sull’impiego privato (R.D.L. 1825/1924) con la quale veniva predisposta la disciplina del rapporto di lavoro degli impiegati.

Con l’entrata in vigore del Codice civile del 1942 viene dedicata al lavoro una disciplina a sé, le disposizioni sul lavoro, unitamente a quelle sull’impresa e sulla società, sono contenute nel Libro V.

È questa la fase c.d. dell’incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato.

Ma il momento più significativo di sviluppo è rappresentato dalla Costituzione repubblicana del 1947 entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, che fondò la Repubblica Italiana sul lavoro.

Nel 1970, l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori (L. 20-5-1970, n. 300) consolida il ruolo del sindacato, riconoscendogli specifici diritti e prerogative, e offriva massima garanzia di osservanza dei principi costituzionali di tutela alla libertà e dignità del lavoratore ponendo forti limiti ai poteri datoriali.

La fine del secolo XX vede profondamente modificato il contesto in cui si svolge la relazione giuridica lavoratore-datore, che sin dagli inizi del ‘900 aveva ispirato una legislazione protettiva e garantista.

Così, in alternativa al tradizionale lavoro subordinato, aumentano le modalità di procacciarsi prestazioni lavorative, come con il lavoro autonomo occasionale, con le collaborazioni coordinate e continuative etc.

Entra dunque in gioco la c.d. flessibilità del lavoro che può essere intesa:

  • Come attuazione dei vincoli relativi all’instaurazione e alla risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. flessibilità numerica o quantitativa);
  • Come minore rigidità, con possibilità di deroghe, delle regole relative allo svolgimento del rapporto di lavoro (c.d. flessibilità organizzativa);
  • Come riduzione dei vincoli legislativi alla podestà del datore di lavoro di porre fine al rapporto di lavoro, attraverso la modifica del regime di tutela previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (c.d. flessibilità in uscita).

La flessibilità si è realizzata anche attraverso l’introduzione di particolari contratti di lavoro che si distaccano dal tradizionale modello del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Degli esempi di questi contratti sono:

  • Il contratto a termine;
  • Il contratto di lavoro part-time;
  • L’apprendistato;
  • Il lavoro interinale (ora denominato: somministrativo).

Da riforma del mercato del lavoro (D. Lgs. 276/2003)

Tale provvedimento, è stato ispirato al disegno riformatore contenuto nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia”, ad opera del prof. Biagi.

Con questa riforma, si privilegia l’autonomia negoziale delle parti, con conseguente accresciuta rilevanza del contratto individuale nella regolamentazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, la valorizzazione dell’autonomia individuale inevitabilmente porta il rischio di una progressiva individualizzazione dei rapporti di lavoro ed emarginazione dei sindacati.

La riforma della L. 247/2007 di attuazione del c.d. Protocollo welfare

Nel 2007, il Governo è intervenuto sulle tipologie precarizzate e riaffermando che “la forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato” perché “tutte le persone devono potersi costruire una prospettiva di vita e di lavoro serena”. Viene, così, concluso, tra Governo, sindacati ed associazioni imprenditoriali, il Protocollo welfare, poi trasposto nella L. 24-12-2007, n. 247.

Testo unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008)

L’approvazione di questo provvedimento ha un grande valore storico, essendo state coordinate, in un unico testo legislativo, tutte le norme finalizzate di accrescere il livello di tutela dei lavoratori.

La semplificazione (L. 133/2008)

Questo pacchetto di norme ha l’obiettivo di “incoraggiare la maggiore propensione delle imprese ad assumere”, realizzando una semplificazione dei rapporti di lavoro tale da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

La riforma della contrattazione collettiva

L’accordo del 22-1-2009 ha introdotto un nuovo modello contrattuale, comune al settore privato e pubblico, che si sostituisce al regime previsto dall’accordo del 1993. Invece gli accordi interconfederali del 28-6-2011 e del 31-5-2013 hanno stabilito i criteri e meccanismi per accertare la rappresentatività sindacale e l’efficacia del contratto collettivo.

La riforma del c.d. collegato lavoro (L. 183/2010)

Questa riforma innova una pluralità di istituti:

  • Congedi e permessi;
  • Servizi per l’impiego;
  • Apprendistato;
  • Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
  • Vigilanza;
  • Interviene altresì, in materia di controversie di lavoro, introducendo importanti modifiche alla disciplina prevista dal Codice di procedura civile ex art. 409 ss.

Riforma Fornero (L. 92/2012)

La legge Fornero (L. 28-6-2012 n°92) è intervenuta in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali.

Ha come obiettivo, di adattare le regole esistenti alle esigenze di competitività delle imprese e di accrescere l’occupazione, secondo il modello europeo della flexicurity.

Tale modello si basa sull’alleggerimento delle tutele all’interno del rapporto e sulla garanzia di maggiori tutele sul mercato.

Riforma del Jobs Act

La riforma Fornero non ebbe successo, vi era un’elevata disoccupazione, venne così introdotto il Jobs Act.

Con Jobs Act si indica una riforma del diritto del lavoro in Italia, promossa ed attuata in Italia dal governo Renzi, attraverso diversi provvedimenti legislativi varati tra il 2014 ed il 2016.

Il Jobs Act è composto da un totale di 10 decreti legislativi (ultimo D.lgs. 185/16), e ha innovato diversi settori del diritto del lavoro, quali:

  • Ammortizzatori sociali;
  • Politiche attive;
  • Semplificazione amministrativa;
  • Contratti;
  • Conciliazione vita-lavoro.

Il Jobs Act prevede altresì una nuova tipologia del contratto a tempo indeterminato c.d. a tutele crescenti, secondo il quale tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato potranno essere licenziati, anche in modo illegittimo, di regola con un indennizzo che parte da 2 mensilità per anno di servizio con un tetto di 24 mensilità.

È prevista l'introduzione di un indennizzo minimo di 4 mensilità, da far scattare subito dopo il periodo di prova, con l'obiettivo di scoraggiare licenziamenti facili.

Parallelamente la revisione dei congedi parentali si affianca alla possibilità di inserire forme di sostegno tra colleghi, con le cosiddette “ferie solidali” cedibili a genitori lavoratori impegnati nell’assistenza dei figli.

Le novità investono anche la PA, tramite una semplificazione degli adempimenti burocratici per i cittadini e le aziende e, inoltre, con la costituzione di due Agenzie Uniche, per le politiche attive e per l’attività ispettiva.

Capitolo 1: le fonti del diritto del lavoro

Classifica delle fonti

Le fonti del diritto del lavoro possono essere suddivise in tre gruppi:

  • Fonti sovranazionali;
  • Fonti legislative statali e regionali;
  • Fonti contrattuali collettive e individuali.

Diritto internazionale

Le norme internazionali di origine consuetudinaria sono fonti dirette del diritto del lavoro per effetto dell’art. 10 Cost., il quale stabilisce che: “l’ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Quindi tali norme, entrano immediatamente a far parte dell’ordinamento giuridico italiano.

Invece, le norme internazionali di natura pattizia (cioè i trattati) sono fonti indirette, in quanto devono essere ratificate con legge dello Stato per entrare a far parte dell’ordinamento giuridico italiano.

Tra i più importanti trattati internazionali ricordiamo la Carta internazionale del lavoro (Versailles 1919) aggiornata dalla Dichiarazione di Filadelfia del 1944. A Torino nel 1961 è stata sottoscritta la carta sociale europea da parte dei paesi membri del Consiglio d'Europa i quali ne hanno ribadito i principi nel codice europeo di sicurezza sociale.

Diritto europeo

L’attività legislativa dell’Unione europea può essere distinta in due gruppi:

  1. Fonti vincolanti quali:

    • Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
    • La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo;
    • La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi; può essere rivolta a Stati membri o a singoli individui.
  2. Fonti non vincolanti quali:

    • La raccomandazione emanata dal Consiglio o dalla Commissione, che rappresenta una indicazione per gli Stati membri di adeguare i loro sistemi normativi ad un modello predisposto;
    • Il parere emanato dal Consiglio o dalla Commissione, ne esprime la posizione in merito ad una specifica questione.

L’integrazione del diritto europeo nel diritto interno deve avvenire nell’osservanza del principio del favor, in base al quale il diritto europeo non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o stabilire misure che prevedono una maggiore protezione dei lavoratori.

Una concretizzazione di questo principio è ravvisabile nelle clausole di non regresso.

Tali clausole sono di solito poste a chiusura delle stesse direttive ed in cui si dichiara che il recepimento della direttiva non può giustificare un arretramento nel livello di tutela già esistente nel Paese.

Fonti statuali e regionali

Le fonti legislative del diritto del lavoro sono:

  1. La Costituzione: che oltre ad enunciare i principi fondamentali del lavoro, dispone nel titolo III:

    • Art. 35: tutela il lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni;
    • Art. 36: definisce i criteri di determinazione della retribuzione, la durata massima della giornata lavorativa e l’inderogabilità sul riposo settimanale e ferie annuali;
    • Art. 37: garantisce alla donna lavoratrice ed ai minori che lavorano gli stessi diritti e retribuzioni del lavoratore;
    • Art. 38: riconosce al lavoratore adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale;
    • Artt. 39-40: tutelano l’attività sindacale e riconoscono il diritto di sciopero.
  2. La legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge;
  3. I regolamenti emanati dal Governo;
  4. Leggi regionali.

Oggi le regioni hanno potestà legislativa concorrente con quella dello Stato in una serie di settori della vita economica, politica e sociale, tra cui la previdenza complementare e integrativa (art.117 comma 3 della Costituzione).

Fonti contrattuali individuali e sindacali

Il rapporto di lavoro è disciplinato altresì da:

  • La contrattazione collettiva: nella quale i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria (sindacati e associazioni datoriali). Ha 3 funzioni:

    1. Funzione ausiliare: specificativa della disciplina legislativa;
    2. Funzione di disciplina: che disciplina direttamente la fattispecie, ma viene attribuita tale funzione solo per esplicita previsione legislativa;
    3. Funzione derogatoria: in virtù di una specifica disposizione di legge.
  • Contratto individuale di lavoro: nel quale l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro e il singolo prestatore di lavoro.

Ha sempre avuto un ruolo marginale rispetto alla legge e al contratto collettivo. La sua ratio è limitare la possibilità del datore di definire un contenuto negoziale sfavorevole al lavoratore.

La disciplina del rapporto di lavoro derivante dalle disposizioni della legge e del contratto collettivo è inderogabile, salvo che per condizioni di maggior favore verso il lavoratore.

La consuetudine

La consuetudine è la ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta, con la convinzione dell’obbligatorietà della condotta stessa.

Nel diritto del lavoro la consuetudine è specificamente prevista dall’art. 2078 c.c.: “in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia, gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro”.

La particolarità di tale disposizione va individuata nel fatto che nella materia del lavoro, gli usi prevalgono sulle disposizioni di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro.

Dagli usi normativi vanno tenuti distinti gli usi aziendali, cioè quelle prassi adottate nei confronti dei lavoratori nell’ambito di una singola azienda.

Questi “usi aziendali”, sono rilevanti solo ai fini della integrazione del contratto, sulla base della volontà delle parti ai sensi dell’art. 1340 c.c.

Principi fondamentali della Costituzione

I diritti di prima generazione comprendono:

  1. Diritto alla vita
  2. Diritto all’uguaglianza
  3. Diritto alla libertà

La Costituzione italiana del 1948 continua ad essere sempre attuale. I principi iscritti nella nostra Costituzione appaiono totalmente universalizzabili, come dimostrano tutti i documenti internazionali approvati a partire dal 1948, ed estremamente attuali di fronte alle sfide poste dalla cosiddetta "globalizzazione".

I diritti inviolabili dell'uomo, evocati dall'art. 2 della Costituzione, consolidati nelle internazionali Convenzioni condivise dall'Italia, tendono ad equiparare con ragionevolezza e nel rispetto di altrettanti ragionevoli interessi nazionali le posizioni dei cittadini e quelle dei non-cittadini che convivono nello stato di fronte ai diritti fondamentali.

Gli articoli principali sono gli art. 2 e 3 e il comma 2.

L’articolo 2 parla dei diritti sociali che spettano al cittadino non in quanto tali ma in quanto persone. Diritti inviolabili. (slide)

Parliamo di valore della persona. I due valori della libertà e dell'uguaglianza si richiamano l'uno con l'altro nel pensiero politico e nella storia. Sono entrambi nella condizione umana dell'uomo come "persona"... l'uomo deve essere, in quanto individuo nella sua singolarità, libero, in quanto essere sociale, deve essere con gli altri individui in un rapporto d'uguaglianza.

Art. 3 comma 1: principio di uguaglianza formale

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 3 comma 2: uguaglianza sostanziale

È compito della repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Come si può garantire l’uguaglianza tra i cittadini? Adeguata tassazione, dare sussidi a chi non possiede nulla, garantire l’istruzione (ad es: le scuole dovrebbero garantire libri gratuiti per chi non può permetterseli), concedere borse di studio per garantire a tutti i giovani se meritevoli di poter procedere con gli studi universitari.

Diritti di prima generazione

Libertà personale (art. 13); libertà di domicilio (art. 14); libertà della corrispondenza (art. 15); libertà di circolazione (art. 16); libertà di riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 18); libertà religiosa (art. 19); libertà di pensiero (art. 21).

Diritti di seconda generazione

Diritto al lavoro (art. 1,4; 35-38); diritto all’istruzione (art. 9, 33-34); diritto all’associazione sindacale (art. 39); diritto allo sciopero (art. 40); diritto all’iniziativa economica (art. 41); diritto al voto (art. 48).

L’art 32 sancisce il diritto alla salute. Durante la pandemia siamo

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giada_amendolia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Ballistreri Maurizio.
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