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Diritto sindacale

Organizzazione e azione sindacale

Il diritto sindacale è una parte del diritto del lavoro che si identifica nel complesso di norme, poste dallo Stato o dalle associazioni sindacali contrapposte, che disciplinano le relazioni intercorrenti tra i soggetti collettivi sul terreno dei rapporti di produzione e lavoro. Tali relazioni sono dette industriali in quanto nate nella realtà dell’industria, ma si svolgono in tutti i settori economici. Le tematiche classiche del diritto sindacale sono: sindacati, contratto collettivo e sciopero.

Prima delle regole vengono i comportamenti spontanei dei soggetti collettivi ed è per questo che le relazioni sindacali si svolgono innanzitutto sul terreno della prassi: le regole giuridiche rappresentano un mero tentativo di indirizzare tali comportamenti. Il diritto sindacale ha quindi una base extra-legislativa: si fonda sui rapporti economico-sociali e di forza tra i rapporti collettivi (organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro).

Il sistema sindacale, oltre a regole/principi di provenienza legislativa o giurisprudenziale, è capace di elaborare norme di condotta proprie. Le norme di natura propriamente contrattuale (Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014) riescono ad acquisire una valenza giuridica, per quanto limitata e non equivalente a quella della legge.

Altre norme rilevano invece come codici di condotta per le parti, ad esempio quelle per cui alla stipulazione di un’ipotesi di accordo segue l’effettiva sottoscrizione di un contratto collettivo. G. Giugni, a proposito di questa dimensione autoregolativa, parla di ordinamento intersindacale. Le regole prodotte dall’ordinamento intersindacale devono tuttavia avere valore anche in quello statuale, ad esempio nella necessità di far intervenire un giudice per la tutela dei diritti del lavoratore.

Sindacati

L’identità di un sindacato è connotata in prima battuta dal tipo di modello organizzativo, ossia dalla composizione della base dei soggetti (= lavoratori) disposti a farsi rappresentare da esso. L’organizzazione delimita l’ambito dell’azione di rappresentanza del sindacato.

La proiezione collettiva del diritto sindacale ha anticipato la disciplina dei rapporti individuali di lavoro. I rapporti collettivi hanno avuto una prima manifestazione già alla fine del ‘800 (allora si parlava di regole operaie) con i c.d. concordati di tariffa (= accordi sul salario/sul prezzo del lavoro). Tali accordi erano stipulati da rappresentanti dei lavoratori, antesignani degli attuali sindacati, che avevano il compito di trattare con il datore di lavoro circa le condizioni (in particolare retributive) del lavoro. Il prezzo del lavoro era infatti determinato dal mercato, che era molto squilibrato.

Il diritto operaio, in Italia come in Francia, ha quindi anticipato il diritto del lavoro. Sempre al ‘800 risale la forma più antica di sindacalismo (sindacalismo –di mestiere eredità delle corporazioni medioevali) frutto dell’aggregazione di lavoratori accomunati dal fatto di svolgere uno stesso mestiere. Il sindacalismo di mestiere è nato attorno alle aristocrazie operaie (unici mestieri in grado di avere qualche peso negoziale nei confronti degli imprenditori). Esistono tutt’ora come sindacati professionali.

I sindacati di mestiere sono caratterizzati da un forte senso di identità a scapito di una minore sensibilità alle problematiche generali. Accanto ai sindacati di mestiere troviamo le società di mutuo soccorso (o leghe bracciantili), gruppi di rappresentanza di natura giuridica indefinita. Nel codice di commercio e nel codice civile del 1865 non esisteva nulla in grado di rappresentare i gruppi di rappresentanza collettiva, tale da dargli una veste giuridica. Nemmeno oggi esiste una legge che descriva cosa sia un sindacato e che gli dia una veste giuridica. Non si hanno normative, tanto meno di carattere generale, che caratterizzino il fenomeno sindacale. Tale materia è un fenomeno (= guarda ai fatti, quindi si fa ogni giorno).

Dagli anni ’80 emergono sindacati dei dirigenti e dei quadri, i quali intendevano separare i propri destini sindacali da quelli della manodopera operaia. Durante il ‘900, dopo il declino dei sindacati di mestiere, il modello prevalente è stato ed è tutt’oggi quello del sindacato di industria (c.d. di categoria): il principio organizzativo fa riferimento al settore economico dei lavoratori e non al mestiere cui sono addetti (in questo modo si realizza un’aggregazione trasversale di interessi).

In alcuni casi, eredità di preesistenti monopoli pubblici nel campo dei servizi, il settore economico si identifica con un’azienda di dimensioni nazionali: la categoria contrattuale è qui delimitata dall’azienda stessa. Il sindacato è un corpo intermedio, appartiene alla società civile e ne organizza gli interessi di carattere economico, sociale e professionale (interessi che il cittadino ha in quanto lavoratore, produttore, imprenditore).

Nell’esperienza italiana il sindacato di categoria spesso si interseca ai vari livelli con la confederazione, con la quale ha una relazione di appartenenza e di tendenziale complementarità. La confederazione (CGIL, CISL, UIL) è un’associazione di secondo grado: aggrega, a livello orizzontale, le associazioni di categoria contrassegnate da una stessa identità politico-sindacale. Essa si articola in diramazioni territoriali (ad esempio in Camere del lavoro, per la CGIL).

Data la matrice politica, la confederazione storicamente è nata prima dei sindacati di categoria: a causa di questa matrice è la protagonista della concertazione. Essa è altresì dotata di una piena legittimazione negoziale, ossia è in grado di stipulare accordi interconfederali (trilaterali in caso di concertazione) con il corrispondente soggetto imprenditore (es. Confindustria).

Ultimo modello è quello del sindacato di azienda (non molto diffuso in Italia), entità sindacali che si formano all’interno di una singola azienda come dissenso dal sindacalismo generale. Ne sono un esempio i Cobas, che tuttavia hanno creato una rete di collegamento para-confederale a livello nazionale. A fronte del sindacalismo dei lavoratori si è sviluppato un sindacalismo imprenditoriale (in origine come mero sindacalismo di risposta al sindacalismo dei lavoratori), le associazioni di categoria (es. Federmeccanica) stipulano contratti nazionali di categoria. Le istanze delle varie categorie fanno poi capo a più ampie entità confederali (es. Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, etc.) che rappresentano le referenti naturali della concertazione con il Governo.

Azione sindacale

Obiettivo fondamentale dell’azione sindacale è la regolazione accorpata delle condizioni di lavoro, che si realizza soprattutto attraverso la stipulazione dei contratti collettivi (in vari ambiti e ai vari livelli). L’Italia, rispetto agli altri paesi europei, registra un tasso di copertura della contrattazione (=dell’80%, effettiva applicazione della stessa a imprese e lavoratori).

Un contratto collettivo è efficace giuridicamente (= è effettivo e viene applicato) nella misura in cui le parti stipulanti hanno un reale potere di rappresentanza. La reputazione, il credito e il prestigio sono parti importanti del reale potere negoziale reale di un sindacato.

Il rapporto dei sindacati con la loro base di riferimento è quindi una continua conquista da parte dei primi, divenuta più difficile a seguito dei processi di frammentazione del lavoro e della diffusione di lavori precari/sottopagati (c.d. fenomeno dei working poor). A causa di una minor professionalizzazione e retribuzione, in questa realtà i lavoratori sono scarsamente sindacalizzati: ciò li espone al potere di pressione/ricatto da parte degli imprenditori.

L’azione sindacale necessita di strumenti efficaci di pressione, tra i quali figura lo sciopero come mezzo tradizionalmente più utilizzato. Il declino dell’azione sciopero è tuttavia stato messo in evidenza dalla comparsa di nuove forme di conflitto (ad es. legate all’impiego di social media/tecnologie digitali). Inoltre, la stessa dimensione dell’azione sindacale non si incentra più soltanto sul conflitto.

Dagli anni ’80 l’azione sindacale si è infatti orientata sulla negoziazione e sulla collaborazione sociale. È infatti lecito affermare che le relazioni sindacali vanno oltre i tradizionali atteggiamenti conflittuali:

  • A livello territoriale, regionale e nazionale si può verificare il fenomeno della concertazione che proietta il sindacato sul terreno politico;
  • A livello di territorio/settore produttivo il sindacato può collaborare con la controparte sociale negli enti bilaterali (che hanno funzioni ad es. in materia di ammortizzatori sociali);
  • A livello di azienda/gruppo la contrattazione tende a evolversi verso una partecipazione dei lavoratori (o dei loro rappresentanti quali sindacati/RSA-RSU) ad alcuni processi decisionali riguardanti la gestione dell’impresa;
  • L’azione del sindacato non si limita alle relazioni con la controparte sociale, ma riguarda anche l’erogazione di servizi ai lavoratori affiliati (ad es. consulenza, assistenza legale, gestione delle pratiche previdenziali/fiscali attraverso i patronati).

Concertazione

La concertazione è la prassi di sottoporre le principali decisioni di politica economico-sociale ad una consultazione preventiva delle parti sociali. Il fenomeno (mai istituzionalizzato) è sorto negli anni in cui i Governi, per poter operare scelte economiche impopolari, hanno dovuto ricercare la collaborazione delle maggiori organizzazioni sindacali (che hanno d’altra parte ottenuto un ruolo centrale nell’elaborazione delle principali scelte economico-sociali del Governo).

Gli esempi più noti sono il Protocollo Ciampi del 1993 e il Protocollo trilaterale del 2007. Ci sono stati anche casi di rottura: nel 1984 il Decreto Craxi aveva previsto il taglio di alcuni punti di scala mobile. Nel 2002, il Governo di centro-destra in carica, ha sottoscritto il Patto per l’Italia (premessa del Decreto Biagi) con le associazioni imprenditoriali e le sole CISL e UIL.

La concertazione, con il trasferimento di alcune competenze decisionali dallo Stato agli enti territoriali, si è estesa anche a livello regionale e locale tramite ad esempio la Commissione permanente tripartita. La concertazione è una risorsa di consenso pubblico per molto tempo utilizzata, ma un mutamento è avvenuto con i governi più recenti: sia il Governo Monti (2011-2013) che il Governo Renzi (2014-2016) hanno rilasciato dichiarazioni e, in parte, adottato prassi tendenti a tenere separato il confronto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali rispetto alla decisione politica. Una ripresa di contatti c’è stata nel Governo Conte II (2019-2021).

La prassi della concertazione porta con sé il rischio di mettere in crisi lo stesso principio democratico: essa arricchisce i processi di partecipazione dei cittadini/lavoratori, ma allo stesso tempo i sindacati (e gli interessi che rappresentano) non possiedono una legittimazione verificata in modo democratico. I contenuti di un’eventuale concertazione potrebbero infatti non tenere conto dell’interesse generale, fino a porsi in contrasto con esso.

Sindacato e ordinamento giuridico

Libertà sindacale nella Costituzione

Gli istituti del diritto sindacale possono essere sia regolati che ignorati dalla legge: nel primo caso il problema risulta essere la conciliazione delle regole con la libertà sindacale, nel secondo caso il problema risulta essere la necessità di scongiurare l’anarchia (la libertà non può essere la sola regola di condotta). Gli ordinamenti francese, spagnolo e tedesco hanno adottato scelte nettamente regolatorie: l’intervento legislativo permette di recepire il contratto collettivo in un atto normativo, conferendogli una validità erga omnes. Gli ordinamenti britannico e italiano hanno invece adottato una scelta astensionistica (in parte superata).

La legislazione italiana è caratterizzata da un basso profilo regolatorio: a partire dallo Statuto dei lavoratori del 1970 sono stati previsti dispositivi di promozione dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva. Ciò in quanto non è stata data attuazione alla seconda parte dell’art. 39 Cost. (nelle intenzioni del legislatore doveva integrare il principio già esecutivo di libertà sindacale).

Nell’ordinamento italiano il legislatore non interviene a sostegno dell’efficacia del contratto collettivo e non lo estende ai lavoratori che non sono rappresentati dal sindacato che lo ha stipulato: il sindacato gioca tutto sulla base del proprio consenso (se quest’ultimo sarà forte, il contratto sarà applicato, diversamente sarà contestato ad es. dai lavoratori non iscritti a quel sindacato o ad alcun sindacato).

Il principio di libertà sindacale è espresso in varie fonti nazionali e sovranazionali:

  • Art. 39 c. I Cost.: “L’organizzazione sindacale è libera” – per “sindacale” si intende un’attività diretta all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche, nelle quali sia dedotta un’attività lavorativa. Storicamente le forme di organizzazione collettiva degli interessi sono nate a partire da attività lavorative subordinate (per questo titolare della libertà sindacale è senz’altro il lavoratore subordinato). Ad oggi è riconosciuto come titolare della libertà sindacale qualunque altro lavoratore, con alcuni limiti:
    • Gli agenti della Polizia di Stato (non militari) possono organizzarsi, ma solo in sindacati autonomi da quelli generali;
    • Agli appartenenti ai Corpi militari di carriera (Carabinieri, Guardia di Finanza) la libertà sindacale era tradizionalmente negata, ma tale concezione è in via di superamento a partire dalla sent. 120/2018 della Corte costituzionale;
    • Secondo un’opinione (che potrebbe ritenersi smentita dall’art. 28 Carta di Nizza) gli imprenditori sono liberi di associarsi sindacalmente, ma in virtù della comune libertà di associazione ex art. 18 Cost. (in tal senso l’art. 39 si proporrebbe soltanto di bilanciare la minorità sociale dei lavoratori).
  • Art. 23 Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948: ogni individuo ha diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi;
  • Art. 28 Carta di Nizza: riconosce il diritto di negoziazione e di azione collettiva (che presuppone la libertà di organizzarsi sindacalmente).

La libertà sindacale è garantita dall’ordinamento in quanto avente un contenuto qualificato in positivo (libertà “di”…). Tale libertà opera:

  • Verticalmente, nei confronti dello Stato e dei poteri pubblici: la libertà sindacale può essere invocata sia contro leggi penali che la reprimono, sia contro leggi lavoristiche che invadano il campo di competenza della contrattazione collettiva (es. la materia retributiva);
  • Orizzontalmente, nei rapporti tra privati (tra lavoratori e rispettivi sindacati e tra datori di lavoro e rispettivi sindacati): l’art. 28 l. 300/1970 garantisce una tutela giurisdizionale nel caso in cui il datore di lavoro adotti comportamenti antisindacali.

Dal fatto che il lavoratore è singolarmente libero di organizzarsi discende che l’organizzazione, una volta costituita, è libera di esistere. La libertà sindacale individuale deve necessariamente essere esercitata collettivamente. Per “organizzazione” si intende una collettività anche minima/occasionale di persone (lavoratori) unificata dal perseguimento di uno scopo comune. Tale concetto è più ampio di quello di “associazione” (costituita per atto costitutivo): le associazioni sindacali sono però necessariamente organizzazioni.

La libertà di associarsi sindacalmente è speciale rispetto alla libertà di associazione ex art. 18 Cost. La libertà sindacale è garantita anche in negativo: il lavoratore ha anche la libertà di non organizzarsi/associarsi sindacalmente. Ciò emerge dall’art. 15 c. I lett. a) l. 300/1970: sono vietate le discriminazioni dei lavoratori che siano causate dal fatto di non aver aderito ad un’associazione sindacale o di aver cessato di farne parte.

La libertà sindacale implica anche la libertà di agire per fini sindacali (= perseguimento degli scopi dell’organizzazione/associazione con riferimento all’autotutela collettiva dei lavoratori). Poiché l’attività più importante e tipica del sindacato è la contrattazione collettiva, la libertà di organizzazione implica altresì la libertà di organizzazione collettiva (in generale la libertà di attuare tutte quelle azioni qualificate dal fine sindacale).

Ciò significa che l’art. 39 c. I Cost. contiene un implicito riconoscimento dell’autonomia collettiva, ossia della capacità dei soggetti collettivi di regolare autonomamente i propri rapporti e interessi.

Il principio di libertà sindacale assume una grande importanza soprattutto come distacco dal periodo corporativo e fascista. L’ideologia fascista si fonda sul superamento del conflitto sociale (no separazione tra Stato e società civile, con l’organizzazione statale ed il sindacato che prendono il nome di corporazioni, devono quindi coin...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piluzone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tullini Patrizia.
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