Istituzioni di Diritto Pubblico Niccolò Macinai
DIRITTO
COSTITUZIONALE
ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO
(II edizione)
A. Cardone, F. Cortese, A. De enu
[A.Cardone anno accademico 2025/2026]
[Copyright 2026 Niccolò Macinai]
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CAPITOLO PRIMO: DIRITTO,
STATO, COSTITUZIONE:
DIRITTO IN GENERALE
Il è un fenomeno sociale, ogni organizzazione sociale per
di regole giuridiche,
esistere e mantenersi ha bisogno nonché per vivere
paci camente. Le norme giuridiche sono concetti astratti dotati di tre caratteristiche
vincolabilità, coercibilità ed esclusività.
fondamentali:
VINCOLANTI: le norme per essere giuridiche sono vincolanti, e spesso accompagnate
sanzione
da una applicata in caso di violazione. La struttura tipica delle norme è infatti
se A deve essere B, se è A allora è
a di erenza delle norme naturali, il cui schema è
B. la conseguenza prevista per il caso in cui la condotta non sia
La sanzione è
conforme alla norma. carattere negativo (come
Essa può avere accade nel diritto
oppure positivo (come
penale) accade nel diritto amministrativo o tributario). La
elemento essenziale
sanzione non è però un della norma giuridica, possono infatti
c.p:
esistere norme prive di sanzione diretta o immediata, come per esempio: l’art.384
nei casi previsti dagli articoli non è punibile chi ha commesso fatto per essere stato
costretto dalla necessità di salvare sé un proprio congiunto.
LA COERCIBILITÀ: SANZIONI
è il fenomeno giuridico contraddistinto dal fatto che le
volontà del destinatario.
debbano essere eseguite contro la Lo stato ha infatti il
monopolio legittimo dell’uso della forza istituito dal diritto, cioè solo lo Stato può
prevenire, impedire o reprimere
ricorrere alla forza per i comportamenti che violano le
norme.
L’ESCLUSIVITÀ: le norme giuridiche prevalgono sopra tutte le altre norme (religiose, di
consuetudine, morali) e nché una regola non giuridica non viene selezionata dalla
massa e fatta diventare norma giuridica, essa sarà secondaria alle norme giuridiche (es.
obiettori di coscienza senza una legge non possono opporsi all’aborto o viceversa).
Lo stretto legame tra diritti e società consente di comprendere come lo studio del diritto
scienza dello spirito, a di erenza delle scienze della
debba essere visto come
natura. Con il termine scienza dello spirito si cerca di salvaguardare la peculiarità di
classi care e
discipline come la loso a, la storia e il diritto che non mirano a
analizzare i fenomeni, ma comprendono i fenomeni nella loro unicità storica e
culturale. La comprensione dal punto di vista storico consiste nell'osservare i
cambiamenti nel tempo e nello spazio dei fenomeni giuridici interpretandoli.
DIRITTO PUBBLICO è le leggi che riguardano l'interesse generale dello Stato, a
di erenza del privato che sono gli interessi del cittadino. Al diritto pubblico
gli istituti che tutelano interessi collettivi
appartengono quindi mentre appartengono
individuali.
a quello privato, quelli che tutelano gli interessi
LE ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO: le strutture e principi su cui si fonda
sono
l'organizzazione dei pubblici poteri, racchiusi nelle costituzioni. Pagina 2 di 128
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GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UNO STATO:
diritto oggettivo
Per poter parlare di Stato bisogna prima distinguere il (è l’insieme
diritto soggettivo
ordinato delle norme giuridiche) dal (posizioni giuridiche riconosciute
ai singoli soggetti come per esempio il diritto alla libertà personale o il voto). Per poter
ordinamento giuridico complesso di norme,
parlare di si ha bisogno di tre elementi:
pluralità di soggetti a cui sono applicate e un’organizzazione che ne assicuri
l’applicazione. Gli elementi dello Stato sono dunque: la sovranità, il territorio e il
popolo.
LA SOVRANITÀ: monopolio della forza in un
È essenzialmente il potere di uno Stato di esercitare il
determinato territorio. Essa è originaria e non discende da altri ordinamenti, ovvero al
momento della sua nascita lo Stato sarà titolare della sovranità. Per poter esercitare la
sovranità, lo Stato, non basta il riconoscimento di una posizione sovraordinata, ma avrà
anche bisogno di un’indipendenza dagli altri soggetti.
IL TERRITORIO:
Per esercitare la sovranità, lo Stato avrà bisogno di un territorio in cui esercitarla. Per
delimitare il territorio statale si fa ricorso al diritto internazionale. Il territorio è costituito
terraferma mare territoriale
dalla: (con ni naturali e arti ciali), (art. 2 del codice di
piattaforma continentale
navigazione), (ovvero la parte di fondo marino contigua alle
spazio atmosferico navi e aerei
terre emerse), (sovrastante e sottostante), (che
sedi di rappresentanza all’estero
battono bandiera italiana), (come consolati e
ambasciate).
IL POPOLO: di soggetti legati da interessi e bisogni comuni
È l’aggregazione appartenenti allo
stesso territorio e alla stessa sovranità nazionale. Quindi il popolo è un gruppo di
status di cittadini cittadinanza.
consociati che hanno lo e possiedono quindi la Il
popolazione
popolo deve essere però distinto dalla (è la somma degli individui
presenti sul territorio nazione
in un dato momento storico) e dal concetto di (valorizza
culturale e etnico e quindi non solo la generazione presente ma anche le
il pro lo
generazioni passate e future). Stato-Ordinamento
Dobbiamo inoltre distinguere quello che è lo (ovvero i cittadini
Stato
stanziati in un determinato territorio e sotto il controllo di una sovranità) e lo
Apparato personalità giuridica).
(ente pubblico territoriale dotato di Lo Stato
altri Stati e con la presenza di
ordinamento coesiste a livello internazionale con gli
organizzazioni internazionali (UE). soggetti giuridici
Il legislatore stesso disciplina i
dotati di autonomia tali da poterli identi care come ordinamenti giuridici. Basti
giustiziale
pensare all’ordinamento sportivo al quale è riconosciuta una funzione
esercitata dai propri organi interni. Pagina 3 di 128
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LA CITTADINANZA:
Il riconoscimento della cittadinanza, da parte dell'ordinamento, comporta l'attribuzione
generale e astratta diritti e doveri
di che possono essere fatti valere nei confronti
dello Stato, è quindi indivisibile il concetto di cittadino da quello dei diritti. La
cittadinanza è riconosciuta da tutti gli ordinamenti secondo delle regole che variano da
Stato a Stato, e che si fondano in sostanza su due principi fondamentali:
⁃ IUS SANGUINIS: la cittadinanza è riconosciuta automaticamente per il fatto di
essere discendente di un cittadino.
⁃ IUS SOLI: territorio
l'acquisto della cittadinanza si ricollega al fatto di nascere nel
dello Stato.
La Costituzione non disciplina direttamente le condizioni d'acquisto e perdita della
nessuno può essere privato per motivi politici della
cittadinanza, ma a erma che
capacità giuridica, della cittadinanza e del nome (art.22 Cost.). All'interno della
n.91/1992
legge si disciplina la cittadinanza, ottenibile attraverso lo ius sanguinis. La
legge stabilisce che sia cittadini italiani, se gli di madre o padre cittadini italiani, n
dalla nascita e a erma che sia cittadini per nascita se si nasce al di fuori del territorio
della Repubblica da genitori ignoti o apolidi (ius soli).
L'acquisto della cittadinanza può avvenire anche se lo straniero, l’apolide o glio di
a ermando la volontà di acquistare la
secondo grado di cittadini italiani,
cittadinanza:
⁃ servizio militare
Si presta
⁃ pubblico impiego alle dipendenze dello Stato
Si assume
⁃ almeno due
Se al raggiungimento della maggiore età si risieda legalmente da
anni sul territorio della Repubblica (richiesta entro un anno)
Le richieste della cittadinanza possono anche avvenire, seppur marginalmente, anche
attraverso il principio dello ius soli:
⁃ Cittadinanza per Matrimonio: il coniuge straniero o apolide può acquistare la
almeno due anni
cittadinanza italiana se dopo il matrimonio risiede sul territorio
della Repubblica o dopo tre anni, se residente all'estero.
⁃ Cittadinanza per Naturalizzazione: il compito di stabilire se concedere o negare
alla pubblica amministrazione
la cittadinanza per naturalizzazione è a dato che,
veri ca l'integrazione dello straniero in
con un ampio margine di discrezionalità,
Italia, valutando determinati fattori (obblighi tributari, fonte di sostentamento,
sicurezza pubblica, ecc.).
⁃ Cittadinanza per Decreto del Presidente della Repubblica: il Presidente della
Repubblica, sentito il consiglio di Stato e su proposta del ministero dell'interno,
può concedere la cittadinanza italiana: allo straniero, i cui genitori siano cittadini
3
per nascita, o se residente legalmente almeno anni, al cittadino di uno Stato
dell'UE 4
membro che risiede legalmente da almeno anni sul territorio, e in ne allo
10 anni
straniero che risiede legalmente da almeno sul territorio.
persa, revocata e riacquistata:
La cittadinanza, come acquistata, può essere anche la
si rinuncia ad essa o prestando il servizio unitario
cittadinanza può essere persa se
per uno Stato estero. La revoca avviene per tutti coloro che hanno ottenuto la
cittadinanza per matrimonio o naturalizzazione e che siano stati condannati in via
de nitiva per reati particolarmente gravi. La cittadinanza può essere riacquisita
prestando servizio militare, assumendo un pubblico impiego, dichiarando di volere
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riacquistarla e dopo un anno dalla data in cui si è stabilita la residenza sul
territorio italiano. 18esima legislatura
Possiamo inoltre vedere come sul nire della
c'è stato un disegno di legge che permetteva di acquistare la cittadinanza: per tutti i gli
di genitori stranieri in possesso di permesso di soggiorno permanente o di lungo
ius culturae,
periodo, attraverso il cosiddetto e per lo straniero entrato in Italia prima
del compimento della maggiore età e che abbia frequentato almeno un ciclo scolastico
o un percorso di formazione professionale.
1992,
In ne, a partire dal i trattati comunitari riconoscono a tutti i cittadini degli Stati
lo status della cittadinanza
membri dell'Unione Europea che comporta: il diritto di
circolare liberamente e di stabilirsi nel territorio degli Stati membri, il diritto di elettorato
attivo e passivo nelle elezioni locali, il diritto di protezione al Parlamento europeo e la
tutela diplomatica e consolare nei paesi extraeuropei nei quali lo Stato non è
rappresentato.
L’IDEA DI COSTITUZIONE:
Una de nizione di costituzione non può essere data dal momento che la de nizione
dovrebbe essere contenuta in una norma e ciò renderebbe la norma al di sopra della
Costituzione, avvenimento impossibile al momento della costituzione stessa. È la più
alta forma di legge. Possiamo però studiare cosa sia stata la costituzione attraverso i
secoli e cosa la Costituzione signi chi nei tempi moderni.
⁃ THOMAS HOBBES: Leviatano
nell'opera a erma che l'unico modo per vivere
accettino di uscire dallo stato
paci camente possa avvenire laddove gli individui
di natura (Pactum Unionis) sovrano
e riconoscendo il monopolio della forza al
(Pactum Subiectionis). sovranità
La costituzione è quindi uno scambio della in
sicurezza
cambio della tra consociati e il sovrano. Possiamo vedere come
uno stato assoluto.
Hobbes mirava a
⁃ JOHN LOCKE: osteggiava l'idea di dare il monopolio del potere nelle mani di un
forme di potere
unico soggetto, egli credeva infatti che si dovessero adottare
moderate e bilanciate. Le teorie di Locke nascono negli anni della “Gloriosa
Rivoluzione” e del “Bill of Rights”. Le teorie di Locke infatti si basavano sul potere
esecutivo nelle mani del sovrano, mentre quello legislativo nelle mani del
parlamento arrivando dunque a un bilancio tra i due.
⁃ MONTESQUIEU: ripartendo da tali concezioni loso che si colloca il pensiero del
della separazione dei poteri.
losofo francese e la sua teoria Egli reputa
nessuno degli organi
necessario costruire una forma di governo nella quale
prevalga sugli altri e anzi a erma il bisogno di rappresentare l'unità del popolo
rappresentazione popolare in una doppia camera
attraverso la (una dei nobili e
l’altra del popolo) vincolate al potere esecutivo a sua volta vincolato da quello
18°
legislativo. Questa teoria sarà alla base di molte costituzioni della ne del sec.
⁃ LA COSTITUZIONE AMERICANA DEL 1787: si a erma l'idea, dopo la rivoluzione
Higher Law,
dei coloni contro la madrepatria, della costituzione come ovvero la
legge fondamentale al di sopra di tutte le altre. La costituzione di Philadelphia
recepisce le teorie europee della necessità di una forma di governo equilibrata e
separazione dei poteri.
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⁃ LE COSTITUZIONI FRANCESI E LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI: per quanto
riguarda la Francia, invece, vi sono quattro documenti estremamente signi cativi
per la nascita dell'idea di una costituzione:
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789):
1. rappresenta una
sistema feudale e gli antichi privilegi diritti naturali
rottura con il a ermando
inviolabili (libertà, proprietà, sicurezza) riconosciuti a tutti i cittadini francesi.
La Costituzione moderata del 1791:
2. pur mantenendo la monarchia assegna al
parlamento un ruolo centrale nell'ordinamento costituzionale.
La Costituzione Giacobina del 1793:
3. attribuisce la sovranità non più alla nazione,
ma al popolo, introducendo il su ragio universale.
La Costituzione del 1795:
4. ripartendo dalle parti più avanzate della costituzione
giacobina, cerca di costruire una forma di governo più vicina all'idea di equilibrio (x
es: bicameralismo) europeo continentale e
Dobbiamo inoltre notare una grande di erenza tra il modello
nordamericano. lo Stato si autolimita attraverso la
Nel costituzionalismo europeo,
legge e riconoscendo determinati diritti (in mancanza di legge non puoi rivolgerti ai
giudici per tutelarti), mentre nel modello nordamericano i diritti sono preesistenti al
e ne limitano il potere grazie alla gura del giudice.
potere dello Stato
⁃ L’IDEA DI COSTITUZIONE NEL 19° SEC.: all'inizio dell’Ottocento si di onde
l'idea che per raggiungere stabilità e unità all'interno dell'ordinamento
deve essere lo Stato attraverso la legge
l'organizzazione giuridica a ermando la
supremazia dello Stato e della legge sopra la costituzione. Basti pensare allo
Statuto Albertino, che nonostante fosse costituzione, era subordinato alla legge.
chi detiene il potere
Dobbiamo però ricordare che è comprensibile che
economico sull'organizzazione
(borghesia) pretenda di incidere
dell'ordinamento. patto tra monarchia e
A metà del 1800 si consolida il
borghesia Statuto Albertino del 1848
che trova forma per esempio nello ovvero
governo
in una costituzione essibile che richiedeva al la ducia del sovrano e del
monarchia costituzionale a parlamentare
potere legislativo. Il passaggio dalla
determina l'avvio di una nuova fase, che passa però attraverso un'idea
il su ragio universale, la
fondamentale del costituzionalismo:
RAPPRESENTANZA POLITICA GENERALE, porterà non solo al ra orzamento
del parlamento ma anche all’emanazione di leggi frutto di compromessi delle
maggioranze parlamentari. Il su ragio universale porterà al centro del dibattito
di costituzione come garanzia
l'idea come ne di stabilità dell'ordinamento.
⁃ LE COSTITUZIONI DEL 20° SEC.: le costituzioni del XX secolo da un lato
recepiscono i valori del settecento, ossia la Costituzione come strumento di
limitazione del potere; e dall'altro, dopo i totalitarismi del ‘900, si creano
democrazie e governi moderati. La Costituzione in senso moderno ha quindi un
GARANZIA e di protezione dei diritti fondamentali
ruolo di permettendo allo
Stato di raggiungere gli obiettivi ssati nella Costituzione stessa. Pagina 6 di 128
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I TIPI DI COSTITUZIONE:
Le costituzioni possono essere distinte attraverso diversi fattori:
⁃ COSTITUZIONI DEMOCRATICHE: basso
la deliberazione avviene dal e quindi
popolo
dal (es. Referendum del ’46)
⁃ COSTITUZIONI OTTRIATE/CONCESSE: la deliberazione avviene dall’alto e
concessa dal re
quindi (es. Statuto Albertino)
COSTITUZIONI RIGIDE:
• gli articoli possono essere modi cati solamente
procedimento aggravato un sistema
attraverso un (art.138) e inoltre presente
di giustizia costituzionale che consente di invalidare gli atti non conformi alla
La Costituzione È IL FATTORE DI LEGITTIMAZIONE DELLA
Costituzione.<
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